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C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

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(1)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Le modifiche sono scritte in rosso grassetto corsivo

Modifiche all’articolo 2

Testo vigente Testo modificato

Art. 2 - Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

1. A norma dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2001 i requisiti devono essere posseduti al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, ed al momento dell’assegnazione dell’alloggio.

2. I requisiti per l’accesso sono previsti con deliberazioni del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 15 e 24 della L.R. n. 24/2001. In via espositiva si riportano i requisiti come sotto enunciati:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1, lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) LA RESIDENZA O LA SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Il richiedente l'assegnazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Rubiera;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rubiera;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel comune di Rubiera;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero.

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

Art. 2 - Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica

1. A norma dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2001 i requisiti devono essere posseduti al momento dell’assegnazione e successivamente nel corso della locazione, ed al momento dell’assegnazione dell’alloggio.

2. I requisiti per l’accesso sono previsti con deliberazioni del Consiglio regionale ai sensi degli articoli 15 e 24 della L.R. n. 24/2001. In via espositiva si riportano i requisiti come sotto enunciati:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) il cittadino italiano;

A.2) il cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) il cittadino straniero, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostituito dal comma 1, lett. d), dell'art. 27 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

B) LA RESIDENZA O LA SEDE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Il richiedente l'assegnazione deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

B.1) residenza anagrafica, ai sensi delle normative vigenti, nel Comune di Rubiera;

B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Rubiera;

B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio compresi nel comune di Rubiera;

B.4) attività lavorativa svolta all'estero.

C) LIMITI ALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI SU BENI

(2)

IMMOBILI

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Reggio Emilia la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata nel Comune di Rubiera, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del comune di Rubiera, considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) Nei casi di cui alle lettere C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

2. Nel caso di assegnazione di alloggi a destinazione specifica, il Comune di Rubiera può prevedere ulteriori specifici requisiti.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) IL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) valore ISE.

IMMOBILI

C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito della provincia di Reggio Emilia la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2, classe I, calcolata nel Comune di Rubiera, considerando la zona censuaria più bassa;

C.2) fatto salvo quanto previsto al punto C1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2, classe I del comune di Rubiera, considerando la zona censuaria più bassa;

C.3) Nei casi di cui alle lettere C.1) e C.2), la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

2. Nel caso di assegnazione di alloggi a destinazione specifica, il Comune di Rubiera può prevedere ulteriori specifici requisiti.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi di erp;

D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) IL REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1) valore ISE.

(3)

Non deve superare Euro 30.000,00 (trentamila /00).

Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000, al lordo della franchigia prevista, ossia di Euro 15.493,71;

E.2) valore ISEE.

Non deve superare Euro 15.000 (quindicimila/00).

E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

E.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E.2.1) e E.2.2) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti per l'accesso all'erp, come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Per nucleo avente diritto s’intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale

Non deve superare Euro 34.308,60 (trentaquattromilatrecentootto/60).1 Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a Euro 35.000, al lordo della franchigia prevista, ossia di Euro 15.493,71. Tale valore è incrementato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.2

E.2) valore ISEE.

Non deve superare Euro 17.154,30

(diciassettemilacentocinquantaquattro/30).3

E.2.1) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%;

E.2.2) per i nuclei con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni, il valore ISEE del nucleo familiare risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS è diminuito del 20%.

Le condizioni E.2.1) e E.2.2) non sono tra loro cumulabili.

I requisiti per l'accesso all'erp, come sopra specificati, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto, alla data di presentazione della domanda.

Per nucleo avente diritto s’intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale

1 Valore aggiornato biennalmente applicando l’incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31 agosto dell’anno x e ed il 31 agosto dell’anno x+2. La decorrenza dell’applicazione dei nuovi limiti è stabilita al primo gennaio dell’anno x+3. Ultimo aggiornamento avvenuto nel 2009 sulla base dei dati al 31.08.2008.

2 Sulla base della deliberazione della Giunta regionale n° 468/2007.

3 Valore aggiornato biennalmente applicando l’incremento dei prezzi al consumo intercorso tra il 31 agosto dell’anno x e ed il 31 agosto dell’anno x+2. La decorrenza dell’applicazione dei nuovi limiti è stabilita al primo gennaio dell’anno x+3. Ultimo aggiornamento avvenuto nel 2009 sulla base dei dati al 31.08.2008.

(4)

forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. I requisiti per accedere all'E.R.P. di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione.

6. Le modificazioni dei requisiti sopra elencati sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi del 2° comma dell’art. 15 della L.R. n. 24/2001.

forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. I minori in affido all’interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. I requisiti per accedere all'E.R.P. di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente articolo sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario e gli stessi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell’assegnazione.

6. Le modificazioni dei requisiti sopra elencati sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi del 2° comma dell’art. 15 della L.R. n. 24/2001.

(5)

Modifiche all’Allegato 1) – Sezione B “Condizioni soggettive”

Testo vigente Testo modificato

Sezione B - Condizioni soggettive

B.1) In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione.

punti 2 B.2) nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) e determinato con le modalità di cui alla già citata deliberazione del consiglio regionale n. 327/2002, non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso all'ERP: punti 2

(omissis)

Sezione B - Condizioni soggettive B.1) [Eliminata]

B.2) nucleo richiedente con reddito, calcolato ai sensi del d.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni (valore I.S.E.E.) e determinato con le modalità di cui alla già citata deliberazione del consiglio regionale n. 327/2002, non superiore al 50% del valore ISEE previsto per l'accesso all'ERP (In assenza assoluta di redditi soggetti ad IRPEF o in presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fa eccezione il caso in cui vi siano proventi non soggetti ad IRPEF, da attestare a cura del richiedente, o quando il reddito complessivo risulti nullo, ma il nucleo familiare sia in carico al Servizio Sociale e di ciò sussista adeguata documentazione.): punti 2 (omissis)

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