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L ABUSO DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

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25/02/2021

L’ABUSO DI ALCOOL E DI SOSTANZE

STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

4 - L’abuso di alcool e sostanze

stupefacenti sui posti di lavoro: leggi

di riferimento, obblighi da parte del

DL, del MC e del Lavoratore

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L’ABUSO DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

INTRODUZIONE:

L’abuso di alcool e sostanze stupefacenti sui posti di lavoro potrebbe comportare ridotta produttività, errori nelle procedure, perdita della capacità lavorativa, assenteismo, aumento degli infortuni lavorativi.

In questo manualetto risponderemo a dei quesiti che normalmente vengono rivolti circa la tematica in oggetto:

1) Cosa prescrive la normativa in materia di alcool? Quali sono gli obblighi da parte del DL, del MC e dei dipendenti?

2) Quali sono le conseguenze in caso di inosservanza della normativa e delle disposte contrattuali?

3) Quali sono le lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche?

4) Quali sono gli effetti acuti e gli effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale?

5) Come si verifica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza?

1) Cosa prescrive la normativa in materia di alcool? Quali sono gli obblighi da parte del DL, del MC e dei dipendenti?

Cosa prescrive la normativa in materia di alcool? Di seguito verranno espletati gli obblighi in materia di dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti da parte di ciascuna delle figure della sicurezza aziendale.

1. Obblighi da parte del DL;

2. Obblighi del MC;

3. Obblighi del Lavoratore;

D.P.R. n. 309 del 9/10/1990 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e s.m.i. L’ultima modifica rilevante è la Legge n. 79/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

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tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale”. Il T.U. ha costituito fino alla emanazione della L. 125/2001, ed ancora costituisce per le parti non esplicitate da suddetta specifica legge quadro, il riferimento normativo anche per la prevenzione, cura e riabilitazione dell’alcol dipendenza.

La legge 125/01, all’Art. 15, al comma 1 dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, “è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. L’elenco delle attività è stato specificato dall’Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali.

Il comma 2 attribuisce il compito dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro al Medico Competente ovvero ai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Tale disposizione è armonizzata al T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s. m.i.

Al comma 3 ribadisce il diritto del lavoratore ad avvalersi dell’art.124 del DPR 309/90, se affetto da alcoldipendenza, se intendesse sottoporsi ad un programma terapeutico e riabilitativo.

Provvedimento 16/3/2006 della “Conferenza Stato Regioni” Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)

D.Lgs.81/2008 e D.Lgs 106/2009 - c.d. “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” Obbligo di valutazione di tutti i rischi da parte del Datore di Lavoro. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il datore di lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all’assunzione di alcolici, e prevede l’obbligo per il lavoratore di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall’accordo di cui alla Conferenza Stato- Regioni del 16.3.2006 è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol e droghe nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra. Il controllo alcolimetrico e il test di controllo delle droghe assunte per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio deve dimostrare l’assenza di alcol nel sangue: deve essere rispettivamente 0 (alcol test) e negativo (drug test).

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2) Quali sono le conseguenze in caso di inosservanza della normativa e delle disposte contrattuali?

Oltre alle sanzioni previste dalla legge 125/01 (multa da 516 a 2.582 Euro), per i trasgressori sono applicabili anche le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e l’Azienda può stabilire autonomamente sanzioni disciplinari, che devono essere previste nel DVR.

Per il Datore di Lavoro che non rispetti il divieto di assunzione alcol e sostanze stupefacenti, o non vigili sul rispetto del divieto da parte dei lavoratori, il rischio più serio è costituito dalla responsabilità penale e civile in caso di infortunio subito dal lavoratore, o di danni verso terzi eventualmente causati dal lavoratore stesso.

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell’art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell’art.

59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l’accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro.

3) Quali sono le lavorazioni per le quali è vietata la somministrazione e l’assunzione di bevande alcoliche?

Le attività per le quali è prevista la Sorveglianza Sanitaria per il rischio alcol e sostanze stupefacenti sono le seguenti:

Categorie di mansione Alcol Sostanze

stupefacenti Attività ricomprese in industrie ed apparecchi pericolose per i terzi X X

Mansione sanitarie X

Mansioni educative X

Mansioni che utilizzano armi X

Traportatori E Autisti X X

Mansioni addette ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le

mansioni che prevedono attività in quota X

Mansioni che si svolgono in cave e miniere. X

Chi svolge in maniera saltuaria una delle mansioni a rischio deve essere comunque sottoposto ad accertamenti?

Si, non vi è limite temporale nello svolgimento delle mansioni a rischio.

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4) Quali sono gli effetti acuti e gli effetti a lungo termine sulla salute e sulla vita sociale?

EFFETTI ACUTI = Ubriachezza, stato di confusione, difficoltà nei movimenti, mancanza di lucidità in generale vi è una compromissione delle capacità mentali.

EFFETTI A LUNGO TERMINE = tossicità ematica, danni agli organi vitali come il cervello, il cuore e il fegato fino a portare in alcuni casi a tumori e alla morte.

5) Come si verifica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza?

Controlli alcolimetrici: Si effettuano senza preavviso, svincolati dalla sorveglianza sanitaria, secondo criteri di imparzialità. La frequenza dei controlli è discrezionale ma sempre nel rispetto della dignità del lavoratore. Essi sono da intendersi unicamente come strumento per verificare l’effettivo rispetto del divieto d’assunzione di alcolici nei luoghi di lavoro (L.125/01). Il valore che si ricava dall’accertamento indica il quantitativo di alcol presente nell’aria espirata al momento.

AUDIT ALCOL C: una serie di domande che il Medico Competente pone al lavoratore circa l’assunzione di alcol per verificare che non vi sia abuso o dipendenza dalla sostanza alcolica.

CDT: valore ematochimico. Il valore discrimina se vi sia o meno stato un abuso di alcol nei 120 giorni precedenti il prelievo ematico.

DRUG TEST: test su urine. Il campione urinario viene esaminato per circa 7 o 12 tipologie differenti di sostanze stupefacenti. Il risultato deve essere negativo per le rispettive sostanze analizzate.

Gestione dei risultati:

Negativo = inserimento nella cartella sanitaria e di rischio

Positivo= comunicazione della trasgressione ed interruzione immediata dell’attività a rischio, egli viene ritenuto temporaneamente non idoneo al servizio; tuttavia, l'esito positivo dei test non comporta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

In Italia, ogni anno, vengono denunciati all’INAIL circa 640 .000 infortuni sul lavoro con durata di inabilità superiore alle tre giornate. I comportamenti individuali scorretti, tra i quali l’assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti determinano un rischio che può influire pesantemente sul verificarsi degli infortuni in quanto questi comportamenti possono minare anche la salute e la sicurezza dei colleghi e di terze persone presenti nei luoghi di lavoro ed è pare tale motivo che tutti i soggetti impiegati in

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mansioni a rischio secondo la normativa vanno sottoposti a visite mediche specialistiche in medicina del lavoro con anamnesi mirata, Informazione, formazione e counselling collettivo .

CSIA S.r.l. mette a Vostra disposizione un servizio organizzativo finalizzato a supportare, grazie a competenze specifiche e scadenziari informatizzati, Medico Competente ed Azienda nella programmazione e nella gestione d ella Sorveglianza

Sanitaria.

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