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CONTRATTO DI SERVIZIO. L anno 2019, il giorno 21 del mese di Gennaio, in Milano, presso la sede della Città. tra

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CONTRATTO DI SERVIZIO

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di Gennaio, in Milano, presso la sede della Città Metropolitana di Milano

tra

la Città Metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio 1, P.IVA n.

08911820960 rappresentata dal Vice Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni, espressamente autorizzato all’aggiornamento del contratto di servizio in forza della deliberazione del Consiglio metropolitano Rep.Gen. n. 71/2018 del 19/12/2018

e

l’Azienda Speciale Consortile “Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro”, da ora in poi denominata AFOL Metropolitana, con sede legale in Milano (MI) – Via Soderini 24, P.IVA: 08928300964 – rappresentata dal Direttore Generale dott. Giuseppe Zingale, elettivamente domiciliato in Via Soderini n. 24 Milano, espressamente autorizzato alla sottoscrizione del contratto di servizio con deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale Rep.Gen. n.17/2004 del 25 marzo 2004 avente come oggetto “Costituzione dell’Azienda speciale ‘Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro della Provincia di Milano’ e approvazione del relativo Statuto”, in cui al punto 4 è stato deliberato che con apposito contratto di servizio verranno disciplinati i rapporti tra Provincia di Milano e l’Agenzia.

Richiamato il Contratto di Servizio sottoscritto in data 16 Gennaio 2015 tra Città Metropolitana di Milano ed Afol Metropolitana che esplicitava la volontà delle parti di procedere a modifica/integrazione in esito ai successivi processi di fusione con le

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Afol territoriali e a seguito e in funzione dei processi di riforma a livello legislativo delle funzioni oggetto del contratto stesso.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. n. 16/2015 del 21 maggio 2015 avente ad oggetto “Fusione per incorporazione di Afol Nord Milano in Afol Metropolitana. Approvazione del Progetto di fusione, della Convenzione, dello Statuto, delle Relazioni di cui all’art. 2501 quinquies c.c. e del Piano Programma 2015 di Afol Nord Milano quale integrazione del vigente Piano industriale di Afol Metropolitana” che ha dato mandato a procedere nel percorso di fusione con le altre AFOL Territoriali.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Nord del 27 maggio 2015 Rep. N. 138341/12844 alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Nord Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Metropolitana dell’11 giugno 2015 Rep. N.138364/12858, alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Nord Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Dato atto che in esito alle sopracitate deliberazioni si è provveduto al loro deposito presso il Registro delle imprese e che, decorsi i termini di legge, in data 16/7/2015 è stato stipulato l’atto di fusione tra le due Agenzie.

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Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Est in data 25 ottobre 2016, con atto repertorio numero 141497/13338, alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Est Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Metropolitana, in data 27 ottobre 2016 con atto repertorio numero 141503/13343, alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Est Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Dato atto che in esito alle sopracitate deliberazioni si è provveduto al loro deposito presso il Registro delle imprese e che, decorsi i termini di legge, in data 14/12/2016 è stato stipulato l’atto di fusione tra le due Agenzie.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Sud in data 26 ottobre 2017, con atto repertorio numero 143381/13668 alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Sud Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea straordinaria di Afol Metropolitana in data 27 ottobre 2017 con atto repertorio numero 143383/13670, alla presenza del Notaio Monica Barsotti, con la quale è stata deliberata l’approvazione del progetto di

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fusione dell’Azienda speciale consortile Afol Sud Milano mediante incorporazione nell’Azienda speciale consortile Afol Metropolitana e della Convenzione, dello Statuto e del Piano Industriale.

Dato atto che in esito alle sopracitate deliberazioni si è provveduto al loro deposito presso il Registro delle imprese e che, decorsi i termini di legge, in data 14/12/2017 è stato stipulato l’atto di fusione tra le due Agenzie.

Considerato che la modifica ed integrazione dei contratti di servizio ad oggi vigenti derivanti dalle incorporazioni delle sopra menzionate AFOL territoriali è funzionale a garantire la continuità dei servizi ai cittadini e alle imprese anche alla luce delle riforme legislative intervenute.

Richiamata la Legge regionale n.9/2018 “Modifica alla legge regionale 28 settembre 2006 n.22 – il mercato del lavoro in Lombardia”.

Richiamato il Decreto sindacale Rep. Gen. n.282/2018 del 21/11/2018 avente ad oggetto l'approvazione delle “Linee d'indirizzo per la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro della Città metropolitana di Milano”, con le quali - previo il confronto con il Tavolo metropolitano per le politiche del lavoro - si è inteso definire l'impianto organizzativo dei Servizi e politiche attive del Lavoro, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e compiti di programmazione e gestione dei servizi pubblici e in un'ottica di mantenimento di adeguati livelli di erogazione degli stessi.

Richiamata la deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione n. 50 di AFOL Metropolitana del 17/01/2019 di approvazione del contratto di servizio con Città Metropolitana.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti,

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SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Premessa

Alla luce delle nuova normativa regionale L.R. n.9 del 2018 la governance programmatoria rimane in capo alla Regione, la governance gestionale in capo alla Città Metropolitana di Milano, mentre le gestione viene attuata attraverso l’ente strumentale autonomo (AFOL).

La scelta fondamentale di Città Metropolitana di Milano è quella di operare in continuità, assicurando servizi efficaci, calibrati sulle specifiche esigenze e caratteristiche ai territori dell’area metropolitana, attraverso una separazione tra funzioni di programmazione della gestione in capo all’Ente e quella di gestione dei servizi affidata all’Azienda speciale (AFOL Metropolitana).

Città Metropolitana intende operare al fine di assicurare il miglior servizio possibile al cittadino affiancandolo nella propria ricerca di lavoro, nella consapevolezza che la misura del proprio operato non si limita al mero successo occupazionale, per quanto questo resti centrale ed auspicabile, ma anche nel cercare di rispondere alle esigenze individuali offrendo supporto personalizzato a quanti cercano lavoro, senza esclusioni. La volontà è quella di offrire al cittadino un punto di informazione ed accesso unico rispetto ad una rosa di servizi complementari, anche se erogati da altri Enti o dai Comuni, quali assistenza nell’accesso a forme di sostegno al reddito erogate dell’INPS, misure sociali di competenza comunale, o di consulenza previdenziale e fiscale (CAF).

Va sottolineato come questa scelta risponda a due ordini di motivi: in primo luogo a quello dettato dall'opportunità di separare funzioni e compiti tra loro in conflitto nelle

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procedure ad evidenza pubblica, come nei piani provinciali disabili e apprendistato.

In secondo luogo, anche alla luce di un complesso di vincoli normativi in materia di organici e di spesa pubblica posti agli Enti Locali (vedi le restrizioni imposte dalle varie Leggi finanziarie, a partire dal reclutamento del personale, sino a giungere alla definizione di tetti di spesa anche in presenza di finanziamenti europei finalizzati...), il dotarsi di strutture funzionanti giuridicamente autonome previste dal T.U. degli Enti locali per la gestione dei servizi pubblici, rappresenta la sola strada per garantire il mantenimento di adeguati livelli nell'erogazione del servizio pubblico.

In continuità con la mission dell’Agenzia originaria e in conformità con le disposizioni di Regione Lombardia (L.R. 22/2006 come modificata dalla L.R.

9/2018) che ha nel tempo consolidato un sistema unitario di Istruzione e Formazione Professionale è volontà di Città Metropolitana rafforzare sempre più la circolarità tra formazione in aula e formazione on the job, promuovendo l’apprendistato per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale o i titoli degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e l’istruzione e Formazione tecnico Superiore (IFTS). In questo contesto assume rilevanza il ruolo di Afol Metropolitana nell’ambito della filiera professionalizzante, a partire dalla valorizzazione delle strutture esistenti, delle specificità e potenzialità del territorio.

L’indirizzo di Città Metropolitana prevede quindi di:

• mantenere in capo alla Città Metropolitana la governance delle gestione

attraverso i compiti di:

o programmazione, o spesa,

o monitoraggio e controllo,

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o attività gestionali ad alto contenuto discrezionale, o relazioni strutturate con le parti sociali,

o Osservatorio mercato del Lavoro;

o raccordo con i Comuni della Città Metropolitana;

• assegnare ad Afol Metropolitana:

o tutti i compiti di natura gestionale,

o assolvimento adempimenti di legge relativi ai servizi pubblici dell’impiego, o servizi rivolti direttamente alle persone e imprese,

o mantenimento e gestione della struttura informatica di Sintesi,

o gestione e sviluppo dell’area della formazione continua, permanente, anche legata ai servizi al lavoro, superiore e della prima formazione;

o assicurare servizi di orientamento inseriti nella filiera della formazione, o gestione dei servizi di incontro domanda offerta di lavoro;

Conseguentemente a livello operativo verranno trasferiti ad AFOL tutti i processi gestionali relativi al collocamento disabili, i servizi del sistema informativo Sintesi e tutti quei processi dei servizi al lavoro di diretta attinenza alla gestione dei servizi al lavoro, in piena coerenza con il dettato della recente Legge Regionale.

Conseguentemente, Afol Metropolitana sarà responsabile dei procedimenti amministrativi di carattere generale ed in particolare dei Regolamenti e delle prassi relative alla Protezione dei dati personali e dei Regolamenti per l’Accesso agli atti.

Rimane in capo alla Città Metropolitana, sulla base degli indirizzi espressi da Regione Lombardia, la governance e il controllo della partecipata AFOL comprendendo in ciò il rapporto con gli organismi accreditati.

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Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito nominato per brevità “contratto”.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Al fine di realizzare iniziative volte alla creazione e gestione di servizi e di attività capaci di favorire la crescita economica del territorio della Città Metropolitana di Milano, sono oggetto del presente contratto, richiamato quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto di Afol Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, le attività svolte nelle aree di intervento rivolte alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro:

- Servizi per l’impiego: le attività gestionali relative a procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego e del collocamento mirato disabili ed ulteriori funzioni gestionali eventualmente previste da legge nazionale a carico della Regione (dopo l’entrata in vigore della legge regionale n.9/2018), l'attività relativa all’istruzione della richiesta di avviamento al lavoro per i detenuti extracomunitari senza permesso di soggiorno, ed altresì le attività del sistema Sintesi e degli applicativi ad esso collegati.

Per ciò che riguarda il Sistema Informativo Lavoro “SINTESI”, Afol assicurerà, compatibilmente con le risorse economiche trasferite dalla Regioni e dalle Province lombarde e pugliesi, sia le attività di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura hardware (di Città metropolitana), attraverso interventi mirati di sostituzione/riparazione apparecchiature guaste messa in sicurezza, aggiornamento e configurazione delle stesse, sia interventi di manutenzione correttiva adeguativa ed evolutiva sugli applicativi software. A supporto dell’espletamento di tali funzioni Città Metropolitana di Milano trasferirà ad AFOL la titolarità dei contratti di

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manutenzione attualmente in essere o in fase di definizione. Congiuntamente alle attività di manutenzione e gestione del sistema informativo Afol agirà in nome e per conto di Città Metropolitana di Milano in qualità di ente capofila offrendo a tal fine attività di consulenza e supporto alle province Lombarde e Pugliesi (aderenti a Sintesi) che ne facciano richiesta e partecipando ove necessario quale personale tecnico ad incontri e tavoli tecnici.

I servizi saranno erogati presso i Centri per l’impiego e la sede di Afol Metropolitana.

Rimangono in capo alla Città Metropolitana le attività concernenti i Piani provinciali disabili, il Piano di intervento sull’apprendistato, la governance del collocamento mirato dei disabili e del sistema Sintesi, le attività dell’Osservatorio del mercato del lavoro.

- Servizi di Formazione: l’attività formativa, supporto alle politiche attive del lavoro, riguarda l’intero arco della vita delle persone ed è svolta in coerenza con le esigenze e l’evoluzione del sistema economico del territorio e del mercato del lavoro.

Si rivolge a giovani in obbligo di istruzione e diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, persone in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di nuove opportunità di lavoro, persone occupate che intendono migliorare la propria professionalità attraverso percorsi di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riqualificazione.

L’attività formativa sarà erogata dai Centri di Formazione Professionale la cui proprietà è stata trasferita dalla Regione Lombardia alla Provincia di Milano (ora Città Metropolitana) in attuazione della legge regionale n.1/2000: C.F.P. Vigorelli, Paullo e Bauer (Via Soderini 24 Milano) e dal C.F.P. Achille Grandi (Sesto San

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Giovanni Viale Italia 548). L’attuale sede dei CFP Bauer, Paullo e Vigorelli è collocata negli immobili già della Regione Lombardia, la cui proprietà è stata trasferita – secondo i criteri del Protocollo di Intesa approvato con D.G.R. Lombardia 27 luglio 2001 n. VII/5811.

Art. 2 - Altri servizi oggetto del Contratto

La Città metropolitana di Milano potrà affidare ad Afol Metropolitana, mediante integrazioni al presente contratto, altri servizi coerenti con le finalità dell’Agenzia Metropolitana così come declinate dall’art. 4 dello Statuto dell’Agenzia.

La Città metropolitana di Milano affida i servizi di assistenza tecnica in materie di propria competenza mediante comunicazione formale, almeno un mese prima dell’avvio dell’attività di AT, ad Afol Metropolitana, che assicura con l’invio al Settore Politiche del Lavoro di personale con skill professionale coerente, da sottoporre a colloquio professionale di validazione.

Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio 1. Afol Metropolitana:

a) erogherà i servizi indicati agli artt. 1 e 2 secondo i termini, le condizioni e le modalità riportate nel presente contratto e negli atti emanati in attuazione e a completamento dello stesso;

b) provvede all’ordinaria gestione del servizio;

c) si impegna ad osservare e far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di legge ed i regolamenti vigenti in materia;

d) è direttamente responsabile nei confronti della Città metropolitana di Milano e dei terzi della gestione ed erogazione del servizio.

Art. 4 – Luogo di esecuzione del contratto

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Le attività saranno erogate presso:

- la sede di Afol Metropolitana di via Soderini 24 Milano;

- Centri per l’impiego di: Corsico, Melzo, Milano, Cinisello Balsamo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese;

- i Centri di Formazione Professionale Vigorelli, Paullo e Bauer (Via Soderini 24 Milano) e del C.F.P. Achille Grandi (Sesto San Giovanni Viale Italia 548).

Altre sedi potranno essere individuate da Afol Metropolitana secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

Art. 5 - Comunicazione

AFOL Metropolitana si impegna, nell’attività di comunicazione esterna ad assicurare a tutti i soci una puntuale e costante informazione circa le attività svolte, mentre Città Metropolitana di Milano assicurerà la diffusione dei principali indicatori della situazione occupazionale del territorio.

Art. 6 – Obblighi di AFOL Metropolitana AFOL Metropolitana si impegna a:

a) gestire le attività ricevute in affidamento con diligenza, professionalità e correttezza senza modificarne l’attuale destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione;

b) fornire servizi adeguati e di qualità, anche mediante la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali e della Città Metropolitana, assicurando il funzionamento delle sedi del Centri per l’impiego e del Servizio Occupazione Disabili;

c) destinare allo svolgimento del servizio tutti i mezzi necessari, trasferiti o trasferendi;

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d) sottoporre l’erogazione dei servizi ad un sistema di monitoraggio quanti/qualitativo secondo un modello costruito in aderenza a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, anche al fine di assicurare la trasparenza sull'effettivo rispetto degli impegni assunti nella carta dei servizi.

e) fornire alla Città Metropolitana di Milano accesso alla copia aggiornata mensilmente della banca dati di Sintesi e delle informazioni contenute nel Sistema Statistico direzionale di Città Metropolitana, per assicurare la propria attività di reportistica sul mercato del lavoro. I sorgenti di Sintesi ed ogni altra sua componente dovranno essere sempre accessibili dal personale tecnico di Città Metropolitana che ne detiene la proprietà. Dovrà essere fornita tutta la documentazione tecnica sul Sistema informativo necessaria all’esercizio della governance.

Art. 7 – Obblighi in tema di trattamento dei dati personali, anticorruzione, trasparenza e codice comportamento dipendenti pubblici

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Agenzia acquisisce la nomina di responsabile del trattamento dei dati personali, nonché l’impegno ad osservare le disposizioni dettate in materia di Privacy, della legislazione (anche a livello Regionale) e degli atti organizzativi emanati dalla Città Metropolitana di Milano. A cura della Città metropolitana sono consegnate ad Afol copia dell’informativa per il trattamento dei dati personali identificativi e copia dell’informativa dei dati personali sensibili e/o giudiziari redatte ai sensi della normativa vigente. Tali informative devono essere utilizzate all’atto dell’erogazione dei servizi di cui al presente contratto.

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L’Agenzia si impegna, altresì, a ottemperare gli obblighi in tema di anticorruzione (L. 190/2012 e D.lgs. 39/2013), trasparenza (D.lgs. 33/2013), il tutto tenendo conto delle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 – Obblighi della Città Metropolitana di Milano in relazione all’oggetto del contratto

La Città metropolitana di Milano si obbliga, in riferimento alle attività relative ai servizi per l’impiego, a mantenere nell’attuale modalità di assegnazione la collaborazione del personale della Città Metropolitana di Milano in servizio presso l’Agenzia alla data di sottoscrizione del presente contratto, compreso il personale che opera all’interno del Servizio Occupazione Disabili e del Sistema Informativo Lavoro.

E’ fatta salva la potestà dell’Agenzia di provvedere ad una diversa allocazione organizzativa del personale tra i servizi interessati, dandone comunque preventiva comunicazione.

La Città metropolitana di Milano si impegna a provvedere direttamente al pagamento delle competenze fisse ed accessorie, ivi compreso il costo dei buoni pasto, del proprio personale di ruolo in servizio presso l’Agenzia.

Rimborso dei costi dei servizi per il lavoro

I rimborsi dei costi dei servizi al lavoro sono stabiliti sulla base della Convenzione

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stipulata tra Città metropolitana e Regione Lombardia.

Nel trasferimento da parte di Regione Lombardia alla Città metropolitana di Milano dei fondi riconosciuti dalla Convenzione per il rimborso del personale impiegato per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, rientra il rimborso forfettario del personale di Afol Metropolitana impegnato in tali servizi.

Città metropolitana trasferirà ad AFOL Metropolitana la quota spettante calcolata detraendo dall’ammontare riconosciuto la parte economica del personale pubblico di Città Metropolitana impegnato in tali servizi e la quota del personale di Afol Ovest (Eurolavoro), anch’esso impegnato in tali servizi.

Con copertura finanziaria mediante il trasferimento da parte di Regione Lombardia alla Città metropolitana di Milano dei fondi riconosciuti dalle Convenzioni 1° e 2°

semestre dell’anno 2018, sono riconosciuti i seguenti rimborsi per le seguenti tipologie:

AGENZIA QUOTA COSTO PERSONALE

2018

QUOTA SPESE DI FUNZIONAMEN

TO 2018

SPESE GENERALI 4% di

PERSONALE e SPESE FUNZIONAMEN

TO

TOTALE CONVENZIONE

2018

SPESE INVESTIME

NTO esigibilità 2018

AFOL metropolitana

€3.183.355,00 €.713.918,00 €.81.235,00 €.3.978.508,00 €.128.444,00

I rimborsi del personale e degli oneri di funzionamento per gli anni successivi al 2018 saranno effettuati secondo il riconoscimento delle spese da parte di Regione Lombardia, definiti con note successive.

Città metropolitana, a fronte di risorse regionali certe riconosciute annualmente dalla Convenzione con Regione Lombardia e finalizzate allo sviluppo dei servizi

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all’impiego gestiti dalle AFOL, si impegna a procedere con celerità e continuità ai trasferimenti finanziari al sistema delle AFOL della somma delle risorse previste dalla Convenzione.

Oneri di funzionamento

All’interno del “complesso di Soderini”, per gli spazi dedicati ai servizi al lavoro, Città metropolitana si fa carico dei seguenti oneri: pulizia parti comuni, manutenzione verde, guardiania, riscaldamento e condizionamento, energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte e tasse su beni concessi in comodato, telefonia e reti. I restanti oneri sono a carico di Afol Metropolitana.

I beni immobili e mobili della Città metropolitana utilizzati da Afol Metropolitana sono affidati in comodato gratuito (allegata planimetria), come meglio delineato all’art.13.

Dalla Città metropolitana di Milano sarà richiesto a Regione Lombardia il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti da entrambi gli enti (Città metropolitana/AfolMetropolitana); le quote riconosciute da Regione Lombardia saranno ripartite proporzionalmente.

Le attività di formazione professionale svolte da AFOL Metropolitana per conto di Città metropolitana e rientranti nel sistema dotale di finanziamento ai sensi della DGR n.3143 del 18/2/2015 non saranno destinatarie di ulteriori risorse da parte di Città metropolitana. Eventuali altri fondi che Regione Lombardia stanzierà in tal proposito saranno trasferiti ad Afol.

Per quanto concerne le attività di formazione professionale svolte da Afol Metropolitana per conto di Città metropolitana e non rientranti nel sistema dotale (CFP Bauer e Vigorelli), Città metropolitana si impegna a portare avanti

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un’interlocuzione con Regione Lombardia al fine di garantire ad Afol Metropolitana una compartecipazione nelle spese, in linea con quanto avviene all’interno del sistema dotale. Fino al conseguimento di tale risultato, Città metropolitana si impegna a sostenere le spese di funzionamento relative alle sole utenze dei CFP non rientranti nel sistema dotale.

Per le attività di formazione professionale svolte da Afol Metropolitana per conto di Città metropolitana e rientranti nel sistema dotale, ai sensi della DGR n.3143 del 18/2/2015, le spese di funzionamento sostenute da Città metropolitana saranno invece rimborsate da Afol a Città metropolitana con valore economico pari al 4%

delle doti annue riconosciute al CFP da Regione Lombardia, nel limite massimo dell’importo delle spese sostenute annualmente da Città metropolitana per ogni rispettiva sede.

Art. 9 - Controllo sull’esecuzione del contratto

La Città metropolitana effettua la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei servizi oggetto del contratto, riservandosi ogni più ampia facoltà di espletarli nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale dell’Agenzia e senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti ad organi istituzionali per legge.

Per la funzionalità del controllo, AFOL Metropolitana è obbligata a fornire al personale incaricato dalla Città Metropolitana di Milano tutta la collaborazione necessaria affinché il proprio personale, addetto ai servizi, fornisca tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

In caso di riscontrate anomalie e/o situazioni che non corrispondano agli obiettivi, ai programmi e al presente contratto, la Città metropolitana di Milano può contestare

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per iscritto all’Agenzia, entro 30 giorni, la presunta mancata effettuazione dei servizi previsti, con indicazione del tempo e del luogo della violazione.

AFOL Metropolitana ha il diritto di formulare le controdeduzioni scritte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione. Le controdeduzioni addotte non potranno essere relative alla gestione ordinaria del personale (ferie, permessi, ecc…).

In caso di contestazione formale di ripetute inadempienze, la Città metropolitana di Milano si riserva il diritto di recedere dal presente contratto di servizio.

La Governance: Le attività affidate dovranno essere svolte secondo gli indirizzi e le linee programmatiche definite dalla Città metropolitana di Milano. A tal proposito opererà l’apposita cabina di regia, che si confronterà costantemente sugli indirizzi gestionali del contratto di servizio.

Art. 10 – Vigilanza e controllo

1. La Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 114 comma 6 e 8 del D.lgs.

267/00 esercita la vigilanza sull’attività aziendale, finalizzata alla verifica della corretta esecuzione, da parte della stessa azienda, degli indirizzi e delle direttive formulate dal Consiglio Metropolitano.

Il controllo è effettuato ai sensi dell’art.16 del Regolamento sui controlli interni dell’Ente.

Il modello operativo finalizzato a garantire il controllo analogo da parte della Città Metropolitana di Milano è esercitato in forma di indirizzo (controllo ex ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post) in merito all’andamento, economico, patrimoniale e finanziario delle attività svolte dall’Agenzia, oltre all’esattezza ed economicità dell’attività amministrativa dell’ente.

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L’attività di controllo preventivo e monitoraggio della Città Metropolitana di Milano nei confronti dell’Agenzia riguarda in particolare:

- i bilanci;

-il livello quali-quantitativo delle prestazioni, previa la trasmissione da parte dell’Agenzia di report periodici.

Nello Statuto dell’Agenzia all’art. 23 sono declinate le funzioni del Comitato territoriale tra le quali quelle di indirizzo strategico ai fini dell’esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti consorziati.

Art. 11 – Divieto di cessione di contratto e regolamentazione fornitura di beni e servizi

1. E’ vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto e/o i diritti derivanti dallo stesso, salva espressa autorizzazione da parte della Città metropolitana di Milano.

2. L’Agenzia può avvalersi delle prestazioni di altre imprese per forniture di opere e servizi necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente contratto, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal contratto medesimo.

3. L’individuazione e l’affidamento a terzi di quanto previsto al comma precedente avviene secondo la disciplina normativa vigente per l'acquisto di beni e servizi e nella pubblica amministrazione.

4. La Città metropolitana di Milano resta completamente estranea ai rapporti tra l’Agenzia e i fornitori.

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5. L’Agenzia ha facoltà, sotto la propria completa responsabilità di dare in locazione, in comodato o altro titolo al fornitore, le attrezzature e locali occorrenti per lo svolgimento dei servizi affidati o comunque rientranti nell’oggetto sociale dell’Agenzia secondo il Regolamento, previa preventiva informativa alla Città metropolitana di Milano.

Art. 12 – Personale

L’Agenzia si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza e di sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando la Città Metropolitana di Milano da ogni responsabilità al riguardo.

Inoltre AFOL garantirà, in attuazione del D.lgs 81/08, la sorveglianza sanitaria al personale dipendente della Città metropolitana distaccato in Afol, esposto a rischio specifico.

In riferimento alle attività affidate con contratto di servizio il personale pubblico della Città metropolitana di Milano viene mantenuto nell’attuale modalità di collaborazione, ancorché tenendo conto degli aspetti di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si conferma il distacco funzionale del personale di Città Metropolitana di Milano, che sarà adottato con apposito atto della Direzione del personale della Città Metropolitana di Milano, che riguarderà anche personale dei Servizi del Collocamento Mirato Disabili e del Sistema Informativo lavoro.

Art. 13 – Beni relativi ai servizi affidati in gestione .

La Città metropolitana di Milano affida in comodato d’uso all’Agenzia i beni mobili e immobili dell’Ente utilizzati dalle strutture ad essa trasferite, come da deliberazione

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di Consiglio Provinciale del 04/05/2006, in conformità alla Dgr 5811 del 27/7/01,che ha approvato le linee di indirizzo per i servizi alla formazione professionale e al lavoro, e della Delibera di Consiglio Provinciale n.25 del 12 luglio 2007 che ha approvato la relazione della fase di start-up dell’Agenzia per la formazione, l’orientamento ed il lavoro della Provincia di Milano.

Relativamente a quanto già indicato e previsto al precedente art. 8 le parti si danno reciprocamente atto che la Città metropolitana di Milano, in attuazione del Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2018 del 18/7/2018 recante ad oggetto

“Approvazione e aggiornamento linee di indirizzo in ordine alla valorizzazione degli spazi realizzati e vocati a utilizzo di interesse generale nel complesso immobiliare di proprietà ubicato in Via Soderini, 24 edificio n.13 a Milano e presa d’atto dell’avvio di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione d’uso.”- gli spazi dell’edificio n.13, dovranno essere resi disponibili da parte di AFOL Metropolitana, essendo i medesimi destinati ad altri usi coerentemente alle previsioni del Piano Spazi della Città metropolitana di Milano e di cui l’attuale comodatario risulta essere informato.

Sono fatte salve le necessità che potranno intervenire in relazione ad eventuali futuri diversi utilizzi e/o destinazioni degli edifici di proprietà siti nel complesso di Via Soderini 24 e delle eventuali altri sedi di proprietà della Città metropolitana di Milano; tali future destinazioni saranno comunicate ad Afol Metropolitana dagli uffici metropolitani competenti con congruo anticipo.

Art. 14 – Durata, effetti e scadenza del contratto

1. La durata del presente contratto decorre dal 1 gennaio 2018 per la parte finanziaria, mentre per la parte delle attività affidate dal 1 gennaio 2019 ed avrà

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durata quinquennale da quest’ultima data.

2. E’ esclusa qualsiasi proroga tacita del contratto.

3. Qualora intervengano nuove disposizioni normative o nuove situazioni di fatto che comportino, direttamente o indirettamente, variazioni delle condizioni di esercizio di cui al presente contratto, le stesse saranno applicate concordando le modifiche conseguenti.

4. Il Presente contratto di servizio sostituisce i contratti di servizio vigenti.

Art. 15 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile ed il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 16 - Risoluzione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, si farà ricorso alla giurisdizione ordinaria, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale.

Sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto per Città Metropolitana di Milano

Il Vice Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni per AFOL Metropolitana

Il Direttore Generale dott. Giuseppe Zingale Allegati:

- planimetria;

- addendum.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

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