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Ricorso per decreto ingiuntivo: giurisprudenza

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Ricorso per decreto ingiuntivo:

giurisprudenza

written by Redazione | 23/08/2020

Trasformazione del giudizio a seguito di opposizione e riparto dell’onere probatorio; inammissibilità delle domande proposte da eventuale terzo per difetto di legittimazione attiva.

Ricorso per decreto ingiuntivo

A seguito della opposizione, il giudizio introdotto con il ricorso per decreto ingiuntivo si trasforma da sommario in giudizio a cognizione piena, pertanto, il creditore-opposto (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l’emissione del decreto) ha l’onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l’esistenza e la misura del credito, ed il debitore- opponente (sostanzialmente convenuto, anche se formalmente attore in opposizione) deve dare dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito “ex adverso” fatto valere, se eccepiti, ovvero di eventuali pretese fatte valere in via riconvenzionale.

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Corte appello Potenza, 16/07/2020, n.423

Caducazione del titolo esecutivo

In caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in un momento successivo alla fruttuosa conclusione dell’espropriazione forzata legittima il debitore, che l’abbia subita, a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio di ripetizione dell’indebito, che, essendo fondato su prova scritta, può avere inizio anche mediante la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo.

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, n.14601

Notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell’opponente per contestarla; a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l’intero importo ingiunto (cfr. art. 643 c.p.c.); tale essendo l’oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell’art. 653 c.p.c.

Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8954

Chi può proporre domande

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riconvenzionali?

La particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si rilette non soltanto sulla distribuzione dell’onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell’opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali.

Mentre l’opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l’atto di opposizione, l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell’articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall’opponente (reconventio reconventionis).

Tribunale Potenza, 19/02/2020, n.198

Poteri cognitivi del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all’esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. In quest’ottica, non rileva se il credito vantato dalla parte opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo sia “fondato su prova scritta”, se sia “certo, liquido ed esigibile” al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.

Tribunale Perugia sez. II, 18/02/2020, n.248

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Terzo estraneo al giudizio monitorio

Le parti nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere: da un lato colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e, dall’altro colui contro il quale tale decreto ingiuntivo è stato ottenuto. L’ingresso di un terzo nel giudizio di opposizione può avvenire soltanto mediante la richiesta dell’ingiunto-opponente di autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, con contestuale istanza nell’atto di opposizione, di spostamento dell’udienza. In ogni caso, non è consentito proporre opposizione, tantomeno spiegare domande con l’atto di opposizione, a chi non sia il destinatario dell’ingiunzione di pagamento. In quest’ultimo caso va, dunque, dichiarata l’inammissibilità delle domande proposte da eventuale terzo per difetto di legittimazione attiva.

Tribunale Salerno sez. I, 03/02/2020, n.452

Prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo

Gli estratti del conto certificati conformi ai sensi dell’art. 50 TUB allegati al ricorso per decreto ingiuntivo per fondare la pretesa creditoria costituiscono prova idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo.

Tribunale Brescia sez. II, 23/01/2020, n.135

Opposizione a decreto ingiuntivo

Mentre l’opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l’atto di opposizione, l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell’articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli, proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall’opponente.

Tribunale Potenza, 15/01/2020, n.50

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L’iscrizione del ricorso

Il decreto ingiuntivo non può essere emesso laddove la società sia stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa precedentemente all’iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo. L’azione, in tali casi, è pertanto improponibile.

Tribunale Terni, 07/01/2020, n.7

Opposizione al decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali

La particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si rilette non soltanto sulla distribuzione dell’onere della prova, ma anche sulla possibilità della proposizione di domande riconvenzionali in senso tecnico, oltre che sulla possibilità della emendatio libelli e della introduzione da parte dell’opposto di domande accessorie, soltanto impropriamente definite domande riconvenzionali.

Mentre l’opponente, convenuto in senso sostanziale, può proporre domande riconvenzionali con l’atto di opposizione, l’opposto, in quanto attore in senso sostanziale, può semplicemente precisare oppure modificare la domanda ai sensi del quinto comma dell’articolo 183 c.p.c., ma non può operare una mutatio libelli proponendo una domanda diversa da quella fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, ad eccezione della domanda riconvenzionale che sia conseguenza di quella proposta dall’opponente (reconventio reconventionis).

Tribunale Potenza, 18/12/2019, n.1048

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