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Rendita catastale: ultime sentenze

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Rendita catastale: ultime sentenze

written by Redazione | 22/04/2022

Obbligo di motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile;

variazione della rendita catastale; procedura Docfa.

Rendita catastale

In tema di determinazione della rendita catastale di area adibita a cava estrattiva suscettibile di edificazione secondo lo strumento urbanistico vigente, non assume rilevanza l’originaria qualificazione agricola del bene, desumibile dalle risultanze dell’iscrizione in catasto, dovendosi avere riguardo alla potenzialità edificatoria del bene, sicché la base imponibile va determinata sulla base del valore venale.

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2022, n.1026

Determinazione della rendita catastale

Il prefabbricato contenente apparecchiature elettroniche, collocato sul tracciato autostradale, non assume rilevanza ai fini della determinazione della rendita

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catastale sia in quanto manufatto privo di attitudine reddituale, sia in quanto insuscettibile di esser considerato “unità immobiliare” ai sensi dell’art. 2 del d.m.

n. 28/1998.

Comm. trib. reg. Genova, (Liguria) sez. II, 10/12/2021, n.975

Istanza di variazione della rendita catastale

In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, opposto dall’amministrazione finanziaria all’istanza di variazione della rendita catastale non è qualificabile come diniego di autotutela, ma integra un atto relativo alle operazioni catastali di attribuzione di rendita ed è, quindi, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546 del 1992.

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2021, n.31574

Attribuzione di rendita catastale

In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell’avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta, ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall’art. 37, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VI, 07/10/2021, n.4465

Ambito operativo della rettifica della rendita catastale

In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall’Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della

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rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall’epoca di notificazione del provvedimento di definitiva attribuzione.

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2021, n.26347

Mancata allegazione dell’avviso di classamento e vizio di motivazione

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2, D.L. 23 gennaio 1993, n.

16, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. II, 27/09/2021, n.427

Data della richiesta di accatastamento

In tema di I.C.I., l’art.5, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, deve essere interpretato nel senso che gli effetti dell’attribuzione della rendita catastale ad un immobile classificato nel gruppo catastale D (qual è pacificamente l’area demaniale assentita in concessione all’odierna appellata) decorrono dalla data della richiesta di accatastamento. Ne consegue che, per tali immobili, il cosiddetto criterio “contabile” deve essere applicato fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, allorché si verifica ipso iure il passaggio al criterio “catastale” di determinazione del valore.

Comm. trib. reg. Genova, (Liguria) sez. III, 20/05/2021, n.416

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Modifica della rendita catastale

La modifica o l’aggiornamento della rendita catastale ad iniziativa del contribuente o anche dell’ufficio, traendo fondamento dal principio contributivo, non è soggetta a limiti temporali né trova limitazioni nel convincimento da parte del contribuente della correttezza dell’attribuzione catastale convalidata dall’Ufficio e successivamente oggetto di revisione. Tuttavia, in assenza di specifici precedenti di questa Corte che hanno affrontato la questione del riconoscimento anche all’Ufficio della facoltà di adeguare la classificazione catastale alla concreta situazione senza limiti di tempo, in deroga alla disciplina contenuta nell’art. 21- octies della l. n. 241/1990, che consente l’annullamento dell’atto amministrativo entro limiti ragionevoli a tutela dell’affidamento e delle certezza delle situazioni giuridiche, si dispone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza della questione sollevata .

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2021, n.5229

Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull’immobile

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all’ufficio per la

“determinazione della rendita catastale definitiva”, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di rettifica.

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, n.4752

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Valore migliorativo della microzona a cui appartiene l’immobile e riduzione del valore catastale

Grava sul contribuente, al fine di sottrarsi all’incremento di rendita catastale effettuato dall’Agenzia col riclassamento, l’onere di provare che il valore migliorativo della microzona a cui l’immobile appartiene è stato neutralizzato o addirittura subissato da specifici elementi attinenti alle caratteristiche tecniche peculiari estrinseche o intrinseche dell’immobile o del fabbricato in cui il medesimo si trova, atti a diminuirne il valore catastale, in modo da comportare l’attribuzione di una classe invariata o addirittura inferiore rispetto a quella che l’immobile aveva prima dell’atta gravato.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XV, 19/06/2019, n.3673

Rendita catastale e motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall’art.2 del D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n.75, e del D.M.

19 aprile 1994, n.701 (cd. procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. VI, 17/06/2019, n.2607

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Rettifica della rendita

Qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito in L. n.75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XVIII, 06/05/2019, n.1865

Determinazione della rendita catastale di impianti eolici

Per la determinazione della rendita catastale di impianti eolici rilevano soltanto gli inverter e gli aerogeneratori, ma non le torri o i pali di sostegno, che non rientrano nel concetto di “costruzione”, pur se stabilmente ancorati al suolo. Il palo di sostegno, la cui funzione è quella di consentire all’aerogeneratore il funzionamento e quindi una struttura priva di qualsivoglia ulteriore utilità, deve essere ricompreso tra i ‘macchianti, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo’ espressamente escluso dalla stima ai fini catastali ex art.1, comma 21, L. n.208 del 2015.

Comm. trib. reg. Campobasso, (Molise) sez. I, 23/04/2019, n.315

Controversia di valore indeterminabile

Qualora la controversia sia di valore indeterminabile in quanto l’accertamento della classe di accatastamento non ha un valore determinato, ma ha effetto sulla rendita catastale a valere a tempo indeterminato sino a che non intervenga un atto modificativo della stessa, il conferimento dell’incarico della difesa tecnica a un soggetto abilitato è obbligatorio. Dunque è inammissibile l’appello quando sia il

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ricorso di primo grado che l’appello vengano proposti senza l’assistenza di un difensore abilitato.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. IX, 12/04/2019, n.665

Classamento: l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare

In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio.

Cassazione civile sez. trib., 07/03/2019, n.6633

Acquisto di immobile abitativo con rendita catastale

Una persona fisica che — acquirente di un immobile abitativo con rendita catastale solo proposta ex d.m. n. 701/1994 — voglia usufruire della più favorevole valutazione fiscale ex art. 1 comma 497 l. n. 266/2005 (c.d. prezzo-valore), indipendentemente dal corrispettivo pagato ed indicato nell’atto traslativo, non può limitarsi a formulare tale richiesta in atto innanzi al Notaio, essendo inoltre necessaria, a tal fine, anche la ulteriore richiesta di voler fruire dell’art. 12 d.l. n.

70/1988 conv. nella l. n. 154/1988, con l’effetto che — nel caso in cui l’UTE accerti successivamente, nei termini, una rendita definitiva superiore a quella proposta ed indicata in atto — l’Agenzia delle Entrate è legittimata a recuperare l’imposta sui trasferimenti risultante dalla differenza tra il prezzo indicato in atto ed il valore di mercato rimesso alla valutazione della suddetta Agenzia.

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Cassazione civile sez. trib., 12/02/2019, n.4055

Errore del contribuente: la rendita attribuita è retroattiva?

In tema di variazione della rendita catastale, qualora non ricorra un errore da parte dell’Ufficio ma si sia verificata l’attribuzione della nuova rendita a seguito del riscontrato disallineamento tra le rendite catastali vigenti e di presentazione di DOCFA da parte del contribuente, si deve considerare legittimo l’operato dell’Ufficio che dispose la retroattività delle rendita catastale.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XVI, 12/02/2019, n.699

Erronea indicazione nell’atto di trasferimento del valore catastale:

conseguenze

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, con riferimento agli immobili per i quali sia stata proposta la rendita con la procedura DOCFA, il contribuente può chiedere l’applicazione del regime di determinazione dell’imponibile basato sul criterio del cd. “prezzo-valore”, di cui all’art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, e la relativa istanza deve intendersi quale richiesta di attribuzione della rendita catastale ai fini della valutazione automatica di cui al detto art. 52, comma 4, con la conseguenza che l’errata indicazione in atto di un valore catastale inferiore a quello che risulterebbe dall’applicazione degli ordinari criteri di legge non comporta la decadenza dal regime del prezzo-valore, ma solo la liquidazione della maggiore imposta calcolata sulla differenza tra il valore originariamente tassato e quello successivamente determinato, con i relativi interessi ma senza comminazione di sanzioni, non assumendo rilevanza il maggior corrispettivo pattuito o il maggiore valore reale dichiarato.

Cassazione civile sez. trib., 06/02/2019, n.3409

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