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Rendita ai superstiti

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Academic year: 2022

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Rendita ai superstiti

DESCRIZIONE

Prestazione erogata a coniuge, figli o genitore o fratelli e sorelle dopo la morte del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale.

A CHI SPETTA

Coniuge, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi . In mancanza di questi spetta ai genitori naturali o adottivi, a fratelli e sorelle.

Il presupposto è il decesso del lavoratore la cui causa è riconducibile, per giudizio medico legale, ad infortunio o malattia professionale

I REQUISITI

I requisiti alla base della prestazione sono:

1) nessuno per il coniuge e figli fino a 18 anni;

2) figli a carico fino al 21° anno con frequenza alla scuola media superiore e senza lavoro retribuito;

3) figli a carico fino al 26° anno di età con frequenza di normale corso di laurea universitario e senza lavoro retribuito;

4) figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;

5) genitori se a carico, fratelli e sorelle se a carico e conviventi.

LA DOMANDA

La domanda, che deve essere corredata dei documenti provanti il diritto, va presentata alla Sede INAIL di competenza; oppure alla sede più comoda per l’utente.

I termini di presentazione della domanda sono:

 in caso di evento che provochi direttamente la morte: 3 anni e 150 gg decorrenti dalla data della morte (periodo che individua anche il termine di prescrizione);

 in caso di morte di soggetto già titolare di rendita: 90 gg. dal ricevimento della comunicazione con la quale l’INAIL informa i superstiti che hanno la possibilità di farne richiesta, a pena di decadenza.

Il termine entro quale l’Inail deve provvedere è di 120 gg dalla data di ricezione della domanda.

(2)

DURATA E DECORRENZA

La durata della prestazione è:

1) CONIUGE: fino alla morte o nuovo matrimonio;

2) FIGLI:

a) fino al 18° anno di età tutti i figli;

b) fino al 21° anno di età per figli studenti di scuola media superiore;

c) fino al 26° anno di età per figli studenti di normale corso di laurea universitario;

d) fino alla morte per i figli oltre il 26° anno di età se totalmente inabili;

3) GENITORI: fino alla morte, fratelli e sorelle come per i figli.

La prestazione decorre dal giorno successivo alla morte.

PAGAMENTO

In rapporto alla retribuzione annua percepita dal lavoratore, la rendita viene così calcolata:

 50% al coniuge;

 20% a ciascun figlio;

 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.

 In mancanza di coniuge e figli, il 20% ai genitori, 20% a fratelli e sorelle.

La somma delle rendite non può superare il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore deceduto.

La periodicità del pagamento è mensile e la rivalutazione avviene su base annua.

La modalità di pagamento è con accredito bancario o postale, oppure in contanti presso un ufficio postale.

INFORMAZIONI UTILI

La prestazione non è soggetta a tassazione IRPEF.

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