CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---<oOo>---
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 209 del registro in data 18 Settembre 2017
OGGETTO: RICORSO PER ATP EX ART. 696-BIS C.P.C. N. RG 2117/2017.
DETERMINAZIONI.
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese Settembre alle ore 19,00 nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti Assenti 01 Francesco Miglio Sindaco X
02 Francesco Sderlenga Vice Sindaco X 03 Michele Aldo Del Sordo Assessore X 04 Raffaele Fanelli Assessore X
05 Celeste Iacovino Assessore X
06 Libera, Ondina Inglese Assessore X 07 Luigi Montorio Assessore X
08 Simona, Filomena Venditti Assessore X
Componenti n. 8 in carica n. 8 (otto ) Presenti n.8 (otto) Assenti n. 0 ( zero)
Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Longo
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.
2 Delib. di G.C.N. 209/2017 LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- tra la Fondazione Trotta ed il Comune di San Severo intercorre un contratto di locazione rep. n. 15547 del 18.3.2008, preceduto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.1.2008, per la durata di anni 15;
- detto contratto disciplina compiutamente le rispettive obbligazioni, ed in ordine alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria fa espresso rimando all’art. 1609 Cod. Civ., con la conseguenza che, per effetto di dette clausole gli oneri di manutenzione ordinaria competono al Comune conduttore, mentre gli oneri di manutenzione straordinaria competono alla Fondazione Trotta, locatore;
- nello stesso contratto, inoltre, la Fondazione Trotta all’art. 10 autorizza il Comune di San Severo ad apportare innovazioni sull’immobile, in particolare modo per quelle realizzate o da realizzarsi per effetto del finanziamento PIS n. 11 – Barocco - POR Puglia 2000 – 2006, concesso dalla Regione Puglia e fruito per lavori di recupero del patrimonio storico del plesso di proprietà della Fondazione;
- a detta clausola non può che riconoscersi una valenza di un mero atto autorizzatorio, ben distinto dal contenuto del sinallagma del contratto stipulato, non potendosi qualificarla altrimenti, a rischio di dover dare atto della sua nullità per impossibilità della causa o per la indeterminatezza dell’oggetto, con ogni conseguente onere di doverne richiedere al G.O.
pedissequa declaratoria;
- in tale contesto va esaminato il ricorso per ATP proposto dalla Fondazione in data 20.3.2017, n. RG 2117/2017, in ordine al quale si è già rappresentato, nella sede giudiziale, che:
o la decurtazione del canone di locazione è stata disposta dall’articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 66/2014, che trova automatica applicazione al contratto in questione, ai sensi dell’art. 1339 Cod.
Civ., con la conseguenza che, non trattandosi di un diritto disponibile, nessun potere discrezionale può essere legittimamente esercitato dall’Ente nella fattispecie;
o la clausola ex art. 10 è meramente autorizzatoria, ed alla stessa non può essere attribuita altra valenza, a pena di nullità della stessa, per impossibilità della causa ovvero per indeterminatezza dell’oggetto;
o in particolare, con riguardo all’ipotesi transattiva relativa all’accesso a finanziamenti, l’impegno del Comune non può che tradursi in disponibilità di approntamento di mezzi, fermo restando che l’alea della concorsualità che regola la materia non può mai concretizzarsi in un inadempimento del Comune, non rientrando tra le clausole del sinallagma del contratto rep. n. 15547/2008, per quanto in precedenza esplicitato;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n.267 del 2000.
3 Delib. di G.C.N. 209/2017 Visto l’art. 48 del D.L.vo n.267 del 2000.
Con voti unanimi
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di autorizzare l’accordo transattivo, in sede di ATP, nei termini che seguono:
o nessuna deroga può essere concessa per la riduzione del canone di locazione, trattandosi di disposizioni imperative ex art. 1339 cod.
civ., inserite automaticamente ed ex lege nel testo del contratto in essere;
o di accettare un accordo transattivo in ordine alla autorizzazione concessa dal locatore in contratto, al fine di apportare innovazioni all’immobile, avvalendosi di finanziamento pubblico segnalato dalla Fondazione Trotta medesima e previa autorizzazione della stessa;
tutto ciò ben precisando che l’alea derivante dal principio della concorsualità, propria delle procedure di accesso ai finanziamenti pubblici, non potrà comportare responsabilità di alcun genere in capo al Comune di San Severo;
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Museali, con l’assistenza del Servizio Avvocatura, ogni adempimento consequenziale al presente deliberato nell’ambito della gestione del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., ivi compreso quello di esternare in sede di ATP la volontà di questa Amministrazione
4. di demandare al Procuratore e Difensore costituito nell’ATP ogni adempimento processuale consequenziale;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente deliberato all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo n.267 del 2000;
6. di rendere lo stesso deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art.134 del D.L.vo n.267 del 2000.***
4 Delib. di G.C.N. 209/2017 PARERI
AVVOCATURA COMUNALE
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla su estesa proposta di deliberazione e, si attesta, sotto il profilo della regolarità tecnica, il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 – 1° comma del D. Leg.vo 267/2000.
per l’assistenza legale Il Responsabile dell’Avvocatura F.to Avv. Mario Carlino
Il Dirigente Area 1^
F.to Dott. Donatantonio Demaio
5 Delib. di G.C.N. 209/2017
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO F.to dott. Giuseppe Longo F.to avv. Francesco Miglio
ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva il 18/09/2017, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
è esecutiva il , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
San Severo, 20/09/2017 IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. Giuseppe Longo
Prot. n. del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 20/09/2017
La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con prot.n. 55
San Severo, 20/09/2017 IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott. Giuseppe Longo
E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 20/09/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Longo