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Il disegno di legge n

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Academic year: 2022

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Parere ai sensi dell’art. 10 della L. 195/1958 relativo al d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 marzo 2007, concernente “Disciplina delle operazioni elettorali relative al Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione e ai Consigli giudiziari presso le Corti di appello.”

(Deliberazione del 21 novembre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 novembre 2007, ha approvato il seguente parere:

«1. Il disegno di legge n. 1513 del 2007 è dedicato a disciplinare le elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, così completando le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 25 del 2006 (successivamente modificato dalla L.n.

111/2007) che, appunto, ha istituito il Consiglio direttivo ed ha modificato la disciplina preesistente relativa alla composizione ed al funzionamento dei Consigli giudiziari.

In particolare gli articoli da 12 a 12 quater del Decreto legislativo sono dedicati alla presentazione delle liste ed all'assegnazione dei seggi per la componente elettiva professionale e per la componente elettiva onoraria dei Consigli giudiziari.

Quanto alla presentazione delle liste l'art. 12 (per i componenti togati) e l'art. 12 ter (per i giudici di pace) prevedono un sistema elettorale per liste concorrenti nel quale il voto viene espresso da ciascun elettore mediante voto di lista ed una sola preferenza per ogni categoria di eleggibili (giudici e pubblici ministeri).

Gli artt. 12 bis e 12 quater prevedono, invece, il sistema di assegnazione dei seggi stabilendo che l'ufficio elettorale dovrà determinare il quoziente base dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio in relazione a ciascuna categoria per il numero dei seggi;

quindi determinerà il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista dividendo i voti validi conseguiti per il quoziente di base ed assegnerà i seggi eventualmente residui in base ai maggiori resti e, in caso di parità, in base alla maggiore cifra elettorale e per sorteggio.

Le stesse norme inoltre prevedono che siano proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze nell'ambito di ciascuna lista, prevedendo, anche qui, regole suppletive per l'assegnazione del seggio in casi di parità di voti.

2. La disciplina delle elezioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo delineata dal decreto legislativo non è però da sola sufficiente a consentire la rinnovazione degli organi (o sua costituzione, per quanto riguarda il Consiglio direttivo di nuova istituzione). Come evidenziato dal Consiglio superiore nel parere espresso sul decreto legislativo, alla nuova disciplina mancano alcune articolazioni di importanza sostanziale e non suscettibili di essere definite tramite disciplina regolamentare. In particolare, manca l'individuazione dell'organo deputato a dare avvio alle operazioni elettorali; manca un norma che indichi l'epoca delle elezioni; manca una disciplina relativa alle modalità di espressione del voto ed alla definizione del modello della scheda elettorale. Nel precedente sistema, queste disposizioni di dettaglio erano definite dal D.Lvo n. 264 del 1946, le cui previsioni, tuttavia, non sono suscettibili di applicazione al nuovo sistema che presenta caratteristiche completamente differenti da quello previgente, a partire dal suo carattere proporzionale e per liste concorrenti in luogo del pregresso che era sistema maggioritario e senza vincolo di lista.

3. Il Disegno di legge in esame supplisce alla maggior parte delle carenze normative individuate.

L'art. 1 definisce l'epoca delle elezioni per entrambe le tipologie di organi; gli artt. 2 e 3 definiscono la composizione e la collocazione degli uffici elettorali; l'art. 4 disciplina l'apertura dei seggi, la distribuzione delle schede, le modalità del voto; l'art. 5 è dedicato allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione degli eletti, l'art. 6 disciplina le contestazioni ed i

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reclami; l'art. 7 stabilisce i casi e le procedure per la rinnovazione delle elezioni e per le elezioni suppletive.

Anche nel Disegno di legge, come rilevato già nei confronti del Decreto legislativo n.

26/2006, manca l'individuazione dell'organo deputato a dare avvio alle operazioni elettorali.

Tale incarico, nel sistema previgente era attribuito dal D.L.vo n. 264 del 1946 al Presidente della Corte di appello che procedeva alla convocazione dei comizi elettorali.

4. Oltre alla lacuna sopra indicata, vengono in considerazione alcune osservazioni critiche. In particolare, quanto alla costituzione degli uffici elettorali l'art. 3 stabilisce che l'ufficio elettorale, di regola, trovi la sua sede presso il capoluogo del distretto; solo nel caso in cui l'organico complessivo dei magistrati e dei giudici di pace supera le 300 unità è prevista la possibilità di costituire uffici elettorali presso uno o più uffici del distretto, accorpando i circondari in modo tale che il bacino elettorale di ciascuno ufficio elettorale non superi i 300 votanti.

Nulla si dice in ordine all'individuazione della sede presso la quale costituire l'ulteriore ufficio elettorale: se, ad esempio, preferire quella che, nell'ambito del Distretto, dopo il capoluogo, sia la più grande per numero di magistrati e giudici di pace; se quella meglio collegata dal punto di vista delle comunicazioni stradali; se quella equidistante rispetto ai circondari che dovranno lì confluire per il voto. L'omissione di ogni indicazione e di ogni criterio nella individuazione della sede dove costituire l'ulteriore ufficio elettorale nell'ambito del distretto non appare opportuna, in quanto lascia al Capo di Corte un margine troppo ampio di discrezionalità e profila il rischio di soluzioni non meditate adeguatamente in una scelta che è in grado di influire direttamente sulla partecipazione al voto e anche di condizionarne gli esiti.

Più in generale sarebbe preferibile che la legge costituisse un collegio elettorale presso ogni circondario all'interno del distretto. Questa soluzione andrebbe a vantaggio di una maggiore partecipazione al voto, tenuto anche in considerazione che l'art.1 e l'art. 4 del disegno di legge stabiliscono che le operazioni elettorali si svolgano esclusivamente nella mattinata della domenica e nella mattinata del lunedì; giornate che, in tutta evidenza, per differenti motivi, non inducono a prevedere una partecipazione al voto numericamente elevata, specialmente da parte dei magistrati che non hanno la sede di servizio e di residenza nel capoluogo di distretto ma in uno dei circondari in esso ricompresi. All'opposto una significativa partecipazione alle elezioni dei Consigli giudiziari appare assolutamente auspicabile in considerazione del mutato sistema elettorale e sarebbe opportuno assicurarla mediante la previsione di uffici elettorali presso ogni circondario del Distretto.

5. Quanto allo scrutinio dei voti l'art. 5 prevede che avvenga presso ciascun ufficio elettorale e, quando dovessero essere costituiti più uffici elettorali nell'ambito dello stesso distretto non è previsto che lo spoglio avvenga soltanto presso quello ubicato nel Capoluogo di distretto.

Tale previsione è del tutto corretta e coerente con il sistema concepito dal disegno di legge.

Qualora, tuttavia, si ritenesse opportuno proporre l'istituzione di uffici elettorali presso ogni capoluogo di circondario, la previsione in esame dovrebbe essere modificata prevedendo che lo scrutinio avvenga soltanto presso l'ufficio elettorale del capoluogo di Distretto. Tale soluzione offrirebbe maggiori garanzie di tutela della segretezza della votazione (affermata dall'art. 4 del disegno di legge) evitando ogni pericolo di riconoscibilità del voto altrimenti non pienamente tutelato soprattutto nei circondari più piccoli.

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6. Con riguardo alla composizione degli Uffici elettorali, tanto per l'elezione del Consiglio direttivo, quanto per l'elezione dei Consigli giudiziari, gli artt. 2 e 3 del disegno di legge individuano la presidenza dell'Ufficio elettorale nel Primo Presidente della Corte di cassazione e nel Presidente della Corte di appello, con possibilità di delega in favore di uno dei Presidenti di sezione in servizio presso i rispettivi uffici. Entrambe le norme, poi, prevedono che, in caso di impedimento possa essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte (di Cassazione o di Appello).

Questa ultima previsione non appare chiara. In particolare non si intende se l'impedimento cui si riferisce venga in considerazione nella fase della designazione o dopo l'inizio delle operazioni elettorali.

Tuttavia se l'impedimento viene evidenziato nella fase della designazione non si vede perché non possa procedersi a delega in favore di altro presidente di sezione; se invece l'impedimento sorge dopo l'insediamento dell'ufficio elettorale subentra la previsione relativa alla nomina di un vice presidente (art. 2, co. 2°), al quale sono attribuiti i poteri di supplenza.

L'unico caso residuo è quello della Corte di appello composta di unica sezione nella quale l'unico presidente sia impedito al momento della delega. Se la norma si riferisce a questa circostanza potrebbe essere riformulata, per una migliore intelligibilità, in modo da rendere chiaro che solo nel caso in cui l'unico presidente di sezione sia impedito si può delegare uno dei consiglieri anziani della Corte e la previsione deve essere espunta dall'art. 2, perché tale evenienza è del tutto impossibile presso la Corte di cassazione.

7. Con riferimento all'esercizio del voto l'art. 4, co. 2°, prevede le modalità di espressione del voto di preferenza disponendo che: “Il votante scrive sulla scheda il nome ed il cognome di un magistrato per ciascuna categoria di eleggibili in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della Procura generale o, rispettivamente, del distretto di appartenenza”.

La disposizione in esame non sembra essere stata attentamente coordinata con quella dell'art. 12 co.3° del D.L.vo. 25/2006, relativa all'esercizio del voto che recita: “Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna categoria di magistrati di cui all'art. 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.”

Dall'esame di questa seconda norma emerge con chiarezza che i voti da esprimere sono due, uno per la lista ed uno di preferenza, e che la preferenza può essere espressa nell'ambito dei candidati della lista votata e non in favore di uno qualsiasi dei magistrati eleggibili in servizio presso la Corte (e relativa procura generale) o nel distretto.

Le conseguenze del mancato raccordo tra l'art. 4 del disegno di legge e l'art. 12 co.3°

del D.L.vo n. 25/2006 non sono di secondaria importanza.

Per un verso la norma oggetto del presente parere genera l'equivoco che, come previsto dal sistema elettorale previgente, possa essere validamente espresso un voto di preferenza per un magistrato che non sia stato candidato nell'ambito di una delle liste, evenienza esclusa esplicitamente dal decreto legislativo e del tutto incompatibile con un sistema elettorale per liste contrapposte.

Per altro verso la formulazione dell'art. 4 è carente nella parte in cui non prevede le modalità attraverso le quali rendere il voto di lista. Tale omissione non è priva di ricadute in quanto, il sistema disegnato dal Decreto legislativo, mentre sembra escludere la possibilità di esprimere solo il voto di preferenza e non anche il voto di lista, appare invece consentire che venga espresso il solo voto di lista e non anche la preferenza. Ne consegue che la mancata indicazione delle modalità di espressione del solo voto di lista priverebbe l'elettore del diritto di manifestare il proprio voto secondo una modalità pure consentita dal Decreto legislativo n.

25/2006.»

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