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COMUNE DI TURATE (Provincia di Como) Indirizzo: Via V. Emanuele, Turate

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Academic year: 2022

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COMUNE DI TURATE

(Provincia di Como)

Indirizzo: Via V. Emanuele, 2 - 22078 Turate e-mail : tributi@comune.turate.co.it

http://www.comune.turate.co.it

INFORMATIVA ICI ANNO 2011

Nell’intento di facilitare i doveri del contribuente e l’opera di CAAF e Professionisti si rendono le seguenti informazioni sull' Imposta Comunale sugli Immobili.

AGEVOLAZIONI E ALIQUOTE

E’ esente ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli ) per le quali continua ad applicarsi la detrazione pari ad euro 103,29.

Aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili

(fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili)

E’ da intendersi abitazione principale esclusivamente quella coincidente con la residenza anagrafica. (comma 2 dell’art. 8 del D. Legislativo n. 504/1992 come integrato dal comma 173, lett. b) della legge n. 296/2006).

Sono inoltre considerate abitazioni principali:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge. 23/12/1996 n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. ai sensi dell'art. 1, comma 4/bis, del D.L. n. 16/1993 convertito in Legge n.

75/1993, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata.

3. l’unità immobiliare del coniuge separato per la quota posseduta che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

4. le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari.

Non sono considerate abitazione principale quelle concesse ad uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela.

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Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari quali ad esempio garages, box , posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito, appartenenti alle categorie catastali C2, C6 e C7, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.

CALCOLO DELL’IMPOSTA:

Per la determinazione del valore (base imponibile) dei fabbricati si applica un moltiplicatore delle rendite catastali pari a 100 (cento) per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

pari a 50 (cinquanta) per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10; pari a 140 (centoquaranta) per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e pari a 34 (trentaquattro) per quelle classificate nella categoria C/1;

Per la determinazione del valore (base imponibile) dei terreni agricoli si applica un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque) del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORI CATASTALI: la legge 662/96 ha rivalutato a decorrere dall’anno 1997 le rendite catastali urbane del 5% ed i redditi dominicali dei terreni del 25% per cui, prima di procedere al calcolo I.C.I., occorre aumentare la base imponibile della percentuale sopra indicata.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D. Legislativo 15.12.1997 n. 446, il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del Decreto Legislativo 30.12.1992. n. 504.

VERSAMENTI - SCADENZE

Per il pagamento del tributo le scadenze sono le seguenti:

acconto : entro il 16 giugno 2011 saldo : entro il 16 dicembre 2011 unica soluzione: entro 16 giugno 2011

L’ imposta è riscossa direttamente dal Comune con le seguenti modalità:

• Utilizzando il modello F24, pagabile presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale o in via telematica dai CAAF e professionisti abilitati, con la possibilità di

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compensare eventuali crediti derivanti da altre imposte, fermo restando che non sono consentite compensazioni tra tributi comunali.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

abitazione principale 3901; terreni agricoli 3902; aree fabbricabili 3903; altri fabbricati 3904; credito ici 3905; interessi 3906; sanzioni 3907 e con codice catastale del Comune di Turate L470.

• Tramite c/c postale n ° 33405226 intestato a: COMUNE TURATE SERVIZIO TESORERIA – ICI, pagabile presso:

-qualsiasi ufficio postale;

-la Tesoreria comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO -in via V. Emanuele 2, Turate;

I bollettini sono disponibili presso gli uffici comunali, ufficio postale, banche.

• On Line dal sito di Poste Italiane mediante carta di credito o Poste pay previa registrazione;

Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se non inferiore a detto importo.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale ad € 12,00.

Il versamento dell’imposta va effettuato da ogni proprietario, comproprietario o titolare di diritti reali e precisamente per la singola quota di proprietà e periodo di possesso dell’immobile.

Per più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili si trovano in Comuni diversi devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Nel caso i pagamenti venissero effettuati oltre la scadenza, verranno applicate le sanzioni e gli interessi per tardivo pagamento ai sensi della vigente normativa.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER L’ANNO 2010

Ai sensi dell’articolo 37, comma 53, del decreto-legge 04.07.2006, n. 233, convertito in legge 04.08.2006, n.248, deve essere presentata la dichiarazione di

variazione I. C.I. nei casi di:

• segnalazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale di residenza;

• fabbricati che abbiano variato rendita o categoria o classe a seguito di procedura DOCFA;

• assegnatari di alloggi in cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

• immobili oggetto di atti di permuta, donazione o divisione;

• variazione di caratteristiche dell’immobile (ad esempio: terreno agricolo divenuto area fabbricabile);

• acquisto, cessione o variazione di valore di area fabbricabile;

• attribuzione rendita o contabilizzazione di costi aggiuntivi per fabbricati classificati nel gruppo

catastale D posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

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• nuovi soggetti passivi d’imposta per variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni o scissioni societarie;

• nuova stipulazione o cessazione di contratto di locazione finanziaria;

• esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del codice civile;

• soggetti che intendono avvalersi di:

- agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o artistico;

- riduzione d’imposta per immobili inagibili o inabitabili ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs.

504/92;

- esenzione d’imposta ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 504/92;

- riduzioni d’imposta per coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 504/92;

• ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del d.lgs.18.12.1997, n. 463 (cosiddetto “adempimento unico”);

Non deve essere presentata dichiarazione I.C.I. nelle ipotesi di:

• acquisti, vendite oppure ogni altra variazione risultante e conseguente alla

stipulazione di atto pubblico rogato da notaio che venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bisdel d.lgs. 18.12.1997, n. 463 (cosiddetto

“adempimento unico”);

• variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte, relativamente agli immobili inclusi nella relativa dichiarazione.

Termine di presentazione: entro termine presentazione dichiarazione dei redditi 2010.

Il modello da utilizzare è quello ministeriale e va presentato mediante consegna diretta all’Ufficio Tributi o Protocollo o mediate posta a mezzo raccomandata.

I modelli sono a disposizione presso l’ufficio Tributi o scaricabili dal sito del Comune di Turate.

INFORMAZIONI FINALI:

 Nessun pagamento è dovuto da chi ha venduto o ceduto immobili e/o terreni nel corso dell’anno 2010; se gli immobili e/o i terreni vengono invece acquistati nel corso del 2011 occorre fare nello stesso anno regolare versamento dell’imposta I.C.I. dovuta.

 Per il calcolo del periodo di possesso, si ricorda che l’I.C.I. è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale il possesso si protrae solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

 I mesi d’imposta si calcolano dalla data del rogito notarile o della delibera di assegnazione dell’alloggio se trattasi di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

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 La detrazione per l’abitazione principale, per le unità immobiliari escluse dall’esenzione disposta dal D.L. 27.05.2008, n. 93, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti residenti, in parti uguali tra loro, prescindendo quindi dalle quote di proprietà.

 Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2011, vanno barrate entrambe le caselle “acconto” e “saldo”.

 Il nudo proprietario non è soggetto al pagamento dell’I.C.I., in quanto il versamento spetta ai titolari di diritti reali quali usufrutto, uso e abitazione, da non confondersi con i diritti di coloro che usano la casa quali locatari o comodatari.

 Morte del proprietario nel corso dell’anno: va fatto il versamento a nome del defunto per il periodo in cui era in vita ed altro/i versamento/i a nome degli eredi per il restante periodo.

 Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, l’erede e i legatari non sono obbligati a presentare dichiarazione I.C.I., in quanto copia della successione viene trasmessa al Comune dall’Agenzia delle Entrate. Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. solo gli eredi nel caso del coniuge superstite con diritto di abitazione e quando l’immobile compreso nell’asse ereditario venga usato come abitazione principale da uno o più eredi.

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA

1. L’ufficio Tributi è il Settore Competente

2. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lori Cecchetti ( tel. 02 96425215 ) 3. Responsabile dell’istruttoria : Zaffaroni Alessia ( tel. 02 96425235 ) 4. Orario di apertura al pubblico dell’ufficio:

lunedì dalle 16.00 alle 19.00;

giovedì dalle ore 10.00-13.00 e dalle ore 14.30-18.30;

sabato dalle ore 8.30-12.30 5. Fax 02 96480491

6. e-mail : tributi@comune.turate.co.it

7. Il regolamento per l’applicazione dell’Ici e la modulistica è disponibile collegandosi al sito www.comune.turate.co.it

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