• Non ci sono risultati.

COMUNE DI CESANO MADERNO. (Provincia di Monza e Brianza) OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESANO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI CESANO MADERNO. (Provincia di Monza e Brianza) OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESANO"

Copied!
12
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI CESANO MADERNO

(Provincia di Monza e Brianza) Reg. n. del

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESANO MADERNO E ……… ………. AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8.11.1991, N. 381

Il Comune di Cesano Maderno e ………..………….., con sede legale a

……….., al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

Tra

Il Comune di Cesano Maderno, (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede in Cesano Maderno – Piazza Arese, 12 - Codice Fiscale n. 83000130159, rappresentato da ……….., nato a ……… in qualità di Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari, abilitato alla sottoscrizione del presente atto e domiciliato per la carica presso la Sede Comunale di Piazza Arese n° 12 - 20811 - Cesano Maderno

e

………….………….., (che di seguito sarà chiamato ………….) con sede legale a

………. - Partita Iva e Codice Fiscale ………, iscritta nella Sezione …………., al Foglio n. ……….., numero d’ordine …………., dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali e dei loro Consorzi nella persona di

………., abilitato alla sottoscrizione del presente atto e domiciliato per la carica presso la sede stessa della Cooperativa ………., iscritta

(2)

nella Sezione “B”, al Foglio ……., numero progressivo ………..……., dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l’articolo 29, comma 3, della Legge Regionale 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”.

PREMESSO

- che, in conformità all’art. 5, comma 1, della legge 381/91, l’Ente ha ritenuto con Delibera di giunta comunale n. 167 del 3.10.2017 di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una convenzione;

- che con l’affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione, l’ENTE e la Cooperativa pongono i seguenti obiettivi:

• incrementare l’occupazione delle fasce deboli dei lavoratori;

• ridurre la spesa corrente per interventi sociali;

• sviluppare le risorse umane e migliorare la qualità della vita dei soggetti deboli;

- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di confronto comparativo aperto a tutte le Cooperative sociali operanti sul territorio interessate al convenzionamento volto a selezionare la Cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall’Ente, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, della legge 381/91;

- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa, ha le seguenti motivazioni:

• dare continuità al programma di inserimento dei soggetti svantaggiati già occupati nel servizio, fatta salva la volontà delle persone stesse;

• risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che

(3)

condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone deboli e/o svantaggiate;

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa di tipo B individuata svolge l’attività di

“pulizia ambienti” e che la stessa è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale;

- che le persone svantaggiate di cui all’art. 4 della L. 381/1991 che verranno impegnate costituisca almeno il 30% del personale impegato nell’appalto;

- che per le finalità di cui alla presente convenzione verranno redatti, in collaborazione con i competenti servizi, specifici progetti in relazione ad eventuali nuovi inserimenti;

- che con delibera n. 167 del 3.10.2017 è stato espresso atto di indirizzo per proseguire nel programma di inserimento nel mondo lavorativo dei soggetti svantaggiati affidando, per l’anno 2017, a cooperative di tipo B) il servizio di pulizia degli uffici e servizi comunali;

- che con determinazione del Dirigente n. ……….. del …………. è stata indetta una procedura aperta mediante l’ausilio della Piattaforma Sintel ed approvati i relativi atti;

- che con determinazione del Dirigente n. ……….. del ………… è stato affidato il servizio alla Cooperativa ……….;

- che, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/2000 si è proceduto al controllo del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dell’aggiudicatario, il quale ha dato esito favorevole;

- che ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e smi D.Lgs. 159/2011 ha rilasciato mediante la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia –BDNA-

(4)

comunicazione antimafia prot. n. ……… del ………..dalla quale risulta che non sussistono cause interdittive di cui all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011;

- ovvero che ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e smi, è stata inviata mediante la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia –BDNA - richiesta di comunicazione antimafia con prot. n. ………..

Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto della convenzione

È affidato alla Cooperativa ……… lo svolgimento del servizio di pulizia, disinfezione sanificazione degli uffici e dei servizi comunali, e delle sale di Palazzo Arese-Borromeo, della Chiesa antica evidenziate nelle planimetrie allegate;

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata dal 1.1.2018 al 30.6.2018;

Art. 3 – Requisiti della cooperativa

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali con il numero….…… e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nelle misura minima prevista dall’art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’Ente inerente la prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto da ……….. e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, da ……….,

(5)

quale responsabile sociale degli inserimenti.

Art. 5 - Obblighi della Cooperativa:

La Cooperativa si impegna:

a) ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all’art. 4 della presente convenzione;

b) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

c) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi

(6)

specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

e) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;

f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

g) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

h) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall’Ente che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto k);

i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale con piena autonomia organizzativa e gestionale;

k) a trasmettere all’ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Art. 6 - Soci volontari

(7)

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell’esecuzione dell’attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell’art. 27 della legge 381/91, dei soci volontari di cui all’allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell’espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 7 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell’ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per gli eventuali nuovi inserimenti di persone svantaggiate.

Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

Art. 8 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa.

I referenti dell'ENTE incaricati del controllo ed alla vigilanza sono il Sig.:

……….………. UO. Servizio Sociale, e il Sig. ……… UO Provveditorato. L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 9 - Obblighi dell’ente

L’ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il

(8)

corrispettivo stabilito in € ……….., più IVA 22%, da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

In caso di ritardati nei pagamenti, l’Ente si impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge ai sensi del D.Lgs. 231/02.

Art. 10 – Subappalto - consorzi

È vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell’art.1188 del d.lgs.

n. 163/06.

In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell’art 105 del D.Lgs.

50/2016.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l’eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell’Ente.

Art.11 - Tutela della privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.

- I dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

(9)

- Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 .

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cesano Maderno responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e finanziari ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa;

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 9 ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l’eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;

- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto;

- quanto stabilito dal capitolato e dagli atti di gara.

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 5 punti c), d), e). Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo PEC.

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione

(10)

sino alla sua naturale scadenza.

Art. 13 - Cauzione

A garanzia della regolare esecuzione dell’attività/fornitura di beni la Cooperativa costituirà una cauzione di € ……… pari al …..% dell’importo dell’appalto mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, ridotta del ………….., ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

Art. 14 – Obblighi dell’appaltatore

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Per i lavori oggetto del presente contratto è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 7252542AFB che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella fattura.

La Cooperativa dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice adottato dalla stazione appaltante con delibera di G.C. 262/13 e pubblicato sul sito del Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione trasparente impegnandosi ad osservarli, pena la risoluzione del rapporto.

La cooperativa dichiara che non sussiste la condizione di cui all’art. 53, comma 16 – ter del D.lgs 165/2001 come introdotto dalla L. 190/2012 (Legge anticorruzione).

Art. 15 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.

460 del 4.12.1997.

(11)

Art. 16 – Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Monza.

Art. 17 - Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Capitolato Speciale;

- offerta tecnico-organizzativa presentata in sede di gara - DUVRI.

Prima della sottoscrizione del contratto la Cooperativa dovrà presentare:

- iscrizione all’Albo Regionale;

- elenco degli operatori, n. ore e sedi assegnate;

- elenco degli eventuali volontari;

- polizza fideiussoria;

- assicurazione di responsabilità civile, come stabilito all’art. 13 del capitolato, che copra tutti i rischi nell'ambito della gestione del servizio che non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ciascun sinistro relativamente alla garanzia di Responsabilità civile verso terzi e di 3.000.000,00 relativamente alla garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti della ditta stessa;

- DUVRI compilato.

Art. 18 - Responsabile del procedimento

L’ENTE nomina quale responsabile del procedimento la responsabile dell’UO Provveditorato cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 19 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa

(12)

generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

FIRMA DIGITALE DELLA COOPERATIVA FIRMA DIGITALE DEL DIRIGENTE DELL’ENTE

Riferimenti

Documenti correlati

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni

La graduatoria relativa alla prova preselettiva sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso accessibile dalla homepage del

Le previsioni di spesa sono esposte per missioni e programmi, che vengono ripartiti in titoli, che a loro volta vengono scomposti dalla Giunta in macroaggregati. In generale queste

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative: • il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e

ARTICOLO 9 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (rif. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del Codice Generale. I

156733, è stato acquisito (in formato digitale) il Certificato di Collaudo tecnico – amministrativo del 08.10.2020 (allegato alla presente) riferito alle opere

POSTO che, con il verbale di gara conclusivo relativo alla procedura negoziata, viene proposta l’aggiudicazione dei lavori di “REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CIMITERO

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, alla norma UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, nel settore dell’accertamento