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Linee guida per la valutazione degli apprendimenti per CdC e Scrutini e ammissione Esame di Stato a.s COVID 19

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Academic year: 2022

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Linee guida per la valutazione degli

apprendimenti per CdC e Scrutini e

ammissione

Esame di Stato a.s.

2019-20 COVID 19

I S I S E N R I C O M A T T E I D O C E N T I E C O O R D I N A T O R I

[ D i g i t a r e i l n u m e r o d i t e l e f o n o ] [ D i g i t a r e i l n u m e r o d i f a x ]

Dirigente Scolastica Prof.ssa Daniela Tramontani

Dalla prima all’ ultima classe di corso

per tutti gli indirizzi .

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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LICEALE TECNICA PROFESSIONALE E ALBERGHIERA

“E. MATTEI”

57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI) Via della Repubblica 16

Circolare della Dirigente n^ 372 del 18 aprile 2019

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER CDC E SCRUTINI FINALI DALLA PRIMA ALLA ULTIMA CLASSE DI CORSO

VISTO il Dlgs 165/2001 e s.m.i.

VISTO il Dlgs 297/1994 e s.m.i. artt. 5 , 7, 395, 396 VISTO il CCNL 2006-2009 e 2016-2018

VISTA la Griglia di Valutazione degli apprendimenti del PTOF ISIS MATTEI VISTA la Circolare DS 368 del 11 aprile 2020

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 8 aprile 2020 VISTA la Circolare 362 del 25 marzo 2020

VISTA la OM 197 del 17 aprile 2020 recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissionidell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”

SI TRASMETTE In adempimento al Decreto Legge 8 aprile 2020 , la prima delle Ordinanze ivi previste, nella quale vengono definite le operazioni per la nuova configurazione delle Commissioni esami di Stato . I docenti noteranno che l’Ordinanza non entra nel merito delle procedure di svolgimento e valutative dell’Esame di stato , i criteri di ammissione al medesimo che avranno una Ordinanza dedicata, siccome i criteri di ammissione alla penultima classe di corso . E’ opportuna comunque la lettura della definizione delle commissioni, interne con il presidente esterno degli esami di stato previsti .

AL FINE DI RENDERE OMOGENEE COERENTI E LEGITTIME le delibere dei CdC , rispetto alle delibere Collegiali già assunte ai sensi dei DPR 122 /2009 e Dlgs 62/2017 , dal Collegio Docenti , di ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, quest’anno sospese nella loro operatività, ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, per l’emergenza sanitaria che muove lo Stato e il MIUR a misure straordinarie per la garanzia del diritto allo studio e all’apprendimento,

SI ADOTTANO LE PRESENTI LINEE GUIDA , per orientare nella complessità che attende il lavoro docente, a suo sostegno e tutela, per il diritto all’apprendimento e la legittimità della valutazione.

LE MEDESIME COSTITUISCONO chiarimento , orientamento e prescrizione ai fini di prevenire illegittimità data la complessità del momento, possibili , pur nel massimo impegno Abbreviazione nel testo NdD = Nota della Dirigente

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ULTIME CLASSI , PENULTIME E TERZULTIME e di PRIMO BIENNIO di TUTTI gli INDIRIZZI

I docenti, nelle analisi dell’andamento didattico, nei prossimi CdC e scrutini e nella DaD, devono prevedere valutazioni di risultato , ovvero come sempre, voti numerici in relazione alle prestazioni degli allievi .

Si tenga presente che i risultati degli scrutini finali, ai quali fin d’ora dobbiamo prepararci per tutto il triennio , devono complementarsi con i crediti scolastici , secondo la media numerica dei voti deliberati e nel range previsto, come da Tabella Allegato A del Dlgs 62/2017 .

Il provvedimento di Legge n. 22 8 aprile 2020 è chiaro e al secondo periodo dell’art 1 comma 6, per quanto attiene alla ammissione all’Esame di Stato delle ultime classi, ( e in previsione delle prossima Ordinanza , anche per le terzultime e penultime classi ) recita ,

Art 1 comma 6, secondo periodo “ Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, [NdD - che verrà spiegato più avanti ] nello scrutinio finale e nella integrazione del punteggio di cui all’art 18, comma 5 , del citato decreto legislativo [NdD Dlgs 62/2017 ] , anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta”

Ciò che muta radicalmente è il processo valutativo, le condizioni del ragionamento valutativo con cui il docente arriva alla proposta di voto in sede di Scrutinio finale e, di conseguenza, alle valutazioni che già da adesso è chiamato ed esprimere sul registro elettronico in termini numerici e a condividere in CdC.

Nessun docente può garantire la legittimità del voto numerico , apposto dal 5 marzo in avanti , con le stesse categorie di legittimazione della didattica in presenza che , sole , ne costituiscono la piena congruità alle leggi e decreti precedenti l’emergenza. Difatti, tali leggi e decreti, il DPR 122/2009 e il Dlgs 62/2017 sono derogati dal Decreto Legge n. 22 del 8 aprile e ridescritti dalle Ordinanze , di cui la 197 del 17 aprile , è la prima.

Pertanto la valutazione formativa - partecipazione, interesse, impegno - non esaurisce il processo valutativo, neppure in questa emergenza, ma deve fondersi coerentemente con la valutazione sommativa.

A meno che non si tratti di casi di allievi che riportano assenze alle videolezioni in streaming ( vera e propria DaD , sincronica ) , mancanze alla riconsegna degli elaborati e a tutti gli interventi in DaD, anche asincroni, esattamente come facevano il 5 marzo , in presenza , nessun docente può, con certezza, ascrivere a disimpegno o a scarsa partecipazione al dialogo educativo dell’allievo , le assenze alla DaD sincrona o asincrona , potendo queste essere frutto di fattori indipendenti dalla volontà dell’allievo , di partecipazione al dialogo educativo. In caso di dialogo educativo insoddisfacente , è ben difficile , per motivi di contesto pedagogico e giuridico affatto nuovi, che mutano in questa emergenza i profili della docenza e dell’apprendimento, che il dialogo sia migliorato. Neppure, ove vi fossero miglioramenti formativi e/o prestazionali dei discenti, questi possono essere considerabili con certezza come valutabili in legittimità , per le stesse considerazioni di contesto.

Gli allievi sono infatti in un ambiente di apprendimento extrascolastico, che il docente ed il CdC non possono controllare , il che muta completamente il ragionamento valutativo, individuale e collegiale , poiché il controllo dell’ambiente di apprendimento che si ha nello spazio fisico della classe, nel tempo fisico di scuola e nella organizzazione che ne consegue , definisce la legittimità delle categorie

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dei voti apposti , che pure sono un dovere del docente e CdC anche in questa situazione.

L’allievo è a casa propria , il che significa

a) Può non essere dotato di stanze in cui studia con concentrazione e continuativamente b) Può attingere la DaD in un contesto familiare distraente e non concentrato sulla scuola,

disturbante affettivamente ( separazioni , contrasti, lutti , difficoltà economiche, sanitarie, ) o fisicamente ( famiglia numerosa, fratelli da custodire perché i genitori lavorano …etc, pochi libri e supporti che prima trovava da amici , parenti o in biblioteca )

c) Può non avere alcuna connessione internet, perché il suo territorio non è coperto o la sua casa non ha dotazioni, cosa su cui la scuola al momento non ha alcun potere né dovere ( i Comuni invece potrebbero e dovrebbero ,dal DL 17 marzo 2020 n. 18)

d) Poteva non avere devices adatti, cosa a cui la scuola ha posto rimedio , prima possibile , con la consegna in comodato gratuito di ben 42 devices e altri sono in via di partenza

e) Può avere copiato uno o più compiti assegnati

f) Può avere un’altra persona accanto a suggerire, o un testo aperto mentre svolge i compiti , anche sincronicamente , perché non è visto dal docente

g) Può avere accanto un genitore o un parente, un testimone illegittimo in quanto estraneo all’ambiente di apprendimento che la normativa prevede , che segue la lezione insieme a lui, senza essere intercettato dalla telecamera del devices

In caso di profitti scarsi fino al 5 marzo , fermo restando che ( si dà per nota e assodata la cognizione che la valutazione del il primo periodo NON fa media con le valutazioni del secondo, e anche se ne costituisce il presupposto logico, non postula alcun automatismo valutativo ) si deve considerare che dal 8 gennaio 2020 , inizio del secondo periodo pentamestrale, i discenti hanno avuto poco meno di due mesi di didattica in presenza e che i successivi 3 mesi , hanno avuto e avranno soltanto DaD , e in DaD hanno finito i corsi di recupero.

La DaD per quanto da noi tutti praticata con rigore ,non è mai stata organizzata e normata prima dallo Stato con modalità pubbliche : piattaforme controllate da INDIRE, o similari, scadenze valutative preordinate dalla piattaforma, sessioni di prove dedicate, indicazioni sulla tipologia delle prove, certificazioni conseguenti di moduli portati a termine ( tranne che nel ciclo terziario , cioè l’università ) e lo Stato è responsabile costituzionalmente, per tutto il territorio nazionale , ( artt. 116 e 117 Costituzione ) delle Norme generali sull’Istruzione e sui Livelli essenziali delle Prestazioni dei Servizi.

Ciò ha motivato , in questa Dirigente , a seguito delle Note MIUR 278 e 279 del marzo 2020 alla trasparente ricalibratura delle programmazioni, che tutti i docenti hanno prodotto, da cui nessun docente, sia a tutela del discente e dello stesso docente, può prescindere, nella valutazione formativa e sommativa, da qui alla fine e dell’a.s. 2019/20

Non è neppure ammissibile che si possa fare una considerazione complessiva con pretesa di legittimità, sull’andamento apprenditivo dell’allievo, mettendo insieme e

“confrontando” prestazioni rese con erogazione di apprendimenti in presenza , e prestazioni rese in DaD, facendo per così dire, “una considerazione mediana e complessiva” , sulla base di confronti tra voti inconfrontabili, tra il periodo in DaD e in

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presenza, essendo le due situazioni , per le considerazioni suesposte , incommensurabili . La discrasia pedagogica e giuridica è affatto evidente.

Nessun docente inoltre può legittimamente assicurare che il tal discente avrebbe o non avrebbe migliorato il suo rendimento , in condizioni di didattica ordinaria , o con rientro dopo il 18 maggio, o in ridotte misure di sospensione delle aadd. ,perché NON ha agito tale recupero e tale didattica in presenza, e nessun discente ne ha potuto usufruire ; dunque nessun CdC può deliberare uno o più voti, proposti in condizioni di inficiata legittimità .

Non è dunque legittimo dedurre valutazioni negative complessive su nessun discente , che potrebbero portare alla non ammissione o alla sospensione del giudizio tal quale l’art 4 commi 5 e 6 DPR 122/2009 . Che di ciò possano, forse , di fatto, avvantaggiarsi situazioni di chiara negligenza alla partecipazione al dialogo educativo , è evidentemente incongruo, ma non vi sono possibilità di scelta discrezionale basata su presupposti di legittimità, dunque di equità ; l’indulgere in considerazioni in cui la legge non ci segue , ripiega il ragionamento in angusti spazi soggettivi, che non devono interessare il docente nell’esercizio del suo potere di voto e di giudizio pubblico, ovvero trasparente e legittimo, con criteri validi erga omnes .

Di conseguenza saremo chiamati ad un poderoso recupero di competenze e conoscenze, per tutte le classi di biennio e triennio di tutti gli indirizzi , nei primi mesi dell’anno scolastico 2020/21 , periodo legiferato nel D.L. 22 del 8 aprile.

 Poiché non è legittima alcuna valutazione agita su programmi o percorsi in un ambiente di apprendimento in DaD, non precedentemente normato , in quanto ciò revoca le condizioni di legittimità dei voti apposti, e stante l’impossibilità di addivenire , per il contenimento del contagio sociale , con la didattica in presenza, ad un recupero almeno parziale delle defajance apprenditive, nell’interesse della crescita intellettuale e emotiva integrale della persona, si deve accettare come unica posizione razionale spendibile, in caso di prestazioni comunque valutate inadeguate , l’apposizione di voti insufficienti nel registro elettronico , con la precisa indicazione dei recuperi da apportare in sede di CdC, in quanto non potremo fare interventi personalizzati in itinere prima della fine dell’anno ,né corsi di recupero estivi in presenza, ma soltanto da settembre in poi.

Ciò nella previsione già annunciata dal MIUR che tutti gli allievi siano ammessi alla classe successiva , e anche all’Esame di stato, con un voto proposto in una o più discipline o gruppi di discipline ( in deroga all’art 13 comma 2 del Dlgs 62/2017) minore di 6 , portato a 6 in fase di scrutinio , con delibera del CdC , previa dichiarazione espressa delle condizioni di recupero da agire a settembre . Non vi saranno dunque né non ammissioni né sospensioni del giudizio. Ciò , si ritiene è perfettamente equo , dato ciò che siamo stati in grado di dare ai discenti, testimoniato e formalizzato dalle riprogrammazioni .

Infatti , anche qui la Legge è chiara , si aspettano solo Ordinanze esplicative

Art. 1 DL n. 22 8 aprile 2020

Misure urgenti per l’Esame di stato e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019-20 Comma 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione, possono

essere adottate, per l’a.s. 2019-20, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento dell’Esame di stato, conclusivi del primo e del

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secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati nei commi successivi.

Comma 2. Le Ordinanze di cui al Comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019-20, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1 settembre 2020 , quale attività didattica ordinaria. L’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo , tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni Nazionali per il Curricolo( …omissis primo Ciclo) alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali.

SPECIFICAMENTE PER LE CLASSI QUINTE e AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO Va da sé che come stabilito nel D.L. 8 aprile 2020, n. 22 , in quanto interdetta l’attività didattica in presenza oltre il 18 maggio e fino alla fine del calendario scolastico, per ciò che attiene all’esame di stato , si è nella situazione di quanto all’art 1 comma 4 lettere c) e comma 6 del citato Decreto Legge

Art 1 comma 4 “nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3 , in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano :

b )Omissis Primo ciclo …..

c ) L’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio , articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di di istruzione , in deroga agli artt. 17 e 18 del Dlgs 62 del 2017 [ NdD prima e seconda prova scritta , punteggi ed esiti finali Esame di stato II^Ciclo ]

Art 1 Comma 6 In ogni caso , limitatamente all’a.s. 2019/20 , ai fini dell’ammissione dei candidati all’esame di stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al Dlgs n. 62/2017 agli artt. 5 comma 1 [ NdD Validità dell’anno scolastico - tre quarti del monte ore personalizzato I^ grado ] , 6 [NdD ammissione alla classe successiva nel I^ Ciclo ed esame di stato I^ Ciclo , ] 7 comma 4 [NdD Invalsi I^ Ciclo ] , 10 comma 6 [NdD Idoneità ed Esami di Stato , Invalsi per ammissione Esami di stato I^ Ciclo], 13 comma 2 [ NdD Esame di Stato secondo ciclo, ] lett. a) monte ore non minore di tre quarti dell’anno scolastico personalizzato, lett.b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; lett. c) svolgimento dell'attività' di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; lett.d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione

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all'esame conclusivo del secondo ciclo e 14 , comma 3 ultimo periodo [NdD rapporto numerico tra candidato ext. e int. e max numero 35 di candidati per commissione /Classe.

PER TUTTE LE CLASSI DI BIENNIO TERZULTIME E PENULTIME DI TUTTI GLI INDIRIZZI

Anche qui con chiarezza la Legge indica

Art 1 comma 4 “nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3 , in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano :

a) Le modalità , anche telematiche della valutazione finale degli alunni , ivi compresi gli scrutini finali , in deroga all’art 2 del Dlgs 62/2017 [ NdD I^ ciclo ] e all’art 4 del DPR 122/2009 [ NdD Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado ]

b) , c) supra pag 5

E’ previsto anche , infine all’art 2

Art 2 Misure urgenti per l’ordinato avvio del’anno scolastico 2020-21

Comma 1 Con una o più oerdinanze del ministro dell’Istruzione, sentiti il Min Economia e Finanze e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, per l’ordinato avvio dell’ a.s. 2020/2021, soni adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte :

a) Alla definizione della data d’ inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/2021, d’imtesa con la Conferenza Stato Regioni anche tenendo conto, dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico.

Le presenti Linee guida , sono implementabili alla luce delle prossime ordinanze MIUR.

DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Daniela Tramontani

F.to ai sensi del Dlgs 39/1993 art 3 comma 2

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