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"Modifica dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"

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Parere sullo schema concemente~

"Modifica dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"

Il Consiglio Superiore della Magistratur~ nella seduta del 21 febbraio 1996, ha deliberato di approvare il seguente parere allegato.

"Per individuare lo scopo che il disegno di legge in oggetto intende perseguire, occorre sottolineare che il sistema italiano di diritto internazionale privato quale risultava dalla legislazione previgente alla legge n.218 del 1995 non era nè adeguato nè conforme a molte convenzioni internazionali, ed in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed a quella di Lugano del 1988. In particolare non risultava garantito il riconosci- mento dell'efficacia automatica, nel nostro ordinamento, delle sentenze straniere, sia di accertamento che costitutive, nonchè dei provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione.

In base alle suddette convenzioni internazionali tale riconoscimento deve avvenire

"automaticamente", cioè essendo sufficimte che sussistano determinati requisiti: quindi non solo e non necessariamente dopo che il giudice italiano abbia proceduto al previo accertamento in questione.

Proprio per adeguarsi alle suddette convenzioni internazionali era intervenuta la legge n.2l8 del 1995 la quale prevedeva, ai suoi artt. 64 e ss. ed in particolare al suo art.

67: soltanto "in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento".

Inoltre il citato art. 67 stabiliva anche che "la sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata".

Come è abbastanza chiaramente riconosciuto anche nella Relazione al disegno di legge in oggetto, la disciplina prima indicata aveva subito dato luogo a due ordini di problemi:

a) in assenza di qualsiasi previsione speciale, il processo innanzi alla Corte d'appello avrebbe dovuto svolgersi necessariamente nelle forme ordinarie e non in forme semplificate, come invece previsto dalle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano. Inoltre ciò avrebbe implicato il ricorso ad un normale procedimento di cognizione, ovviamente complesso e tale da richiedere tempi non brevi, e ciò in evidente contrapposizione con le esigenze sottese al riconoscimento dell'efficacia automatica.

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b) era dubbio se l'esecuzione forzata coincidesse o no col concetto di attuazione; in particolare, in materia di stato civile e

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in generale

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in materia di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei pubblici registri, era sorta la questione relativa al se tali annotazioni, trascrizioni o iscrizioni, in quanto "attuazione" (se non "esecuzione") della sentenza o del provvedimento straniero, richiedessero o no il previo accertamento da parte della Corte d'appello. Ritenere non necessario tale previo accertamento avrebbe determinato un'inversione processuale a carico della parte che avesse successivamente contestato la trascrizione, annotazione o iscrizione.

I due ordini di problemi prima indicati hanno spinto il Governo, con i d.l. 28 agosto 1995 n.361 (art. 8) e 23 dicembre 1995 n.547 (art. 12), a rinviare l'entrata in vigore

delle ricordate nonne della l. 218 alI

o

gennaio e poi allo giugno 1996.

Il disegno di legge in esame riscrive il primo comma dell'art. 67 della legge in questione e mira a risolvere i suddetti problemi disponendo:

aa) che il provvedimento davanti alla Corte d'~llo si svolge in via semplificata nelle fom1e camerali ancorchè si concluda con sentenza;

bb) che tale provvedimento, di previo accertamento della sussistenza dei requisiti per la efficacia in Italia delle sentenze o provvedimenti stranieri, è necessario (oltre che nelle ipotesi di contestazione del riconoscimento) non solo in caso di necessità di provvedere ad esecuzione forzata ma anche in caso di necessità di procedere a trascrizione, iscrizione o annotazione nei pubblici registri.

Le esigenze che il disegno di legge mira a soddisfare appaiono del tutto condivisibili, e risultano in linea con le prassi derivate dalla attuazione delle Convenzioni di Bruxelles del 1968 e di Lugano del 1988.

Qualche non secondaria perplessità suscita soltanto l'adozione della procedura camerale quale rito semplificato: ciò sia perchè questa scelta sembra implicare un uso eccessivo della procedura camerate a tutela di diritti; sia perchè in tal modo si introduce una disciplina divaricata rispetto agli artt. 31 ss. delle Convenzioni di Bruxelles e di Lugano che invece prevedono l'adozione di un procedimento semplificato di tipo monitorio."

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