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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

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N. R.G. 18817/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18817/2014 promossa da:

...omissis...(C.F. XXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell’avv. ..omissis.. ..omissis...

e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA ...omissis... – FIRENZE presso il difensore avv. ...omissis...

ATTORE

contro

...omississ... (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. ..omississ...

e dell’avv. ...omississ... (...omississ....) VIA ...omississ...

XXXX ...omississ...; , elettivamente domiciliato in ...omissis... XXXX ...omississ...

presso il difensore avv. ...omississ....

...omississ.. , con il patrocinio dell’avv. ...omississ., elettivamente domiciliato in ...omississ..XXX..omississ.. presso il difensore avv. ...omississ..

CONVENUTI

...omississ.. (C.F. XXXXX), con il patrocinio dell’avv. ...omississ....omissis...

e dell’avv. ...omississ.. (XXXXXXXXXXX) VIA ...omissis...XXXX...omississs..

; ...omississ.. (...omississ...) VIA ...omississ... XXXXX ..omississ..

; , elettivamente domiciliato in via ...omississ... XXXXX ..omississ.. presso il difensore avv. ...omississ..

TERZO CHIAMATO CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Conclusioni di parte attrice ..omississ...“Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell’...omississ... S.p.a. Casa di Cura ..omississ...

e del Dott ..omississ.. per le lesioni tutte patite e patiende dalla sig.a ...omississ..

a seguito dell’intervento chirurgico eseguito in data 05.05.2011 dal dott. ...omississ..

per posizionamento di protesi totale del ginocchio sx c/o la Casa di Cura “...omississ..

” in Firenze a ...omississ n.XXX; conseguentemente, condannare i convenuti ciascuno per

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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il loro titolo ed in solido tra loro, oppure ognuno per il proprio titolo di responsabilità, al pagamento in favore della sig.a ..omississ.. di quegli importi a titolo di risarcimento dei danni

patrimoniali, non patrimoniali, biologico, morale, esistenziale e comunque dei danni tutti patiti e patiendi in conseguenza delle lesioni riportate dalla stessa, nella misura che risulta dalla documentazione prodotta in atti e quantificata nel calcolo sviluppato con pro-gramma ReMida prodotto in atti sub doc. 40) o in quella diversa che verrà a risultare in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di Giustizia. Vittoria di spese e competenze professionali di causa.”.

Conclusioni di parte convenuta dott. ...omississ.. “Voglia l'Ill.ma Autorità adita, omnia

contraria reiecta: in tesi, rigettare tutte le domande della Signora ..omississ..perché infondate in fatto e in diritto; in ipotesi di loro accoglimento, ridurre le pretese risarcitorie nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti e del nesso causale con l'intervento chirurgico de quo; in ogni caso rigettare sempre la domanda di regresso proposta dalla Casa di Cura nei confronti del Dott. ..omississ..perché infondata in fatto e in diritto; in ipotesi subordinata, condannare ...omississ.. a tenere

indenne e/o comunque a rimborsare il Prof. ..omississ.. in relazione a tutte le somme che costui sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento, per colpa lieve o grave, per danni, interessi, rivalutazione, spese legali, spese tecniche e quant'altro risulti in conseguenza del presente giudizio, nonché a tenere indenne e/o comunque a rimborsare il Prof. ..omississ.. in relazione a tutte le somme che costui sarà eventualmente tenuto a corrispondere alla Casa di Cura a seguito dell'accoglimento dell'azione di regresso nei suoi confronti; in ipotesi ulteriormente subordinata, condannare..omississ.. a tenere indenne e/o a rimborsare il Dott. ..omississ..in relazione a

tutte le somme che costui sarà eventualmente tenuto a corrispondere all'attrice a titolo di risarcimento, per colpa lieve o grave, per danni, interessi, rivalutazione, spese legali, spese tecniche e quant'altro risulti in conseguenza del presente giudizio, laddove vi fosse l'insolvenza o comunque il mancato pagamento delle predette somme da parte della Casa di Cura nei confronti della ..omississ... Sempre con vittoria di spese e competenze professionali di causa a favore della difesa del Prof. ..omisiss.., a carico di ..omississ... nella eventualità che quest'ultimo risultasse soccombente nei confronti

della Sig.ra ..omississ.. e/o della ..omississ...”.

Conclusioni di parte convenuta ...omississ.... “Voglia l’On.le

Tribunale adito: In via preliminare, previo differimento dell'udienza, autorizzare ...omississ...

" - in persona del proprio L.R.p.t., a

chiamare in causa il dott. ..omississ..., per essere manlevato da tutte le pretese avversarie, nella

denegata ipotesi di soccombenza; Nel merito, in via principale rigettare la domanda della Sig.ra ..omississ...

perché infondata in fatto ed in diritto. In via gradata, nella denegata ipotesi di

accoglimento della domanda dell'attrice, ridurre le pretese risarcitorie della Sig.ra ...omississ..

nei limiti in cui sarà data prova dei danni subiti quindi, accertare e dichiarare che la responsabilità del fatto dannoso è ascrivibile in via esclusiva al dott. ..omississ... condannare il medesimo al pagamento di quelle somme che dovessero essere riconosciute in favore dell'attrice, manlevando l'istituto ...omississ..." da ogni qualsivoglia

conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal presente giudizio, anche in ordine all'eventuale condanna al pagamento delle spese e compensi professionali”.

Conclusioni della terza chiamata ..omississ.. “Piaccia all’Illustrissimo Tribunale in

via principale, rigettare la domanda di risarcimento danno proposta dalla Signora ..omississ.., siccome infondata tanto con riferimento alla sussistenza del diritto risarcitorio quanto in ordine all’ammontare della somma richiesta, per i motivi espressi sub A; - in ogni caso, valutare ed accertare la responsabilità risarcitoria del chirurgo convenuto unicamente in applicazione dell’art. 2043 c.c. per i motivi illustrati per i motivi espressi sub A; - in via subordinata, nella non creduta ipotesi di riconoscimento di un danno, accertare e dichiarare il diritto del Dott. ..omississ.., a beneficiare della copertura assicurativa fornita dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria convenuta a favore dei

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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propri medici per i motivi espressi sub C1;ed in ogni caso, rigettare l’azione di rivalsa proposta dall’..omississ... nei confronti del Dottor ..omississ.. perché inammissibile e/o improponibile, ovvero infondata nel merito per i motivi espressi sub B; accertare e dichiarare eventuali violazioni dell’obbligo di salvataggio della Compagnia da parte dell’assicurato dott. ..omississ...alla luce di quanto illustrato sub C1; accertare e dichiarare infine la sussistenza dei limiti e delle esclusioni indicate sub

C1, C2 e C3, in particolare con riferimento alla copertura di secondo rischio prestata dalla polizza di ..omississ..

e comunque all’esclusione della garanzia con riferimento alla rivalsa

esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico; con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge”.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con atto di citazione notificato l’11.12.2014, la signora ..omississ...ha citato in giudizio, dinanzi al Tribunale, il dott. ...omississ... e l’Istituto ...omississ... - di seguito

anche ..omississ... - per sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguenza della esecuzione dell’intervento chirurgico di protesi totale del ginocchio sinistro effettuato in data 05.05.2011, all’età di 74 anni, dal chirurgo dott. ..omississ....

Esponeva la parte attrice che successivamente alle dimissioni ed alla fisioterapia post-operatoria permaneva una rigidità dell’articolazione interessata dall’intervento e, pertanto, veniva nuovamente ricoverata presso la medesima struttura per eseguire il 3.11.2011, in regime day hospital e sempre con il dott. Falcone, un secondo intervento in sedazione per mobilizzazione del ginocchio sinistro. Riferiva che successivamente, sottoponendosi alla visita di diverso medico specialista, alla signora ..omississ...

veniva refertato un mal posizionamento della protesi totale del ginocchio sinistro, dovuto a mal practice medica, che richiedeva un reintervento chirurgico, eseguito in data 17.06.2013 presso altro

nosocomio. Al termine di un secondo ciclo di riabilitazione post operatoria, il medico legale dott. ..omississ..

evidenziava che “Nonostante il corretto posizionamento della protesi da revisione, il quadro

attuale è di un ginocchio dolente con rigidità articolare superiore alla media delle protesi del ginocchio; a questo si associa anche una sindrome del seno del tarso a sinistra conseguente allo stress a cui è stata sottoposta la caviglia per il valgismo del ginocchio. (...omissis...) Ne consegue che a seguito di tale episodio di malposizionamento protesico si è determinato un incremento del periodo postoperatorio da quantificarsi in almeno 8 mesi equamente suddivisi in ITT e ITP al 50% e 25%

(considerando 4 mesi per il primo intervento ed almeno 4 mesi conseguenti al reintervento). Si può inoltre affermare che debba residuare un danno biologico rappresentato dall'accorciamento dell'arto inferiore sinistro e dal ROM deficitario al ginocchio sinistro nonché da una sintomatologia algicodisfunzionale alla caviglia sinistra. I postumi sono tali da configurare una riduzione dell’efficienza psicofisica del soggetto valutabile in Responsabilità Civile Professionale, in misura non inferiore al 6%”.

L’odierna attrice richiedeva alla struttura ospedaliera e al medico chirurgo il risarcimento dei danni patiti - per complessivi € 37.764,65 - in conseguenza dell’intervento eseguito dal dott. ..omississ..., prima in via stragiudiziale, poi attraverso domanda di mediazione, risultate entrambe infruttuose.

Si costituiva in giudizio l’..omississ.. con comparsa di costituzione e risposta del 13.08.2015

chiedendo di accertare l’inesistenza del nesso di causalità tra pretese carenze della struttura e l’evento dannoso lamentato ed eccependo l’esecuzione degli interventi da parte del dott. ..omississ.. secondo le regole della scienza medica. Sosteneva, nelle proprie difese, la natura extracontrattuale della responsabilità del medico e della struttura ospedaliera, con le conseguenti implicazioni in tema di onere della prova, a seguito della promulgazione del c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.9.12 n. 158 convertito in l.

8.11.12 n. 189. In via subordinata, ove fosse stata dichiarata la responsabilità nel confronti della Signora ..omississ.., la struttura contestava la quantificazione del danno, basata su documentazione

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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unilateralmente prodotta dall’attrice, ed in subordine domandava di essere manlevata integralmente dal chirurgo che aveva eseguito gli interventi, il quale prestava attività libero professionale in assenza di vincolo di subordinazione, chiedendo la relativa autorizzazione all’estensione del contraddittorio a mezzo di domanda c.d. trasversale nei confronti del dott. ..omississ.., ritenuto unico responsabile di un eventuale danno. Questo giudice autorizzava la suddetta chiamata differendo ex art 269 c.p.c., con decreto del 09.09.15, la prima udienza di comparizione e trattazione al 14.01.2016.

Il dott. ..omississ.. si costituiva in giudizio con comparsa del 17.9.2015, contestando la sussistenza della propria responsabilità professionale e del nesso causale tra i danni attualmente lamentati dall’attrice e l’intervento del maggio del 2011. Inoltre escludeva l’inquadramento della responsabilità sub specie di responsabilità contrattuale - anche alla luce del c.d. decreto Balduzzi -, evidenziava la corresponsabilità dell’attrice per la lamentata rigidità articolare in quanto non avrebbe eseguito la prescritta attività fisioterapica post-operatoria, nonché rilevava come i danni biologici permanenti oggi riscontrabili sulla stessa - sindrome del seno del tarso sinistro per anomalo stress e accorciamento dell’arto inferiore - non fossero presenti al momento della prima perizia medico legale eseguita precedentemente all’intervento di sostituzione della protesi. Contestava, inoltre, la quantificazione del danno, patrimoniale e non,

operata dall’attrice. Per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiamava in causa ..omississ..

per essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze economicamente

pregiudizievoli del presente giudizio. Il giudice, conseguentemente, ordinava il differimento della prima udienza ex art 269 c.p.c., con decreto del 28.09.15, al 21.01.16.

Con ulteriore comparsa depositata il 30.12.2015 il dott. ..omississ.. prendeva posizione in merito alla domanda (c.d. trasversale) promossa dall’..omississ.. nei propri confronti. In particolare contestava il fondamento della domanda avanzata da ..omississ.. chiedendone il rigetto, eccepiva il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo a quest’ultima e chiedeva di essere tenuto indenne da ...omississ...

per l’evenienza di una soccombenza rispetto a tale domanda. Il Giudice, con decreto del

07.01.16 differiva nuovamente la prima udienza al 04.05.16, per consentire al convenuto di perfezionare il contraddittorio con la terza chiamata in ordine anche a tale domanda.

La terza chiamata ..omississ... si costituiva, una prima volta, con comparsa depositata

il 20.01.16, in riferimento alla domanda di garanzia avanzata dal dott. ..omississ.. e una seconda volta, con comparsa deposita il 13.04.2016, in riferimento alla stessa domanda di garanzia, estesa all’azione

di regresso promossa dall’...omississ.. nei confronti del dott...omississ... Nel merito, si riportava alle difese svolte dal dott. ..omississ.. circa la mancata prova da parte dell’attrice della condotta colpevole del medico e del nesso causale tra tale attività e le patologie lamentate e contestava la qualificabilità della responsabilità del sanitario come contrattuale. Escludeva l’addebitabilità a carico del dott. Falcone di quelle complicanze - quali il caso de quo - rientranti nell’alea di possibile sviluppo per interventi di posizionamento di protesi totale, nonostante la corretta esecuzione operatoria. Eccepiva un concorso dell’attrice nella causazione del danno per non avere questa effettuato il necessario percorso fisioterapico post operatorio. Contestava il quantum di danni lamentati e il criterio di calcolo per la loro liquidazione, ritenendo applicabile l’art. 3, comma 3, del d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012, il quale richiama le tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209. Circa l’azione formulata da ..omississ... nei confronti del dott. ..omississ.. ne eccepiva l’inammissibilità e/o improponibilità e/o l’infondatezza, ritenendo la responsabilità della struttura ospedaliera fondata su una propria ed autonoma obbligazione nei confronti della paziente, tale da non legittimare un’azione di regresso. In riferimento all’operatività del contratto di assicurazione col dott. ..omississ.., eccepiva che tale polizza operava, ex art 16 n. 3), solo in secondo rischio oltre il massimale assicurato dalla struttura sanitaria presso la quale il medico svolge la propria attività e, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza dello stesso. Eccepiva, ex art 1914 c.c. un inadempimento del dott. ..omississ.. rispetto all’obbligo di salvataggio a suo carico. Eccepiva, inoltre, l’inoperatività della polizza in riferimento alla domanda svolta da ..omississ.. nei confronti del proprio assicurato dott. ..omississ..;

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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la limitazione della copertura assicurativa, in ordine a tale domanda, al risarcimento dei danni cagionati con colpa grave ex art 16 n. 4) e l’inoperatività della polizza, in ogni caso, ai sensi dell’art 28 delle condizioni generali.

Alla prima udienza venivano richiesti dalle parti e concessi termini per lo scambio di memorie scritte ex art 183 co. 6 c.p.c.; la causa veniva istruita attraverso produzione documentale e consulenza medico legale, CTU dott. ..omississ... Venivano dal giudice rigettate le ulteriori istanze istruttorie

avanzate dalle parti e, sulla base degli esiti della CTU, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 27.04.17 questo Giudice, con ordinanza del 15.05.17 formulava un’ipotesi conciliativa della lite ex

art 185-bis c.p.c., proponendo alle parti di conciliare la controversia con il pagamento da parte di ..omississ..

, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 23.576,00; a titolo di

risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per un totale di € 4.530,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo; oltre spese ed addebito del costo della CTU a carico della compagnia di assicurazioni.

Aderivano alla proposta conciliativa parte attrice, ..omississ.., e le parti convenute, dott. ..omississ..

e ..omississ.... La terza chiamata, ..omississ.., nel

comunicare la mancata adesione alla proposta conciliativa, ribadiva l’eccezione di inoperatività della polizza contratta dal Dott. ..omississ.., poiché tale polizza avrebbe operato in “secondo rischio” oltre il massimale eventualmente assicurato dalla struttura sanitaria e, in mancanza di copertura assicurativa della struttura, solo in ipotesi di sua insolvenza; inoltre tale polizza non avrebbe offerto copertura assicurativa in relazione alla domanda di regresso promossa da ..omississ...

All’udienza dell’08.06.2017 le parti hanno quindi precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

***

L’istruttoria consente di accertare e dichiarare l’inesatto adempimento del contratto di cura da parte del medico dott. ..omississ..che ebbe ad eseguire l’intervento di protesi totale sul ginocchio sinistro della signora ..omississ.. e la riconducibilità causale dei danni da questa lamentati - per come

evidenziati nel corso della CTU - a tale intervento.

In merito alle contestazioni sul punto osservate dalle parti, occorre preliminarmente ribadire che al paziente, attore nel giudizio per il risarcimento del danno causato da inesatto adempimento dell’obbligazione terapeutica, compete la prova del fatto costitutivo del rapporto obbligatorio e dell’aggravamento della patologia o dell’insorgenza di un’affezione, nonché l’allegazione di un inadempimento astrattamente idoneo alla causazione di tale danno.

Grava poi sul medico-debitore l'onere della prova circa il proprio esatto adempimento o la sua non imputabilità dell'inadempimento, ai sensi dell’art 1218 c.c..

Il rapporto medico-paziente, infatti, deve essere inquadrato come rapporto contrattuale di fatto nascente da contatto sociale, in conformità all’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione del 1999 e ribadito a più riprese, ex multiis, da Cass. Civ. Sez. Un. n. 577/2008. Si tratta di una responsabilità contrattuale nascente da “un’obbligazione senza prestazione ai confini tra contratto e torto”. Il fondamento di tali obbligazioni è stato individuato nella previsione contenuta nell’art. 1173 c.c. - che consente di inserire tra le fonti delle obbligazioni qualsiasi altro “atto o fatto idoneo a produrle secondo l’ordinamento giuridico” - e il cui contenuto si comprende alla luce delle precise disposizioni di legge che disciplinano la professione medica quale professione protetta, comportante obblighi di cura nei confronti dei pazienti per il semplice fatto che questi vi hanno fatto affidamento entrandoci in contatto, anche in assenza di un vero e proprio obbligo di prestazione in favore dei pazienti posto a carico del sanitario.

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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Tornando all’esame dell’inadempimento, in base alle conclusioni del CTU, da questo Giudice

pienamente condivise, in quanto ben argomentate e coerenti, la condotta tenuta in concreto dal dott. ..omississ..

si è rivelata non conforme alla buona pratica medica. Benché l’indicazione di procedere con

intervento di posizionamento di protesi totale fosse indicata per il caso concreto della sig.ra Mariotti, tuttavia nella fase esecutiva dell’intervento - in particolare nella fase di applicazione , di specifica pertinenza del dott. ..omississ.. - veniva mal posizionata la protesi, come evidenziato dalla Rx del 14.07.2011, sul punto risultano concordi tutti i consulenti di parte con il CTU che ha refertato un valgismo della protesi. Nonostante un secondo intervento di mobilizzazione del ginocchio sinistro reso necessario dall’errore, eseguito in data 3.11.2011 sempre dal dott. ..omississ.., il valgismo della protesi veniva emendato soltanto a seguito di un terzo intervento di integrale sostituzione della protesi, come evidenzia l’Rx del 6.12.2013, per la quale sono nuovamente concordi i CCTTPP e il CTU circa il collocamento della protesi in asse, con esclusione di valgismo.

Il dott. ..omississ.. ha contestato la ricostruzione del nesso causale per come operata sia da parte attrice - anche a mezzo della relazione del proprio CTP - che dal CTU. Ribadite le superiori considerazioni di fatto sulla base delle radiografie (si ripete: concordi tutti i consulenti e il CTU), risulta che parte convenuta abbia soltanto genericamente senza precisione e dettaglio allegato l’incidenza di ulteriori fattori causali del valgismo successivi all’intervento chirurgico, ma soprattutto non abbia provato l’eventuale idoneità di questi stessi fattori causali a recidere il nesso di causa tra il primo intervento e le patologie riscontrate in quanto fattori da soli sufficienti a determinarle, ex art 41 co.2 c.p. (norma pacificamente applicabile anche in sede civile, insieme all’art 40 c.p., nella ricostruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento).

In particolare la difesa del dott. ..omississ..ha sostenuto che la mancata esecuzione da parte della sig.ra Mariotti dei cicli di riabilitazione post operatori prescritti sarebbe stata in grado di provocare i pregiudizi dichiarati dalla signora. Tuttavia tali eventualità sono smentite dalla documentazione prodotta da parte attrice con la prima memoria ex art 183 co. 6 c.p.c., idonea ad evidenziare come la signora ..omississ.. avesse effettuato visite ortopediche di controllo con il dott. ..omississ.., il quale le prescriveva plurimi cicli di trattamento per il recupero deambulatorio, da questa eseguiti (docc. da 46 a 49).

Viene inoltre dedotto, a giustificare l’insorgenza del valgismo, che nel lasso temporale che va dal primo intervento chirurgico a quello di revisione totale della protesi l’attrice potrebbe aver causato tale pregiudizio con autonomi comportamenti per propria colpa ovvero l’equipe medica che collaborò all’esecuzione dell’intervento potrebbe aver determinato per fatto proprio la patologia. Ciò non risulta essere stato affatto dimostrato, anche facendo ricorso alla letteratura medico-scientifica, dalla difesa del dott. ..omississ.., cui competeva tale specifico onere della prova.

Non risulta quindi escluso il nesso di causalità, che va riferito per intero alla condotta inesatta del medico, ossia all’errato posizionamento della protesi del ginocchio.

Deve conseguentemente dichiararsi la responsabilità del dott. ..omississ.. in ordine ai danni, patrimoniali e

non, conseguenti all’imperita esecuzione dell’intervento di protesi totale al ginocchio sx della sig.ra ..omississ..

, per come di seguito verranno illustrati.

In riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria ..omississ...,

questa risponde ai sensi dell’art 1228 c.c. dei fatti colposi o dolosi commessi dai propri dipendenti o ausiliari, senza che rilevi se per l’esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie eseguite da figure professionali abilitate si sia avvalsa di proprio personale dipendente o di collaboratori esterni.

Conseguentemente, stante la responsabilità del medico per l’illecito di cui è causa, l’..omississ..

sarà tenuto in via solidale col dott. ..omississ.. al risarcimento dei danni patiti della Sig.ra ..omississ.., per le somme di seguito liquidate:

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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- il risarcimento danno biologico permanente nella misura del 5%, computato dal 16° punto (compreso), fino al 20° punto (compreso), pari ad € 21.576,00 calcolato secondo le tabelle di Milano 2014 - trattandosi di lesioni di non lieve entità - a cui va aggiunta una somma di € 2.000,00 per la componente di c.d. danno morale e personalizzazione conseguente alla necessità di sottoporsi a due nuovi ed ulteriori interventi chirurgici all’età di 74 anni. Così per un totale di € 23.576,00 oltre rivalutazione come da dispositivo;

- per la menomazione temporanea dell’integrità psicofisica articolata in: inabilità totale trenta giorni, inabilità parziale al 75% di ulteriori trenta giorni e parziale al 50% di ulteriori trenta giorni; punto base I.T.T. €: 96,00 per totali € 6.480,00 oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo.

- spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU per € 4.530,17 oltre interessi e rivalutazione come da dispositivo;

Non avendo la Casa di Cura concorso con il medico nella determinazione del danno né risultando essa inadempiente alle obbligazioni a proprio carico a titolo di c.d. contratto di spedalità, essa ha facoltà di promuovere azione di regresso ex art 2055 c.c. nei confronti del dott. ..omississ.. quale autore esclusivo dell’illecito, con conseguente condanna di quest’ultimo a manlevare l’..omississ.. per l’intera

somma che sarà eventualmente pagata al creditore.

Circa l’operatività della polizza assicurativa stipulata dal dott. ..omississ.. preliminarmente deve rilevarsi la tardiva costituzione di ..omississ... in riferimento alla prima udienza fissata il

21.01.2016, con la conseguente inammissibilità delle eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali sollevate solo con la comparsa depositata il giorno prima dell’udienza, il 20.01.2016:

sono tardive e perciò inammissibili l’eccezione di inadempimento all’obbligo di salvataggio gravante sull’assicurato e la domanda volta ad “…accertare e dichiarare il diritto del Dott. ..omississ.., a beneficiare della copertura assicurativa fornita dalla polizza stipulata dalla struttura sanitaria convenuta a favore dei propri medici per i motivi espressi sub C1”, domanda per la quale la terza chiamata non ha oltretutto adempiuto al pagamento del contributo unificato.

L’eccezione d’inoperatività della polizza assicurativa sollevata dalla difesa costituisce invece una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda unicamente evidenziando l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. L’accertamento dell’esistenza della copertura assicurativa è, in definitiva, il controllo dell’esistenza del titolo dedotto in giudizio a sostegno della domanda di garanzia, cioè un controllo suscettibile di essere svolto anche d’ufficio.

Nel merito si osserva che l’art. 16 della polizza in questione recita: “[…]La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di danni da esso Assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia, lievi o gravi, nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza […]”; 3) qualora l’attività del medico assicurato sia svolta in regime libero professionale all’interno di ASL, casa di cura , ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante oltre il massimale assicurato dall’ente stesso, ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell’ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente.[…]”.

Emerge dunque che l’assicurazione de quo consiste in una assicurazione per conto proprio, i cui rischi assicurati sono riconducibili, oltre che al fatto proprio del medico-assicurato, anche al fatto altrui, ossia dei soggetti dei quali egli debba rispondere.

Ma il paragrafo 3) della clausola in questione, interpretato secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt 1362, 1363 e 1370 c.c., deve specificamente essere inteso come riferito all’eventualità che oltre ad una responsabilità del medico-assicurato possa emergere una ulteriore responsabilità diretta della struttura

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sanitaria o di altri operatori sanitari, ossia per fatto proprio di detta struttura o terzi. Evenienza non verificatasi nel presente giudizio.

Tale assunto interpretativo è dimostrato se si tiene conto che il paragrafo 1) della clausola in questione (“l’assicurazione vale solo per la quota di responsabilità diretta dell’assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale”) va ad enunciare la regola generale secondo cui per il fatto illecito causato dal concorso di più soggetti l’assicurazione copre unicamente quel rischio di impoverimento che il contraente-assicurato andrebbe a patire nella misura determinata in ragione della propria colpa, con implicita esclusione delle ulteriori somme che egli sarebbe tenuto a rifondere al danneggiato, quale obbligato in via solidale ex art 2055 c.c.. Coerentemente con tale regola generale, i successivi paragrafi - e in particolare il n.3) rilevante nel caso in questione - enunciano specifiche eccezioni per le quali la garanzia assicurativa opera, oltre che per conto proprio, anche per conto altrui.

E ciò avviene con le specifiche limitazioni che il paragrafo afferma (in secondo rischio oltre il massimale ovvero per l’ipotesi di insolvenza, a seconda che l’ente ospedaliero abbia o meno stipulato una assicurazione di responsabilità civile per fatto proprio). Dunque una assicurazione per conto altrui che andrebbe a garantire l’impoverimento patrimoniale non del medico-contraente, bensì dell’assicurato-struttura sanitaria. In una tale circostanza l’assicurazione del medico opererebbe in eccesso rispetto ad altra polizza dell’ente, avendo tali contratti ad oggetto la copertura dello stesso rischio. In senso conforme si veda Cass., sez. III Civile, sent. 12 marzo 2015, n. 4936 per il simmetrico caso di assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria “Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura “a secondo rischio”, come ritenuto dalla Corte d’appello. Quest’ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un’altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica “per conto proprio” non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico. Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai “operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici”, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti. ”

Nella questione oggetto del presente procedimento non viene perciò in rilievo l’applicabilità del paragrafo 3) dell’art 16 - così come non rileva l’eventuale esistenza di polizza assicurativa sottoscritta dalla struttura sanitaria in favore del personale sanitario ivi operante - essendo stata nettamente esclusa una responsabilità diretta dell’..omississ...

Conseguentemente, dovrà essere integralmente accolta la domanda di regresso azionata dall’..omississ..

nei confronti del condebitore-esclusivo responsabile, dott. ..omississ..., trattandosi di

obbligazione solidale a struttura plurima/interesse unisoggettivo, senza che trovi applicazione il limite di operatività di cui all’art 16 paragrafo 4), applicabile per le suesposte ragioni alle sole ipotesi in cui la responsabilità concorrente dei debitori, il medico e la struttura ospedaliera, derivi dalla contitolarità dell’obbligo, avendo ciascuno con fatto proprio concorso a produrre l’illecito.

Non trova infine applicazione l’art 28 della polizza avente ad oggetto la decorrenza della garanzia, in quanto non contestato che la successiva polizza assicurativa contratta dal chirurgo con altra compagnia non coprisse il fatto per cui è causa, mentre trova applicazione l’art 17 bis - in quanto espressamente richiamato dal documento di sintesi della polizza, pag. 1 doc. 2 della terza chiamata - che include la garanzia postuma illimitata.

Ai sensi dell’art 25, la polizza copre sia gli oneri per responsabilità civile professionale che per la tutela giudiziaria. L’art 29 relativo ai costi di gestione della vertenza e volto ad escludere la copertura assicurativa delle spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici non direttamente nominati dalla compagnia, non è applicabile nella vicenda in questa sede in esame poiché, avendo la compagnia

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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assicurativa nelle proprie argomentazioni difensive negato l’operatività della polizza assicurativa a favore del proprio assicurato, non avrebbe potuto questa procedere col nominare o approvare i legali incaricati dall’assicurato dott. ..omissuiss..contro il quale resisteva in giudizio. Conseguentemente saranno poste a carico della compagnia assicurativa anche le spese legali del dott. ..omississ.. in quanto ricomprese nell’oggetto della polizza ai sensi dell’art 25.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014. Stante la soccombenza del dott. ..omississ.. rispetto sia alla domanda principale che alla domanda di regresso azionata dall’..omississ.., saranno poste a suo carico le spese legali di tali parti, mentre, stante la

soccombenza di ..omississ.. rispetto alla domanda di garanzia azionata dal dott...omississ..,

saranno poste a suo carico le spese legali del dott. ..omississ.. e in via di regresso quelle dell’attrice e dell’..omississ...

Sono poste definitivamente a carico di ..omississ... le spese della CTU nella misura liquidata da questo giudice con provvedimento del 28.02.2017.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accertato l’inesatto adempimento del medico chirurgo condanna ..omississ..e l’..omississ..

, in solido tra loro al risarcimento dei danni occorsi a ..omississ..

per l’intervento chirurgico eseguito il 5 maggio 2011 danni che liquida nella seguente misura:

1) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 30.056,00 oltre interessi compensativi al tasso legale da calcolare su tale somma devalutata al 05.05.2011 e rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza; 2) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale € 4.530,17 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi compensativi al tasso legale su tale somma, rivalutata di anno in anno dal 05.05.2011 e sino alla data di pubblicazione della sentenza;

- condanna ..omississ.. e l’..omississ.. al rimborso delle

spese legali sostenute da .omississ.. che liquida in €uro 670,95 per esborsi, €uro 500 per la

mediaconciliazione, €uro 7.000,00 per compensi, oltre Iva Cpa e 15% per spese generali; condanna ..omississ..

a tenere indenne ex art 2055 c.c. l’..omississ... dei pregiudizi economici conseguenti alla presente sentenza;

- condanna .omississ.. a rilevare indenne l’..omississ..

degli effetti di cui ai capi che precedono della presente sentenza;

- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da ..omississ.. s.p.a.;

- condanna ..omississ.. a rifondere le spese legali dell’..omississ..

che liquida in €uro 518,00 per spese vive, 5.000,00 per compensi, oltre Iva Cpa e 15%

per spese generali;

- condanna ...omississ.... a tenere indenne ..omississ.. dei pregiudizi

economici conseguenti alla presente sentenza nonché al rimborso delle sue spese legali che liquida in € 850,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;

- pone definitivamente a carico di ..omississ...s.p.a. le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Firenze, 9 ottobre 2017

Il Giudice

dott. Luca Minniti

Repert. n. 7446/2017 del 09/10/2017

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