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Traduzione C-694/18-1. Causa C-694/18. Domanda di pronuncia pregiudiziale. Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna)

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Traduzione C-694/18 - 1 Causa C-694/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale Data di deposito:

7 novembre 2018 Giudice del rinvio:

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spagna) Data della decisione di rinvio:

4 ottobre 2018 Ricorrente:

Ente Público Radio Televisión Madrid Resistente:

Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

MINISTERIO DE HACIENDA

(Ministero delle Finanze, Spagna)

SECONDA SEZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (omissis) [Identificazione del procedimento]

FATTI

La Comunidad de Madrid (Comunità di Madrid, Spagna) ha costituito l’ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID (omissis), azionista unico delle società commerciali che gestiscono i servizi radiotelevisivi pubblici nella Comunità autonoma, ossia TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID, S.A.

(omissis) e RADIO AUTONOMÍA MADRID, S.A. (omissis).

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Si tratta di entità dipendenti dalla Comunità autonoma di Madrid, di natura sostanzialmente pubblica (tali società hanno come unico azionista [OR. 2] l’Ente Público dipendente dalla Comunità autonoma e il loro finanziamento avviene principalmente attraverso il bilancio pubblico di detta Comunità), incaricate della prestazione di un servizio pubblico.

La gestione realizzata dalle società commerciali pubbliche è finanziata essenzialmente con fondi pubblici e, in aggiunta, con le entrate derivanti dalle attività di commercializzazione e vendita dei loro prodotti, nonché dalla prestazione di servizi pubblicitari.

La Dependencia Regional de Inspección (Ispettorato regionale) presso la Delegación Especial de Madrid (Delegazione speciale di Madrid) della Agencia Estatal de Administración tributaria [Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria, Spagna (AEAT)] ha messo in atto procedimenti di ispezione nei confronti del suddetto ENTE PÚBLICO RADIO TELEVISIÓN MADRID, in relazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA), per gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

Negli accordi che hanno posto termine a detti procedimenti, si è ritenuto che le menzionate società commerciali non abbiano un oggetto sociale limitato alla prestazione di servizi radiotelevisivi pubblici ma che esercitino anche altre attività, operando nel mercato della pubblicità e nella commercializzazione e vendita dei loro prodotti, presentando quindi un duplice carattere.

La qualifica di «duplice soggetto passivo» presuppone quanto segue:

a) la prestazione del servizio radiotelevisivo pubblico all’Ente Público non è soggetta all’IVA. I trasferimenti e i conferimenti destinati a finanziare i suddetti enti strumentali non possono essere considerati controprestazioni soggette all’imposta, dato che si tratta di conferimenti di carattere pubblico che costituiscono unicamente uno strumento di gestione diretta del servizio pubblico;

b) le altre attività, che intervengono nel mercato della pubblicità e nella commercializzazione e vendita dei prodotti delle società medesime, sono considerate attività economiche ai fini dell’IVA. [OR. 3]

Al fine di determinare gli importi dell’IVA detraibili, l’Ispettorato ha concluso quanto segue:

a) le imposte versate a monte sono detraibili qualora i beni e i servizi acquistati siano utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle operazioni inerenti all’attività commerciale;

b) non sono detraibili le imposte corrispondenti a beni e servizi utilizzati integralmente per la realizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

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c) le imposte versate a monte sono parzialmente detraibili nei limiti in cui i beni e i servizi il cui acquisto è stato gravato da imposta siano utilizzati congiuntamente o indistintamente per la realizzazione di entrambe le categorie di attività, sia per il servizio radiotelevisivo pubblico, sia per le attività commerciali.

In dissenso con le conclusioni dell’Ispettorato, l’Ente Público ha presentato due ricorsi dinanzi a questo Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), sostenendo che l’attività complessiva svolta dallo stesso e dalle società da esso dipendenti deve qualificarsi come attività economica ai fini dell’IVA, e chiedendo pertanto che gli venisse riconosciuto il diritto alla detrazione dell’intero importo dell’IVA versata a monte in relazione a tale attività.

Inoltre, alla data in cui si propone la presente questione pregiudiziale, pendono dinanzi al Tribunal Económico-Administrativo Central molti altri ricorsi che analogamente riguardano imprese commerciali con capitale pubblico, cui è demandata la prestazione di servizi pubblici.

In relazione ai ricorsi summenzionati, questo tribunale nutre dubbi per la cui soluzione è necessario che la Corte di giustizia interpreti le questioni di seguito sollevate.

PRESENTAZIONE DELLA QUESTIONE [OR. 4]

Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva 2006/112/CE»), gli enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi qualora siano soddisfatti determinati requisiti.

Secondo una giurisprudenza costante, e fatta salva l’osservanza di ulteriori condizioni, tali requisiti implicano che detti enti esercitino direttamente le attività in questione e in qualità di autorità pubbliche.

La suddetta disposizione è stata trasposta nel diritto spagnolo dall’articolo 7.8º della Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (legge 37/1992, del 28 dicembre 1992, relativa all’imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge sull’IVA»).

Detto articolo subordina il non assoggettamento delle operazioni realizzate dalle amministrazioni pubbliche alla condizione che l’attività sia esercitata direttamente e che dia luogo a operazioni effettuate senza un corrispettivo o in cambio di controprestazioni di natura fiscale. Queste ultime sono richieste nei casi di sfruttamento speciale di un bene pubblico, in cambio di servizi di prestazione o ricezione obbligatoria per i cittadini o qualora non vi sia concorrenza con il settore privato.

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La possibilità di estendere alle società pubbliche o controllate dallo Stato il non assoggettamento all’IVA delle operazioni realizzate dagli enti di diritto pubblico ha suscitato polemiche sin dall’introduzione dell’imposta in Spagna.

Secondo il testo della legge sull’IVA vigente fino al 31 dicembre 2014, il non assoggettamento delle operazioni realizzate direttamente da enti di diritto pubblico era esclusa qualora gli stessi operassero «per mezzo di imprese pubbliche, private, miste o, in generale, di imprese commerciali». Ne derivava, almeno in [OR. 5]

apparenza, che le operazioni realizzate da siffatte entità dovevano essere considerate soggette all’IVA in ogni caso.

Tale assoggettamento ha provocato notevoli distorsioni, specialmente quando le operazioni realizzate dalle entità in questione consistevano in prestazioni di servizi a favore degli organismi di diritto pubblico di cui facevano parte. Al riguardo si possono citare i seguenti esempi:

a) entità ad elevata intensità di personale (per esempio, quelle incaricate della raccolta dei rifiuti), quindi con importi ridotti dell’IVA assolta a monte. L’assoggettamento all’IVA dei servizi prestati da tali imprese dava luogo a un incremento assai consistente del costo dell’IVA risultante dalla prestazione dei rispettivi servizi;

b) entità dedite alla realizzazione di investimenti pubblici, rispetto ai quali l’imposizione delle operazioni svolte portava alla detrazione immediata dell’intero importo dell’IVA assolta a monte, in quanto la successiva cessione delle infrastrutture così costruite veniva considerata soggetta all’IVA. In tale caso, la distorsione derivava dal vantaggio finanziario ottenuto in conseguenza della detrazione immediata dell’IVA in cambio di una ripercussione frazionata nel tempo, estensibile per periodi molto lunghi.

Entrambe le situazioni hanno creato considerevoli problemi, specialmente quando gli organismi che costituivano le entità di cui trattasi - fondamentalmente enti locali e comunità autonome - erano diversi dallo Stato in senso stretto, ossia dal soggetto che si occupa nella maggior parte dei casi della riscossione dell’IVA in Spagna.

A fronte di tale situazione, la Dirección General de Tributos (Direzione generale dei Tributi), che è l’organo consultivo del Ministerio de Hacienda (Ministero delle Finanze, Spagna), rispondendo a consultazioni di carattere vincolante (omissis), ha dichiarato che dette società commerciali pubbliche dovevano essere considerate «organi tecnico-giuridici» delle amministrazioni pubbliche che le avevano costituite. [OR. 6]

Tale qualifica si riferiva all’attività svolta dalle entità in parola nell’ambito specifico dell’ente pubblico, ossia riguardava esclusivamente le operazioni interne tra le entità medesime e le amministrazioni pubbliche che ne erano l’azionista

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unico. Di conseguenza, le prestazioni di servizi che potevano avere luogo tra le citate società pubbliche e gli enti pubblici erano considerate non soggette all’IVA.

Tale tesi è stata accolta da questo stesso TEAC, che l’ha ritenuta applicabile in [diverse] decisioni (omissis).

In ogni caso, rimanevano soggette all’IVA le operazioni realizzate dalle citate società pubbliche nei confronti di terzi, diversi dagli enti pubblici che le avevano costituite, o quelle in cui le società medesime agissero analogamente a un operatore privato.

Al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori, si è proceduto alla modifica della legge sull’IVA, eliminando, dal 1° gennaio 2015, il paragrafo relativo alle imprese commerciali, cui si è fatto riferimento supra.

In parallelo, sono stati aggiunti due nuovi paragrafi all’articolo 7.8º della legge sull’IVA, in cui si stabiliva espressamente il non assoggettamento all’IVA delle seguenti operazioni:

a) «i servizi prestati in virtù di incarichi di gestione da parte di enti, organismi ed entità del settore pubblico che, conformemente al disposto degli articoli 4.1.n) e 24.6 del Testo rifuso della Ley de Contratos del Sector Público (legge sui contratti del settore pubblico) approvato con Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (regio decreto legislativo 3/2011 del 14 novembre 2011), abbiano la qualità di mezzo proprio strumentale e di servizio [OR. 7] tecnico della pubblica amministrazione committente e degli enti aggiudicatori dai quali dipendono»;

b) «i servizi prestati da qualsiasi ente, organismo o entità del settore pubblico, ai sensi dell’articolo 3.1 del Testo rifuso della legge sui contratti del settore pubblico, a favore delle pubbliche amministrazioni dalle quali dipendano o da un’altra interamente controllata da queste, qualora tali amministrazioni ne detengano l’intero capitale».

Entrambe le disposizioni hanno subito modifiche tecniche, ma non sostanziali, in seguito all’entrata in vigore della nuova legge sui contratti del settore pubblico, lo scorso 9 novembre.

Tale non assoggettamento si accompagna ad un’altra disposizione, l’articolo 93, quinto comma, della stessa legge sull’IVA, a tenore del quale «non sono detraibili in nessuna percentuale le imposte dovute o versate per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi destinati esclusivamente alla realizzazione delle operazioni non assoggettate cui si riferisce l’articolo 7.8º della presente legge».

Pertanto, la legge spagnola sull’IVA stabilisce il non assoggettamento all’imposta delle operazioni appena descritte. In conseguenza di ciò, si dispone parimenti la non detraibilità dell’IVA gravante sui beni e i servizi utilizzati per la realizzazione di dette operazioni.

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In relazione alla situazione appena descritta, questo TEAC è a conoscenza dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nelle sentenze del 29 ottobre 2015, Saudaçor, C-174/14, e del 22 febbraio 2018, Nagyszénás, C-182/17.

In entrambe le sentenze la Corte di giustizia ha considerato le attività svolte da imprese commerciali che prestavano servizi agli organismi pubblici che le avevano costituite come attività economiche ai fini dell’articolo 9 della direttiva 2006/12/CE. [OR. 8]

Quanto alla possibilità di estendere a tali imprese l’applicazione dell’articolo 13 della direttiva, nella prima sentenza, in conclusione, si è ritenuto che «detta società debba essere qualificata come [organismo] di diritto pubblico e che essa eserciti tale attività come pubblica autorità, purché il giudice del rinvio rilevi che l’esenzione della stessa attività non è idonea a provocare distorsioni della concorrenza di una certa importanza».

La seconda delle summenzionate sentenze, più risolutiva, indica che «non ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva».

Alla luce dei criteri stabiliti in tali sentenze, si potrebbe affermare che, in situazioni come quelle descritte, l’affidamento delle attività di cui trattasi alle società interessate presuppone l’esistenza di prestazioni di servizi soggette all’IVA. Così si potrebbe dedurre dalla qualificazione della loro attività come economica e dalla non applicazione in tale contesto dell’articolo 13 della direttiva 2006/112/CE.

Questo TEAC ha seguito i criteri stabiliti nelle suddette sentenze in [diverse]

decisioni (omissis).

Ciò premesso, a questo tribunale si presenta ora una questione con un contenuto sostanzialmente diverso, come la possibilità di applicare a tali fattispecie il disposto dell’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE. [OR. 9]

Come è noto, detto articolo permette agli Stati dell’Unione di «considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi», oltre ad autorizzare l’adozione delle misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione.

A tal fine si considera che possano far parte di un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA entità che non hanno lo status di soggetto passivo dell’IVA, come ha avuto occasione di segnalare la stessa Corte di giustizia nelle sentenze del 9 aprile

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2013, Commissione/Irlanda, C-85/11, e del 25 aprile 2013, Commissione/Regno Unito, C-86/11, Commissione/Danimarca, C-95/11, e Commissione/Repubblica ceca, C-109/11.

Non sembra, quindi, problematico a questo TEAC che organismi di diritto pubblico possano essere inclusi in tali unità o soggetti passivi unici, sebbene, individualmente, possano non essere soggetti passivi dell’IVA.

Qualora fosse possibile applicare all’insieme degli enti interessati la qualifica di soggetto passivo unico, i dubbi principali si porrebbero in relazione al requisito dei vincoli che devono sussistere tra le entità che costituiscono un soggetto passivo unico affinché possa essere considerato tale dallo Stato di cui trattasi.

Al riguardo, questo tribunale prende spunto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2 luglio 2009, contenuta nel documento COM(2009) 325 definitivo, la quale, pur non avendo carattere vincolante per questo tribunale, costituisce senza dubbio un precedente di grande importanza. In tale documento, la Commissione offre i seguenti orientamenti:

[OR. 10]

a) il vincolo finanziario è definito in relazione ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto delle entità. Tale vincolo è presente qualora la partecipazione sia superiore al 50%, soglia che garantisce l’effettivo controllo sulle entità formalmente indipendenti;

b) il vincolo economico è definito in base alla natura delle attività svolte, che deve essere dello stesso genere per tutte le entità integrate nel gruppo.

Sono altresì ammesse attività complementari o interdipendenti, nonché attività che avvantaggiano le altre entità del gruppo;

c) il vincolo organizzativo si determina in relazione a una struttura di gestione delle entità, che deve essere almeno parzialmente condivisa.

Questo TEAC ritiene che i suddetti requisiti debbano considerarsi soddisfatti dalle strutture sottoposte al suo esame, come si illustra di seguito.

Le entità rispetto alle quali si nutrono dubbi sono entità in cui la partecipazione diretta o indiretta degli organismi di diritto pubblico è del 100%, ragione per cui il suddetto requisito relativo al vincolo finanziario risulta soddisfatto. Se la partecipazione non garantisse all’organismo di diritto pubblico il controllo effettivo sulle entità di cui trattasi, questo TEAC non riterrebbe possibile applicare il regime speciale in parola.

Le attività realizzate da dette entità rientrano nel normale svolgimento dei [servizi] pubblici. Al riguardo, possono distinguersi le seguenti due situazioni:

a) servizi pubblici la cui prestazione è affidata alle entità interessate. È il caso, per esempio, di attività come la raccolta dei rifiuti, che in Spagna è

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obbligatoria per la maggior parte [OR. 11] delle entità locali, come indica l’articolo 26.1.a) della Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (legge 7/1985, del 2 aprile 1985, recante disciplina generale di governo delle collettività locali);

b) servizi di supporto o di appoggio per l’organismo di diritto pubblico o per altre entità da esso dipendenti, collegati all’attività pubblica dell’organismo medesimo.

Si tratta di attività tipiche degli organismi pubblici, vuoi perché si mantengono nella loro orbita interna, in quanto servizi di supporto, vuoi perché sono servizi pubblici o primariamente pubblici.

I costi di tali attività sono sopportati dallo stesso organismo di diritto pubblico azionista delle entità che le svolgono, sia attingendo dalle sue entrate generali, sia attraverso la riscossione di tasse o tributi presso i cittadini.

Di conseguenza, questo tribunale ritiene che sia soddisfatto anche il requisito del vincolo economico tra le entità.

Infine, le strutture di gestione di cui si avvalgono le suddette entità condividono alcuni elementi con gli organismi pubblici dai quali dipendono.

Uno di questi elementi, di grande rilevanza, è il controllo finanziario delle entità, come dimostra il loro assoggettamento alla normativa sugli appalti, che, in Spagna, è costituita fondamentalmente dalla Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (legge 9/2017, dell’8 novembre 2017, sui contratti del settore pubblico), con gli strumenti di controllo che esso implica.

Anche tale [requisito], unitamente agli altri due già esaminati, dev’essere considerato concorrente nei modelli operativi che stiamo analizzando.

Sulla base di tutto quanto precede, ed essendo presenti i vincoli finanziari, economici e organizzativi appena descritti, questo TEAC ritiene che sia possibile considerare che gli organismi di diritto pubblico i quali si avvalgono di questo tipo di entità per lo svolgimento della loro attività pubblica, possano [OR. 12]

congiuntamente costituire soggetti passivi ai quali si applichi il regime speciale contemplato dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

Se così è, questo TEAC ritiene anche di dover escludere che i pagamenti o trasferimenti eventualmente effettuati dagli organismi di diritto pubblico a favore delle entità di cui trattasi costituiscano controprestazioni, e quindi base imponibile, di prestazioni di servizi soggette all’IVA. Ciò si deduce dalla qualifica delle entità di cui trattasi come soggetto passivo unico ed è confermato dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2008, Ampliscientifica e Amplifin, C-162/07, in cui si segnala che, in caso di applicazione del summenzionato regime speciale, soltanto il gruppo, quale soggetto passivo, può presentare le dichiarazioni IVA.

(9)

Questo TEAC ritiene che la questione sottoposta alla Corte di giustizia differisca da quelle all’origine delle sentenze rese nelle cause C-174/14 e C-182/17, poc’anzi citate. In tali cause, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE che la Corte era invitata a chiarire erano gli articoli 9 e 13. Nella questione qui sollevata, la disposizione di cui si chiede l’interpretazione è l’articolo 11 della direttiva medesima, dal contenuto sostanzialmente diverso.

Poiché le transazioni che avvengono tra gli organismi di diritto pubblico e le entità cui ci siamo testé riferiti sono considerate non soggette all’IVA, questo TEAC nutre dubbi circa la determinazione e la portata del diritto alla detrazione dell’IVA.

Come si è già indicato, uno dei motivi alla base della configurazione del trattamento giuridico di tali operazioni ai fini dell’IVA in Spagna rispondeva all’obiettivo di evitare le distorsioni che l’interposizione di tali entità poteva provocare. Alcune di tali distorsioni erano causate dalla pretesa di detrarre gli interi importi dell’IVA assolta a monte sui beni e servizi acquistati dalle stesse. La qualifica degli organismi di diritto pubblico, assieme alle loro entità partecipate e controllate, come un soggetto passivo unico [OR. 13] dovrebbe portare, secondo questo tribunale, a determinare il diritto a detrazione con riferimento al suddetto soggetto passivo unico. È quest’ultimo che dovrebbe applicare il disposto degli articoli 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE.

In particolare, questo tribunale ritiene che debbano essere riferiti al soggetto passivo unico i criteri stabiliti all’articolo 168 della direttiva.

In relazione a tale articolo, si considera di particolare importanza, nel presente contesto, l’esigenza che i beni e i servizi gravati dall’IVA siano destinati allo svolgimento di attività che devono essere qualificate come economiche e dare luogo a operazioni effettivamente gravate da imposta, rappresentando una parte dei relativi costi.

Nell’ipotesi in cui la destinazione alle attività menzionate sia soltanto parziale, la detrazione dell’IVA a monte dovrebbe essere parimenti parziale, essendo applicabili, in tal caso, i criteri indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 13 marzo 2008, Securenta, C-437/06.

Quanto precede implicherebbe che le imposte versate a monte su beni e servizi utilizzati solo in parte per la realizzazione di operazioni soggette all’imposta darebbero luogo a un diritto a detrazione altrettanto parziale. Tale detrazione parziale dovrebbe essere quantificata con metodi oggettivi che consentano di misurare l’uso effettivo dei beni e servizi acquistati per la realizzazione delle citate operazioni soggette all’IVA.

Siffatti metodi oggettivi, come la loro effettiva applicazione, dovrebbero riferirsi alle diverse entità che integrano il gruppo e sono considerate come un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.

(10)

In proposito, si dovrebbe analizzare, per qualsiasi importo di IVA versato a monte dal gruppo, la destinazione effettiva dei beni e servizi acquistati. Se e nella misura in cui questi ultimi fossero destinati alla [OR. 14] realizzazione, sempre da parte del gruppo, di operazioni gravate da IVA, le imposte versate a monte sarebbero detraibili.

In tale contesto, un caso particolarmente controverso è stato quello delle televisioni pubbliche.

Nella maggior parte dei casi, l’attività radiotelevisiva è svolta, in Spagna, da imprese commerciali il cui capitale è direttamente o indirettamente detenuto dal settore pubblico al 100%. Il loro finanziamento avviene in parte attraverso entrate generate dall’esercizio di attività economiche, principalmente la prestazione di servizi pubblicitari, e in parte attraverso fondi pubblici. Tali fondi sono loro trasferiti dagli organismi di diritto pubblico dai quali dipendono, per un ammontare che può perfino superare il 90% delle loro entrate complessive.

Il pagamento dei detti fondi pubblici è generalmente incluso in contratti di programma in cui sono specificati i finanziamenti che riceveranno le entità e gli obblighi da esse assunti. Tali obblighi riguardano, inter alia, l’attività di programmazione delle imprese stesse, la quale, pertanto, non è determinata solamente da logiche economiche, come potrebbe accadere con un operatore privato.

Alle televisioni pubbliche si riferisce l’allegato I della direttiva 2006/112/CE, il quale, elencando determinate attività che devono essere escluse dal non assoggettamento previsto all’articolo 13, considera in ogni caso come economiche le «attività degli enti radiotelevisivi per quanto non siano esenti ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera q)». Quest’ultimo articolo prevede l’esenzione delle «attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale».

La direttiva sembra distinguere due ambiti di attività degli organismi pubblici radiotelevisivi, e segnatamente: [OR. 15]

a) l’ambito proprio delle attività di carattere commerciale svolte da tali organismi, che sono escluse dall’esenzione prevista all’articolo 132, paragrafo 1, lettera q), e la cui natura economica è confermata nell’allegato I, e

b) l’ambito delle restanti attività, rispetto al quale, senza ulteriori approfondimenti, non si può né affermare che diano luogo allo svolgimento di un’attività economica né applicare l’esenzione.

Di conseguenza, si dovrà determinare caso per caso, e in funzione delle rispettive caratteristiche, il regime di imposizione ai fini dell’IVA.

(11)

Occorre inoltre tenere presente il criterio stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 giugno 2016, Cesky rozhlas, C-11/15.

La normativa spagnola riconosce da anni il carattere economico delle attività

«commerciali degli enti pubblici radiotelevisivi , incluse quelle relative alla cessione dell’uso delle loro installazioni». Così indicava l’articolo 7.8º, paragrafo 3, punto I, della legge sull’IVA.

A partire dal 1° gennaio 2015, al precedente paragrafo è stata aggiunta una frase, in cui si indicava che «a tal fine si considerano in ogni caso commerciali le attività che generano o possono generare entrate pubblicitarie non provenienti dal settore pubblico».

Quest’ultima frase è stata eliminata dalla normativa interna in seguito all’entrata in vigore della legge 9/2017, dell’8 novembre 2017, sui contratti pubblici, che ha modificato la legge sull’IVA.

Nel quadro di una possibile qualificazione come soggetto passivo unico delle entità che prestano servizi radiotelevisivi pubblici e degli organismi pubblici che le costituiscono e finanziano come soggetti passivi unici, questo TEAC nutre dubbi circa la portata del diritto alla detrazione dell’IVA. [OR. 16]

In caso di conferma del duplice carattere che la stessa direttiva sembra riconoscere per tali attività, questo TEAC si chiede se anche in tale caso sia possibile applicare i criteri richiamati poc’anzi, stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-437/06, come si è già indicato.

In conseguenza di quanto precede, questo tribunale nutre dubbi circa la portata che deve conferirsi al disposto degli articoli 11 e 168 della direttiva 2006/112/CE, ritenendo necessario ottenerne l’interpretazione per emettere una decisione sui ricorsi in oggetto.

Al riguardo occorre fare riferimento all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che dispone come segue:

«La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull’interpretazione dei trattati;

b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione nazionale, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

(12)

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

[OR. 17]

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile».

Occorre segnalare che, relativamente ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea proposti da questo tribunale, a norma del citato articolo 267 TFUE, già articolo 177 del Trattato CE, la Corte, con sentenza del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a., cause riunite da C-110/98 a C-147/98, ha già avuto occasione di segnalare che i Tribunales Económico-Administrativos (Tribunali economico amministrativi) sono organi giurisdizionali, in quanto soddisfano le cinque condizioni poste a tal fine, vale a dire a) l’origine legale, b) il carattere permanente, c) la giurisdizione obbligatoria, d) la natura contraddittoria del procedimento ed e) l’applicazione di norme giuridiche.

Alla luce di quanto precede, e ritenendo necessaria una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea su tale punto,

il TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL del Regno di Spagna, riunito in SEZIONE, decide di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia:

1) Se entità come quelle descritte possano considerarsi, insieme agli organismi di diritto pubblico che le costituiscono, un soggetto passivo unico ai fini dell’IVA, secondo la configurazione di cui all’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se si debba ritenere che in [OR. 18] nessun caso il finanziamento di tali entità proveniente dagli organismi di diritto pubblico che le costituiscono possa considerarsi un corrispettivo per la prestazione di servizi soggetti all’IVA.

3) Quanto alla detrazione degli importi dell’IVA di cui tali entità sono debitrici, se debba essere il soggetto passivo unico a determinare, in quanto tale, l’importo detraibile, applicando il disposto di cui all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE in funzione delle attività da esso stesso svolte.

4) In particolare, e per quanto riguarda le attività del servizio televisivo pubblico, supponendo che le entità di cui trattasi possano avere una duplice natura, e supponendo anche che siano considerate, unitamente agli organismi di diritto pubblico che ne detengono la maggioranza del capitale, un soggetto passivo unico, se si debba considerare detraibile solamente la parte dell’IVA pagata a monte che si possa ritenere riferita alla loro attività economica.

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