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Traduzione C-544/18-1. Causa C-544/18. Domanda di pronuncia pregiudiziale

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Traduzione C-544/18 - 1 Causa C-544/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale Data di deposito:

20 agosto 2018 Giudice del rinvio:

Upper Tribunal (Regno Unito) Data della decisione di rinvio:

7 agosto 2018 Ricorrente:

HM Revenue and Customs Resistente:

D

DINANZI ALL’UPPER TRIBUNAL [OMISSIS]

ADMINISTRATIVE APPEALS CHAMBER (Sezione ricorsi ammnistrativi) TRA

HER MAJESTY’S REVENUE AND CUSTOMS

Ricorrente e

HD

Resistente AI SENSI DELL’ARTICOLO 267 DEL TRATTATO SUL

FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

(2)

Contesto di fatto

1. La presente causa riguarda la richiesta di assegni familiari per figli a carico presentata il 27 agosto 2014 dalla resistente (in prosieguo: «la sig.ra D»). Con decisione in data 1° febbraio 2015 la richiesta è stata respinta poiché la resistente è risultata, in base al diritto nazionale (v. punto 2 che segue), priva di un diritto di soggiorno idoneo a soddisfare le condizioni necessarie per l’erogazione di detti assegni. Il ricorso da lei presentato il 29 settembre 2015 dinanzi al First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito; in prosieguo: il «FtT») è stato accolto. Her Majesty’s Revenue and Customs (Amministrazione tributaria e doganale del Regno Unito; in prosieguo: l’«HMRC»), che gestisce l’erogazione degli assegni familiari, ha ottenuto l’autorizzazione a proporre appello dinanzi all’Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito) avverso la decisione del FtT.

2. Il diritto nazionale prevede quanto segue:

a) l’articolo 146 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale) così recita:

«1) (…)

Nessuno può avere diritto a una prestazione settimanale di assegni familiari se non si trova in Gran Bretagna nella settimana considerata.

3) Possono essere stabilite circostanze nelle quali si considera che una persona, ai fini dei punti 1) o 2) che precedono, si trova o non si trova in Gran Bretagna»;

b) l’articolo 23 del Child Benefit (General) Regulations 2006 [regolamento (generale) del 2006 in materia di assegni familiari], SI 2006 n. 223 [Statutory Instrument (strumento di legislazione delegata) del 2006 n. 223)], prevede: [Or. 2]

«4) Si considera che una persona non si trova in Gran Bretagna ai fini dell’articolo 146, paragrafo 2), del SSCBA [Social Security Contributions and Benefits Act] se chiede di beneficiare di assegni familiari per figli a carico a decorrere dal 1° maggio 2004 e

(a) non ha il diritto di soggiornare nel Regno Unito; o

(b) [tale disposizione elenca determinate tipologie di diritti di soggiorno che non possono essere invocati ai presenti fini, ma essa non è rilevante nel caso di specie]».

c) All’epoca dei fatti l’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [regolamento del 2006 sull’immigrazione (Spazio economico europeo)] SI

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2006 n. 1003 1 (in prosieguo: «il regolamento del 2006») riconosceva il diritto di soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi alla «persona qualificata». Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1), la nozione di «persona qualificata» includeva il lavoratore subordinato e il lavoratore autonomo. L’articolo 6, paragrafo 2), disponeva che la qualità di lavoratore fosse mantenuta in capo alla persona temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio e (a determinate condizioni) alla persona temporaneamente in stato di disoccupazione involontaria. Come nella direttiva 2004/38 [direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 2004 L 158, pag. 77; in prosieguo: la

«direttiva»)], che il regolamento del 2006 ha inteso attuare, non è stata adottata alcuna disposizione specifica per le donne che si trovano nel periodo precedente e successivo al parto: la loro situazione dipende dalla qualificazione, in detto periodo, come «lavoratrice subordinata o autonoma».

3. La sig.ra D è una cittadina lituana. Ha lavorato nel Regno Unito dal 2011 in qualità di operaia addetta al magazzino per il turno di notte. Nel dicembre 2013 è rimasta incinta. Dato che due precedenti gravidanze si erano concluse con aborti spontanei, a far data dal 25 dicembre 2013 la sig.ra D decideva di dedicarsi a un’attività fisicamente meno impegnativa, ossia quella di estetista in qualità di lavoratrice autonoma, professione per la quale aveva seguito una formazione in Lituania, offrendo trattamenti di applicazione di ciglia finte, modellazione delle sopracciglia e depilazione. Disponeva di tutti i prodotti e di tutte le attrezzature necessari per i trattamenti presso l’abitazione in cui all’epoca risiedeva in co- locazione. Pertanto esercitava il diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

4. Con l’avanzare della gravidanza e l’accentuarsi degli effetti della stessa, le risultava sempre più difficile prestare tali trattamenti. Alcuni clienti si sono rivolti altrove e il loro numero si è ridotto verso il quarto o quinto mese di gravidanza.

Sebbene non avesse cessato del tutto l’attività, ha considerato di essere in

«congedo di maternità» a partire dal 17 aprile 2014. A far data dall’11 maggio 2014 ha iniziato a percepire l’indennità di maternità 2.

5. Il 22 luglio 2014 si è trasferita. Prima di tale trasferimento aveva sperato che la clientela avrebbe continuato a rivolgersi a lei, ma le sue aspettative sono state ampiamente disattese. La sua nuova abitazione si trova a trenta minuti di autobus dalla precedente. Tra la data di trasferimento e la nascita del figlio (8 agosto 2014) e poi per un periodo di due mesi (ovvero più o meno fino alla fine del mese di

1 Il regolamento è stato sostituito dall’Immigration (European Economic Area) Regulations 2016/1052 [regolamento 2016/1052 sull’immigrazione (Spazio economico europeo)], ora modificato dall’Immigration (European Economic Area) (Amendment) Regulations 2018/801 [regolamento 2018/801 sull’immigrazione (Spazio economico europeo) (modifica)] con efficacia a partire dal 24 luglio 2018.

2 L’indennità di maternità non è subordinata al requisito del «diritto di soggiorno».

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ottobre) non ha avuto nessun cliente. In seguito ha avuto circa due clienti alla settimana. Alcuni di questi provenivano dalla zona in cui si era trasferita, altri da quella nei pressi della sua precedente abitazione. Ha interrotto l’attività appena prima [Or. 3] di richiedere l’indennità per le persone in cerca di occupazione il 10 febbraio 2015, in quanto il suo reddito si era ridotto rispetto al passato ed era divenuto insufficiente.

6. Verso il 1° aprile 2015 ha ripreso l’attività di operaia addetta al magazzino.

7. Nella sua prima decisione interlocutoria del 12 gennaio 2017 l’Upper Tribunal (Tribunale superiore):

a. ha ritenuto che il FtT avesse errato in diritto e ne ha annullato la decisione; e

b. ha modificato la decisione oggetto di impugnazione dinanzi al FtT giungendo a ulteriori conclusioni di fatto (incluse quelle sopra sintetizzate).

Ha stabilito che dal 22 luglio 2014 l’attività di lavoro autonomo come estetista era marginale e accessoria. Poiché tale attività non era mai stata ripresa in modo non marginale e accessorio ne consegue che, nel periodo intercorrente tra il 23 luglio 2014 e il 9 febbraio 2015, periodo nel quale rientra la data del parto, la sig.ra D non era (sufficientemente) attiva sotto il profilo economico (a qualsiasi titolo).

8. Nella sentenza pronunciata nella causa Saint Prix, C-507/12 3 [Sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C-507/12, EU: 2014:2017 (in seguito: la «sentenza Saint Prix)] la Corte ha statuito che:

«l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che una donna che smetta di lavorare o di cercare impiego a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto, conserva la qualità di “lavoratore”, ai sensi di tale articolo, purché essa riprenda il suo lavoro o trovi un altro impiego entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita di suo figlio».

9. Nella presente causa l’HMRC riconosce che il motivo per il quale la sig.ra D ha cessato qualsiasi attività economica reale ed effettiva era riconducibile alle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto e che il suo ritorno all’attività economica, prima mediante la ricerca di un impiego e successivamente esercitando un’occupazione, si è verificato entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio.

10. Di conseguenza, l’Upper Tribunal si chiede se i principi corrispondenti a quelli enunciati nella sentenza Saint Prix si applichino a una persona che, prima di

3 La causa nazionale che applica i principi di cui alla sentenza Saint Prix nel contesto del sistema di sicurezza sociale del Regno Unito è la causa Secretary of State for Work and Pensions v SFF e cause connesse [2015] UKUT 502 (AAC); [2016] AACR 16.

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cessare la propria attività economica, esercitava il diritto di libero stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, piuttosto che, come nel caso della sig.ra Saint Prix, il diritto di libera circolazione come lavoratore in base all’articolo 45 [TFUE].

11. Sembrava che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Irish Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) nella causa n. C-442/16, Florea Gusa [Sentenza del 20 dicembre 2017, Florea Gusa, C-442/6, EU:C:2017:1004 (in seguito: la «sentenza Florea Gusa») potesse portare ad una decisione della Corte in termini che avrebbero fornito una risposta anche alla presente domanda, e di conseguenza la presente causa è stata sospesa in attesa della pronuncia. Dopo la pronuncia della Corte, le parti sono state invitate a formulare ulteriori osservazioni. Con una seconda decisione interlocutoria, resa in data 26 aprile 2018, l’Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha deciso di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. [Or. 4]

Osservazioni delle parti

12. L’HMRC sostiene (in sintesi) quanto segue:

a. la sentenza Florea Gusa è una decisione riguardante specifici termini dell’articolo 7 della direttiva, e giunge alla conclusione che la tutela contro la disoccupazione involontaria si applica tanto al soggetto che in precedenza svolgeva un’attività di lavoratore autonomo quanto al soggetto che svolgeva un’attività di lavoratore subordinato;

b. la sentenza pronunciata nelle cause riunite C-147/1(1) e C-148/11, Czop e Punakova [sentenza del 6 settembre 2012, Czop e Punakova, C- 147/1 e C-148/11, EU:C:2012:538 (in seguito: la «sentenza Czop e Punakova)]» costituisce un’ulteriore dimostrazioni dell’applicazione, da parte della Corte, di un approccio basato su specifiche disposizioni di legge – in tali cause la Corte ha dichiarato che l’articolo 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 [regolamento (CEE) n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 1968 L 257, pag. 2), abrogato dal regolamento (UE) n. 492/2011] non si applica ai lavoratori autonomi;

c. in alcuni casi i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi hanno gli stessi diritti, ma non esiste un principio generale in tal senso 4; e

4 L’argomento secondo il quale esiste tale principio è stato respinto dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Regno Unito) nella causa Hrabkova v Secretary of State for Work and Pensions [2017] EWCA Civ 794; [2017] PTSR 1624, relativa all’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 [Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011 L 141, pag. 1)] (che ha sostituito la legislazione considerata nella causa Czop and Punakova).

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d. la questione oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle in cui i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Una lavoratrice subordinata che rimanga incinta si trova in una situazione che presenta due alternative: tralasciando la sentenza Saint Prix, una persona con un contratto di lavoro è tutelata, una persona senza contratto di lavoro non lo è. Una lavoratrice autonoma che rimanga incinta non si trova in una situazione che presenta tali alternative poiché, a differenza della lavoratrice subordinata, non è tenuta a svolgere personalmente il lavoro. Durante la gravidanza e nel periodo post parto una lavoratrice autonoma può decidere di continuare a svolgere l’attività di lavoro autonomo (per esempio incaricando altre persone di svolgere il lavoro, mantenendo «vivi» i contatti e così via, come ha fatto la sig.ra P, ricorrente in una causa connessa a quella presente5) per poi riprendere successivamente tale attività in prima persona. Se sceglie di non continuare l’attività, sceglie di non esercitare il diritto di cui all’articolo 49 [TFUE]. La necessità di tutelare una persona in una posizione come quella del sig. Gusa dipendeva dal fatto che la mancanza di lavoro era indipendente dalla sua volontà: non è questo il caso di una lavoratrice autonoma che ben può adottare misure per garantire la prosecuzione della propria attività economica.

13. La sig.ra D sostiene (in sintesi) che:

a. la sentenza Florea Gusa contiene considerazioni che corroborano manifestamente l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 7 [della direttiva 2004/38] e che confermano la tesi in base alla quale chi è stato attivo in quanto lavoratore autonomo dovrebbe godere dei diritti di cui alla sentenza Saint Prix. Al punto 36 [della sentenza Florea Gusa] la Corte delinea la distinzione chiave, ossia se una persona sia economicamente attiva, e non quale sia l’attività che esercita. Al punto 40 la Corte adotta un approccio teleologico già impiegato nella sentenza Saint Prix [Or. 5].

Disparità di trattamento ingiustificate sono considerate contrarie agli scopi della direttiva: v. punti 41 e 42. Il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo possono trovarsi in situazioni comparabili e non dovrebbero essere trattati in modo diverso: v. punto 43. Né un lavoratore autonomo, che paghi le imposte e gli altri oneri che gravano sul proprio reddito, dovrebbe essere trattato in modo differente: v. punto 44.

b. la sentenza Czop e Punakova riguarda una normativa specifica avente a oggetto i lavoratori subordinati, così come nella sentenza Hrabkova. Di contro, sebbene vi siano direttive sull’indennità di maternità e sul congedo per maternità, il legislatore dell’Unione non ha adottato una disciplina concernente il diritto di soggiorno durante la gravidanza per i lavoratori dipendenti o autonomi.

5 La causa riguardante la sig.ra P è richiamata nella prima decisione interlocutoria (12 gennaio 2017) resa nell’ambito della presente causa.

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c. in risposta all’argomento sintetizzato al precedente punto 12 d), oltre a dedurre gli elementi di cui alla sentenza Florea Gusa, sintetizzati al precedente punto 13 a), la resistente osserva che (i) se [i principi enunciati nel]la sentenza Saint Prix non si applicassero ai lavoratori autonomi, sussisterebbe il rischio di scoraggiare le persone dall’esercitare il diritto alla libera circolazione e (ii) la vera domanda da porsi non è se una persona sia o meno in grado, in un modo o nell’altro, di continuare a svolgere la propria attività economica, ma se possa mantenere la propria qualità di lavoratore autonomo, distinzione, questa, che potrebbe avere implicazioni per le scelte delle donne in relazione al periodo successivo al parto;

d. l’interpretazione secondo la quale l’articolo 49 [TFUE] dovrebbe continuare a trovare applicazione nel caso della sig.ra D per il periodo in questione è coerente con i principi generali del diritto dell’Unione sulla parità di trattamento fra uomini e donne e con le disposizioni di diritto derivato adottate in materia; e

e. non è necessario, a fini dell’accoglimento del ricorso della sig.ra D, stabilire un principio generale che riconosca i medesimi diritti per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti. In questa sede si deve piuttosto stabilire se ciò debba avvenire in casi specifici.

Motivazioni del rinvio alla Corte di giustizia

14. L’Upper Tribunal (Tribunale superiore) ritiene che non sia chiaro se i principi enunciati nella sentenza Saint Prix siano applicabili a una persona che ha esercitato la libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 [TFUE], che tale questione sia importante nonché potenzialmente applicabile in tutta l’Unione, e che non sia stata ancora chiarita o esaminata dalla Corte. L’Upper Tribunal considera necessario ricevere una risposta a tale questione al fine di potersi pronunciare. Occorre quindi sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale.

15. Questione pregiudiziale

Qualora un cittadino dell’Unione, che sia cittadino di uno Stato membro: i) si trovi in un altro Stato membro (Stato membro ospitante), ii) abbia esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE nello Stato membro ospitante, iii) abbia percepito un’indennità di maternità a partire da maggio 2014 (momento in cui tale persona si riteneva meno atta al lavoro a causa del suo stato di gravidanza), iv) in capo al quale è stata accertata la cessazione dell’esercizio di un’attività autonoma reale ed effettiva [Or. 6] a partire da luglio 2014, v) abbia partorito nell’agosto 2014 e vi) non abbia ripreso la propria attività autonoma reale ed effettiva nel periodo successivo al parto e precedente alla domanda di indennità per persone in cerca di occupazione in qualità di persona in cerca di occupazione nel febbraio 2015:

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se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che tale persona che ha cessato di esercitare un’attività autonoma a causa di limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di lavoratore autonomo, ai sensi di tale articolo, purché riprenda l’attività economica o la ricerca di un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio.

C.G.Ward Giudice dell’Upper Tribunal 7 agosto 2018

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