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MIIC8A REGISTRO PROTOCOLLO /10/ A13 - Sicurezza - U

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Academic year: 2022

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Ai Genitori Ai Docenti Alla DSGA Al personale ATA Al sito web AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO D’ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la Legge 14 luglio 2020, n. 74 Vista la Legge 17 giugno 2021, n. 87.

Visto il D.L. n. 23 del 2021

Visto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021;

Visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;

Visto il Verbale del CTS n. 34/2021

Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Visto il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDA FAIPÒ”

Viale Europa 2 - 20060 GESSATE (MI)

http://www.icgessate.gov.it - e-mail:. miic8a6001@istruzione.it Cod. Ministeriale MIIC8A6001 - Cod. fiscale 91546530154

Segreteria Istituto: tel. 02.95781004 - fax 02.95383215

Infanzia Gessate: tel./fax 02.95380380 - Primaria Gessate: tel. 02.95784299 - fax 02.95383215 - Secondaria Gessate: tel./fax 0295384467 Infanzia Cambiago: tel./fax 02.95067203 - Primaria Cambiago: tel./fax 02.95308684 -

Secondaria Cambiago: tel./fax 02.95308683

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Vista la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

Vista la Circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.

Visto il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 21 del 14 agosto 2021 contenente il

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”

Viste le Linee Guida di Regione Lombardia per i casi Covid-19, pubblicate il 24 settembre 2021, consultabili al seguente link https://www.lombardianotizie.online/scuola-covid-19/

Tenuto conto del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020

Tenuto conto della nota prot.n. 12117 del 08/09/2021 dell’USR Lombardia che richiama FAQ Scuola predisposte sul sito di ATS al seguente link

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/FAQ-Domande frequenti/novusact/viewarticle/articleid/3501

DISPONE

il presente aggiornamento del Protocollo d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 PROT.N.4373 del 04/09/20202, per l’anno scolastico 2020/2021, allo scopo di informare le famiglie degli alunni e tutto il personale sulle regole fondamentali adottate in tutti gli ambienti della scuola e le diverse procedure di segnalazione, prevenzione e contenimento del contagio dal virus, a seguito di ulteriori aggiornamenti normativi.

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto scolastico Alda Faipò di Gessate, a tutela e protezione della salute di tutto il personale scolastico, degli alunni, delle loro famiglie e per consentire l’esercizio del diritto allo studio di tutti coloro che frequentano le sue scuole.

Il Protocollo è aggiornato dal Dirigente scolastico sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari per il personale della scuola.

2. SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

Il Dirigente scolastico pubblica nel sito istituzionale il presente Protocollo e ne dà informazione al personale scolastico che presta servizio nella scuola e a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

Il Dirigente Scolastico informa i genitori in merito al suddetto Protocollo attraverso l’affissione al sito istituzionale, attraverso comunicazioni ai rappresentanti di classe/sezione, attraverso specifiche informative predisposte dalla componente genitore del Consiglio di Istituto.

E’ fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di

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sicurezza contenute nel presente Protocollo non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti (RSPP dott. Alberto Villa).

3. INFORMAZIONI SU CORONAVIRUS SARS-COV-2

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si ribadisce quanto segue:

a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

b) I sintomi più comuni riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, nei bambini: febbre pari o superiore ai 37,5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale:

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

Le indicazioni del gruppo di lavoro ISS al riguardo sottolineano l’importanza di (testuale):” informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19”

4. REGOLE GENERALI

Tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni e alunne, componenti del nucleo familiare) e a tutti gli eventuali soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze hanno l’obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

a) indossare la mascherina chirurgica e, se necessario, anche altri DPI, forniti dalla scuola tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati. Una volta terminati, richiedere, tramite referente di plesso, i DPI all’ufficio personale. I DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori.

b) non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi.

c) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica pavimentale presente nei locali della scuola (la distanza dei bambini dai docenti deve essere invece di 2 metri)

d) deve essere evitato ogni assembramento nelle aule comuni frequentate dai docenti e presso i distributori di bevande nell’utilizzo di tali distributori il personale scolastico dovrà adottare le procedure di igienizzazione dei tasti indicate dalla cartellonistica.

e) è fatto divieto a personale diverso da quello scolastico di fare ingresso nei locali destinati ai docenti (sale dedicate, aule che contengono gli armadi di classe)

f) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di Sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle

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aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

g) a tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.

Inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

h) i bambini e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

i) ai bambini non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, materiali per il disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. E’ dunque importante che i docenti valutino con attenzione quali materiali didattici e altri effetti personali gli alunni e le alunne possano portare giornalmente a scuola e cosa possa essere portato all’inizio dell’anno, riposto negli armadi chiusi e utilizzato seguendo le procedure di igienizzazione. I materiali didattici (ad uso del docente) dovranno essere riposti negli armadi e non dovranno essere lasciati in aula.

L’eventuale utilizzo da parte di un bambino del materiale ad uso del docente dovrà essere preceduto e seguito da procedura di igienizzazione da parte della maestra Nella scuola dell’infanzia i pastelli, i pennarelli, i giochi ecc dopo le attività dovranno essere igienizzati e riposti all’interno degli armadi chiusi. Spetta al personale scolastico il compito di vigilare sul rispetto delle seguenti regole.

j) i collaboratori scolastici e tutto il personale presente nella scuola sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le aule-laboratorio, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. Analogo ricambio di aria dovranno garantire i docenti per almeno 10 min ogni ora all’interno delle aule, fermo restando l’obbligo di mantenere per tutto il tempo porta e/o finestra aperte.

k) in aggiunta alle consuete disposizioni relative alla comunicazione delle assenze dal servizio si dispone quanto segue: i docenti dovranno comunicare telefonicamente in segreteria la propria assenza entro le ore 7:45.

I collaboratori scolastici dovranno comunicare la propria assenza in tempi congrui affinché si possano disporre i cambi turno con i colleghi.

5. IL PERSONALE SCOLASTICO.

Ad integrazione degli artt.13 e 14 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202 Obbligo Green Pass

La legge n 133 del 24 settembre 2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, ha disposto che tutto il personale scolastico è soggetto al controllo del GREEN PASS attraverso Piattaforma ministeriale o apposita APP.

E’ comunque ribadita la possibilità di accedere a scuola senza Green pass, nei casi in cui esso non sia stato generato o rilasciato, per chi ha un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2.

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale delle istituzioni è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

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A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.

La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

Obbligo segnalazione sospetta o accertata positività

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Si ricorda che il personale scolastico è tenuto al rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n.

23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

In particolare si richiama nuovamente:

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

 l’obbligo di rispettare le modalità che regolano le fasi di ingresso e di uscita secondo i relativi scaglionamenti indicati in apposite circolari;

 il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste nelle apposite note dell’ATS Milano.

 misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente infatti di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe (cfr. Protocollo del 6 agosto 2020 cit.).

Il "Protocollo di sicurezza per la ripresa dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia", stabilisce poi che solo “qualora le Regioni e i singoli enti locali lo dispongano, nei servizi educativi, va favorita la misurazione della temperatura corporea in entrata dei bambini, di tutto il personale docente e ausiliario presente nella struttura e dei c.d. “fornitori” (cfr. par. 2 Protocollo cit.).

In ogni caso, la misurazione della temperatura corporea va effettuata esclusivamente nella gestione di casi di alunni sintomatici durante l’orario scolastico all’interno dell’istituto scolastico. Considerato che la rilevazione della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679), non è invece ammessa la registrazione della temperatura rilevata associata al singolo alunno.

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6. GLI ACCESSI ESTERNI.

Ad integrazione dell’art. 16 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202 Obbligo Green Pass

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti.

Esonerati dall’obbligo di Green pass gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Resta ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno osservare il rispetto di tutte le regole previste dal presente Protocollo, ispirato ai seguenti criteri di massima:

 ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

 limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione, relativa programmazione e con apposito modulo relativo all’uscita anticipata o all’ingresso posticipato degli alunni accompagnati dai genitori;

 previa verifica del GREEN PASS, regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

 accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, in possesso di GREEN PASS, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

Ad integrazione degli artt.13, 14 e 15 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202 Si ricorda che resta obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.

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Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/20212.

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO.

Si conferma il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI.

Ad integrazione degli artt. 7,10 e 11 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202, l’accesso agli spazi comuni quali palestre, laboratori, saloni della scuola dell’infanzia è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo regolamentato da opportuna turnazione e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L’utilizzo delle aule docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.

10. USO DELLA PALESTRA E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Ad integrazione dell’art. 7 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202, in merito all’utilizzo delle palestre è consentito l’uso delle stesse nel rispetto delle seguenti disposizioni:

 Gli alunni accederanno allo spazio palestra senza portare alcun effetto personale se non la borraccia d’acqua (che poseranno in postazioni determinate)

 Non è consentito l’uso degli spogliatoi e, in caso di necessità, si utilizzeranno i bagni ai piani; per tanto gli alunni cambieranno le scarpe in aula al suono della campanella (arriveranno già con abbigliamento consono all’attività fisica)

 Gli alunni scenderanno in fila con distanziamento, indossando la mascherina, seguendo le scale di riferimento e dalle stesse risaliranno a lezione terminata.

 All’ingresso e all’uscita sanificheranno le mani

 In tutto lo spazio palestra gli alunni manterranno rigorosamente il distanziamento come da indicazioni ministeriali (2 m senza mascherina e 1 m con la mascherina)

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 Ogni lezione termina in anticipo (almeno 15 minuti) per permettere le operazioni di sanificazione prima dell’ingresso dell’altra classe e per lasciare ai ragazzi il tempo necessario per sistemarsi; l’accesso ai bagni bagno avverrà a turno, rispettando i protocolli vigenti senza sforare nell’ora successiva.

 Tra l’accesso di una classe e l’altra è prevista un’ora di spacco per le procedure di sanificazione con apposite apparecchiature.

 La vigilanza e il rispetto delle tempistiche è di competenza del docente.

Per quanto riguarda le proposte didattiche nel rispetto delle indicazioni ministeriali:

 In campo saranno privilegiate le attività individuali; i giochi di squadra per i quali sarà possibile procedere alla sanificazione degli attrezzi, saranno limitati alle disposizioni regionali in merito ai livelli di rischio raggiunti (Zona Bianca)

 I piccoli attrezzi e i grandi attrezzi utilizzati verranno sanificati sempre prima e dopo l’utilizzo

Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

Ad integrazione dell’art.15 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni dell’ATS Milano e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n.

36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.

Chiunque (personale scolastico e alunni) manifesti sintomi suggestivi infezione da COVID presso il proprio domicilio, ma avendo frequentato l’istituto scolastico nelle 48h precedenti l’insorgenza dei sintomi, su indicazione del Medico di Famiglia o del Pediatra, necessitano di una rapida diagnosi per poter procedere ad eventuali successivi provvedimenti a carico dei compagni di classe o di altro personale

Nello specifico:

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Per il personale

Occorre contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) e poi compilare il Modulo 1 di autocertificazione, c

orredato di fotocopia della Carta di Identità e fotocopia del Codice Fiscale

Per gli studenti

Se presenta sintomi, lo studente/studentessa viene allontanato dalla classe e accolto in un ambiente dedicato in attesa del ritiro da parte dei genitori, che devono sempre contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale (MMG) e presentare il Modulo 2 di autocertificazione, timbrato dalla scuola e consegnato al termine dell’allontanamento, c

orredato di fotocopia della Carta di Identità e fotocopia del Codice Fiscale

.

Nel caso degli studenti con sintomi che si presentano a casa

Il genitore deve contattare il prima possibile il Pediatra e, in caso di indicazione a sottoporre tuo figlio/a al test antigenico o molecolare, e accompagnalo/a al punto tampone sempre con Modulo 2 di autocertificazione, c

orredato di fotocopia della Carta di Identità e fotocopia del Codice Fiscale

Alunno/personale positivo

Può essere riammesso in comunità e quindi a scuola l’alunno o il personale risultato positivo solo a seguito di tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno dall’inizio sintomi (o dalla data del tampone positivo se sintomi lievi), e dopo 3 giorni di assenza di sintomi (non considerando la perdita di olfatto e/o gusto, che possono avere prolungata persistenza nel tempo). La fine dell’isolamento avviene anche senza tampone negativo dopo 21 giorni di isolamento di cui gli ultimi 7 senza sintomi. Se il caso è una variante VOC Beta sospetta o confermata, non è possibile terminare l’isolamento senza aver effettuato un tampone molecolare risultato negativo.

“Contatti stretti di caso”

Sono considerati contatti stretti gli studenti dell’intera classe, presenti nelle 48 ore precedenti. Pertanto in presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena.

I tempi relativi all’isolamento dei contatti stretti viene sono disposti da ATS Milano con apposita nota inviata alle famiglie tramite la scuola, a seguito di segnalazione di caso accertato COVID-19.

I contatti di un caso sospetto (familiari, compagni di classe, ecc.) non devono sottoporsi a isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto.

Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso, a meno di differenti valutazioni da parte di ATS in relazione a effettiva durata e tipologia dell’esposizione.

Gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano comunque tampone molecolare in via precauzionale e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone), a meno di:

 esito positivo del tampone effettuato;

 identificazione di variante nella classe/i di docenza;

 insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti;

 insegnante contatto stretto di caso extra-lavorativo.

(10)

Affinché sia consentito il rientro in comunità dei contatti stretti sono previsti diversi casi:

Contatto stretto vaccinato

Nel caso in cui sia completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, in assenza di sintomi la quarantena ha una durata di 7 giorni dall’ultima esposizione al caso e, per essere riammesso in collettività, occorre sottoporsi a tampone antigenico o molecolare.

Nel caso di contatto asintomatico a basso rischio (non contatto stretto) non è disposta la quarantena, ma occorre continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

Contatto stretto non vaccinato o che non ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

La quarantena ha una durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Al termine del quale, per essere riammesso in collettività, occorrerà eseguire un tampone molecolare o

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antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Anche in assenza di test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2.

In caso di accertata variante di SARS-CoV-2

Nel caso di contatto asintomatico ad alto (contatto stretto) o a basso rischio di un caso COVID 19 da variante VOC Beta è disposta una quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale, per il rientro in comunità, occorre eseguire un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo.

Innanzitutto, si precisa che è sempre la ATS che identifica un caso infetto da cosiddetta

“variante” di SARS-CoV-2, a seguito di specifico approfondimento di indagini di laboratorio, effettuate in particolari condizioni epidemiologiche.

Per quanto riguarda il rientro a Scuola di questo caso COVID-19: tampone negativo e attestato del PLS/MMG di rientro sicuro.

Per quanto riguarda i “contatti di caso” con variante:

si ricercano i contatti del caso fino ai 14 giorni precedenti inizio sintomi o tampone positivo;

il rientro dei contatti avviene dopo 10 giorni con tampone negativo.

La Regione Lombardia ha disposto che, al fine di facilitare l’individuazione dei casi di varianti, fino alla fine dell’anno scolastico tutti i casi positivi di test molecolare effettuati su soggetti under 19 saranno sottoposti a ricerca di variante.

12. CHIUSURA DI UN INTERO PLESSO

E’ sempre l’ATS a valutare le condizioni epidemiologiche di contesto e a disporre eventuali provvedimenti che interessano l’intera scuola.

In particolare:

L’ATS oltre a quanto già previsto per i contatti nelle singole classi, ove almeno il 30%

delle classi/gruppi siano coinvolti da almeno un caso di Covid, oltre all’attivazione delle procedure di quarantena per i contatti, possono valutare i seguenti provvedimenti in base alle caratteristiche del cluster:

 la sospensione delle attività in presenza per l’intero plesso scolastico;

 quarantena di tutti i soggetti afferenti (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi);

 l’effettuazione ai non contatti di uno screening ripetuto ad almeno 0-5-10 giorni anche tramite l’utilizzo del tampone salivare molecolare permettendo la continuazione dell’attività.

13. ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI-PERSONALI E NON AFFERENTI A SINTOMATOLOGIA DA COVID

Ad integrazione dell’art.15 c.15 del Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202, si chiarisce che, nel rispetto delle disposizioni fornite dal Garante della privacy, consultabili al seguente link https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq, tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che le istituzioni scolastiche devono adottare in base al quadro normativo vigente (cfr. Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 6 agosto 2020) vi è, in particolare, quella di informare studenti e famiglie in merito al divieto di fare ingresso nei locali scolastici:

a) in presenza di temperatura superiore ai 37.5°

(12)

b) se provenienti da zone a rischio

c) se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

Le scuole non possono, nell'ambito dei cosiddetti "Patti di corresponsabilità" o attraverso altra modulistica, imporre invece alle famiglie e agli alunni di dichiarare periodicamente l’assenza di tali impedimenti all’accesso ai locali scolastici, ma, come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel Rapporto n. 58/2020, possono invece richiedere alle famiglie di collaborare, informando il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, circa:

a) eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai;

b) il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

Non è infatti possibile autocertificare attraverso le dichiarazioni sostitutive il proprio o l’altrui stato di salute. L’art. 49 del DPR 445/2000 prevede infatti la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari.

Pertanto, le assenze degli alunni per uno o più giorni, dovute a motivi personali o familiari e comunque non afferenti ad una sintomatologia COVID, non prevedono l’autodichiarazione da parte delle famiglie.

Al contrario, in caso di allontanamento per sospetta positività con apposito protocollo, gli alunni potranno rientrare o con certificazione medica a seguito di tampone o, sentito il parere del medico di base o pediatra di fiducia, a cui spetta la valutazione dello stato di salute dell’alunno, a seguito di completa guarigione e in totale assenza di possibili sintomi.

14. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE – REFERENTI COVID D’ISTITUTO

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Inoltre, al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, è costituita in questo istituto una commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, composta dai diversi referenti COVID dislocati nei plessi e coordinati dal Referente COVID d’istituto.

14. INFORMAZIONI IN MERITO AGLI ULTERIORI INTERVENTI DI REGIONE LOMBARDIA

Con

Delibera di Giunta n. 4319 del 15 febbraio 2021, Regione Lombardia ha attivato un Servizio semplificato per la Prenotazione del Tampone Antigenico Covid-19. Il servizio è rivolto a:

1. persone considerate contatti stretti asintomatici di un caso confermato positivo COVID-19 individuato nell’ambiente scolastico

2. ragazzi che rientrano nella fascia di età 6-11 anni, nell’ambito di campagne di testing ripetuto per la scuola, non identificati come contatti stretti.

In caso di contatto stretto asintomatico è possibile, su base volontaria, prenotare il tampone antigenico a partire dal 5° giorno dall’ultima esposizione con il caso positivo.

L’eventuale esito negativo del tampone NON interrompe la quarantena.

La Scuola comunica all’ATS di riferimento l’elenco – comprensivo dei numeri di cellulare – delle persone (alunni e personale scolastico docente e non docente) che sono considerate contatti stretti dello studente risultato positivo.

Il genitore dello studente minorenne e il personale scolastico individuato contatto di un caso accertato, riceverà un SMS al numero telefonico comunicato alla Scuola. Numero con un Codice Identificativo da utilizzare al momento della prenotazione del test antigenico.

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E’ possibile prenotare un appuntamento dal Portale

www.prenotasalute.regione.lombardia.it – sezione “Prenota un tampone Covid per la Scuola”

o dalla APP SALUTILE Prenotazioni.

Alla conferma dell’appuntamento, il sistema di prenotazione invia una mail/sms al genitore dello studente/utente con il riepilogo dei dati della prenotazione.

In caso di positività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto di caso viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e vengono applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena.

Non serve confermare il risultato del test antigenico positivo con un tampone molecolare.

In caso di negatività al test antigenico rapido, lo studente/personale scolastico individuato come contatto di caso prosegue la quarantena fino alla scadenza prevista.

Questo servizio di Prenotazione del Tampone Antigenico COVID-19 è disponibile anche nell’ambito di attività di testing ripetuto, da parte degli studenti di età compresa tra 6- 11 anni, purché asintomatici.

I minori di età compresa tra 6 e gli 11 anni avranno la possibilità di eseguire un tampone ogni 15 giorni presso i punti tampone, comprese le farmacie aderenti, fino al 31 ottobre 2021.

ATTENZIONE: in caso di positività al test antigenico rapido eseguito nell’ambito dell’offerta di testing ripetuto in assenza di sintomi o di contatto, è necessario sottoporsi al test molecolare. In caso di positività, il soggetto viene quindi identificato come nuovo caso Covid-19 positivo, con applicazione delle indicazioni di isolamento e di quarantena ai suoi contatti stretti.

15. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente aggiornamento, unito al Protocollo d’istituto PROT.N.4373 del 04/09/20202, inserito nel Regolamento di istituto, è adottato dal Dirigente scolastico, secondo quanto indicato dall’RSPP di istituto e il medico competente; si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di ulteriore aggiornamento.

Gessate, il 2 ottobre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Regina Ciccarelli

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