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ANNO DI FORMAZIONE E PROVA a.s.2020/2021

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Academic year: 2022

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ANNO DI FORMAZIONE E PROVA

a.s.2020/2021

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Riferimenti Normativi

 D.P.R. n.3 del 1957, artt.9-10 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato»;

 Dlgs n.297 del 1994, artt.436,co 3ult.periodo,437,438,439 e 440;

 Dlgs n.165 del 2001, art 70, co 13;

 Legge n.107 del 2015,art.1,co.da 96 a 99 e da 115 a 120;

 D.M. Miur n.850 del 2015;

 Nota Miur n. prot.36167 del 2015;

 Nota Miur n. prot.33989 del 2017;

 Nota Miur n. prot.39533 del 2019.

 Nota Miur n. prot.28730 del 2020.

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Analisi delle fonti normative

Attualmente il punto di partenza delle fonti è costituito dalla legge n.107 del 2015,art.1, co.115-120 e dal fondamentale decreto ministeriale applicativo, n.850 del 2015; la legge citata fa espresso rinvio anche alla disciplina di cui al dlgs 297 del 1994 , in quanto al co.120 ne richiama l’art 436, co.3 ult. periodo e gli artt. 437,438 e 439.

 I citati articoli del dlgs 297 del 1994 stabiliscono che il personale della scuola è nominato in prova dall’inizio dell’anno scolastico , è ammesso ad un anno di formazione che vale anche come periodo di prova(art.437);

durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra per la quale la nomina è stata conseguita ( art.438); in caso di esito sfavorevole della prova (art.439) si provvede alla dispensa o, se il personale proviene da un altro ruolo, alla restituzione al ruolo di provenienza ; ovvero a concedere la proroga di un anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

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Analisi delle fonti normative:

legge 107/2015

 Analogamente a quanto stabilito nel Dlgs 297/1994 citato, al comma 115 della legge 107/2015 viene ribadita la necessità di un periodo di formazione e prova, il cui superamento determina « l’effettiva immissione in ruolo»;

 Al comma 116 viene stabilito che il periodo di formazione e prova deve essere prestato per 180 giorni in servizio effettivo e 120 giorni di servizio in attività didattiche (nel Dlgs 297/1994 art.438, co.1 il servizio «effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’a.s., senza nessuna differenziazione).

(5)

Analisi delle fonti normative

 Ogni inizio di anno scolastico l’amministrazione emana una nota per il periodo di formazione e prova dei neoassunti ed in genere le indicazioni confermano le caratteristiche salienti del modello formativo nelle sue diverse fasi di : incontri in presenza, laboratori formativi, osservazione in classe, attività sulla piattaforma on line , connessione con il periodo di prova. Le puntualizzazioni svolgono la funzione di qualificare ulteriormente l’esperienza formativa dei docenti neoassunti e di facilitare l’azione organizzativa dell’amministrazione e delle scuole.

 In sintonia con esse è anche la nota Miur n.36167 del 2015, esplicativa laddove chiarisce alcuni delicati aspetti del d.m.850/2015 ( contiene tra l’altro il quadro di sintesi del percorso formativo in presenza e in piattaforma INDIRE e la pianificazione delle attività dei neoassunti);

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Finalità della formazione e prova

 Diversamente dal rapporto di lavoro privato, nel pubblico impiego il periodo di prova è obbligatorio, scaturisce direttamente ex lege ( senza espressa pattuizione) dal Dlgs 165 del 2001 , art.70, co 13, e l’ assunzione definitiva è assoggettata all’esito positivo dello stesso ( Cass., sez.V sentenza n. 21586 del 2008 ). Esso, già previsto nel primigenio Dpr n.3 del 1957 sull’impiego pubblico , è da sempre diretto «all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina »(Dpr n.487 del 1994).

 Mentre in passato i concetti di anno di prova e anno di formazione erano distinti sia concettualmente che sostanzialmente in quanto non tutti i docenti erano soggetti all’anno di formazione (ad es. gli immessi in ruolo ope legis) ora invece i due concetti sono giuridicamente interdipendenti in quanto i neo-immessi sono indistintamente obbligati al periodo di prova e alle attività formative.

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Finalità della formazione e prova

 Questa novità di cui alla legge n.107/2015 comporta che le finalità istituzionali ( d.m.850/2015, art.1,co.3-4) del periodo di prova dei docenti in ogni caso non sono soltanto limitate alla verifica delle competenze professionali , ma anche al consolidamento delle competenze previste dal profilo docente e degli standard professionali.

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Finalità della formazione e prova : D.M. 850 del 2015

 Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica.

 Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente (CCNL scuola art.27,co1) e gli standard professionali richiesti: corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; corretto possesso e esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali, osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente, partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti .

 .

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Docenti obbligati all’anno di formazione e prova

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

 i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;

 i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova ;

 i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

(10)

Differimento dell’assunzione di servizio e anno di prova

 E’ il caso particolare del docente che viene immesso in ruolo, ma è impegnato in una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche ; ciò comporta il differimento dell’assunzione di servizio sulla cattedra a lui spettante dal successivo anno scolastico in quanto la legge n.392 /81 vieta lo spostamento dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni.

 Ma il docente deve rimandare la prova? No, il docente può effettuare l’anno di prova già nell’anno in corso a condizione che stia effettuando la supplenza sul medesimo posto o classe di concorso affine ( D.M. 850/2015 art.3,co.5;Nota Miur n.36167 /2015, punto 2), ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo.

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Neo Immesso su posto di sostegno

E’ simile al caso precedente : il docente che sta effettuando la supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche su posto di sostegno può effettuare l’anno di prova nell’anno in corso se immesso in ruolo su posto di sostegno o su posto comune nel medesimo ordine e grado di scuola.

(Nota Miur n.36167 /2015, punto 2)

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Durata e tipologia di servizi utili ai fini della validità anno di prova

 Premesso che il D.M. 850/2015 richiama l’art 438,co3 del dlgs 297/1994 per cui « durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra… per la quale la nomina è stata conseguita», la durata e la validità dei servizi utili alla prova sono disciplinate dal citato D.M. nei seguenti termini:

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Durata:180 giorni di servizio effettivo

Il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni:

tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche,

gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, - il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza,

-le domeniche , i giorni festivi, le festività soppresse , le vacanze di Pasqua e di Natale, il periodo che intercorre tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, chiusura scuola per elezioni o calamità, la frequenza di corsi di formazione o aggiornamento , il periodo prestato come componente di commissioni giudicatrici, di aspettativa per mandato parlamentare.

Non sono computabili nei 180 giorni :

i giorni di ferie,

di assenza per malattia ,congedi parentali, permessi retribuiti, i giorni di congedo ordinario e straordinario(es.

dottorati, per attività artistiche e sportive , per borse di studio)

di aspettativa,

le vacanze estive.

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Durata: 120 giorni in attività didattiche

 Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali( Es. corsi di formazione).

(15)

Docenti part-time

 Il docente neo-immesso che abbia un orario di cattedra part-time ( orario di servizio inferiore a quello di cattedra) ha diritto alla riduzione dei 180 gg e dei 120 gg in ragione proporzionale all’orario di servizio, mentre resta immutato il percorso formativo (50 ore) come di seguito illustrato.

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Percorso formativo

Oltre al requisito della durata (180gg/120gg), per la validità dell’anno scolastico come anno di prova occorre un percorso formativo che comprenda attività che comportano un impegno complessivo pari almeno a 50 ore, aggiuntive rispetto agli impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’art.1,co. 124, legge 107/2015, e riveste carattere di obbligatorietà.

L’ ultima nota Miur n.28730 /2020 precisa , in aggiunta, che i docenti « neoassunti dovranno essere in grado fin da subito di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la DDI ( didattica digitale integrata) in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione «.

Il percorso formativo comprende ( ultima nota Miur n.28730 /2020):

Incontro Iniziale ( 3 h)a carattere informativo per aiutare i docenti a avere indicazioni di carattere tecnico nonché di valore culturale,

Restituzione finale ( 3 h) ovvero incontri esemplificativi delle esperienze di sviluppo professionale.

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Percorso formativo

Laboratori

 La struttura dei laboratori formativi implica complessivamente la fruizione di 12 ore di formazione . Essi possono essere di durata variabile .

 Al fine di sostenere l’attività laboratoriale sulla piattaforma Indire saranno messi a disposizione strumenti didattici utili a progettare materiale didattico sui vari temi e successivamente a documentarlo all’interno del proprio portfolio formativo e professionale nell’apposita sezione predisposta sulla piattaforma Indire.

 Durante questo anno scolastico i laboratori dovranno dedicare una specifica attenzione ai seguenti temi:

(18)

Percorso Formativo

 iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza

 Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica ( coding ) per la

digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;

 Piano per la formazione dei docenti con riferimento anche al nuovo curricolo di Educazione civica (legge 92/2019)

 Ordinanza ministeriale in materia di valutazione finale degli alunni della scuola primaria 8 D.l.n.22/2020

 Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti , l’uso responsabile di internet, la protezione dei dati personali , il contrasto al cyberbullismo.

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Percorso formativo

Visiting (annullato)

A domanda del docente interessato ( in Abruzzo sono ammessi max 48 docenti) saranno programmate a cura degli USR visite di singoli docenti o di piccoli gruppi a scuole accoglienti che si caratterizzano per una consolidata vocazione innovativa:

le visite per il loro carattere «immersive» dovranno essere capaci di suscitare motivazioni e interesse per azioni di miglioramento e di ricerca.

Questa attività potrà avere la durata massima di due giornate di full immersion ed è sostitutiva in toto o in parte del monte ore dedicato ai laboratori formativi, per una durata massima di 6 ore di ognuna delle due giornate.

Relativamente ai criteri di scelta dei docenti neo immessi si dovranno privilegiare coloro che prestano servizio in ( nota usr Abruzzo n.15862 del 11/12/2019) :

Scuole situate in aree a rischio o a forte processo immigratorio, nonché caratterizzate da alto tasso di dispersione scolastica;

Scuole facenti parte dei crateri sismici;

Scuole delle aree interne.

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Percorso formativo: ruolo del tutor

Peer to peer

 L’attività di osservazione in classe da svolgere a scuola da parte del tutor è pari a 12 ore.

 La figura del tutor è quella del docente accogliente che assicura il

collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come mentor, in special modo per i docenti che si affacciano per la prima volta

all’insegnamento.

 Il tutor viene scelto in considerazione delle sue competenze e, nella scuola secondaria, deve appartenere alla stessa classe di concorso dei docenti affidategli o almeno avere la stessa abilitazione o per classe di concorso affine o della stessa area disciplinare.

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Percorso formativo : ruolo del tutor

 Viene scelto dal Dirigente Scolastico con un opportuno coinvolgimento del Collegio docenti e possono essergli affidati fino a tre docenti neo assunti.

 In concreto i compiti del tutor sono l’accoglienza del docente nella comunità professionale, l’agevolazione nelle attività collegiali, la prestazione di ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione, l’aiuto nei momenti di osservazione in classe (peer to peer) e nell’elaborazione, sperimentazione e validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

 Ma il ruolo del tutor è importante nella fase finale della valutazione del periodo di formazione e prova davanti al Comitato di Valutazione, a cui presenta le risultanze dell’istruttoria compiuta in merito alle attività svolte , alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione alle attività collegiali da parte del docente neo immesso.

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Percorso Formativo: ruolo del D.S.

Va innanzitutto premesso che il Dirigente scolastico all’inizio del periodo di prova avrà cura di informare i docenti neo-assunti sulle caratteristiche salienti del percorso formativo, gli obblighi di servizio connessi al periodo di prova, le modalità di svolgimento e di valutazione.

Consegnerà il Codice di comportamento al fine di ricordare loro i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, nonché i doveri inerenti la protezione dei dati personali .

Provvederà tempestivamente alla nomina del tutor con cui dovrà avere un contatto frequente.

Il D.S. altresì ha un compito educativo e di orientamento, nonché di garanzia giuridica . Ha funzione di verifica e apprezzamento della professionalità del docente, che esercita con l’osservazione e con la visita alle classi in cui il neo immesso presta servizio.

Il D.S. dovrà anche redigere insieme al docente il patto di sviluppo professionale, procedere all’istruttoria per la valutazione finale, convocare il Comitato per la valutazione , redigere una relazione documentata , procedere su parere obbligatorio , ma non vincolante, del Comitato alla conferma in ruolo oppure, in caso di esito negativo della prova, ad emettere il provvedimento motivato di ripetizione indicando gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo ai fini della conferma in ruolo l’a.s. successivo( artt.13-14 del d.m.850/2015).

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Percorso formativo

Attività on line

 L’attività on line viene svolta su piattaforma INDIRE .Essa viene calcolata forfettariamente in 20 ore ed è strettamente connessa con le attività svolte in presenza, al fine di consentire di documentare il percorso, riflettere sulle competenze acquisite, dare un « senso» coerente al percorso complessivo.

La presentazione del portfolio di fronte al Comitato di valutazione sostituisce l’elaborazione di ogni altra relazione.

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Bilancio delle competenze ,analisi bisogni formativi , obiettivi della formazione

Ai sensi dell’art.5 del D.M. 850/2015, il percorso formativo è arricchito in maniera correlata dalla predisposizione di documenti che favoriscono la personalizzazione delle attività di formazione:

IL BILANCIO INIZIALE DELLE COMPETENZE: esso consente di compiere un’analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto formativo coerente con la diagnosi compiuta.

PATTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE :esso viene elaborato, sulla base del bilancio iniziale, dal dirigente e docente, sentito il tutor e tenuto conto dei bisogni della scuola, per fissare gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale , didattico-metodologica, disciplinare e relazionale da raggiungere attraverso le attività formative .

Il BILANCIO FINALE e BISOGNI FORMATIVI FUTURI costituiscono l’attività finale che consente di esprimere considerazioni e riflettere sull’evoluzione delle proprie competenze alla luce di quanto indicato nel Bilancio iniziale.

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Valutazione ed esito finale del periodo di formazione e prova

 La valutazione e il successivo esito finale del periodo di prova sono due fasi ben distinte , ma connesse, di un’unica procedura.

 La procedura di valutazione si avvia con l’iniziativa del Dirigente scolastico che convoca il Comitato per la valutazione subito dopo il termine delle attività didattiche.

 Il docente presenta al Dirigente, su invito dello stesso, il suo portfolio personale in cui è contenuta tutta la documentazione utile ai fini della prova e che sarà trasmessa al Comitato almeno cinque giorni prima del colloquio.

 Il docente sostiene il colloquio col Comitato, davanti al quale presenta la sua relazione anche il tutor relativamente alle attività formative e partecipazione alla vita della scuola del docente neo assunto.

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Valutazione ed esito finale del periodo di formazione e prova

 Durante il colloquio il docente presenta le sue attività di insegnamento e di formazione e la documentazione contenuta nel portfolio.

 Il Comitato esprime parere obbligatorio , ma non vincolante per il Dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato.

 Quindi il Dirigente redige relazione motivata e documentata per ogni docente in prova.

 In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e prova il Dirigente emana il provvedimento motivato di conferma in ruolo entro il 31 agosto.

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Valutazione ed esito finale del periodo di formazione e prova

 In caso di giudizio sfavorevole il Dirigente emette un provvedimento motivato di ripetizione indicando gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo ai fini della conferma in ruolo nel successivo anno scolastico.

 La ripetizione del periodo di prova è obbligatoria e non è rinnovabile.

 N.B. Ci può essere la proroga per mancanza dei 180/120 gg per più anni, ma non il rinnovo , se non per un anno soltanto, della prova in caso di giudizio sfavorevole.

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Ripetizione del periodo di formazione e prova

Come già detto, la ripetizione per un solo altro anno scolastico del periodo di prova, in caso di giudizio sfavorevole è obbligatoria ( cfr.legge 107/2015, art1, co.14 e D.M. 850/2015,art. 2 co. 2).

Nell’anno di ripetizione del periodo di prova sono necessari alcuni ulteriori adempimenti, ossia la verifica obbligatoria in corso di anno scolastico, affidata ad un dirigente tecnico , per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente.

Ma la visita ispettiva in corso di anno scolastico deve essere richiesta dal dirigente scolastico anche nel caso del manifestarsi di gravi lacune di carattere culturale, metodologico- didattico e relazionale.

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Ripetizione del periodo di formazione e prova

 La relazione rilasciata dal Dirigente tecnico dovrà essere successivamente presentata dal Dirigente scolastico al Comitato al termine del secondo periodo di prova come parte integrante della documentazione che dovrà essere esaminata in seconda istanza.

 Alla luce di ciò, il Comitato esprimerà o il riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente conferma in ruolo o il mancato riconoscimento di adeguatezza delle competenze professionali e la conseguente non conferma in ruolo .

 Per la regolarità giuridica del procedimento è necessario che il Dirigente tecnico, che si presenta al neo assunto per la verifica, ha il dovere di comunicare la sua qualifica e le specifiche finalità della verifica stessa.

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Provvedimenti in caso di ulteriore esito

sfavorevole del periodo di prova dopo la sua ripetizione

 Nel caso di specie il riferimento normativo è l’art.439 del 297/1994, in assenza di disposizione specifica nella legge 107/2015.

 Lo scenario ipotizzabile è il seguente:

 -se il docente in prova è un neo assunto ci sarà la cosiddetta dispensa dal servizio, ovvero in termini privatistici, il licenziamento;

 -se il docente proviene da altro ruolo sarà restituito al ruolo di provenienza

 Il provvedimento debitamente motivato viene emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi del 275/1999, artt.14-15, in quanto gli organi collegiali a cui il 439 citato fa riferimento sono stati riformati con il dlgs 233/1999 , ma non ancora sostituiti .

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10 DICEMBRE 2020

INCONTRO PROPEDEUTICO DOCENTI NEOASSUNTI IN RUOLO – ISTITUZIONI

SCOLASTICHE AMBITO 10 A.S. 2020/2021

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa DI DONATO

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