Assicurazione di Responsabilità Civile Directors & Officers
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:
Nota Informativa comprensiva di Glossario
Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 DO RCG, composte da n. 17 pagine, vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5001 RCG (modulo di polizza)
DEFINIZIONI
Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ASSICURATO
Qualsiasi persona fisica che, durante il periodo di efficacia dell’assicurazione (definito all’art. 5 e 6) ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà, nella Contraente e/o nelle Società Controllate, il ruolo di:
‐ Amministratore unico;
‐ Membro del Consiglio di Amministrazione;
‐ Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale o Revisore contabile
‐ Membro del comitato per il controllo di gestione;
‐ Membro del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza;
‐ Membro del consiglio direttivo o di altri organi direttivi nel caso di associazioni (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)
‐ Membro del Collegio dei Revisori dei Conti, membro del Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Garanti) nel caso di associazioni;
‐ Direttore Generale di nomina assembleare o statutaria ex art. 2396 del Codice Civile;
‐ Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001;
‐ Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L. 262/2005 e art. 154‐bis del D.
Lgs 58/1998;
‐ Dirigenti per le funzioni organizzative e/o direttive delegate dal Consiglio di Amministrazione;
‐ Qualsiasi dipendente riconosciuto responsabile quale amministratore di fatto o che svolga funzioni organizzative e/o direttive delegate dal Consiglio di Amministrazione;
‐ Persona designata quale Responsabile della Sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) o Responsabile del trattamento dei dati personali (ex D. Lgs. 196/2003) relativamente agli Atti illeciti riferibili all’esercizio di funzioni manageriali o di supervisione;
‐ Responsabile Internal Audit;
‐ Responsabile Risk Management;
‐ Responsabile Compliance;
‐ Responsabile Fondo Pensione dei Dipendenti;
‐ Responsabile Fondo Pensione dei Dirigenti.
Qualsiasi persona fisica (Outside Director) che ricopra uno dei ruoli sopraindicati, su espressa designazione della Contraente, in Società Partecipate.
ATTO ILLECITO
Qualsiasi violazione colposa effettivamente, asseritamente o presumibilmente imputabile ad un Assicurato, in conseguenza di un proprio comportamento attivo od omissivo dovuto ad imprudenza, imperizia o negligenza, in violazione di obblighi e/o doveri stabiliti, in relazione all’esercizio delle proprie funzioni, dalla legge, dai regolamenti, dall’atto costitutivo, dallo statuto o da delibere assembleari o consiliari.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
FRANCHIGIA
La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Reale Mutua presta la garanzia.
OPERAZIONE
Il verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
1) Un soggetto terzo:
a) acquisti più del 50% del capitale sociale della Contraente; o
b) acquisti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della Contraente; o
c) acquisisca il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell’organo di gestione della Contraente; o
d) in forza di accordo con altri azioni assuma il controllo della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della Contraente; o
e) incorpori per fusione la Contraente la quale cessa di esistere come ente autonomo.
2) La quotazione della Contraente e/o delle Società Controllate su un qualsiasi mercato borsistico di Titoli;
3) L’ammissione della Contraente e/o delle Società Controllate a qualsiasi procedura concorsuale di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa di cui al R.D. 16 marzo 1942 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a qualsiasi procedura ai sensi delle disposizioni del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e ad ogni altra procedura analoga e /o riconducibile a tutte quelle sopra elencate.
PERDITE PATRIMONIALI
Danni patrimoniali che non siano l’effetto o la conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione, sottrazione, perdita o deterioramento di beni (ivi compresi documenti, denaro, valori e/o titoli).
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di efficacia della polizza nel quale può essere notificata a Reale Mutua una Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo per un Atto illecito occorso nel periodo d’efficacia della polizza o nel periodo d’estensione agli errori pregressi (regolamentati agli artt. 6 e 7 del presente contratto), purché l’eventuale premio addizionale richiesto e regolamentato dall’art. 8 del presente contratto sia integralmente corrisposto entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
La richiesta scritta avente ad oggetto una pretesa risarcitoria, nonché la notifica di un atto introduttivo di un procedimento giudiziario, civile, penale, amministrativo, o la comunicazione di un’indagine, ispezione, verifica, disposta nei confronti di un Assicurato dalle Autorità giudiziarie e/o di vigilanza competenti.
PAESE DI COMMON LAW
Paese in cui vige un sistema giuridico di Common Law.
Tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito, Irlanda, , Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong e Singapore.
SCHEDA DI POLIZZA
Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione dell’assicurazione, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, il massimale, il premio e la sottoscrizione delle parti.
SCOPERTO
La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
La Richiesta di Risarcimento danni relativa a Perdite patrimoniali (originate da Atti illeciti rilevanti ai sensi delle coperture prestate) che sia elevata nel periodo d’efficacia o di osservazione della polizza (regime claims made) secondo le condizioni dettate dagli artt. 6, 7 e 8 del presente contratto.
SOCIETÀ CONTROLLATE
Le società che risultano controllate dalla Contraente ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile.
SOCIETÀ PARTECIPATE
Qualsiasi società, diversa da quelle controllate, in cui la Contraente detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% e il 50%, ad esclusione di quelle:
che abbiano sede in U.S.A. e/o Canada;
che abbiano sede in Paesi nei quali la legislazione consenta esclusivamente ad assicuratori locali di coprire il presente rischio;
che siano poste in liquidazione o in procedura concorsuale;
che abbiano Patrimonio Netto negativo;
che siano quotate sui mercati di capitali.
SPESE DI RESISTENZA
Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto di Reale Mutua, per indagini, perizie, transazioni, difese ed appelli connessi a Sinistri.
SPESE DI EMERGENZA
Le Spese di resistenza per cui non sia risultato possibile ottenere il previo consenso di Reale Mutua, approvabili in forma retroattiva da Reale Mutua.
SPESE DI GESTIONE DELLA CRISI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Le spese sostenute per l’intervento di un servizio esterno di gestione della crisi con l’autorità di vigilanza unicamente a fronte di un evento critico nei rapporti con quest’ultima, definito come:
un’ispezione che comporti produzione, copia, esame, confisca di documenti o l’audizione di un Assicurato;
la pubblica notizia di quanto sopra;
il ricevimento, da parte di un Assicurato e durante il periodo di efficacia della polizza, di una formale richiesta dell’autorità che comporti per questi l’obbligo di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad un’audizione presso l’autorità di vigilanza stessa.
SPESE DI RESISTENZA IN SEDE CAUTELARE O D’URGENZA
Le spese legali sostenute, previo consenso di Reale Mutua, per l’ottenimento della revoca di un provvedimento giudiziale (emesso durante il periodo di efficacia della polizza) che abbia disposto, in via cautelare o d’urgenza e nei confronti di un Assicurato unicamente per il suo ruolo presso la Contraente o le Società controllate,
• il sequestro conservativo dei beni;
• l’interdizione dagli uffici direttivi;
• la restrizione della libertà personale;
• l’espulsione a seguito di revoca di valido permesso di soggiorno o titolo similare per ragioni diverse dall’aver commesso un reato.
Alle stesse condizioni sono comprese le spese legali necessarie alla resistenza all’azione di terzi al fine di ottenere i suddetti provvedimenti con le medesime modalità.
SPESE DI ESTRADIZIONE
Le spese legali sostenute con la previa autorizzazione di Reale Mutua, necessarie alla resistenza all’azione di terzi finalizzata ad ottenere l’estradizione dell’Assicurato a seguito di uno dei seguenti eventi:
ricevimento, da parte dell’Assicurato di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti;
l’esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale Assicurato.
I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale si contesti l’ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'estradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l’individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INVESTIGAZIONE
Le spese, diritti ed onorari (tranne costi interni alla Contraente ed alle Società controllate) sostenuti, previo consenso scritto di Reale Mutua, da parte o per conto di un Assicurato in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un’investigazione, definita come qualsiasi indagine ufficiale, esame o altro procedimento amministrativo relativo alla Contraente, alle Società controllate e/o ad un Assicurato unicamente per il suo ruolo presso la Contraente e/o le Società controllate, che sia promossa da un’autorità di vigilanza dal momento in cui l’Assicurato ha l’obbligo di partecipare in ragione del proprio ruolo o è identificato per iscritto come il soggetto passivo di tale indagine.
SPESE PER MITIGARE IL DANNO ALLA REPUTAZIONE
Le spese, previo consenso scritto di Reale Mutua, sostenute per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria da parte di un consulente in pubbliche relazioni che presti supporto all’Assicurato in caso di Sinistro reso pubblico con qualsiasi mezzo d’informazione, al fine di preservarne la reputazione.
SPESE PER LA COSTITUZIONE DI CAUZIONI O FIDEJUSSIONI
Il corrispettivo o premio necessario per ottenere la cauzione , o altro equivalente, per un periodo non superiore a 12 mesi, con riferimento a sanzioni detentive, o simili, irrogate da un’autorità giudiziaria in sede penale a carico dell’Assicurato, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una Richiesta di Risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza; sono espressamente escluse le spese o gli interessi passivi da sostenersi in relazione a qualsiasi forma di contro‐garanzia richiesta ai
fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché la cauzione medesima o altra garanzia equivalente.
ART. 1 ‐ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
GARANZIA A ‐ DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY CLAUSE
Reale Mutua si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza del compimento di un Atto illecito nell’assolvimento della propria carica nella Contraente e nelle Società Controllate.
GARANZIA B ‐ COMPANY REIMBURSEMENT CLAUSE
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne la Contraente e le Società Controllate per le Perdite patrimoniali conseguenti ad un Atto illecito che abbia dato luogo a richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti degli Assicurati e assistite dalle garanzie di polizza, sempre che la Contraente e/o le Società Controllate ne debbano rispondere in luogo degli Assicurati per disposizioni di legge, per contratto collettivo di lavoro o per preventivo accordo intervenuto con gli Assicurati.
ART. 2 ‐ ESTENSIONI DI GARANZIA
a) Estensione ad eredi
La presente polizza opera anche per le Perdite patrimoniali derivanti da Richieste di Risarcimento, effettuate nei confronti degli eredi, originate da Atti illeciti commessi dagli Assicurati.
b) Estensione alle richieste relative alla gestione di rapporti di lavoro dipendente (E.P.L – Employment Practice Liability)
La presente polizza opera anche per le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti degli Assicurati e avanzate da un dipendente od ex dipendente, o da un candidato all’assunzione, in relazione a illegittimi provvedimenti colposamente e direttamente adottati dall’Assicurato nella gestione del rapporto di lavoro, quali licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso, qualsiasi forma di illecita discriminazione relativa al rapporto di lavoro, molestia sul luogo di lavoro, mobbing, illecita mancata promozione, erronea comminazione di provvedimenti disciplinari, ingiusta privazione di opportunità di carriera, valutazione negligente, violazione della privacy.
c) Estensione alle operazioni straordinarie
La presente polizza opera anche per le Richieste di Risarcimento presentate nei confronti degli Assicurati in conseguenza di operazioni di:
acquisizione di società o rami d’azienda (portate avanti dalla Contraente e/o dalle Società controllate);
fusione o scissione societaria o di rami d’azienda;
purché:
effettuate nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 2501 – 2504 decies del Codice Civile;
effettuate sulla base di un progetto di acquisizione contenente una relazione degli amministratori che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto, indicando in particolare il valore della società da acquisire, i criteri di determinazione di tale valore e le eventuali difficoltà di valutazione, nonché una relazione di un esperto o società di revisione effettuata secondo le procedure e per gli effetti dell’art. 2501 quinquies del Codice Civile, che attesti anch’essa il valore
della società da acquisire, i criteri di determinazione di tale valore, la congruità degli stessi, l’adeguatezza dei metodi seguiti e le eventuali difficoltà di valutazione.
d) Estensione automatica di copertura alle nuove controllate
L’assicurazione viene estesa automaticamente alle società di cui sia stato acquisito il controllo da parte della Contraente o che sia stata costituita dalla Contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza a condizione che siano qualificabili come Società controllate ai sensi della presente polizza.
L’estensione automatica non opera in relazione alle controllate:
che abbiano sede in un Paese di Common Law o sottoposti alla giurisdizione di un Paese di Common Law;
che abbiano sede in Paesi nei quali la legislazione consenta esclusivamente ad assicuratori locali di coprire il presente rischio;
che siano poste in liquidazione o in procedura concorsuale;
che abbiano Patrimonio Netto negativo;
che siano quotate sui mercati di capitali;
In relazione ai casi sopraindicati per i quali non opera l’estensione automatica, Reale Mutua, a fronte di specifica richiesta da parte della Contraente, si riserva di procedere all’eventuale copertura del rischio a condizioni da concordarsi tra le parti.
Si precisa che la copertura estesa alle controllate opererà sempre in regime claims made ma unicamente per i Sinistri relativi ad Atti illeciti commessi successivamente alla data di acquisizione delle controllate.
e) Estensione “Spese Speciali”
In aggiunta alle altre estensioni, Reale Mutua terrà indenni gli Assicurati dalle:
Spese di emergenza
Spese di gestione della crisi con l’Autorità di Vigilanza;
Spese di resistenza in sede cautelare o d’urgenza;
Spese per la partecipazione all’investigazione;
Spese per mitigare il danno alla reputazione;
Spese di estradizione.
Spese per la costituzione di cauzioni o fidejussioni come disciplinate nelle definizioni di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di polizza, entro gli specifici sottolimiti e con applicazione degli Scoperti o Delle Franchigie indicati nella Scheda di Polizza.
f) Estensione costi di difesa per inquinamento
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 3 lettera g), l’assicurazione si intende estesa ai costi di difesa per Sinistri assistiti dalla presente polizza che siano relativi ad improvvisa ed accidentale emissione, dispersione, infiltrazione rilascio o fuoriuscita di agenti inquinanti o di qualsiasi richiesta di analisi – da parte dell’Autorità Competente – per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare gli effetti dell’inquinamento.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di polizza, entro lo specifico sottolimite e con applicazione dello Scoperto o della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
g) Estensione “Contributi Previdenziali”
L’assicurazione si intende estesa alle Richieste di Risarcimento relative al mancato, ritardato o errato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:
l'assicurazione delle suddette responsabilità non sia vietata per legge,
esista una responsabilità personale degli Assicurati,
la Contraente e/o le Società Controllate non versino in stato d’insolvenza né siano in procedura concorsuale,
ferma restando l'esclusione dalla definizione di Perdita Patrimoniale degli importi corrispondenti ai succitati contributi, ai connessi interessi maturati ed alle eventuali sanzioni comminate.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di polizza, entro lo specifico sottolimite e con applicazione dello Scoperto o della Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.
ART. 3 ‐ ESCLUSIONI
Sono escluse le Perdite patrimoniali che siano effetto/conseguenza di o connesse a:
a) qualsiasi Sinistro, fatto o circostanza che, alla data di sottoscrizione o rinnovo della polizza l’Assicurato avrebbe dovuto ragionevolmente conoscere;
b) fatti dolosi commessi dall’Assicurato; l’esclusione opererà a condizione che il dolo sia accertato mediante sentenza passata in giudicato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell’Assicurato stesso;
c) fatti dai quali sia derivato agli Assicurati o ad altri soggetti un illecito profitto o vantaggio;
d) azioni promosse da qualsiasi soggetto che detenga il controllo della società amministrata o dalla società amministrata su iniziativa di detto soggetto, qualora tali azioni derivino, direttamente e/o indirettamente, da un Atto illecito che sia stato approvato o ratificato da tale soggetto;
e) danno alla persona (lesione all’integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress, infermità, morte) ad eccezione della sofferenza psicologica oggetto di richieste risarcitorie relative alla gestione di rapporti di lavoro dipendente previste dall’art. 2 ‐ Estensioni di Garanzia ‐ lettera b);
f) danno a cose, perdita, distruzione, danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa;
g) Sinistro derivante da inquinamento salvo quanto previsto all’art. 2 lettera f);
h) qualsiasi responsabilità derivante da sostanze radioattive o da amianto in genere;
i) mancata e/o insufficiente stipulazione di garanzie o coperture assicurative, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché di ritardi nel pagamento dei relativi premi;
j) irrogazione all’Assicurato di sanzioni in genere o del pagamento di imposte, penali o danni a carattere punitivo;
k) responsabilità civile professionale, inerente l’esecuzione di qualsiasi servizio professionale reso a terzi.
l) omessa, errata o incompleta rappresentazione di qualsiasi informazione e/o dato contenuti in un prospetto informativo destinato al pubblico e redatto con qualsiasi finalità, ivi incluse la sollecitazione di investimento e/o la quotazione di strumenti finanziari (c.d. “responsabilità da prospetto”);
m) responsabilità amministrativa ed amministrativo‐contabile dell’Assicurato; tale esclusione è applicabile unicamente a enti pubblici o società a partecipazione pubblica;
n) danni patrimoniali conseguenti ad attività illecite compiute dall’Assicurato:
‐ successivamente alla promozione nei confronti del medesimo Assicurato dell’azione di responsabilità da parte della Contraente, di controllate ovvero dei soci o dei creditori sociali
‐ successivamente alla denunzia al Tribunale ex art. 2409 del Codice Civile per irregolarità asseritamente compiute dal medesimo Assicurato;
‐ successivamente allo scioglimento della Contraente o di controllate ai sensi dell’art. 2449 del Codice Civile, alla richiesta di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o di altro procedimento di natura concorsuale proposti nei confronti delle stesse;
o) danni patrimoniali conseguenti all'emissione di azioni, obbligazioni o qualsiasi altro valore mobiliare.
ART. 4 ‐ DELIMITAZIONE TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da Atti illeciti posti in essere nel Territorio indicato nella Scheda di Polizza.
ART. 5 – DELIMITAZIONE TEMPORALE DELL’ASSICURAZIONE – CLAIMS MADE
Salvo quanto diversamente disposto in atti, l’assicurazione è operante per le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato, alla Contraente e/o alle Società Controllate nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, sempre che tali richieste siano conseguenti ad Atto illecito posto in essere durante il medesimo periodo.
Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo o si realizzi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto o fatto.
Qualora durante il periodo di validità della polizza, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze tali da essere ragionevolmente ritenute idonee a determinare una futura Richiesta di Risarcimento e ne dia informazione scritta a Reale Mutua, l’eventuale Richiesta di Risarcimento che sia:
• successivamente presentata contro un Assicurato,
• denunciata ai sensi di polizza,
• causalmente derivante dai fatti o circostanze oggetto della precedente segnalazione,
si riterrà presentata nella data in cui è stata formalizzata per la prima volta la segnalazione dei fatti o circostanze.
Nell’eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Reale Mutua per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante, alle condizioni ivi contenute e senza cumulo di Massimali, ancorché l’atto o il fatto sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, sempre che in tale periodo l’Assicurato, la Contraente e/o le Società Controllate non abbiano segnalato a Reale Mutua una circostanza con le modalità sopra indicate.
ART. 6 ‐ ESTENSIONE AGLI ERRORI PREGRESSI
L'assicurazione si intende estesa alle Richieste di Risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dagli Assicurati anche antecedentemente dalla data d’effetto del presente contratto ma non prima del periodo di retroattività indicato nella Scheda di Polizza o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di nomina del consiglio di amministrazione in carica al momento della stipula del presente contratto, sempre che la Richiesta di Risarcimento:
a) non sia assistita da coperture assicurative in essere anteriormente alla data di effetto della presente polizza;
b) sia conseguente ad atti o fatti commessi successivamente alla data di conferimento del vigente incarico all’Assicurato da parte della Contraente o delle Società Controllate;
c) non consegua ad atti, fatti, situazioni o circostanze che, alla data di effetto della presente assicurazione erano noti alla Contraente, alle Società Controllate o ad uno o più Assicurati o che potevano, da essi, essere ragionevolmente previsti;
d) pervenga comunque nel periodo d’efficacia o di ultrattività della polizza (come regolamentato dagli artt. 5 e 6 del presente contratto).
ART. 7 ‐ ULTRATTIVITÀ DELLA GARANZIA – EXTENDED REPORTING PERIOD
In caso di mancato rinnovo del contratto, la Contraente potrà estendere la copertura prevista nella presente polizza alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta durante un determinato Periodo di osservazione dopo la data di scadenza della polizza, purché relative ad Atti illeciti commessi prima del Periodo di osservazione e comunque coperti dalla polizza in scadenza.
Per esercitare tale diritto, la Contraente dovrà dare comunicazione scritta a Reale Mutua dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro la data di scadenza della polizza.
La presente estensione non sarà applicabile:
nel caso in cui la presente polizza sia risolta da Reale Mutua per il mancato pagamento del premio;
qualora ci sia stata una modifica del soggetto di controllo della Contraente, come disciplinato dall’art.
2359 del Codice Civile;
al verificarsi di una causa di scioglimento della società amministrata od alla richiesta di ammissione della stessa ad una procedura concorsuale;
nel caso in cui la Contraente abbia stipulato un’altra polizza a copertura del rischio oggetto del presente contratto.
Il Massimale ed i sottolimiti disponibili durante il Periodo di osservazione saranno quelli non ancora utilizzati alla data di scadenza dell’annualità di polizza immediatamente anteriore.
Il costo dell’estensione in relazione alla durata del Periodo di osservazione è così stabilito:
Periodo di osservazione Costo (in % del premio annuo)
1 anno 50%
2 anni 75%
3 anni 100%
4 anni 125%
5 anni 150%
ART. 8 ‐ CESSAZIONE DELL’INCARICO
In caso di mancato rinnovo del contratto, nel caso in cui non sia stata stipulata un’altra polizza a copertura del rischio oggetto del presente contratto, l'assicurazione si intende operante per le Richieste di Risarcimento pervenute, nei 5 anni successivi a predetto mancato rinnovo, all’Assicurato cessato dall’incarico, od ai suoi aventi diritto, denunciate secondo le modalità previste dall’art. 12 – Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell’Assicurato ‐ , a condizione che:
a) l’Atto illecito sia stato posto in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
b) la cessazione dall'incarico per il quale è prestata l'assicurazione sia intervenuta durante il periodo di efficacia della polizza e non sia dovuta a revoca o licenziamento per giusta causa.
ART. 9 ‐ MASSIMALE DI POLIZZA, SOTTOLIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata sino a concorrenza del Massimale di polizza indicato nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione di Reale Mutua per Sinistro, in aggregato annuo e per la globalità degli Assicurati indipendentemente dal novero delle società in copertura.
Nell’ambito del suddetto Massimale vengono prestate le Estensioni della copertura con i sottolimiti per Sinistro, in aggregato annuo e per la globalità degli Assicurati indicati nella Scheda di Polizza.
In nessun caso Reale Mutua risponderà per somme superiori al Massimale e ai sottolimiti per più Richieste di Risarcimento che:
a) anche se pervenute ad uno o più Assicurati in tempi diversi, siano originate dallo stesso atto o fatto;
b) comunque originate, siano pervenute ad uno o più Assicurati in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per polizze di durata inferiore all’anno – nell’intero periodo di assicurazione.
In caso di più Richieste di Risarcimento originate da un medesimo atto o fatto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
A tal fine, più Richieste di Risarcimento originate da uno stesso atto o fatto sono considerate unico Sinistro.
La copertura opera con lo Scoperto o la Franchigia per Sinistro indicati nella Scheda di Polizza in relazione alle garanzie ivi specificate.
ART. 10 ‐ PLURALITÀ DI ASSICURATI – RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità concorrente o solidale di più Assicurati.
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti non assicurati ai sensi di polizza, l’assicurazione opera per l’intero danno e non solo per la quota parte direttamente imputabile all’Assicurato, salvo diritto di regresso di Reale Mutua. Il Contraente a tal fine si impegna, anche mediante la produzione e sottoscrizione degli atti necessari, a collaborare con Reale Mutua per consentire alla stessa di esercitare tale diritto.
ART. 11 ‐ ALTRE ASSICURAZIONI – COPERTURA PER L’ECCEDENZA
Qualora esista altra assicurazione efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di Sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del Massimale indicato sul presente contratto.
Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 12 ‐ DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di Sinistro la Contraente, le Società Controllate o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.
1915 del Codice Civile).
ART. 13 ‐ GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO ‐ SPESE DI RESISTENZA
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' Assicurato stesso.
Sono a carico di Reale Mutua le Spese di resistenza sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale le spese vengono ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Reale Mutua non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o con essa preventivamente concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 14 ‐ VALIDITÀ DELLA COPERTURA L’assicurazione è prestata sulla base:
della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dalla Contraente nella proposta / questionario che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 – 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, forma parte integrante della presente assicurazione;
delle attribuzioni dei singoli Assicurati previste dalle delibere di nomina e/o modifica delle attribuzioni stesse, dall’atto costitutivo o dallo Statuto che, formando parte integrante del presente contratto, siano in vigore al momento alla data di effetto della garanzia nei confronti di ciascun Assicurato.
L’efficacia della presente assicurazione è subordinata alla validità del conferimento dell’incarico da parte della Contraente e delle Società Controllate ed al possesso, da parte degli Assicurati e delle persone della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività oggetto della presente assicurazione. Ogni modifica al riguardo dovrà essere comunicata a Reale Mutua anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 1898 del Codice Civile.
Qualora durante il periodo di validità della copertura si verifichi una delle situazioni qualificabili come Operazione, tutte le garanzie prestate con la presente Polizza si applicheranno esclusivamente agli Atti illeciti commessi prima della data di efficacia dell’Operazione.
La Contraente, entro 60 giorni, dovrà comunicare per iscritto a Reale Mutua l’intervenuta Operazione.
Il premio pattuito per il periodo di assicurazione in corso dovrà essere interamente pagato dalla Contraente e non sarà rimborsabile.
ART. 15 ‐ DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO O ALL’ AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dalla Contraente che, anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 – 1894, 1897 e 1898 del Codice Civile, formano parte integrante della presente assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
La Contraente è tenuta a dare tempestiva comunicazione a Reale Mutua delle delibere di progetto di fusione o scissione di cui sia parte la Contraente stessa o le Società controllate. In mancanza, l’assicurazione resterà sospesa. Reale Mutua potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa ed in tale caso dovrà comunicare entro 30 giorni le nuove condizioni.
Nei successivi 30 giorni la Contraente avrà facoltà di accettare o rifiutare dette condizioni. In quest’ultimo caso l’assicurazione cessa nei confronti di tutti gli Assicurati ed il premio pagato e non goduto si intenderà in ogni caso acquisito.
In caso di scioglimento della Contraente, la presente polizza cessa di avere vigore a far data dalla delibera assembleare di messa in liquidazione ed il premio versato resta acquisito.
ART. 16 ‐ PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in atti se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Reale Mutua al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 17 ‐ DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto deve intendersi stipulato per la durata indicata nella Scheda di Polizza e non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
L'assicurazione sarà rinnovabile a condizioni da concordarsi e previa ricezione da parte di Reale Mutua, con 60 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della polizza, di una nuova proposta questionario compilata e sottoscritta, di copia completa del bilancio dell'ultimo esercizio e dell’ultimo resoconto intermedio di gestione.
ART. 18 ‐ ALTRE ASSICURAZIONI
La Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di Sinistro la Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri. Qualora gli Assicurati usufruiscano di altre polizze che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo – sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.
ART. 19 ‐ MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 20 ‐ ISPEZIONE SUL RISCHIO
Reale Mutua ha sempre il diritto di effettuare verifiche e controlli sulle attività sulle quali si basa l’assicurazione e la Contraente e l'Assicurato sono tenuti a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le occorrenti informazioni e documentazioni.
ART. 21 ‐ ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
ART. 22 ‐ FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato e/o la Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua.
ART. 23 ‐ RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni della legge italiana.
Qualsiasi azione in ordine all’interpretazione od esecuzione del presente contratto verrà effettuata secondo le leggi italiane e dinanzi all’Autorità Giudiziaria italiana competente per materia e per territorio.
ART. 24 ‐ SANZIONI ECONOMICHE ‐ EMBARGO
Reale Mutua non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente asscurazione qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano Reale Mutua a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o di qualsiasi altra legge nazionale. La presente clausola prevale su ogni altra disposizione presente in polizza.
ART. 25 ‐ ANTICIPO SPESE DI RESISTENZA
Reale Mutua anticiperà agli Assicurati le spese di resistenza, preventivamente approvate, entro i limiti previsti in atti e sempreché Reale Mutua non abbia negato l’operatività della copertura assicurativa.
Rimangono altresì a carico di Reale Mutua le spese di resistenza nel processo penale fino a sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
Le somme anticipate da Reale Mutua verranno restituite a Reale Mutua dagli Assicurati, nel caso che – e nella misura in cui – gli Assicurati non abbiano diritto ad essere assistiti dalla garanzia assicurativa in base ai termini e alle condizioni di polizza.
Fatto salvo quanto previsto in ambito italiano dall’art. 1917 del Codice Civile, le spese di resistenza erodono il Massimale di polizza e sono assistite per la parte eccedente l’eventuale Scoperto o Franchigia previsti in polizza.
Società Reale Mutua di Assicurazioni Il Contraente
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati e di tutte le Società Controllate, essendo debitamente autorizzata, di approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli di polizza:
Art. 3 ‐ Esclusioni
Art. 4 ‐ Delimitazione Territoriale
Art. 5 ‐ Delimitazione temporale dell’assicurazione – Claims Made Art. 9 ‐ Massimale di polizza, Sottolimiti,Scoperti e Franchigie Art. 10 ‐ Pluralità di Assicurati – Responsabilità solidale Art. 12 ‐ Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell’Assicurato
Art. 13 ‐ Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza Art. 14 ‐ Validità della copertura
Art. 15 ‐ Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio o all’aggravamento del rischio Art. 17 ‐ Durata dell’Assicurazione
Art. 18 ‐ Altre assicurazioni
Art. 22 ‐ Forma delle comunicazioni
Il Contraente
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La Contraente dichiara di non essere a conoscenza di Sinistri denunciati all’assicuratore in scadenza o di fatti e/o circostanze idonee a determinare un Sinistro risarcibile ai sensi di polizza.
Il Contraente
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IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5001 DO/FI RCG - Ed.
06/2017) contenente la Nota Informativa (Mod. 5001 DO/NI RCG) e le Condizioni di Assicurazione (Mod.
5001 DO RCG).
Il Contraente
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