OGGETTO :Articolo 50, comma 7,Decreto legislativo n.267 del 2000. Indirizzi per la disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale
Il CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di deliberazione :
Premesso che :
dal recente comunicato ufficiale della Regione Emilia-Romagna del mese di maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale di tale ente, si apprende che “Nel 2014 sono stati 1.277 i soggetti con patologie collegate alla dipendenza dal gioco in trattamento presso il Servizio sanitario regionale, pari al 4,3% degli utenti complessivi” e che “ dal 2013 al 2014 è stato osservato un aumento di casi pari al 15% ma se si prende in considerazione il periodo 2010-2013 l’incremento dell’utenza Sert per il gioco d’azzardo è stato del 116,8%.”;
Atteso che la Regione Emilia-Romagna con la legge n. 5 del 4 luglio 2013 ha emanato le
“Norme per il contrasto, la prevenzione ,la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” finalizzate a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo e le sue ricadute personali e familiari, oltre al danno sociale legato all’aumento nella popolazione della dipendenza correlata, denominata Gioco d’azzardo patologico (GAP);
Considerato che si definisce Gioco d’azzardo patologico il disturbo progressivo, caratterizzato dalla continua, periodica perdita di controllo in situazioni da gioco, dal pensiero fisso di giocare e di reperire il denaro per continuare a farlo, dal pensiero irrazionale nonché dalla reiterazione del comportamento, a dispetto delle conseguenze negative che quello produce, al punto da configurarsi come una vera e propria dipendenza (forma morbosa chiaramente identificata che, in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, una autentica malattia sociale);
Preso atto delle comunicazioni datate 17/06/2015 e del 24/06/2015, acclarate al protocollo di quest’Ente in data 06/07/2015, con numeri, rispettivamente 9722 e 9723, dell’Azienda sanitaria Locale di Bologna dalla quale emergono dati preoccupanti con specifico riferimento alla realtà del Distretto Pianura Est circa l’ incremento del fenomeno del cd “Gioco d’azzardo patologico” che ha registrato, nel corso del 2014, un aumento del 133% degli utenti seguiti per dipendenza del gioco dal Servizio per le tossicodipendenze (SerT);
Visto inoltre il report concernente gli utenti per gioco d’azzardo patologico nei SerT relativo ai dati del 2014, in cui si evidenzia che gli utenti del Dipartimento di Bologna dal 2010 al 2015 sono passati da 35 a 190, con un incremento dal 2013 al 2014 del 57%;
Verificato inoltre che gli utenti, in relazione alle problematiche in argomento, del Distretto Pianura Est sono passati da 15 nel 2013 a 35 nel 2014, con un trend crescente sul primo semestre 2015;
Ritenuto che, sulla scorta dei dati sopra riportati, si rende opportuno ed urgente tutelare, in modo particolare, le fasce psicologicamente più deboli della popolazione rispetto ai pericoli di disagio, personale e sociale insiti nella patologia del gioco d’azzardo compulsivo,
mediante l’adozione di un’apposita ordinanza sindacale, di cui il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 50 del decreto legislativo n.
267 del 2000;
Evidenziato che il Comune è l’ente esponenziale della propria comunità locale, “ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs.n. 267 del 18/08/2000, non solo in termini di tutela della salute pubblica, ma anche di benessere individuale e collettivo;
Considerato che tra le competenze del Comune debba essere ricompresa anche quella di “contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco a denaro costituisce di per sé un obiettivo di accrescimento del rischio della diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali (e quindi del bilancio comunale) chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie”;
Rilevato che la facoltà regolamentare dei Comuni viene prevista :
dalla Legge regionale 4 luglio 2013 n. 5 , recante “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate” che all’articolo 6 (aperture ed esercizio dell’attività) prevede che “I Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico – territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco” e che i Comuni medesimi, salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale, possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze;
Richiamati inoltre :
- Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n.189, con particolare riferimento all’articolo 5, comma 2, che ha previsto di “aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P)” ed all’articolo 7, comma 10, che, in materia di collocazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T. U. L. P. S., cita
“criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi”;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.300/2011 con la quale è stato “precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicchè non sono riferibili alla competenza legislativa
statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi primari sui quali regge la civile convivenza nella comunità nazionale”;
- La sentenza n.220 del 2014 con la quale la Corte Costituzionale, in tema dei poteri disciplinatori riconosciuti dall’art.50, ha evidenziato che “l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito che di legittimità, ha elaborato un’interpretazione dell’art.50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000.n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare riferimento all’articolo 50, comma 7 che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano - Sezione 4 in data 21 aprile 2015, n.995, che ha respinto i ricorsi proposti per l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Lecco datata 5 novembre 2013 n. 302 con la quale sono stati limitati gli orari di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco, di cui all’articolo 110,comma 6, del regio decreto 773 del 1931;
Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra esposto di dover disciplinare gli orari per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’articolo 110 del T.U.L.P.S. presenti in :
- esercizi autorizzati ex articolo 86 del T.U.L.P.S. ; - esercizi autorizzati ex articolo 88 del T.U.L.P.S.
consentendone l’attivazione nella fascia dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e con l’obbligo, nel caso di autorizzazione ex articolo 88 del T.U.L.P.S., di comunicare al SUAP dell’Unione Reno-Galliera e al presidio di zona del Corpo Unico di Polizia Municipale dell’Unione Reno-Galliera l’orario praticato, in quanto i servizi interessati sono stati conferiti all’Unione in forza delle convenzioni vigenti;
Dato atto che il gioco d’azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’articolo 7, lettera d) del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii., recante l’Attuazione della direttiva 2006/123//CE relativa ai servizi nel mercato interno (che comprende anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto del presente provvedimento (cfr. Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V ,15 luglio 2013 , n. 2712);
Visto l’allegato parere favorevole reso dal responsabile Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
Dato atto che, in relazione alla proposta in oggetto, non è stato espresso il parere id regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Presenti : Votanti :
voti favorevoli n:
voti contrari n:
astenuti n:
DELIBERA I
1) Per l’esercizio di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 e ss.mm.ii.) presenti in :
-esercizi autorizzati ex articolo 86 T.U.L.P.S.
-esercizi autorizzati ex articolo 88 T.U.L.P.S.
viene espresso il seguente atto di indirizzo, ai sensi dell’articolo 50, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :
“l’orario massimo di attivazione viene consentito dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00, con l’obbligo, in caso di autorizzazione ax articolo 88 T.U.L.P.S di comunicare al Comune l’orario praticato, prevedendo, in caso di inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza attuativa della presente deliberazione, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata entro i limiti di cui all’articolo 7-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2) Di impegnare la Giunta Comunale a predisporre una efficace campagna di comunicazione sui rischi della dipendenza dal gioco d’azzardo per i cittadini, in particolare rivolta ai minori e agli anziani;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Valutata l’opportunità di consentire al Sindaco la possibilità di emanare l’ordinanza attuativa del presente provvedimento senza indugio e con la dovuta urgenza, per le motivazioni ed i fini indicati nella premessa/narrativa;
Visto l’articolo 134, comma 4, del D.lgs.n.267 del 2000;
Con voti favorevoli n…………..,contrari n………,astenuti n………,resi per alzata di mano.
DELIBERA
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile