Capitolo 3 INCENTIVI
Sommario: 3.1. Riordino e repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione 3.2.
Limiti generali per la fruizione degli incentivi 3.3. Incentivo Occupazione NEET 3.4.Incentivo Occupazione Sviluppo Sud 3.5. Incentivi per il contratto di appren- distato di primo livello 3.6. Esonero contributivo per assunzione in sistema duale 3.7.Assunzione ultracinquantenni 3.8. Lavoratori in CIGS da almeno tre mesi 3.9.
Assunzione di lavoratori percettori della NASpI 3.10. Assunzione di donne in aree svantaggiate 3.11. Assunzioni in sostituzione di lavoratrici madri 3.12. Assunzioni agevolate di soggetti svantaggiati in cooperative sociali 3.13. Assunzioni e trasfor- mazioni a tempo indeterminato per under 35 (under 30 dal 2021) 3.14. Assunzione di lavoratori detenuti 3.15. Assunzione di giovani genitori 3.16. Fine delle agevolazioni per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e di disoccupati di lungo periodo.
3.1. Riordino e repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione
Allo scopo di incentivare l’assunzione di particolari categorie di lavora- tori, sono stati introdotti legislativamente speciali incentivi economici e nor- mativi. In taluni casi la normativa riguarda alcuni determinati tipi di rapporto di lavoro, diversi da quelli normali, in quanto contraddistinti da particolari caratteristiche ad esempio di natura formativa come l’apprendistato. In altri casi, invece, una volta instaurato il rapporto non esistono differenze rispetto ai normali rapporti di lavoro e tutto si riduce al fatto che l’assunzione riguarda lavoratori che, prima dell’assunzione, si trovano in particolari situazioni.
In attuazione di un preciso principio di delega il Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 150/2015 racchiude le disposizioni volte a riordinare gli incentivi all’occupazione. Invero la delega contenuta nella legge n. 183/2014 consen- tiva al Governo di occuparsi complessivamente di tutti gli incentivi in materia di occupazione (compresi quelli per autoimpiego e autoimprenditorialità) e invitava il Legislatore delegato ad un riassetto completo dei diversi strumenti, mirando ad una semplificazione oltreché a un riordino. In questa prospettiva le norme in esame si presentano orfane di una gran parte degli interventi normativi in nuce presenti nella legge delega, ma anche concentrate sostan- zialmente su un intervento di natura cognitiva e compilativa (con la costitu- zione di un repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione) e su una revisione dei principi di fruizione degli incentivi (già peraltro posizionati dalla legge n. 92/2012), con l’introduzione di uno specifico incentivo per l’ap- prendistato scolastico o di primo livello (art. 43, D.Lgs. n. 81/2015).
L’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015 abroga l’art. 1 del D.L. n. 76/
2013, convertito dalla legge n. 99/2013, che introduceva specifici incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani; vengono comunque salvaguardati gli effetti sulle assunzioni e sulle trasformazioni effettuate prima del 24 settembre 2014, fino alla completa fruizione degli incentivi previsti. Inoltre, si prevede che il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009) venga dotato di uno specifico piano gestionale per il finan- ziamento di politiche attive del lavoro, appositamente finanziato (fra l’altro con le risorse derivanti dall’abrogato art. 1, comma 12, del D.L. n. 76/2013, per gli anni 2015 e 2016).
Nell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015 si prevede l’istituzione in seno all’ANPAL del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro con la finalità specifica di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione; il repertorio deve contenere, con riferimento a ciascuno schema di incentivazione, alcune informazioni minime essenziali espressamente indicate: categorie di lavoratori interessati; categorie di datori di lavoro interessati; modalità di corresponsione dell’incentivo; importo e durata dell’incentivo; ambito territoriale interessato; conformità alla norma- tiva in materia di aiuti di Stato.
Per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
150/2015, il comma 2 dell’art. 30 sancisce che costituiscono incentivi all’oc- cupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori. Inoltre, si prevede che qualora Regioni e Province autonome procedano ad introdurre un incentivo all’occupazione devono darne comunicazione all’ANPAL (art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015). Infine, per assicurare un livello di trasparenza al massi- mo consentito e per ridurre gli oneri amministrativi, la generalità dei benefici economici collegati ad un incentivo all’occupazione sono riconosciuti nor- malmente attraverso il conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali dovuti (art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 150/2015).
3.2. Limiti generali per la fruizione degli incentivi
L’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015, riprende i contenuti dell’art.
4, commi 12-15, della legge n. 92/2012, ribadendo e fissando i limiti generali per una applicazione uniforme e antielusiva degli incentivi all’occupazione, individuandoli specificamente.
In una chiara prospettiva sanzionatoria e di presunzione negativa (che accompagna larga parte delle misure riformatrici), la norma si apre con la
previsione delle ipotesi di esclusione dai benefici, così, in primo luogo le lett.
a) - d) elencano i casi in cui gli incentivi non spettano:
– se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche se il lavoratore che ha diritto all’assunzione è utilizzato in somministrazione di lavoro (analogamente già l’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
– se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine, anche quando, prima dell’utilizzo di un lavoratore in somministrazione, l’utiliz- zatore non ha offerto precedentemente la riassunzione al lavoratore titolare del diritto di precedenza per essere stato licenziato da un rap- porto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine (analogamente già l’art. 4, comma 12, lett. b), della legge n. 92/2012);
– se il datore di lavoro o l’utilizzatore in somministrazione di lavoro hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, ad eccezione delle ipotesi nelle quali assunzione, trasforma- zione o somministrazione sono finalizzate ad assumere lavoratori da impiegare in diverse unità produttive oppure inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi (analogamente all’art. 4, comma 12, lett. c), della legge n. 92/2012, dove tuttavia si faceva riferimento alla salvaguardia delle assunzioni finalizzate a far acquisire professionalità
«sostanzialmente diverse» rispetto a quelle in possesso dei lavoratori sospesi);
– con riferimento ai lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con questo in rapporto di collega- mento o di controllo societario (analogamente all’art. 4, comma 12, lett.
d), della legge n. 92/2012).
Inoltre, la lett. e) stabilisce che in merito al contratto di somministrazione di lavoro i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un rapporto di lavoro sono trasferiti direttamente in capo all’utilizzatore e, se l’incentivo risulta assoggettato al regime de minimis, il beneficio è computato in capo all’utilizzatore (innovando rispetto alla legge n. 92/2012).
Mentre la lett. f) precisa che quando le norme incentivanti richiedono un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo va effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento, con quello medio dei 12 mesi precedenti, con riguardo alla nozione di“impresa unica”
(art. 2, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), escludendo dal computo della base occupazionale
media i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamen- to per giusta causa.
Per determinare il diritto agli incentivi e la loro durata, devono essere cumulati i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cu- mulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui fra gli utilizzatori rile- vano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrono rapporti di collegamento o di controllo (art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2015, così già l’art. 4, comma 13, della legge n. 92/2012).
Si ribadisce poi che dall’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie relative alla instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione deriva la perdita parziale dell’incentivo, limitatamente al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data effettiva della comunicazione effettuata in ritardo (art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2015, analogamente a quanto già previsto all’art. 4, comma 15, della legge n. 92/2012).
3.2.1. Obblighi di assunzione
Con riferimento agli obblighi di assunzione si possono evidenziare alcu- ne fattispecie normative che incidono negativamente sul diritto al riconosci- mento dell’incentivo in quanto l’assunzione che si vorrebbe agevolata viene effettuata in attuazione di un preciso obbligo:
– l’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 riconosce un diritto di prece- denza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) a favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto - negli ultimi 6 mesi - di licenziamento individuale per giustificato motivo og- gettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organiz- zazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale;
– l’art. 24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 che riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato (con riferimento alle mansioni già espletate nel precedente rapporto a tempo determinato con il medesimo datore) in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi; per i lavoratori stagionali la norma dispone il diritto di precedenza a favore del lavora-
tore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali;
– l’art. 47, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 che riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indetermi- nato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi 12 mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 della disposizione), un’azienda (o un suo ramo) in crisi.
Gli obblighi di assunzione, peraltro, possono essere previsti dalla con- trattazione collettiva nazionale di lavoro, come nel caso delle disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, in ragione delle quali l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipen- denti del precedente appaltatore.
3.3. Incentivo Occupazione NEET
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016, rettificato dal D.D. n. 454 del 19 dicembre 2016 e modificato dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018 e dal D.D. ANPAL n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori registrati al «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani». Con il D.D. ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018 l’incentivo vale, secondo le medesime modalità, anche per le assunzioni effettuale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’INPS con Circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 e con Circolare n. 48 del 19 marzo 2018 ha dettato le prime istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo, successivamente con Circo- lare n. 54 del 17 aprile 2019, ha previsto all’interno dell’applicazione <DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente>, sul sito www.inps.it, il modulo di istanza on-line «NEET» per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione al beneficio e la prenotazione delle risorse relative all’incentivo.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo - L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Il de- creto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, laddove si prevede che le age-
volazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo - L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupa- zione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”). Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni c.d.“NEET” - Not [engaged in] Education, Employment or Training,cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione - in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 1304/13 - e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art.
19 del D.Lgs. n. 150/2015.
Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati - La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero terri- torio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
Rapporti incentivati -L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeter- minato. Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rap- porti di apprendistato professionalizzante. Allo stesso modo, l’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Assetto e misura dell’incentivo - L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo - la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.
La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto age-
volato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.
Condizioni - L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente: all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condi- zioni di lavoro; al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei da- tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’oc- cupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato - L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamen- to UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
“de minimis” - o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, para- grafo 32, del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014. Con riferi- mento agli aiuti“de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consul- tato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime“de minimis”, dell’intero importo massimo concedibile dell’agevolazio- ne. L’incentivo può essere fruito anche dalle aziende che hanno superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari, se l’assunzione determina un incremento occupazio- nale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento UE n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come «l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro - anno».
Coordinamento con altri incentivi - L’incentivo, come previsto dall’art. 7 del D.D. n. 394/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di
natura economica o contributiva, salvo che con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 36 mesi previsto dall’art.
1, commi da 101 a 105, della legge n. 205/2017.
Procedimento di ammissione all’incentivo - Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione, il decreto direttoriale prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. art. 8, D.D. n. 394/2016). Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi del modulo di istanza on-line - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o po- trebbe intervenire l’assunzione; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
l’aliquota contributiva datoriale.
Fruizione dell’incentivo - Il datore di lavoro la cui istanza di conferma è accolta riceve l’indicazione della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito durante la vigenza di rapporti di apprendi- stato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi, mentre, nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio o compensazione ope- rato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli).
Si precisa, al riguardo, che, ai fini della verifica della legittima fruizione dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e gli Organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei pre- supposti di legge per la fruizione dell’incentivo.
3.4. Incentivo occupazione sviluppo Sud
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016, rettificato dal D.D. n. 18719 del 15 dicembre 2016, prevedeva un “Incentivo occupazione Sud” (c.d. “Bonus Sud”) per l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/
2015, riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017, in Regioni“meno sviluppate” o “in transizione” nei limiti delle risorse specificamente stanziate (INPS, Circolare n. 41 del 1° marzo 2017 e Mes- saggio n. 1171 del 15 marzo 2017). Le legge n. 205/2017 (art. 1, comma 893) e la legge n. 145/2018 (art. 1, comma 247) prevedono un similare“Incentivo Occupazione Mezzogiorno” (per il 2018) e un “Incentivo Occupazione Svi- luppo Sud” (per 2019 e 2020) quale conguaglio dei contributi previdenziali