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3 Analisi dei vincoli ambientali

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Academic year: 2021

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3 Analisi dei vincoli ambientali

In questo capitolo prenderemo in esame i vincoli presenti nell’area che come detto in precedenza fa parte del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli, tenendo presente anche delle direttive date dai comuni interessati, e dal fatto che il territorio d’interesse è una Zona a Protezione Speciale.

3.1 Il Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli

Il Parco ha una superficie di 24000 ettari e si estende sulla fascia costiera delle province di Pisa e Lucca interessando i Comuni di Pisa, Viareggio, San Giuliano Terme, Vecchiano e Massarosa in un area anticamente lagunare e paludosa colmata, con l’andar del tempo, da detriti portati dal fiume Serchio e in maniera più importante dal fiume Arno. Interventi di bonifica effettuati nel corso dei secoli, iniziati dalla famiglia Medici e conclusisi in tempi più recenti (dal 1920 al 1940), hanno definito l’attuale geografia del territorio. Questi interventi effettuati prima per colmata, cioè con l’apporto di sedimenti depositati dalle piene, e poi tramite sistemi di pompaggio (idrovore), hanno pian piano disegnato l’attuale assetto idrico del Parco, intervenendo anche su importanti corsi d’acqua e canali quali il Fiume Morto che nasce dai monti Pisani e sfocia in mare al centro di San Rossore; il Canale dei Navicelli, importante canale navigabile che collega Pisa con il porto di Livorno; il Burlamacca che regima le acque che defluiscono dal Lago di Massaciuccoli e così via.

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3.1.1 Com’è nato e come è strutturato il Parco

Il parco, è stato istituito con la L.R. n°61 del 31/12/79 con lo scopo di “tutelare le caratteristiche ambientali e storiche del litorale pisano e lucchese e promuovere in esso la ricerca scientifica e la didattica naturalistica”. Inizialmente la gestione del Parco venne affidata provvisoriamente ad un Consorzio, detto Consorzio del Parco Naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli composto dai cinque comuni interessati (Viareggio, Vecchiano, S.Giuliano Terme, Pisa e Massarosa) e dalle Province di Pisa e Lucca, con l’impegno di redigere entro breve uno statuto.

Il Consorzio si rivelò presto incapace di far fronte ai problemi ambientali che il più delle volte si trasformavano in contese politiche e così, con la L.R n°24 del 16/03/1994, verrà sostituito con l’Ente di Diritto Pubblico denominato “Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli”. Inizialmente, essendo l’area d’interesse del parco, molto vasta, si pensò di dividere il territorio in tre zone:

? Zona centrale, comprendente le aree di maggior pregio naturalistico e paesaggistico (Macchia Lucchese, Migliarino, Tombolo, San Rossore, il Lago di Massaciuccoli e gran parte del Padule settentrionale) dove erano vietate attività edilizia ed urbanistica che comportavano alterazione della natura dei luoghi, e le attività venatorie (caccia e pesca)

? Zona esterna, occupata in gran parte da superfici agricole, dove rimanevano gli stessi divieti della zona precedente, fatta eccezione la possibilità di interventi edilizi per favorire le aziende agricole.

? Zona di salvaguardia posta al confine, dove si potevano invece praticare le attività venatorie in alcuni periodi dell’anno decisi dalla Provincia, e l’attività edilizia ed urbanistica venivano gestite dal Comune, al Parco rimaneva il compito di vigilare sulle due attività (Cavalli & Lambertini, 1990).

Questa zonizzazione non risultò adeguata, in quanto era troppo restrittiva e non teneva conto delle diverse tipologie ambientali esistenti. Si scelse allora di usare come strumento di programmazione il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), che divide il territorio nelle sette tenute storiche già presenti nel ‘700:

? Tenuta di Coltano e Castagnolo ? Tenuta di San Rossore

? Tenuta di Migliarino

? Tenuta di Lago e Padule settentrionale del Massaciuccoli ? Tenuta di Padule meridionale di Massaciuccoli

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? Tenuta di Villa Borbone e Macchia Lucchese

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento venne approvato con la delibera n° 515 del 12/12/1989, dal Consiglio Regionale, ed assumerà il nome di Piano del Parco; attualmente questo si presenta come lo strumento principale che detta le regole circa l’organizzazione generale del territorio, i vincoli e le tutele.

Gli altri strumenti per la gestione del Parco sono:

? il Regolamento, che disciplina l’esercizio di attività consentite all’interno del Parco

? il Piano Pluriennale Economico e Sociale che è uno strumento per la promozione delle attività compatibili;

? il Piano di Gestione che serve per attuare il Piano del Parco, ha efficacia di Piano Urbanistico Particolareggiato; ogni tenuta ha il suo specifico Piano di Gestione. Per quanto riguarda l’organizzazione amministrativa del Parco, i soggetti che fanno parte dell’apparato del Parco sono specificati nella L. n°394, art 24 e sono:

? consiglio direttivo; ? presidente;

? direttore;

? collegio dei revisori dei conti;

? organo di consulenza tecnica e scientifica;

? comunità del parco di cui vi fanno parte i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province i cui territori ricadono all’interno dal parco.

E’ la Comunità del Parco che adotta il Piano di sviluppo Economico e Sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione (art.16, comma 1, Statuto Ente Parco), ed ha facoltà di proporre programmi, interventi e attività in ogni materia propria (art.16, comma 6, Statuto Ente Parco). Il Presidente ed il Consiglio direttivo hanno compito di indirizzo, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti e le deliberazioni che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, spetta al direttore (art.21 e 22,Statuto Ente Parco; art.12, LR 16/03/1994, n° 24).

3.1.2 Breve storia della Tenuta di S.Rossore

Prende il nome di S. Rossore quella zona costiera che si estende tra la riva destra dell’Arno e la riva sinistra dal Serchio , tra la fossa Cuccia e il mare, che rappresenta un’oasi privilegiata sotto il profilo della fauna , della flora e del clima.

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Per queste peculiarità è sempre stata una zona che ha destato l’interesse dell’uomo. Inizialmente era proprietà della Mensa Arcivescovile, poi nel ‘500 i Medici acquistarono una parte del territorio e fondarono la tenuta di S. Rossore “Cascine reali vecchie e nuove” dove si hanno notizie che venivano allevati, oltre agli animali tipici della zona come i daini e i cinghiali, anche i cavalli e i dromedari. Accanto all’area occupata dalla tenuta c’era il Feudo di Massarosa feudo in seno alla repubblica lucchese fino al 1799. Si hanno notizie della zona nell’Archivio Storico Lombardo, che nel 1905 la descrive come particolarmente ricca e interessante. La Tenuta di S.Rossore passò dai Medici ai Lorena e in seguito a Vittorio Emanuele II, quindi al regno d’Italia. Con la L. n°32 del 21/02/57 diventò un bene della Presidenza della Repubblica insieme alla villa Roserberi di Napoli.

Con una superficie di 4800 ettari, la Tenuta costituisce il cuore del Parco Regionale non solo per la sua posizione geografica ma anche per la ricchezza degli habitat e per le particolarità paesaggistiche

3.1.3 Il Piano di Gestione della Tenuta di S. Rossore

Il Piano di Gestione in vigore attualmente nella Tenuta di S. Rossore è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con la delibera n° 214 del 13/09/99, tale piano ha validità di tre anni ma se non ci sono cambiamenti da fare, resta in vigore fino all’approvazione del piano successivo. Il Piano di Gestione, come detto in precedenza è lo strumento attuativo del Piano del Parco, e si prefigge i seguenti obbiettivi:

? Tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche ? L’uso sociale

? La promozione della ricerca scientifica ? La promozione della didattica naturalistica

Di seguito andremo ad illustrare degli estratti di articoli del Piano di Gestione inerenti agli interventi di recupero ambientale, alla tutela degli arenili, e dei corpi idrici; alle modalità di fruizione e di navigazione, così da avere un quadro preciso sui vincoli presenti nell’area.

? Interventi di recupero ambientale(art.6): si elencano gli interventi prioritari all’interno del Parco necessari all’eliminazione e alla prevenzione del degrado ambientale cioè:

· depurazione delle acque superficiali,

· la protezione delle acque di falda da fonti inquinanti

· il mantenimento della linea di costa attraverso interventi di protezione, interventi che si rendano necessari per impedire o limitare il danneggiamento

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della morfologia dei luoghi , della flora , della fauna e in generale degli ecosistemi del Parco

? Arenile(art 8): E’presente il divieto di balneazione sull’arenile di S. Rossore, e non sono consentite le realizzazioni di strutture fisse o amovibili funzionali alla balneazione, non è consentito altresì l‘approdo all’arenile di qualsiasi natante , se non nei casi di necessità previsti dal codice della navigazione. A queste regole fa eccezione la lingua di sabbia denominata “Penisola dei Gabbiani” che opportunamente delimitata può essere adibita all’uso sociale tradizionale ed è permesso infatti la posa di ombrelloni e similari da rimuovere la sera in conformità con quanto disposto dal Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano (riportato nel paragrafo successivo).

? Riserve Naturali (art 18): (figura 3.1.2) scopo delle riserve naturali all’interno della tenuta è la manutenzione, difesa e ricostruzione degli habitat naturali, l’uso per altre finalità è subordinato alle finalità di protezione, valorizzazione e potenziamento dell’ambiente naturale e storico paesaggistico. Le riserve dovranno essere gestite in stretto rapporto con l’Ente Parco, e all’interno di queste sono ammesse i seguenti interventi:

· miglioramento e tutela del patrimonio naturale originario e ricostruzione di habitat scomparsi;

· organizzazione di sentieri per la didattica naturalistica , ove compatibili; · opere necessarie allo svolgimento delle attività scientifiche.

Una delle riserve naturali della tenuta di S. Rossore, è quella di Bocca di Serchio, che comprende la parte nord-occidentale della tenuta, e si estende anche a nord del fiume Serchio, nella tenuta di Migliarino, e comprende sia il fiume che l’arenile e la zona boscata. E’ specificato che la foce del fiume dovrà mantenere i suoi caratteri di naturalità e quindi non potranno essere realizzate nell’ultimo tratto nuove opere atte a regimarne lo sbocco al mare, né attracchi per natanti anche se temporanei.

? Corpi idrici (art.19): I corpi idrici che fanno parte della tenuta sono l’Arno e il Serchio e una fitta rete di canali tra cui il più significativo è il “Fiume Morto”. L’obbiettivo dal Piano di Gestione è quello di migliorare la qualità delle acque e la regimazione, questo verrà fatto tramite Accordi di Programma e Conferenze di servizi tra tutti gli Enti interessati, che dovranno stabilire impegni, tempi e verifiche da attuare.

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? La Navigazione (art.24. La navigazione nelle acque interne al Parco, fiumi e canali è ammessa, anche a motore, purchè con velocità non superiore a 4 nodi, pari a 6 km/h ( questa uguaglianza è sbagliata, un nodo dovrebbe essere 1,852 Km/h, quindi 4 nodi sono pari a 7,4 Km/h) La pesca è ammessa esclusivamente nelle forme e con le attrezzature previste dalla LRT n°25 del 24/4/84

? Opere ed interventi su strutture e manufatti lungo le acque interne al Parco(art.9 Regolamento del Parco n°7375 del 6/9/93) per le opere e gli interventi soggetti a concessione o edilizia, gli interessati dovranno attivare la procedura necessaria tramite il comune di competenza

Figura 3.1.2 :Riserve Naturali del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli

3.1.3 La tenuta di Migliarino e Fattoria di vecchiano: Piano di Gestione

La sponda nord della parte terminale del fiume Serchio fa parte della tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano,quindi per avere un quadro completo dei vincoli presenti su tale sponda e necessario far riferimento al Piano di Gestione della suddetta tenuta. Questo è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con deliberazione n° 360 del 24/12/1997, e successivamente modificato con la deliberazione n°215/8/9/1999.

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? Riserve Naturali (art.14):viene fatta una distinzione tra Riserva Naturale Integrale e Riserva Naturale Orientata: le prime hanno all’incirca le stesse caratteristiche di quelle presenti nella tenuta di S. Rossore, ovvero la fruizione è di norma vietata a parte qualche visita occasionale legata ad interessi scientifici e didattici, tutte gli interventi sono volti al mantenimento delle caratteristiche biologiche, genetiche e paesaggistiche. Per le seconde le norme comportamentali sono diverse, in quanto gli ecosistemi di rilevante importanza scientifico naturalista contengono elementi estranei alla naturalità, dei luoghi; quindi, sono previsti interventi adeguati volti al raggiungimento delle caratteristiche originarie del territorio. Inoltre, la fruizione è ammessa, ma disciplinata nel tempo e nella quantità. In queste zone sono ammesse strutture semplici e in materiali lignei, anche permanenti, purché siano a basso impatto visivo e utilizzate per le osservazioni delle comunità viventi e la raccolta dei dati scientifici. La riserva naturale di Bocca di Serchio è di tipo Orientata. Per quella zone nel Piano si specifica la volontà di far cessare l’attività del poligono di tiro e di far terminare anche l’uso di parcheggio nel periodo estivo, in quanto l’area sarà oggetto di un piano di recupero ambientale al fine di ricostruire il cordone dunale attualmente scomparso. Inoltre si vieta l’accesso ed il transito dei veicolo motorizzati se non espressamente autorizzati dall’Ente Parco.

? Navigabilità sul fiume Serchio (art.17.2): la navigabilità del fiume nel tratto compreso all’interno del Parco (dal ponte dell’Aurelia a Migliarino fino alla foce del fiume stesso), viene consentita solo alle imbarcazioni e ai natanti che siano in possesso di un motore che non superi gli 8 CV. La massima velocità consentita è di 4 nodi, pari a 7,4 Km/h. la navigazione è vietata agli scooters d’acqua, e a chi pratica sci d’acqua. Le imbarcazioni, per essere in regola dovranno essere iscritte in un apposito registro tenuto dall’Ente Parco. La registrazione sarà effettuata solo dopo aver appurato la regolarità del natante, quindi si rilascerà a questo un apposito contrassegno con il numero di registrazione che dovrà essere esibito in bella vista, così da permettere il controllo del limite di velocità, che potrà essere effettuato oltre che dalle Forze di Polizia, anche dall’Ente Parco in collaborazione con la Polizia Municipale e Provinciale.

? Interventi di restauro e ripristino ambientale, recupero edilizio e urbanistico in specifici ambiti progettuali (art.18): sono gli interventi volti alla organizzazione dei centri, delle piazzole e dei riferimenti strutturali; sono tutti interventi di restauro e

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norme più restrittive presenti nel Piano di Gestione, gli interventi dovranno rispettare le norme di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n° 230 del 21/6/1994 e della Legge Regionale n°64 del 14/4/1995.

? Caratteristiche degli interventi (Art 19) in questo articolo sono elencati tutti gli interventi che il Parco ha intenzione di attuare, di cui andremo ad analizzare in dettaglio solo alcuni passaggi salienti dell’intervento che interessa il territorio della foce del Serchio. La destinazione dell’area è quella delle attività turistico ricettive , con attività relative al rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni, ristoro ed aree a parcheggio. L’intervento comprende sistemazioni paesaggistiche ristrutturazioni edilizie e creazione di nuove strutture del Parco. Si specifica che la progettazione delle aree e la sistemazione degli spazi aperti oltre a rispettare le prescrizioni dell’Autorità di Bacino dovrà adeguarsi alla vegetazione presente e all’aspetto naturale dei luoghi. Per quanto riguarda la “Stazione Marittima” è da intendersi come “accosto lungo il percorso navigabile da realizzarsi attraverso apposita convenzione tra il Comune e l’ Ente Parco previa demolizione delle strutture abusive presenti”. Al fine di ricondurre la sponda destra del fiume Serchio ad uso pubblico sociale e regolamentato, viene fatto divieto di realizzare su tale sponda, strutture di qualsiasi tipo siano esse baracche o pontili, e dovranno altresì essere rimosse tutte le strutture abusive esistenti anche mediante gli opportuni contatti con gli Enti pubblici competenti ( Dipartimento del Territorio, Genio Civile, Capitaneria di Porto ).Al fine di concretizzare il suddetto uso pubblico sociale regolamentato, è in atto un progetto attuativo del Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino, con il Comune di Vecchiano affinché si prevedano nel tratto della sponda destra del fiume Serchio, sia privato, che demaniale accosti pubblici e privati e strutture pubbliche di servizio. Con l’attuazione di tale Piano, scatta il divieto di effettuare l’ormeggio nel fiume, sia tramite boe che con diverse modalità.

3.2 Piano Strutturale dei comuni di Vecchiano e S. Giuliano Terme.

Il Piano strutturale è lo strumento con cui i Comuni pianificano il territorio, serve per individuare e definire:

? Le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali ? Le invarianti strutturali

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? I criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità

? La disciplina della valorizzazione del paesaggio nonché le disposizioni di dettaglio per la tutela dell’ambiente, dei beni paesaggistici e dei beni culturali in attuazione del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale di coordinamento.

? Le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.

Per quanto riguarda il territorio che fa parte del Parco naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli che ricade nel comune di Vecchiano, all’interno del piano strutturale approvato nel 2005, si specifica nell’art 36 che “ i territori dei Parchi, delle riserve, e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano”. Il Comune quindi non introduce ulteriori vincoli che non siano già stati precedentemente elencati con il Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e le Fattorie di Vecchiano, lo stesso vale per il Comune di S. Giuliano terme, nel cui territorio è presente la tenuta di S. Rossore.

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3.3 Direttive Internazionali per la protezione delle le zone umide

A partire dagli anni ‘70 il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. E’ importante vedere in dettaglio alcune di queste convenzioni, e capirne le linee guida, in quanto il Parco naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli, rientra in una rete di protezione internazionale, essendo sia una delle zone umide protette individuate dal tarttato di Ramsar, che una ZPS (Zona a Protezione Speciale).

3.3.1 La Convenzione di Ramsar

"Le zone umide sono distese d'acqua lagunari, torbiere, o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, dove l'acqua è corrente o stagnante, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d'acqua di mare la cui profondità nel momento di bassa marea non supera i sei metri".

Questa riportata sopra è la definizione di zone umide presente nella Convenzione di Ramsar (Ramsar, 1971) che rappresenta il primo trattato di rilevanza mondiale dedicato alla difesa di un particolare ecosistema. Ramsar ha come obbiettivo quello di favorire la conservazione e l’utilizzo razionale di queste particolari zone grazie a misure nazionali ed alla collaborazione internazionale, in modo da realizzare uno sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Nella Convenzione si sottolinea l’importanza ambientale che hanno questi ecosistemi, come quello di svolgere funzioni ecologiche vitali, assicurando la regolazione dei regimi idrologici e ospitando una grande diversità biologica al loro interno. Si evidenzia il valore economico, culturale, scientifico e ricreativo immenso che hanno queste aree, e il fatto che la loro progressiva eliminazione costituisce un grave danno ambientale che deve essere impedito con tutto l’impegno necessario. Per questi motivi si propone un utilizzo razionale volto a garantire la conservazione di tali zone. Questo si esplica come "utilizzo durevole in favore dell'umanità in modo che sia compatibile con il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ecosistema". Per utilizzo durevole si intende "l'utilizzo da parte dell'uomo di una zona umida in modo che le attuali generazioni abbiano il massimo vantaggio, conservando la capacità di soddisfare i bisogni e le aspirazioni anche delle generazioni future". in questo contesto "utilizzo razionale" può anche voler dire protezione rigorosa.

Le parti che hanno sottoscritto il trattato s’impegnano a:

? indicare almeno un sito che soddisfi i criteri Ramsar di iscrizione sulla Lista delle zone umide d'importanza internazionale, e garantire il mantenimento delle caratteristiche ecologiche di ciascun di questi. Come obiettivo generale, ogni Paese, si

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dovrà impegnare ad includere nella Lista il maggior numero di zone umide che soddisfano i criteri stabiliti. Non è indispensabile che un sito Ramsar possieda uno statuto di area protetta, a condizione che vengano mantenute le peculiari caratteristiche ecologiche nel rispetto di una gestione basata su un utilizzo razionale; ? richiamare nei piani nazionali la conservazione delle zone umide, in modo da

promuovere l'utilizzo razionale di tutte le zone umide del proprio territorio;

? organizzare riserve naturali nelle zone umide e promuovere la formazione in materia di ricerca, gestione e sorveglianza delle zone umide;

? consultarsi circa l'applicazione della Convenzione, specialmente per quanto riguarda i siti transfrontalieri, i sistemi acquatici, e le specie in comune, come anche i progetti di sviluppo che riguardano le zone umide.

Ad oggi i paesi che aderiscono alla Convenzione di Ramsar sono 146, e le zone umide protette 1459 per un totale di 125,4 milioni di ettari1 protetti; nella figura 3.3.1 sono individuate le Zone Umide d’importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar all’interno del Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli.

Figura 3.3.1: Zone umide del Parco Naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli Zone Umide d’importanza internazionale secondo la convenzione di Ramsar

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3.3.2 Direttive europee“Uccelli” e “Habitat”: nascita della rete Natura 2000

Anche a livello europeo alla fine degli anni ’70 si è cercato di adottare una linea di protezione adeguata per particolari ecosistemi, e nel 1979 venne emanata la Direttiva n° 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, chiamata “Direttiva Uccelli”, che individuò 181 specie e sottospecie in pericolo a cui dedicare una particolare attenzione. Gli Stati membri hanno la responsabilità di proteggere queste specie soprattutto in fase di migrazione. Ciascuno di questi deve individuare delle aree importanti per gli uccelli e classificarle come aree di protezione speciale (SPA). Sono state classificate oltre 2900 SPA con un'estensione di quasi 210 000 km², e la zona di Bocca di Serchio è una di queste. La direttiva mira a:proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri,comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat, regolando lo sfruttamento di tali specie. Le azioni che gli Stati membri devono compiere per mantenere o ripristinare i biotipi e gli habitat di questi uccelli sono:

? istituire zone di protezione ? mantenere gli habitat ? ripristinare i biotipi distrutti ? creare biotipi

Un maggior grado di protezione degli habitat va tenuto per le specie di uccelli a rischio di estinzione2, e per le specie migratrici. La direttiva inoltre comprende anche dei divieti, ovvero:

? uccidere o catturare deliberatamente le specie di uccelli contemplate dalla direttiva. Anche se è ammessa la caccia di talune specie, i metodi utilizzati devono rispettare alcuni principi fondamentali, quali il divieto di caccia durante il periodo della migrazione o della riproduzione e il divieto di usare metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettiva;

? distruggere, danneggiare o asportare i loro nidi o le loro uova; ? disturbarli deliberatamente;

? detenerli.

Salvo eccezioni, non è autorizzata la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi

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parte o prodotto ottenuto dall'uccello. Gi Stati membri possono, a certe condizioni derogare alle disposizioni di protezione previste dalle direttive, sta alla Commissione vigilare, affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con le direttive.

Nel 1992, con la sottoscrizione di tutti gli Stati Membri alla Convenzione di Rio sulla Biodiversità, c’è stato il riconoscimento della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici". Tale visione già anticipata nella“Direttiva Uccelli” è stata ampliata con la nuova “Direttiva Habitat” n°92/43/CEE concernente la "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". Insieme queste due direttive che rappresentano i principali strumenti innovativi della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; sottolineano l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. L'approccio conservazionistico rivolto alle singole specie minacciate è superato e va affiancato da azioni volte alla tutela di tutta la diversità biologica, nelle sue componenti: genetica, di specie e di ecosistemi. Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione Europea, nell' art. 3 della direttiva "Habitat", afferma la nascita di una rete ecologica europea denominata Natura 2000. La costituzione di una rete è finalizzata ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali. Con Natura 2000 è stato costruito un sistema di aree strettamente relazionato dal punto di vista funzionale e non un semplice insieme di territori isolati tra loro scelti fra i più rappresentativi. Rete Natura 2000 attribuisce importanza non solo alle aree ad alta naturalità ma anche a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica.

3.3.3 Recepimento della Direttive europee in Italia: individuazione delle SIC( Siti d’Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone a Protezione Speciale)

In Italia il recepimento della Direttiva europea è avvenuto nel 1997 attraverso il regolamento DPR n° 357 del 8/9/97 modificato ed integrato dal D.P.R. n°120 del 12/3/2003. Secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro deve redigere un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali

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elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). Gli habitat e le specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 in Italia sono suddivisi per Regione biogeografia:alpina, continentale e mediterranea . Ad oggi sono state individuate 2255 aree ( di cui 311 coincidenti con ZPS designate, i cosiddetti siti di tipo C).

La Direttiva “Uccelli” non fornisce criteri omogenei per l’individuazione delle ZPS,come invece fa la Direttiva “Habitata” per i SIC. Per ovviare a questa mancanza, la Commissione Europea negli anni ’80 ha commissionato all’Internetional Council for Bird Preservetion (oggi BirdLife Internatinal ) un’analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell’Unione. Tale studio ha portato alla realizzazione dell’inventario europeo IBA ( Important Bird Areas ), il primo a livello mondiale. La prima edizione dell’inventario è stata redatta nel 1989 e successivamente ampliata bel 2000.

A livello italiano, la Lipu, partner ufficiale della BirdLife International, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e del Territorio ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani; le IBA italiane identificate sono 172 e rappresentano sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro Paese. Oggi l’individuazione delle nuove aree viene svolta dalle Regioni e dalle Province autonome, che ne che ne richiedono successivamente la designazione al Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, presentando un formulario standard e la cartografia del sito o dei siti proposti, sta poi al Ministero, una volta appurato che tutto vada bene, trasmettere i formulari e le cartografie alla Commissione Europea. Dal momento della trasmissione, le ZPS entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le indicazioni delle Direttiva “Habitat” in termini di tutela e gestione; in figura 3.3.2 sono indicate le ZPS presenti in Italia, mentre nella figura 3.3.3 le ZPS all’interno del Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli.

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Figura 3.3.2: ZPS in Italia. Divise per regioni biogeografiche

Figura 3.3.3: ZPS all’interno del Parco Naturale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli Siti d’Importanza Regionale e Zone a Protezione Speciale

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