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CAPITOLO 3 - LO SCENARIO NORMATIVO

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CAPITOLO 3 - LO SCENARIO NORMATIVO

In Italia l'organo preposto dallo Stato a esercitare le funzioni pubbliche nel settore sportivo è il CONI, contrariamente agli altri paesi in cui tale funzione è esercitata dall'amministrazione statale mediante il Ministero dello Sport.

Il CONI nacque nel 1942, e fin da quel momento esercitò la sua autorità, anche se questa gli venne legalmente riconosciuta solo con la Legge 426 del 16 Febbraio 1942 "Costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano"; tale legge attribuiva al CONI il compito di potenziamento e diffusione dello sport nazionale, oltre che di indirizzo e di coordinamento dell'attività sportiva, assumendo di conseguenza la triplice configurazione di Comitato Olimpico, Federazione delle Federazioni Sportive Nazionali e di Ente pubblico strumentale. Tale configurazione è rimasta sostanzialmente immutata anche in seguito all'abrogazione della L.426/42 da parte del Decreto Melandri del 1999 (D.L. n° 242 del 23 Luglio 1999 "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano") integrato e modificato dal recente D.L. 15 dell’8 Gennaio 2004 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 242 del 23 Luglio 1999, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano"". Pur con l'introduzione di numerose e sostanziali modifiche all'ordinamento del CONI, i suddetti decreti hanno mantenuto la centralità del CONI nell'assetto istituzionale del settore, ed ha rafforzato il rapporto fra questo e le Federazioni dei singoli sport. L'organizzazione e la disciplina delle singole attività viene stabilita, nello specifico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, sotto la vigilanza del CONI ed in conformità alle norme ed indirizzi delle rispettive Federazioni Sportive Internazionali.

Un momento fondamentale per la legislazione sportiva è la seconda metà degli anni Settanta, quando con il D.P.R. 617/77 (Decreto del Presidente della Repubblica n° 617 del 24 Luglio 1977 "Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge n° 382 del 22 luglio, recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione"") si delega alle Regioni la funzione di promozione delle attività sportive e di realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature per lo sport.

Tale distinzione di competenze tra CONI da un lato, e Regioni e Comuni dall'altro, ha avuto un sostanziale consolidamento di posizioni che vedono tuttora il CONI quale ente di riferimento per l'organizzazione sportiva agonistica e delle relative attività promozionali. Dall'altro lato, le Regioni ed i Comuni devono attuare politiche di servizi

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91 tese ad assicurare ai cittadini le condizioni di base per l'esercizio della pratica sportiva; tali condizioni consistono sopratutto nella creazione delle infrastrutture necessarie per l'attività e, in primo luogo, degli impianti sportivi e dei servizi di tutela sanitaria.

Per la progettazione degli impianti gli Enti si avvalgono della consulenza tecnica del CONI di cui sin dal 1939 (Regio Decreto Legge n° 49 del 2 Febbraio 1939 "Modificazioni alla Legge n° 1580 del 21 Giugno 1928 che disciplina la costruzione dei campi sportivi") è previsto l'obbligo di parere "sui progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento ee le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti accessori" (Regio Decreto Legge n°49 del 2 Febbraio 1939 - art 1) nonché "per l'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginniche e piscine" (Regio Decreto Legge n°49 del 2 Febbraio 1939 - art 2).

Lo scopo del legislatore è quello di assicurare, per la generalità degli impianti sportivi sull'intero territorio nazionale, una conformità alle regole tecniche delle diverse discipline sportive, anche in concordanza con l'ordinamento sportivo internazionale, nonché alle normative vigenti in materia di sicurezza per l'esercizio e la gestione degli impianti sportivi.

E' proprio la sicurezza ad essere disciplinata dal D.M. del 18 Marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che disciplina in maniera rigorosa la realizzazione in conformità alla sicurezza sia di impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori in numero non superiore a 100, sia di impianti sportivi ove è prevista con una presenza di spettatori in un numero superiore alle 100 unità. Vengono dettate prescrizioni a riguardo della localizzazione degli impianti, della funzione e dimensione degli ambienti, così come sui requisiti dei vari componenti tecnologici e dei sistemi di esodo della folla.

Alla luce del recente incremento dei disordini negli stadi, il D.M. del 6 Giugno 2005 "Modifiche ed integrazione al decreto ministeriale 18 Marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"" reca prescrizioni ancor più restrittive per gli impianti con capienza superiore alle 10000 unità, in merito ai sistemi di separazione, alle aree di sicurezza e alla viabilità da parte delle forze dell'ordine.

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92 Alla luce di tutto questo, il quadro di riferimento normativo da rispettare nella progettazione di un impianto sportivo è costituito da:

normative generali

§ L. n°109 11-2-94 “Legge quadro in materia di lavori pubblici.” e succ. integraz; § D.M. n°554 21-12-99 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in

materia di lavori pubblici 11-2-94 n°109 e successive modificazioni”;

§ L. n°122 24-3-89 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate.”

normative sullo sport

§ D.M. 18-3-96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e successive modifiche ed integrazioni del 6-6-2005.

normative per l'accessibilità

§ C.M.LL.PP. 4809 19-6-68 “Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici”;

§ D.M. 236 14-6-89 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

§ D.P.R. 503 24-7-96 "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

normative per la prevenzione incendi

§ D.M. 19-8-96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo";

§ D.M. 10-3-98 "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro".

normative sui locali pubblici

§ DM 6-3-2001 "Disposizioni riguardanti gli spettacoli e intrattenimenti a carattere occasionale – disposizioni sugli affollamenti dei locali".

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93 normative di settore

§ Delibera del CONI n°851 15-7-1999 “Norme CONI per l’impiantistica sportiva”; § Regolamenti tecnici delle varie federazioni sportive.

normative locali

§ Piano strutturale del Comune di Pisa;

§ Piano Regolatore Generale del Comune di Pisa; § Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa; § Regolamento Edilizio del comune di Pisa.

normative di carattere volontario § Norme UNI;

§ Norme UNIEN.

In particolare l'intervento in questione è previsto in un area destinata dal nuovo PRG del comune di Pisa alla realizzazione di un nuovo impianto destinato alla creazione di un verde a carattere sportivo dotato di una palestra. I contenuti del PRG sono raccolti nella scheda n° 7.2 del vigente Regolamento Urbanistico, ed è riportata nell'appendice A. I punti salienti della scheda indicano che dovrà essere realizzato, in continuità con l'asse pedonale e la piazza pubblica, un verde a carattere sportivo capace di lasciare un cannocchiale visivo verso i Monti Pisani. Dell'area del lotto, di 20.700 mq, l'89% dovrà essere destinato all'uso sportivo, con un rapporto di copertura del 10% (dunque, dei 18.400 mq a disposizione, 1.840 mq potranno essere utilizzati per la palestra) mentre il rimanente 11% dovra essere a sua volta suddiviso in un 30%, corrispondente a 700 mq, a parcheggio, e il rimanente 70%, corrispondente a 1.700 mq, alla viabilità pubblica. La palestra potrà avere un altezza massima di 10 metri, ed avere al massimo un piano fuoriterra, con la possibilità di realizzare interrati o seminterrati da destinare a magazzini o volumi tecnici. Inoltre potrà essere costruita con materiali tali da conferirle caratteristiche architettoniche di pregio.

Dovrà inoltre essere modificata la viabilità circostante il lotto, in quanto si prevede l'ampliamento della Via S.Pietro fino ad una larghezza di 10 mt comprensivi i marciapiedi, e la modifica della direzione di Via Paradisa, in modo che risulti in asse con Via Viale. Dovranno infine essere rispettati i limiti di distanza minima dalla viabliità pubblica, che non dovrà essere inferiore ai 10 metri.

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