Città di SPILIMBERGO
Provincia di PORDENONE
COPIA COPIA
N. 64
del REGISTRO DELIBERE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Art. 11 della Legge 09.12.1998, n.431 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"e art. 6 della Legge Regionale 7.3.2003, n. 6 e s.m.i. Approvazione bandi per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2012.
L’anno 2012 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 09:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervennero i Signori:
Comunicato ai Capigruppo Consiliari il 13/04/2012
Presente/Assente
dott. FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente
dott. DREOSTO Marco Vice Sindaco Presente
dott. FILIPUZZI Bernardino Assessore Presente
dott. LAURORA Luchino Assessore Presente
avv. SARCINELLI Enrico Assessore Presente
p.e. MONGIAT Roberto Assessore Presente
p.e. PILLIN Silvano Assessore Esterno Presente
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: FRANCESCONI dott. Renzo nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Art.11 della Legge 9.12.1998, n.431 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"e art. 6 della Legge Regionale 7.3.2003,n. 6 e s.m.i.
Approvazione bandi per la presentazione delle domande di contributo per l'anno 2012.
LA GIUNTA COMUNALE Premesso che:
• la legge 9 dicembre 1998, n. 431, all’articolo 11 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, destinato, fra l’altro, alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili dai conduttori appartenenti alle fasce sociali più deboli della popolazione;
• la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica”, individua, tra le azioni a sostegno delle locazioni, “le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione”;
• il Regolamento di esecuzione dell’art. 6, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.
0149/Pres. del 27 maggio 2005, modificato con D. Pres. Reg. 18 dicembre 2006 n. 0393/Pres., con D.Pres. Reg. 24 marzo 2009 n. 079/Pres. e da ultimo aggiornato con D. Pres.Reg. 6 aprile 2010, n.
067/Pres. disciplina le azioni a sostegno delle locazioni;
• l’articolo 6, comma 129, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012.)” ha modificato la lett. e) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 6/2003, includendo tra i soggetti che beneficiano di particolari misure di sostegno, in relazione alle loro condizioni di debolezza sociale o economica, coloro che “sono destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonché i proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale;”.
• la legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 recante “Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale”, modificando la legge regionale 6/2003, ha introdotto il seguente requisito di anzianità di residenza per la partecipazione ai benefici di che trattasi (artt. 6 e 9):
art. 6 (cittadini italiani, di Stati appartenenti all’Unione europea e cittadini titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo): essere residenti da ameno ventiquattro mesi nel territorio regionale;
art. 9 (soggetti di cui all’art. 41 del D.Lgs 25.7.1998 n. 286): essere residenti nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;
Rilevato che alla data odierna non risultano mutati gli altri requisiti previsti dal succitato Regolamento per l’ammissione dei richiedenti al beneficio del contributo in oggetto;
Visto l’art. 6 L.R. n. 6/2003 che prevede che i Comuni emanino appositi bandi per la concessione dei contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti;
Accertata la possibilità, per i Comuni, di aderire all’ipotesi di riparto dei fondi disponibili in misura proporzionale rispetto al fabbisogno individuale, tenuto conto dei fondi assegnati dalla Regione, e ritenuto di aderire a tale formula in quanto maggiormente garantista di un’equa distribuzione del beneficio a favore di tutti gli aventi diritto;
Considerato che, in relazione agli interventi di cui alla Legge 431/98, questa Amministrazione non concorre ad incrementare le risorse con fondi propri pertanto non può stabilire ulteriori parametri dei limiti degli indicatori della situazione economica o soglie di incidenza del canone più favorevole;
Ritenuto di individuare quale periodo riservato alla presentazione delle istanze quello compreso tra 16.04.2012 e il 10.05.2012;
Vista la nota protocollo n. 0003743 / P di data 10/02/2012 Cl. ED-1-6-L della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia avente ad oggetto “L. 431/1998 e L.R. 6/2003 – Comunicazioni relative alla predisposizione dei Bandi anno 2012”, la quale fornisce indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei Bandi;
Richiamata altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, oltre che della Corte Costituzionale, che hanno ribadito il dovere di disapplicare la norma interna che si ponga in contrasto con le normative dell’Unione Europea, dovere quest’ultimo che grava tanto sugli organi giurisdizionali, quanto su quelli amministrativi;
Rilevato che, sempre alla luce della giurisprudenza della predetta Corte di Giustizia, il criterio di anzianità di residenza costituisce lo strumento per determinare ingiustificate discriminazioni indirette tra cittadini comunitari di nazionalità diversa e, nello specifico, costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini degli altri Stati membri che risiedono in Friuli Venezia Giulia, danneggiandoli in maniera sproporzionata;
Rilevato altresì che l’illegittimità dei criteri di anzianità di residenza coinvolge anche i cittadini italiani, atteso che il nostro ordinamento vieta le così dette “discriminazioni a rovescio”;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri dd. 27 gennaio 2012, il Governo ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art.127 della Costituzione la legge regionale n.
16/2011 anzi citata in relazione al contenuto di diversi articoli, fra i quali gli articoli 6 e 9, riguardanti gli interventi per il sostegno alle locazioni e il ricorso è stato notificato il 7 febbraio 2012;
Visto che l’impugnativa del Governo è motivata dalla valutazione che le norme indicate nell’ atto, fra le quali gli articoli 6 e 9, introducono inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare, fra i fruitori delle provvidenze sociali fornite dalla Regione, i cittadini che non abbiano la residenza temporalmente protratta richiesta da tali articoli, nonché a discriminare gli extracomunitari di cui all’art.9 dagli altri beneficiari, nonché dal ritenere che dette disposizioni eccedano la competenza attribuita alla Regione Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto, pertanto, ai fini dell'emanazione dei bandi per la concessione dei contributi in oggetto, di approvare sul punto specifico del requisito dell'anzianità di residenza, il seguente atto di indirizzo:
a) pur riportando nei Bandi in parola, fra i requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione al beneficio, anche quello dell'anzianità di residenza nei termini in cui esso è previsto dalla legge regionale 16/2011 (residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi e, per i soggetti di cui all’art. 41 del D. Lgs. 286/1998, residenza nel territorio nazionale da non meno di cinque anni), nei bandi stessi dovrà espressamente prevedersi l'ammissibilità delle domande presentate da coloro che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti, difettino unicamente del requisito relativo all’anzianità di residenza, e ciò al fine di prevenire ogni possibile contenzioso al riguardo;
b) riservarsi la facoltà di adeguare in itinere la procedura in parola agli eventuali pronunciamenti giurisdizionali che dovessero sopraggiungere durante il suo espletamento;
c) trasmettere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, entro il 31 maggio 2012, un elenco unitario di domande ammesse a contributo, comprensivo sia delle domande che soddisfano il requisito di anzianità di residenza previsto dalla legge regionale 16/2011, sia delle altre presentate dai richiedenti privi di tale requisito;
Esaminati gli schemi di Bando (inquilini e proprietari) predisposti dagli uffici comunali, di cui ai documenti considerati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ancorché non materialmente allegati alla stessa, ai fini di una preventiva verifica di conformità al presente atto di indirizzo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (DREOSTO):
DELIBERA
1. Di disapplicare, per i motivi meglio esplicitati in premessa, la normativa regionale in materia di interventi a sostegno delle locazioni, limitatamente al requisito di residenza, previsto dalla legge regionale 16/2011 (residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi e, per i soggetti di cui all’art. 41 del D. Lgs. 286/1998, residenza nel territorio nazionale da non meno di cinque anni), nei bandi stessi dovrà espressamente prevedersi l'ammissibilità delle domande presentate da coloro che, essendo in possesso degli altri requisiti richiesti, difettino unicamente del requisito relativo all’anzianità di residenza, e ciò al fine di prevenire ogni possibile contenzioso al riguardo;
2. Di disporre che, qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all’importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, si proceda alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto (art. 6, comma 2 del Regolamento di esecuzione dell’articolo 6 della legge regionale 6/2003);
3. Di approvare i bandi 2012 (conduttori e proprietari), per la concessione di contributi riguardanti gli interventi di abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/1998 e ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2003, aventi come anno di riferimento i canoni di locazione 2011 allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
di individuare quale periodo riservato alla presentazione delle istanze quello compreso tra 16.04.2012 e il 10.05.2012,
4. entro il quale i cittadini potranno presentare la domanda per accedere ai benefici predetti, demandando al Responsabile dell’Area la facoltà di prorogare e fissare nuovi termini qualora necessario e su eventuali disposizioni della Regione;
5. Di non partecipare con fondi propri;
6. di precisare altresì che qualora non fossero accreditati fondi al Comune di Spilimbergo, le richieste, anche se ammesse, non saranno liquidate;
7. Di demandare al Responsabile dell’Area l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente provvedimento, ivi compresi l’approvazione degli elenchi da trasmettere all’Amministrazione Regionale;
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (DREOSTO):
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=