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COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO. Provincia di Grosseto. RscoLAMENTo CoMUNALE PER""O'::'PI.INADELL'ADDIZIONALECOMUNALEIRPEF

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(1)

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto

RscoLAMENTo CoMUNALE

PER""O'::'PI.INADELL'ADDIZIONALECOMUNALEIRPEF

(2)

FErcLAVIENTO FER LA DISPLII\|A

DEI.ADDIZ OI.IAI.E @M UMLE

I

FFEF

(3)

(Approvato mn Ddiberazione Onsiliare

n17 aafu.Al.:?/.X

Art.

1

- Oggetto del regolamento

1.

llpreèente

regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360,. comma sostituito dall'art.1, ccim ma 142, lettera a), della

L.26.12.2006, n.296, disciplina la compartecipazione dell'addizionale comunale all'im'posta sul reddito delle persone fisiche.

2. ftr

la disciplina dell'imposta devono intendersi altre'sì richiamate

tutte

le ulteriori normative vigenti, nonché

tutte

le norme regolqmentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2 - Soggetto attivo

1.

Laddizionale

in

oggetto

è

liquidata

e

riscossa

dal

Comune

di lsola del

Giglio,

ai

sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art.

3

- Soggetti

passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale l.R.PE.F.

tutti i

contribuenti aventi il

domicilio fiscale nel

Comune

di lsola del Giglio, .alla data del 1o gennaio dell'anno

di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

(4)

Art. 4 -

Determ

inazione dell'aliquota ed

esenzioni

1. Con il.presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni,

il

Comune

di lsola del

Giglio, con decorrenza

dal 1"

gennaio 2014, determina

che la misura

dell'aliquota

di

compartecipazione dèll'addizionale comunale

all'imposta

sul reddito delle persone fisiche

non

possa eccedere quanto previslto dalle norme

statali

vigenti tempo per temPo.

2.

Le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui

all'art.

1 del D.LGS. 28 settembre 1998,

h.

360 e

all'art.

1, comma 11, del D.L.

n.

13812011,

convertito"on rodificazioni

nella legge

n.

14812011, con decorrenza

dall'1'

gennaio'2014, sono stabilite con apposita delibera

di

Consiglio,

da

adottarsi

entro i

termini

imposti dalla Iegge. ln caso di

mancata

delibera, si

considerano confermate

le

aliquote

dell'esercizio precedente, cosi come stabilito dallart. 1, comma 169, Legge 296

derl

27 t12t2006

Art.

5

- Rinvio

dinam ico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norm e vincolanti statali.

2.

In

tali

casi, in attesa.della formale modificazione Oet presente regolamento, si applica la norm ativa sopraindicata.

Art.6 - Rinvio

a

disposizioni di

legge

1.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento

si fa rinvio al

D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazione ed integrazionei, nonché a

tutte

le ulteriori normative vigenti applicabili alla fattispecie;

Art.7 - Pubblicità del regolamento

e

degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 comr=

(5)

sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005,

n.15.e'tenuta

a disposizione del pubblico perché ne possa prendele visione in qualsiasi momento.

Art. I - Tutela dei dati personali

1.

ll

comune garantisce, nelle forme ritenute piùr idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei

diritti,

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle personefisiche, ai'sensi del D.Lgs.30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.

9

- Entrata in vigore

1. f

l

presente regolamento entra in vigore dal 1" gennaio 2014 e unitamente alla delibera di approvazione verrà com0nicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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