Interrogazione Sen. Crucioli (M5S)
Cariche per ordini e i collegi sanitari
CRUCIOLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'art. 6, comma 1, lett. s), della legge n. 833 del 1978 attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi sanitari;
l'art. 4 della legge n. 3 del 2018 ha novellato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, sostituendone i capi I, II, e III nella parte in cui detta principi sui rinnovi elettorali, stabilisce alcune incompatibilità a ricoprire determinate cariche per un terzo mandato consecutivo e, all'art. 2, comma 5, demanda ad un decreto del Ministero della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli ordini delle professioni sanitarie. Tale decreto attuativo risulta essere il decreto ministeriale n. 2793 del 2018;
la recente sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2019 sulle motivazioni generali di livello costituzionale che riguardano il limite ai mandati consecutivi (divieto del terzo consecutivo) nelle cariche elettive degli ordini professionali forensi è intervenuta a chiarire la fondatezza del limite posto ai mandati consecutivi delle cariche di governo e di controllo, la cui finalità "è quella, infatti, di valorizzare le condizioni di eguaglianza che l'art. 51 Cost. pone alla base dell'accesso 'alle cariche elettive'". L'impedimento temporaneo alla rielezione alla medesima carica in seno al consiglio direttivo degli ordini (art. 2, comma 8, della legge n. 3 del 2018) appare preordinato ad evitare la formazione e la cristallizzazione di posizioni di potere;
la sentenza, inoltre, considera i mandati già espletati, anche solo in parte, ai fini dell'operatività del divieto del terzo mandato consecutivo;
con una circolare interpretativa, n. 149/2020, la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri fornisce agli ordini provinciali, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, indicazioni che paiono, in multipli aspetti, in contrasto con la normativa;
quanto stabilito dalla normativa precedente, ha previsto che il presidente del collegio dei revisori sia un "esterno" (iscritto nel registro dei revisori legali) all'ordine (la normativa precedente prevedeva che il presidente dei revisori fosse un iscritto all'ordine, ma, almeno, veniva eletto, autonomamente, dallo stesso organo dei revisori);
inoltre, l'effettuazione del terzo mandato è stata ritenuta possibile nelle comunicazioni orali svolte nel consiglio nazionale tenutosi il 16 luglio 2020;
gli ordini stanno andando ad elezioni per i rinnovi delle cariche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esercitare, per le prerogative conferitegli dalla legge, un'azione finalizzata a fornire agli ordini indicazioni volte a superare le criticità evidenziate.