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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto ---
Reparto VI – Ufficio 2°
A Elenco indirizzi allegato
Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione Serie: Generale n. 162/2021
Argomento: Ispezione di bandiera (“flag State inspection” – FSI) – Inquadramento normativo e disposizioni applicative a carattere generale.
Riferimenti:
a) Circolari Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale nn. 13 e 22 rispettivamente in data 06/07/2000 e 09/07/2001;
b) Circolari Serie “FSC” nn. 03/2017, 04/2018, 06/2019, 08/2020 e 10/2021;
c) Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Serie: Generale n. 69/2007.
1. Scopo
2. Premessa
Illustrare la base legale, lo scopo e la finalità dell’ispezione di bandiera quale obbligo dello Stato di bandiera;
identificare gli ambiti di applicazione di tale strumento;
aggiornare la policy dello Stato di bandiera rispetto all’implementazione nazionale dei regimi di visita ed ispezione previsti dagli strumenti IMO.
Con le Circolari in riferimento a) questo Comando generale disciplinò, a suo tempo, la c.d. possibilità di ispezione1 del naviglio nazionale – soggetto alle Convenzioni internazionali – nella più ampia cornice di una visita (survey) delegata – rectius “affidata” – all’Organismo riconosciuto (RO) in ossequio al D.Lgs. n.
104/2011.
Le periodiche ispezioni delle navi di bandiera tese, da un lato, a verificare la loro conformità rispetto alla certificazione che possiedono e, dall’altro, a misurare la preparazione dei loro equipaggi, anche negli scenari di emergenza – tema su cui insiste la c.d. visita ai servizi di bordo di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 435/91 – è uno degli obblighi2 dello Stato di bandiera (flag State) sanciti, oggi, dall’IMO Instrument Implementation Code3 (III Code).
Il Codice III, in vigore a livello internazionale da Gennaio 2016, ha già trovato applicazione, nell’ordinamento interno, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo n.
164/20114 recante Procedura di valutazione e controllo da parte dell’IMO con riferimento allo schema di verifica obbligatorio degli Stati che ne sono Membri.
1 Decreto legislativo n. 104/2011, art. 5, comma 4.
2 Codice III, Parte 2, § 22.2: a flag State should take all necessary measures to secure observance of international rules and standards by ships entitled to fly its flag …omissis… Such measures should include, inter alia:
…omissis… 2. The periodic inspection of ships entitles to fly its flag to verify the actual condition of the ship and its crew is in conformity with the certificates it carries …omissis…
3 Adottato con Risoluzione A.1070(28).
4 Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
M_INF.CGCCP.REGISTRO UFFICIALE.U.0109266.09-09-2021.h.16:06
3. Analisi
e considerazioni Tenuto conto delle previsioni del Codice III, la possibilità di ispezione prevista dall’articolo 5 del citato D.Lgs. n. 104/2011 non è assimilabile all’ispezione di bandiera di cui al Codice III ancorché sopravviva nello scopo del suo vettore normativo che, è bene ricordarlo, è – inter alia – la delega di autorità ad Organismi riconosciuti (RO) per l’erogazione di specifici servizi di certificazione-nave.
Nel tempo, tale peculiarità ha determinato – in pratica – il congelamento dell’opzione ispettiva e la conseguente disapplicazione delle Circolari in riferimento a) valutate, verosimilmente, superate; limitandosi le Autorità marittime competenti al riesame della c.d. “dichiarazione ai fini”, del corrispondente certificato, nel più ampio contesto del procedimento amministrativo.
Resta inteso che la facoltà di ispezione potrebbe ben ritenersi, a titolo di mero esempio, come una ulteriore modalità – accanto agli audit infra-biennali presso i siti dei predetti Organismi – attraverso cui l’Autorità competente5 di questo Dicastero – è nella posizione di verificare se e come gli RO agiscono in linea con la delega che hanno ricevuto. Ciò a dire, uno strumento per certi versi analogo all’audit c.d. in accompagnamento – alla cui implementazione il Corpo può, ove richiesto, offrire supporto con riferimento al tema dell’implementazione dei requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione da parte degli RO. Uno scrutinio rivolto a chi
“certifica” e non anche a chi – la nave – “viene certificata”.
Quanto finora significato non modifica, al momento, le disposizioni in materia di formazione, addestramento e mantenimento delle abilitazioni conseguite dal personale del Corpo di cui alla vigente Direttiva 001/FSC.
Detto ciò, è del tutto evidente che la partecipazione di personale del Corpo alle visite statutarie delegate agli RO, nel cui orizzonte si pone la certificazione statutaria, non può considerarsi attività obbligatoria quanto piuttosto opzione declinabile – oggi – nei contesti sopra generalizzati o – in futuro – in ambiti che l’Autorità competente in materia vorrà identificare.
Così inquadrata, l’ispezione di bandiera può correttamente posizionarsi a valle della survey eseguita dall’RO ed esserne “cartina di tornasole”. Essa è concreta espressione della funzione di enforcement dello Stato di bandiera rispetto alla propria flotta mercantile (e come tale è inquadrata dal Codice III) e non mira a ripetere attività che il legislatore ha stabilito siano delegate agli RO; a maggior forza, essa non appartiene a quella categoria di misure dette di “implementazione”
normativa ma è strumento attraverso cui comprendere se, in un dato periodo, un’unità – già in possesso di valida e pertinente certificazione – è mantenuta conforme ai verificati requisiti applicabili mediante esami documentali, controlli funzionali ed operativi eseguiti in forma estesa ed a campione, come appropriato.
Non da ultimo, la FSI è da ritenersi azione preventiva che questo Stato di bandiera può mettere in campo per mitigare il rischio di un “fermo-nave” da parte di uno Stato di approdo in regime di port State control (PSC) e, così, migliorare la performance della propria flotta.
Un rationale – quello fin qui sviluppato – che sarà ereditato, come opportuno, anche all’interno del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) del Corpo quale Stato di bandiera.
A titolo di cenno storico, lo strumento dell’ispezione di bandiera risulta essere già stato adottato ed applicato, a partire dal 2018, sotto il coordinamento di questo Comando generale – anche nell’ambito di mirate Campagne Ispettive Concentrate (CIC) – in linea con gli obiettivi strategici, di anno in anno, perseguiti dal Corpo6.
4. Disposizioni
5. Conclusioni
Alla luce di tutto quanto precede, a far data dalla emissione della presente Circolare si dispone:
l’abrogazione delle Circolari in riferimento a);
l’eliminazione dell’obbligo della partecipazione di personale del Corpo a visite addizionali ISM/DOC-SMC prescritte dalla Circolare in riferimento c).
Resta inteso che la sola ispezione di bandiera – che questo Comando generale andrà più dettagliatamente a disciplinare con dedicata Circolare – continuerà ad essere governata dallo scrivente Reparto ed eseguita, nell’annualità corrente, nel contesto degli attuali obiettivi strategici del Corpo, su almeno:
il 50% delle navi nazionali da passeggeri e traghetti Ro-Ro passeggeri selezionate;
il 70% delle navi nazionali che sono state detenute a seguito di ispezioni PSC.
Si coglie l’occasione per rinnovare l’attenzione di codeste Autorità marittime sui contenuti delle Circolari in riferimento b) con le quali sono state diffuse, rispettivamente, la variante 1 alla Direttiva 001/FSC, le attuali procedure per l’esecuzione delle ispezioni di bandiera (FSI) ed impartire disposizioni circa la gestione del relativo personale ispettivo – significando il più generale obbligo di impiego di FSCO in possesso di valida e pertinente abilitazione per la tipologia di unità ispezionata.
Eventuali richieste di chiarimento/approfondimento siano indirizzate, da codeste Autorità Marittime – attraverso i Servizi di Coordinamento FSC – all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it .
IL CAPO REPARTO Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
GIARDINO LUIGI
CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA AMMIRAGLIO
09.09.2021 12:03:07 GMT+00:00
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