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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA PROVINCIA DI LECCO C.A.P

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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23887

UFFICIO TECNICO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA NAVA – I° LOTTO

SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, D.LGS. 81/2008, DEI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE AREA NAVA I° LOTTO – CUP D85I17000040004

Ente Appaltante

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Indirizzo

OLGIATE MOLGORA VIA STAZIONE 20

P.IVA

00767250137 Tel./Fax

039.9911231 E-Mail

[email protected]

Tecnico Arch. Marco Cappucci

Data

06/12/2017

Elaborato

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(2)

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione affida al TECNICO INCARICATO, che accetta senza riserva alcuna, i seguenti servizi pubblici di ingegneria e architettura relativi ai lavori citati in premessa;

– 1. PROGETTAZIONE

– 1.1 Studio di fattibilità tecnica ed economica;

– 1.2 Progettazione definitiva;

– 1.3 Progettazione esecutiva;

– 2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – 2.1 Coordinamento progettuale;

Il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, è riportato nei seguenti documenti che fanno parte del presente capitolato:

- DOCUMENTO PRELIMINARE ALL’AVVIO DELLA PROGETTAZIONE (articolo 15, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

- CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI (articolo 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

2. Il TECNICO INCARICATO si impegna all’esecuzione dei servizi tecnici e tecnico-amministrativi affidati alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati; nel caso in cui il progetto non venga finanziato non sono dovuti indennizzi per incarico parziale.

ART. 2 – CAPITOLATO D’ONERI E RIFERIMENTI VINCOLANTI

1. L’incarico è affidato e accettato con l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, in termini non esaustivi:

a) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e Linee Guida ANAC n. 1 del 14.09.16;

b) D.P.R. 217/10;

c) D.Lgs. 81/08;

d) D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;

e) D.M. Beni Attività Culturali e Turismo 22.08.2017 N. 154: Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

f) Il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;

g) Criteri Ambientali Minimi (es. DM 24.12.2015, DM 24.05.2016, DM 11.01.17, D.M. 02.12.16 n. 263);

h) NTC testo vigente;

2. L’incarico deve essere svolto in conformità a:

- Studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.102 del 23.11.2017;

- Documento preliminare all’avvio della progettazione, allegato al presente capitolato e che il TECNICO INCARICATO, con la firma del presente contratto, dichiara di conoscere e di accettare.

ART. 3 – OBBLIGAZIONI GENERALI

1. Il TECNICO INCARICATO deve osservare le norme di cui agli artt. 2229 e seguenti c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico;

2. Resta a carico del TECNICO INCARICATO ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione;

3. Il TECNICO INCARICATO deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

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ART. 4 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO

1. L’Amministrazione si impegna a fornire al TECNICO INCARICATO, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso nonché ad eventuali altri studi e valutazioni;

2. Il TECNICO INCARICATO si impegna a:

a) Produrre un numero minimo di n. 5 copie di ogni elaborato, già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione le ulteriori copie dovranno essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);

b) A produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;

c) A produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, copia degli elaborati su supporto digitale editabile (docx, xls, DXF O DWG, ecc.);

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del TECNICO INCARICATO, l’Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione;

4. Il TECNICO INCARICATO è obbligato altresì, senza ulteriori compensi:

a) A relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie eseguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione;

b) A far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;

c) A partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore a 3;

d) A partecipare alle eventuali Conferenze dei Servizi decisorie ai sensi dell’art. 14, c. 2, L.

241/90 e s.m.i., indetta anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 D.Lgs. n. 50/16.

ART. 5 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. I termini per l’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione;

2. I termini per ciascuna prestazione sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall’altra parte, come segue:

a) Studio di fattibilità …. giorni 45;

b) Progetto definitivo …. giorni 60 dalla comunicazione di approvazione dello SFTE;

c) Progetto esecutivo … giorni 45 dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo;

3. Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale. Agli stessi fini il progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo informativo sono considerati unitariamente;

4. La fase di esecuzione dell’intervento avverrà secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato. L’incarico di direzione lavori, assistenza lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione seguirà le tempistiche stabilite per la realizzazione dei lavori e sarà oggetto di eventuale successivo affidamento;

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ART.6 – PENALE PER RITARDI

1. Il ritardo nella consegna e nella documentazione completa relativi alle prestazioni affidate comporta una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo dei compensi di cui all’art. 10, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini di cui all’art. 5; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del TECNICO INCARICATO per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione; restano ferme le condizioni di cui all’art. 5 comma 3;

2. Le penali non possono superare il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo;

superato tale importo l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno del TECNICO INCARICATO;

3. Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

ART. 7 – VARIAZIONI, SOSPENSIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il TECNICO INCARICATO è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e della conformità di quanto progettato a quanto previsto;

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/16, o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell’Amministrazione o da terzi, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all’ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dal soggetto e/o organo competente in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi da tale lavoro, compresa l’applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del TECNICO INCARICATO;

3. Il TECNICO INCARICATO risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati;

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

ART. 8 – PRESTAZIONI DIVERSE DA ESEGUIRSI SOLO SU ORDINE SPECIFICO

1. Le prestazioni diverse sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo dell’incarico e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e in ogni caso dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa;

2. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d’una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.

ART. 9 – PRESTAZIONI SPECIALI E SPECIALISTICHE, PRESTAZIONI ACCESSORIE, SPESE 1. Sono inoltre incluse nell’incarico, e compensate con gli importi stabiliti all’art. 10, le seguenti prestazioni speciali e specialistiche, anche se svolte da terzi, preventivamente autorizzati dall’Amministrazione:

a) Esecuzione delle prove geologiche, geotecniche e sismiche, compreso assistenze murarie per opere di indagine strutturale;

b) Redazione pratica per autorizzazione ambientale e pratica ex art. 21 del D.lgs. 42/2004;

c) Redazione pratica vigili del fuoco;

2. Tutte le spese cono conglobate in un’unica aliquota percentuale applicata agli onorari per la progettazione e la direzione lavori, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In relazione all’esito della procedura di affidamento sulla base dei corrispettivi previsti dal D.M.

17.06.2016 e tabella ivi allegata, il TECNICO INCARICATO ha offerto un ribasso contrattuale del ……….%, per cui i corrispettivi sono così determinati:

euro ……….;

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b.1) Progetto definitivo euro ……….;

b.2) Progetto esecutivo euro ……….;

b.3) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (compresi PSC e fascicolo) euro

……….;

p.s) prestazioni speciali euro ……….;

s.c.) spese conglobate euro ……….;

TOTALE GENERALE dei corrispettivi euro ……….;

2. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’art. 2578 c.c.;

3. L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra i tecnici incaricati e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti e specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali;

4. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell’art. 2233 c.c., non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, c.c. per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l’affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

ART. 11 – PAGAMENTI IN ACCONTO O PAGAMENTI A SALDO

1. I compensi, così come stabiliti dall’art. 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:

a) Entro 30 giorni dall’approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica: saldo del medesimo;

b.1) Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo: saldo medesimo;

b.2) Entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo: saldo dell’importo del medesimo e del coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione;

2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni specialistiche e accessorie incluse nel corrispettivo di cui all’art. 10 per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfettariamente;

3. Qualora per cause non dipendenti dal TECNICO INCARICATO le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 365 giorni dall’ultimazione della relativa prestazione e dalla consegna all’amministrazione della competente completa documentazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al TECNICO INCARICATO, i relativi pagamenti sono disposti entro 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti si applica l’art. 12, comma 3;

4. In relazione alla complessità dell’intervento, il Responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento dei pagamenti di cui al comma 1, in non più di 5 rate per ciascun livello di progettazione. La richiesta di pagamento frazionato può essere negata solo con adeguata motivazione;

5. Gli eventuali compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all’art. 8, così come stabilite dall’art. 10, comma 2, sono corrisposti entro 30 giorni dall’ultimazione della singola prestazione ordinata;

6. Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n.

140, non è prevista alcuna forma di anticipazione.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO – RITARDO NEI PAGAMENTI

1. La liquidazione dei corrispettivi di cui all’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della componente specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese, riportante:

a) La disposizione contrattuale che disciplina il singolo pagamento;

b) Il grado di espletamento delle prestazioni in base al quale è dovuto il pagamento;

c) Gli estremi della comunicazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 191, c. 1, del D.Lgs.

267/2000;

2. L’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 267/2000 è comunque subordinata alla presentazione della fattura fiscale recante la medesima indicazione del documento di spesa di cui al comma 1;

3. In caso di ritardo nella emissione dei mandati di pagamento relativi ai corrispettivi, rispetto ai

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termini previsti nel contratto, al TECNICO INCARICATO spettano gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca centrale europea, a partire dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della relativa specifica, richiesta di acconto o nota onorari e spese;

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l’Amministrazione.

ART. 13 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il TECNICO INCARICATO si obbliga ad introdurre nel progetto tutte le modifiche, le aggiunte ed i perfezionamenti richiesti dagli enti esterni per il rilascio delle relativa autorizzazione, o che siano dall’Amministrazione ritenuti necessari per l’adempimento dell’incarico e non siano in contrasto con le istruzioni originariamente dalla stessa impartite, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Qualora, invece, determinazioni ed esigenze dall’Amministrazione richiedano variazioni nell’impostazione progettuale (cambiamenti di tracciati, di aree, di manufatti importanti, modifiche di programma di costruzione), nella lettera dei conferimento dell’incarico di rielaborazione del progetto l’Amministrazione indicherà il relativo compenso o i criteri per il calcolo del compenso medesimo, parametri sui corrispettivi determinati nel presente contratto, secondo il criterio di proporzionalità.

3. Non sono in ogni caso dovuti compensi aggiuntivi per la predisposizione di studi preliminari/elaborati tecnici necessari per la quantificazione della spesa a seguito di variazione nell’impostazione progettuale.

4. Al TECNICO INCARICATO non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali del piano di sicurezza.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni, qualora ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tal caso al TECNICO INCARICATO è corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione;

2. Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione/verifica da parte del competente organo consultivo dell’Amministrazione, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, al TECNICO INCARICATO non è dovuto alcun compenso e l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare esaurito l’incarico;

3. Il TECNICO INCARICATO deve introdurre senza indugio negli atti progettuali tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dai nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi;

4. Tutti i termini di pagamento previsti nel presente contratto sono sospesi per il periodo di tempo necessario al conseguimento dei predetti pareri e/o dei provvedimenti autorizzativi da parte delle Autorità competenti e non trova applicazione l’art. 12 comma 3;

5. Qualora, anche dopo l’introduzione delle modifiche di cui al comma 3, il progetto, a qualunque livello, non consegua il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque soggetto pubblico, l’Amministrazione è in facoltà di dichiarare esaurito l’incarico.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, ne viene fatta contestazione scritta al responsabile del procedimento: quest’ultimo, o in caso di

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ricevimento, provvedendo nei 30 giorni successivi agli adempimenti eventualmente necessari per gli adeguamenti delle copertura finanziaria, per la risoluzione del contratto, per la devoluzione della causa all’autorità giudiziaria.

2. Qualora la soluzione proposta dal responsabile del procedimento sia fatta propria dagli organi dell’Amministrazione e sia accolta dal TECNICO INCARICATO, è redatto apposito verbale, con la sottoscrizione del quale da parte del TECNICO INCARICATO cessa la materia del contendere.

3. Qualora la controversia sia devoluta all’autorità giudiziaria, sia ordinaria che amministrativa, in base alle rispettive competenze e alla giurisdizione sulla materia alla quale è riconducibile il contenzione, il foro competente è quello dell’ambito territoriale dell’Amministrazione (Lecco).

ART. 16 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. Il TECNICO INCARICATO deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;

2. Il TECNICO INCARICATO deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, prevista per i dipendenti della vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto applicabile;

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente art. l’Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del TECNICO INCARICATO per l’esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si prende atto che in relazione al TECNICO INCARICATO non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso TECNICO INCARICATO, circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 del D.Lgs. 159/11.

ART. 18 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità;

2. Qualora l’aggiudicatario abbia indicato in sede di offerta, le prestazioni da subappaltare, previa autorizzazione dell’Amministrazione e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16, le prestazioni che il TECNICO INCARICATO ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato d’oneri per l’affidamento dei servizi tecnici professionali e previa autorizzazione dell’Amministrazione.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Il TECNICO INCARICATO assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo;

2. Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’articolo 269 del D.P.R. n. 207/2010, il TECNICO INCARICATO ha presentato la dichiarazione in data ….………….. prot. ……., della compagnia di assicurazioni ………. agenzia/filiale di ……….., autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico

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riferimento ai lavori progettati di cui all’intervento descritto in premessa, ai sensi dei commi seguenti;

3. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico delle stazioni appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

4. La polizza dovrà prevedere una garanzia massima non inferiore a 1.000.000,00 euro, IVA esclusa;

5. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell’approvazione del progetto esecutivo esonera l’Amministrazione dal pagamento di tutti i compensi professionali;

6. Verificatisi gli errori o le omissioni di cui al comma 3, l’Amministrazione può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, per quanto necessario, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

ART. 20 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico del TECNICO INCARICATO;

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolate ed efficace per il TECNICO INCARICATO nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione solo dopo l’intervenuta esigibilità dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2;

2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l’Amministrazione per il solo studio di fattibilità tecnica ed economica, mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

3. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione non procedere all’affidamento ovvero di procedere all’affidamento a terzi, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, ovvero della direzione dei lavori, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 22 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il TECNICO INCARICATO assume di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;

ARTICOLO 23 – ANTICORRUZIONE

Il TECNICO INCARICATO espressamente ed irrevocabilmente:

- Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- Dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;

- Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il TECNICO INCARICATO non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del TECNICO INCARICATO, che sarà

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In relazione a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione le parti con la sottoscrizione del presente contratto dichiarano quanto segue:

- il TECNICO INCARICATO dichiara di essere a conoscenza dell’estensione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Olgiate Molgora ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione comunale;

- Il Responsabile del Servizio dichiara di non trovarsi in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse ostative alla stipula del presente contratto di appalto.

Le parti contraenti prendono atto che il presente affidamento è soggetto a risoluzione in caso di violazione ai predetti obblighi, da accertarsi con le modalità previste dall’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

ARTICOLO 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Le parti, con la firma del presente contratto, si prestano vicendevolmente il consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei rispettivi dati personali. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Olgiate Molgora 06.12.2017

Il Responsabile del Servizio Territorio Arch. Marco Cappucci

documento firmato digitalmente

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