• Non ci sono risultati.

Abbattimento alberi: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Abbattimento alberi: ultime sentenze"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Abbattimento alberi: ultime sentenze

Autore: Redazione | 12/03/2021

Leggi le ultime sentenze su: abbattimento di alberi di alto fusto nel parco condominiale; prevenzione di danni gravi ed irreparabili per la tutela dell’incolumità dei frequentatori dell’edificio scolastico;

salvaguardia del territorio.

(2)

Alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto

Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini, allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per l’omesso esame del vincolo di destinazione imposto dal comune al costruttore circa il congruo numero di alberature da mettere a dimora, al fine di verificare se gli alberi oggetto di abbattimento e di reimpianto concorressero, in virtù del detto vincolo, a costituire il decoro architettonico dell’edificio).

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22573

Abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo

In tema di furto di alberi, l’aggravante della violenza sulle cose prevista dall’art.

625, comma 1, n. 2, c.p. è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all’utilizzo programmato, ma non nel taglio effettuato per rendere trasportabile un albero già divelto destinato alla produzione di legna da ardere, non realizzandosi in tal caso alcuna trasformazione o mutamento di destinazione del bene.

Cassazione penale sez. V, 16/12/2020, n.3788

L’abbattimento di un albero di pregio

L’abbattimento di alberi di alto fusto, costituenti elemento caratterizzante e di pregio del parco comune condominiale, determina un’innovazione e, pertanto, ai fini della sua deliberazione è necessaria l’approvazione con la maggioranza prevista dal 5 comma dell’art. 1136 c.c.

Corte appello Roma, 25/10/2018, n.6764

(3)

Ampliamento servitù di passaggio coattivo

Condizioni necessarie per procedere all’ampliamento di una servitù di passaggio coattivo già esistente sono, ai sensi del richiamo operato dal comma 3 dell’art.

1051 c.c., quelle poste dal comma 2 della stessa disposizione, che attribuisce rilievo all’accesso più breve alla via pubblica e al minor danno al fondo servente ed impone, perciò, una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati, dovendo escludersi invece, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 2 e 3 Cost.), che, ove la servitù già esista, occorre senz’altro procedere all’ampliamento della stessa a meno che ciò sia impossibile o attuabile solo con dispendio o disagi eccessivi. Ne consegue che il proprietario del fondo servente è legittimato ad eccepire l’idoneità di altro accesso in diverso sito o fondo, se questo realizzi la via più breve e sia meno dannoso dell’ampliamento richiesto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda rilevando l’esistenza di percorsi alternativi da realizzare su fondi di terzi, i quali assicuravano un accesso più breve alla via pubblica e non implicavano l’abbattimento di alberi, come, invece, sarebbe stato necessario nel caso di ampliamento della servitù già esistente, nonché l’assenza di vantaggi per il fondo dominante derivanti dalla meccanizzazione del processo produttivo).

Corte appello Lecce sez. II, 27/01/2016, n.63

Salvaguardia degli uliveti

Per quanto concerne specificamente gli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è ancora vigente la disciplina dettata dal d.lg.lt. 27 luglio 1945 n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti.

Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma

(4)

pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l’estensione della i tutela addirittura alla sola sterpaglia.

Consiglio di Stato sez. IV, 09/07/2010, n.4457

Abbattimento di alberi olivo senza autorizzazione

A norma degli art. 1 e 2 del d.lg.lgt. 27 luglio 1945 n. 475, come modificati dalla l.

14 febbraio 1951 n. 144, l’abbattimento degli alberi da olivo, consentito anche per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo, richiede, indipendentemente dal motivo per cui è effettuato, un’apposita preventiva autorizzazione, in mancanza della quale si applica la relativa sanzione, senza che possa avere efficacia scriminante l’eventuale autorizzazione intervenuta successivamente all’abbattimento.

Cassazione civile sez. II, 06/02/2009, n.3045

Spesa relativa all’abbattimento

In materia di condominio, l’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art.

1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore.

Corte appello Roma sez. IV, 06/02/2008, n.478

Abbattimento di alberi: autorizzazione paesaggistica

L’abbattimento di alberi in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica configura il reato di cui all’art. 181 d.lg. n. 42 del 2004, in quanto attività idonea a compromettere i valori ambientali incidendo in modo apprezzabile sull’assetto del territorio.

(5)

Cassazione penale sez. III, 07/04/2006, n.16036

L’abbattimento di 991 alberi di ulivo secolari

L’abbattimento di ben 991 alberi di ulivo secolari non rientra nel normale esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, bensì, tenuto conto dell’entità dell’intervento di estirpazione e della sua portata di alterazione permanente dello stato dei luoghi, nell’ampio concetto di “opere civili”, per le quali l’art. 82 comma 12 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto oggettivamente idoneo a compromettere i valori del paesaggio incidendo in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull’assetto ambientale territoriale.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 05/07/2005, n.3611

L’abbattimento di otto alberi di alto fusto

È legittima l’ordinanza contingibile e urgente che dispone l’abbattimento di otto alberi di alto fusto con lo scopo di prevenire danni gravi ed irreparabili all’incolumità dei frequentatori dell’edificio scolastico prospiciente il giardino del ricorrente, per effetto di cadute accidentali di alberi o di parti di essi. Tale ragione, essendo correlata alla salvaguardia di un bene primario della persona, è più che sufficiente a giustificare l’esercizio del potere “extra ordinem”. Insindacabile, poi, perché espressione di discrezionalità tecnica, è la scelta di ordinare l’abbattimento delle piante e non altra misura non distruttiva.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 29/12/2003, n.3626

Divieto di abbattimento di alberi di specie protetta

La l. reg. Umbria n. 2 del 1998 (prevedente che il divieto di abbattimento di alberi di specie protetta non si estende a quelli collocati in violazione delle distanze legali) costituisce interpretazione autentica delle norme contenute nella precedente l. reg. n. 49 del 1987 in quanto interviene a chiarire il significato del

(6)

testo della legge precedente, ed il suo ambito logico coincide con quello della legge interpretata; essa è pertanto applicabile anche alle fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, spiegando efficacia retroattiva, con la conseguenza che il divieto di abbattimento stabilito dalla precedente l. reg. non può più trovare applicazione in relazione a quegli alberi che violino le distanze legali stabilite dal codice civile.

Cassazione civile sez. II, 28/08/2002, n.12611

L’abbattimento di un consistente numero di alberi

In tema di protezione delle bellezze naturali, l’abbattimento di un consistente numero di alberi e ceppaie integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 1 sexies d.l. 27 giugno 1985, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431, atteso che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio, mentre l’abbattimento di un consistente numero di alberi è oggettivamente idoneo a compromettere i valori del paesaggio in quanto incidente in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull’assetto ambientale territoriale ed è riconducibile a quella attività di modificazione del territorio in relazione alla quale vige il regime autorizzatorio preventivo.

Cassazione penale sez. III, 29/11/2001, n.2398

Possesso su di un appezzamento di terreno

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) la buona fede dell’agente circa la reale o putativa sussistenza del preteso diritto non vale ad escludere il dolo, ma costituisce, al contrario, un presupposto necessario per la configurabilità del reato e vale a distinguere lo stesso da altre più gravi, ipotesi criminose.

(Fattispecie nella quale l’imputato – la cui assoluzione, sulla base del suindicato principio è stata censurata dalla S.C. – ritenendo di vantare una situazione di

(7)

possesso su di un appezzamento di terreno, aveva proceduto allo spostamento della linea di confine del proprio fondo ed all’abbattimento di alberi posti nel terreno oggetto di contestazione mentre quest’ultimo si trovava nella materiale disponibilità del confinante).

Cassazione penale sez. VI, 06/02/2001, n.13115

Abbattimento di alberi

Episodi meteorologici rappresentati da raffiche di vento di forte entità non sono affatto, nel periodo primaverile, fatti eccezionali in Milano, come è vero del resto che pressoché ogni anno, in occasione proprio di tali episodi, si verificano danni di vario genere, quali cadute di tegole, abbattimento di alberi; è altresì noto come la zona di Milano possa essere interessata da nubifragi di una certa violenza e di notevole intensità, anch’essi produttivi di danni notevoli.

Tali fenomeni possono pertanto essere riguardati, se non addirittura come normali, certamente prevedibili, con la conseguenza che, chi abbia in custodia ovvero proceda alla messa in opera di opere, le quali, per la loro natura, possono risentire degli eventi atmosferici, debbono osservare regole di particolare diligenza, perché non si abbiano a verificare eventi di danno.

Tribunale Milano, 02/03/2000

Rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi

I cittadini – ivi – residenti non sono legittimati ad impugnare i provvedimenti comunali che dispongono il rifacimento di una strada con abbattimento di numerosi alberi, trattandosi di un interesse diffuso di protezione ambientale. A differenza infatti di quanto accade per le associazioni ambientaliste, legittimate ai sensi della legge n. 349 del 1986, il nostro ordinamento amministrativo non prevede in generale una sfera di protezione processuale dell’ambiente in titolarità di singoli cittadini tutelabile innanzi al giudice amministrativo.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 13/04/2006, n.1203

Riferimenti

Documenti correlati

Sui trattori standard, da più di 30 anni la struttura di protezione montata al posto di guida è di sicurezza, nel senso che è provata di sicurezza e omologata per offrire

* Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all’ente. COMUNICAZIONE DI

* Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all’ente. COMUNICAZIONE DI

* Si prega cortesemente il destinatario di citare il suindicato numero di protocollo nella futura corrispondenza indirizzata all’ente. AUTORIZZAZIONE DI ABBATTIMENTO ALBERI

Va dichiarato l’inadempimento della compagnia telefonica e il conseguente obbligo di risarcire il danno cagionato all’utente, laddove la compagnia non abbia provveduto

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), è stato redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

Il diritto di prelazione in materia agraria non sussiste con riferimento a quei terreni per i quali in base ad uno strumento urbanistico, anche se non ancora approvato, è prevista

Vale a dire che, in assenza di pregiudizi alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio, l’assemblea condominiale non potrebbe contestare la realizzazione di tali opere, neanche