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Alberi alto fusto: ultime sentenze

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Alberi alto fusto: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/09/2021

Rilascio di un’autorizzazione al taglio di alberi di alto fusto; distanza di tre metri dal confine.

Contribuzione alle spese di potatura di

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alberi ad alto fusto

Alle spese di potatura degli alberi, che pur insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino, sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso.

Le piante di alto fusto possono formare oggetto, ad un tempo, di proprietà esclusiva e di comunione, fornendo utilità differenziate al proprietario del suolo e, ad un tempo, ai titolari delle unità immobiliari dell’edificio condominiale, in quanto componenti essenziali del decoro architettonico del fabbricato; ciò giustifica l’obbligo di contribuzione dei partecipanti al condominio alle spese di potatura.

Cassazione civile sez. II, 16/10/2020, n.22573

L’abbattimento di un albero di pregio nel cortile condominiale

L’abbattimento di alberi di alto fusto, costituenti elemento caratterizzante e di pregio del parco comune condominiale, determina un’innovazione e, pertanto, ai fini della sua deliberazione è necessaria l’approvazione con la maggioranza prevista dal 5 comma dell’art. 1136 c.c.

Corte appello Roma, 25/10/2018, n.6764

Valutazione tecnica sulle radici per disporre l’abbattimento

Il Comune non può ordinare l’abbattimento di un cipresso ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità senza aver effettuato una preventiva, approfondita valutazione tecnica sull’apparato radicale dell’albero ad alto fusto.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 21/05/2018, n.366

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Danni subiti da utenti di beni demaniali e presunzione di responsabilità della PA

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (nella specie si trattava di un sinistro avvenuto su di un tratto di strada comunale ove vi erano alberi di alto fusto ed in particolare uno di essi aveva il tronco cresciuto con pendenza verso il centro della carreggiata non segnalata in alcun modo).

Corte appello Roma sez. I, 27/04/2018, n.2751

Distanza dal confine e distinzione tra tipologie di siepi

Ai fini della distanza dal confine, l’art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto – purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l’avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni – le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Cassazione civile sez. II, 19/03/2018, n.6765

Piantumazione di essenze arboree e vegetazionali

Gli interventi ex l. rg. Lazio n. 21 del 2009 devono essere realizzati nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente e dagli artt. 8 e 9,

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d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 del Ministero per i Lavori Pubblici e in conformità al d.m.

14 gennaio 2008 del Ministero per le Infrastrutture (approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), nonché di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico — ambientale e di bioedilizia.

Inoltre, in base al comma 4 dell’art. 4, la realizzazione di tali interventi è subordinata: a) all’esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard urbanistici di cui agli artt. 3 e 5 del d.m. 1444 del 1968, ovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume e di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione dei parcheggi di cui all’art. 41 sexies, l. n. 1150 del 1942; b) alla realizzazione di interventi di piantumazione di essenze arboree e vegetazionali con un indice minimo di densità arborea, comprese le alberature esistenti, pari ad 1 albero di alto fusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera da costruzioni ed un indice minimo di densità arbustiva, compresi gli arbusti esistenti, pari ad 1 arbusto ogni 100 metri quadrati di superficie libera.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 24/05/2016, n.6097

Alberi di alto fusto e confine

Gli alberi di alto fusto che, ai sensi dell’art. 892, primo comma, n. 1, cod. civ., devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica coma “di alto fusto”, ovvero con riguardo allo sviluppo comunque da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un’altezza superiore a tre metri.

Cassazione civile sez. II, 18/02/2015, n.3232

Destinazione di un’area di giardino a parcheggio

La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile

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deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condomini.

Cassazione civile sez. VI, 12/07/2011, n.15319

Distruzione del sottobosco

Nel delitto di danneggiamento il dolo non è qualificato dal fine specifico di nuocere, sicché per la sua esistenza è sufficiente la coscienza e volontà di danneggiare. (La Corte ha precisato che resta estranea all’elemento soggettivo la pretesa convinzione di operare con finalità di “riordino della zona” in capo al direttore dei lavori di un’impresa impegnata nel recupero di una centrale idroelettrica sita in zona sottoposta a vincolo ambientale, forestale ed idraulico, con il compimento di opere di trasformazione urbanistica – realizzazione di una pista di accesso, taglio a raso di numerosi alberi di alto fusto, rilevanti sbancamenti, distruzione del sottobosco con deposito di materiali inerti, realizzazione di una rampa di accesso ad un torrente -, e che, in mancanza del consenso del proprietario del terreno e dell’area boschiva, il descritto comportamento si caratterizza per la consapevolezza di un’azione violenta, perché non accettata dalla persona offesa).

Cassazione penale sez. II, 14/03/2007, n.15102

Responsabilità del conduttore

L’obbligo di manutenzione ordinaria dell’immobile locato grava sul conduttore e, conseguentemente, è quest’ultimo e non il proprietario che deve ritenersi responsabile dei danni subiti da un immobile confinante a causa della sua violazione.

(In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del proprietario per i danni subiti da un immobile a causa delle infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato un immobile confinante, provocate dal fatto che i canali di scolo erano stati intasati dalle foglie cadute dagli alberi di alto fusto siti nel primo, che il conduttore non

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aveva provveduto ad eliminare).

Cassazione civile sez. III, 30/01/2006, n.1878

Alberi di alto fusto: autorizzazione al taglio

Nel caso in cui, con riferimento al rilascio di un’autorizzazione al taglio di alberi di alto fusto, sia stato valutato soltanto il profilo idrogeologico, il comune è competente ad annullare il precedente provvedimento, in ragione della difesa dell’interesse all’ambiente.

Consiglio di Stato sez. V, 16/09/2004, n.6006

Divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine

Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, comma 1, n. 1, c.c., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore. Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.

Cassazione civile sez. II, 26/02/2003, n.2865

Difesa dei boschi dagli incendi

In assenza di una precisa definizione normativa della nozione di “bosco”, cui fa riferimento l’art. 1 comma 1 lett. g), d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1985 n. 431, e dovendosi comunque escludere che nella detta nozione possa rientrare un piccolo gruppo di alberi ovvero che possano rientrarvi i frutteti (siccome privi di caratteristiche “forestali”), mentre non è richiesto, per converso, che gli alberi debbano essere di alto fusto nè che siano particolarmente fitti (avuto anche riguardo al testo normativo che si riferisce a

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“territori coperti da foreste o da boschi“, da riguardarsi, quindi, come ecosistemi ed entità paesaggistiche comprensive anche di radure e parti rocciose, purché non escludenti una considerazione unitaria dell’insieme), deve ritenersi consentito, quando ciò sia possibile, mutuare la definizione in questione dalla normativa e dagli atti amministrativi regionali.

(Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto come “bosco” l’insieme di tre alberi limitrofi ad una costruzione assunta come abusiva, ha affermato che, trattandosi di fatto accertato nel territorio della regione Sardegna, ben si sarebbe potuto fare riferimento alle indicazioni ricavabili dal piano regionale per la difesa dei boschi dagli incendi nonché dalla relativa circolare esplicativa).

Cassazione penale sez. III, 24/09/1999, n.12108

L’esercizio del diritto di veduta del vicino

La collocazione, su un terrazzo, di piante di alto fusto (nella specie, alberi di lauro) che impediscano l’esercizio del diritto di veduta del vicino senza apprezzabile vantaggio del proprietario, configura atto emulativo, come tale illecito (nella specie, il tribunale ha ritenuto atto emulativo la collocazione di piante che diminuivano la panoramicità dell’appartamento dell’attore in considerazione che i due cespiti trovavansi sullo stesso livello e che la collocazione non poteva essere giustificata sotto il profilo della tutela della riservatezza del convenuto in quanto la terrazza era sottoposta ad altri due piani del fabbricato dai quali era comodamente esercitabile la visuale sulla terrazza medesima).

Tribunale Napoli, 20/02/1997

Piantagione di alberi di alto fusto

La disposizione di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 590 del 1965 – la quale esclude che possa esercitarsi il diritto di prelazione previsto dal precedente comma 1 quando i terreni offerti in vendita siano destinati, in base a piani regolatori anche non ancora approvati, ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica – va interpretata in modo estensivo, ricomprendendo nella sua previsione qualsiasi terreno per il quale sia prevista una utilizzazione “urbana”, in contrapposizione all’utilizzazione

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“agricola”.

Pertanto, il diritto di prelazione non sussiste: con riferimento a quei terreni per i quali è prevista una destinazione edilizia, pure se, trattandosi delle cosiddette

“zone di rispetto”, sia previsto l’obbligo di piantagione di alberi di alto fusto e, solo in mancanza, la possibilità di utilizzazione agricola; quando il fondo sia compreso nel perimetro del centro abitato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a, l. n. 765 del 1967; nei confronti di aree comprese, a norma della l. n. 1150 del 1942, in un centro storico che, pure essendo inedificabili, siano destinate ad assicurare migliori condizioni di vivibilità ed a garantire il decoro ambientale.

Cassazione civile sez. III, 02/02/1996, n.893

Diritto di prelazione in materia agraria

Il diritto di prelazione in materia agraria non sussiste con riferimento a quei terreni per i quali in base ad uno strumento urbanistico, anche se non ancora approvato, è prevista una destinazione edilizia, pure se, trattandosi delle cosiddette zone di rispetto, sia previsto l’obbligo di piantagione di alberi di alto fusto, e, solo in mancanza, la possibilità di utilizzazione agricola. Ciò per evitare il fenomeno speculativo dell’acquisto a basso prezzo di terreni prevedibilmente destinati, per effetto del predetto strumento urbanistico, all’edilizia urbana.

Cassazione civile sez. III, 17/07/1991, n.7949

Magnolia e pino atlantico: caratteristiche botaniche

Devono ritenersi, per le loro caratteristiche botaniche, alberi di alto fusto la magnolia e il c.d. pino atlantico (denominato scientificamente “cedrus atlantica”) e il giudice deve ordinarne l’estirpazione nel caso che essi sorgano a distanza inferiore a m. 3 dal confine.

Tuttavia il combinato, disposto degli art. 892 e 894 c.c., sospettato di incostituzionalità da molti giudici di merito, appare più il retaggio dell’antico principio romanistico dell’estensione della proprietà “usque ad infera et usque ad sidera” che norma corrispondente alla funzione sociale della proprietà.

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Pretura Torino, 15/11/1990

Alberi non piantati direttamente nel territorio

Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di 3 m. dal confine, stabilito dall’art. 892, comma 1, n. 21, c.c., riguarda anche gli alberi non piantati direttamente nel territorio, ma in contenitori infissi al suolo, ancorché attraverso gli stessi le radici non abbiano contatto diretto con il terreno del fondo e quindi non possono invadere il fondo del vicino; infatti la previsione normativa mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini per la diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che le distanze indicate, come disposto dall’ultimo comma dell’art., 892 c.c., non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Cassazione civile sez. II, 30/11/1988, n.6497

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