Consiglio Superiore della Magistratura
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, IDRICI, CONDIZIONAMENTO,
IGIENICO SANITARIO, VENTILAZIONE ED ALTRI IMPIANTI DELLA SEDE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
CIG 87984549EC
TRA
Il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, Piazza dell’Indipendenza n. 6 - 00185 Roma – C.F. 80154430583, in persona del Segretario Generale, xxxxxxxxxxx
- di seguito per brevità anche “Consiglio o CSM o Amministrazione o Committente”, E
xxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxx, P. IVA n. xxxxxxxxxxx, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
di seguito per brevità anche “Affidatario”,
(Consiglio e Affidatario, collettivamente, le “Parti”)
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti da quanto disposto:
a. dal presente contratto;
b. dal Capitolato tecnico e dai suoi allegati, da quanto eventualmente indicato nelle risposte ai chiarimenti richiesti nel corso della procedura di gara nonché dal Disciplinare di gara;
c. dall’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in sede di gara;
d. dal regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio;
e. dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
f. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed in generale dalle norme contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture;
g. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Consiglio prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Consiglio.
ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi di gestione e manutenzione degli impianti termici, idrici, condizionamento, igienico sanitario, ventilazione e di altri impianti, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati. l’affidatario deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche e dei requisiti tecnici, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio, descritti nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati, che contengono tutti gli elementi minimi (che devono essere in ogni caso garantiti) nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell’allegata “Offerta tecnica”.
Deve, altresì, garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato tecnico, nei suoi allegati e nell’allegata “Offerta tecnica”.
ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, il CSM si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Contratto per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Affidatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 4
IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene determinato, per la durata di 48 mesi, in Euro ______________ IVA esclusa come di seguito specificato:
1. presidio, canone manutenzione ordinaria programmata, Euro ____________ oltre IVA non programmata, pronto intervento e assistenza tecnica (48 mesi)
2. interventi straordinari (48 mesi) Euro 150.000,00 oltre IVA A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a Euro 8.785,00, IVA esclusa.
Il canone mensile è pari ad Euro _cifre____________________ (lettere______________) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
Per la determinazione dei corrispettivi relativi agli interventi straordinari si applicano le percentuali di ribasso offerte in sede di gara.
ARTICOLO 5
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La manutenzione ordinaria programmata, non programmata, pronto intervento e assistenza tecnica per la quale è previsto un canone fisso e invariabile, sarà liquidata su presentazione di fatture con cadenza mensile, emesse previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto della regolarità e completezza della prestazione resa.
La liquidazione degli interventi relativi alle altre tipologia del servizio (interventi straordinari) sarà effettuata su presentazione di fatture emesse in funzione dell’andamento degli interventi effettuati e/o secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione. La fattura dovrà essere corredata da un consuntivo degli interventi effettuati alla quale andranno allegati i buoni di intervento comprovanti le prestazioni rese; la liquidazione avverrà previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le fatture dovranno essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico e intestate a:
Consiglio Superiore della Magistratura - Piazza dell’Indipendenza, 6 - 00185 Roma – C.F. e P.I.
80154430583.
Il codice dell’Ufficio Uff_eFatturaPA, deputato al ricevimento delle fatture in formato elettronico, è UF82EX. Al Consiglio si applicano le norme sulla scissione dei pagamenti.
Si provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Affidatario verificata d’ufficio, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso la richiesta del D.U.R.C.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n.
98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all’Affidatario ovvero al SubAffidatario, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
L’Affidatario, con la presentazione dell’offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1 del Codice civile.
Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’Affidatario è tenuto a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG che identifica la presente gara. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato all’Affidatario appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dal Consiglio in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Affidatario una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010.
In tale ipotesi, il Consiglio provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica, che sarà emessa all’esito positivo della verifica della regolare e corretta esecuzione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, le Amministrazioni verificheranno, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dall’Affidatario, la sussistenza o meno in capo al
medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, le Amministrazioni - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederanno alla sospensione del pagamento.
ARTICOLO 6
CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico e nei suoi allegati e nell’offerta presentata in sede di gara.
ARTICOLO 7
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Affidatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Affidatario si obbliga a dimostrare al CSM l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subAffidatario), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, verrà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subAffidatario), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Consiglio paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subAffidatario inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’
L’Affidatario è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.
L’attività dell’Affidatario non deve provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività del Consiglio, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell’organizzazione del lavoro del Consiglio stesso.
L’Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Affidatario garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
L’Affidatario si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.
Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., L’Affidatario è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo
di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
L’Affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l’eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all’Affidatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.
ARTICOLO 9
SICUREZZA SUL LAVORO
L’Affidatario deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d’appalto, il Committente e L’Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
ARTICOLO 10 PENALI
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’Affidatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Consiglio) od imputabili al Consiglio, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto ed ai documenti che ne fanno parte integrale, il CSM si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:
AMBITO INADEMPIMENTO IMPORTO PENALE
Presa in consegna/riconsegna impianti
Ritardo nella redazione e
sottoscrizione del verbale di presa in consegna degli Impianti.
€ 150,00
per ogni giorno di ritardo
Dotazioni del personale
Mancato utilizzo divisa, DPI, strumentazioni dotazioni di misurazione, cartellino aziendale
€ 250,00 per ogni singolo
inadempimento Presidio Difformità rispetto l’orario o ai
requisiti del personale previsti da
€ 200,00 per difformità
AMBITO INADEMPIMENTO IMPORTO PENALE capitolato
Presidio
Utilizzo/ presenza di personale non precedentemente comunicato e autorizzato
€ 350,00 per difformità
Reportistica,
Piano di Manutenzione
Ritardi nella consegna documentazione
€ 150,00
per ogni giorno di ritardo
Manutenzione programmata
Ritardo nell’esecuzione delle attività pianificate per il mese di
manutenzione programmata
€ 150,00
per ogni giorno di ritardo
Manutenzione programmata
Ritardo nella consegna del Paino annuale della manutenzione e anagrafica tecnica
€ 100,00
per ogni giorno di ritardo
Tempi di pronto intervento
Ritardo per interventi di riparazione guasto, di anomalie, irregolarità, sostituzione materiale difettoso etc.
emerso nel corso della manutenzione ordinaria nell’arco dell’orario di presidio
€ 150,00 per ogni ritardo
Tempi di pronto intervento
Ritardo per interventi di riparazione guasto, nell’arco dell’orario di presidio se dovuto a mancanza di materiale di scorta e/o di normale uso e consumo
€ 250,00 per ogni ritardo
Manutenzione straordinaria
Ritardo nell’esecuzione delle attività pianificate di manutenzione
straordinaria
€ 150,00
per ogni giorno di ritardo
Manutenzione straordinaria
Intervento di manutenzione straordinaria o di riparazione non conformemente eseguito agli standard richiesti dal capitolato o dalle
indicazioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione
€ 250,00 + rifacimento del lavoro
Gestione rifiuti Stoccaggio o gestione impropria dei rifiuti
€ 150,00
per ogni inadempimento
AMBITO INADEMPIMENTO IMPORTO PENALE
Pronto intervento Ritardo nel Pronto Intervento € 250,00
per ogni inadempimento
Pronto intervento Mancata reperibilità telefonica 24 h su 24h
€ 500,00
per ogni inadempimento Manutenzione ordinaria,
straordinaria, pronto intervento
Mancata pulizia a seguito di
intervento sugli impianti, nei locali o parte di essi
€ 100,00
Manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento
Intervento eseguito senza il rispetto delle norme di sicurezza e salute vigenti per i lavoratori e/o in assenza di accorgimenti di tutela della
pubblica incolumità
€ 1.000,00
Manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento
Mancata o parziale apposizione della cartellonistica di manutenzione in corso, fermo impianto etc.
€ 150,00
Manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento
Mancata apposizione di annotazioni, firme o quanto previsto
normativamente sui libretti di impianto
€ 250,00
Manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento
Fermo impianto non giustificato € 500,00
Assistenza Tecnica
Mancata o ritardata presentazione di informazioni, relazioni o quanto previsto e/o richiesto dal direttore Esecuzione e/o RUP
€ 100,00
per ogni inadempimento
Assistenza Tecnica Mancata o ritardata segnalazione su adempimenti normativi
€ 350,00
per ogni inadempimento
Assistenza Tecnica In caso di multe o sanzioni per inottemperanza di obblighi di legge
€ 1.000,00 + risarcimento sanzione
Manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto
intervento, Assistenza Tecnica
Fermo impianto da parte di autorità competenti o organismi notificati (se causato da inadempienze manutentive e/o mancata segnalazione e
Assistenza Tecnica)
€ 1.000,00
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a darne comunicazione all’Affidatario tramite pec, quest’ultimo entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e provvedere in merito, informando il CSM dei provvedimenti adottati.
Valutate le controdeduzioni dell’interessato, il Consiglio applicherà, se del caso, la penale fissando, eventualmente, un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.
Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il CSM potrà risolvere il contratto, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.
Nel caso in cui la penale debba essere conteggiata giornalmente, i relativi importi saranno computati a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l’inadempimento e fino a quando questo non venga meno. L’Affidatario avrà l’obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta.
In caso di mancato pagamento nei termini e con le modalità sopra indicati, gli importi relativi alle penali verranno trattenute dalla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consiglio ad ottenere la prestazione, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi e di conseguenza non esonera l’Affidatario dal dover rimborsare le spese che il CSM dovesse accollarsi per sopperire alle contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.
Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto del Consiglio di richiedere il risarcimento per eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale.
Nell’ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all’applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell’Affidatario tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).
ARTICOLO 11 CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, la Società ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ________________ (cifre e lettere), resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in favore del Consiglio.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Società, il Consiglio ha diritto di valersi della suddetta cauzione anche per l’applicazione delle penali.
La Società dovrà reintegrare la cauzione nel termine che le sarà prefissato, qualora il Consiglio abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 12
TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
L’Affidatario ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell’esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
L’Affidatario si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell’esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.
ARTICOLO 13 RISOLUZIONE
E’ facoltà del Consiglio risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il CSM, in caso di grave inadempimento, formula la contestazione degli addebiti all’Affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni verrà risolto il contratto.
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c. convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
• nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale annuo;
• nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
• in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
• in caso di subappalto non autorizzato;
• in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali gli
Uffici non abbiano ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Alla rifusione delle spese e al risarcimento di eventuali danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.
ARTICOLO 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
E’ fatto divieto all’Affidatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del presente Contratto.
In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.
ARTICOLO 15
DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2015 e s.m.i..
La notifica al Consiglio dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite PEC all’indirizzo [email protected], pena la non opponibilità della stessa.
ARTICOLO 16
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
L’Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese relative al presente atto, comprese quelle relative alla registrazione fiscale del medesimo, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n.
131/1986, con esclusione di quelle che, per legge, faranno carico al Consiglio.
La Società dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il servizio oggetto del presente contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO 17
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell’accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all’art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Pertanto le controversie irrisolte saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all’autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Affidatario non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.
Letto, confermato, sottoscritto.
Roma, lì __________________
FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI