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SETTORE Governo del Territorio Piazza del Popolo Cesena Tel: Fax

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Academic year: 2022

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PGN.

Accordo integrativo ai sensi dell’ art. 11 della L. n. 241/1990, accessivo alla segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità delle unità immobiliari di cui al foglio 149 part43 sub 52,53,54,55.

Premesso che:

 Il PRG vigente definisce per l’isolato compreso fra via Padre Vicinio da Sarsina, via Don Minzoni, via Pascoli e via Verdi destinazioni pubbliche (art. 55 delle NdA) e servizi privati di pubblico interesse (art. 61 delle NdA);

 Il complesso immobiliare, censito al foglio149 part. 43 fino all’08.02.2008, era in capo ad un’unica proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” e vi erano svolte funzioni conventuali e funzioni scolastiche, destinazioni coerenti con il PRG e con il classamento catastale (rispettivamente B1 e B5);

 Parte del complesso immobiliare è soggetto a vincolo di tutela di cui agli artt.10-12 del D.Lgs.

42/2004 di cui al Decreto D.R. 10.01.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

In data 30.11.2006 la proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” ha avanzato al Comune di Cesena istanza di permesso di costruire, riguardante una porzione dell’immobile comprendente parte dell’edificato e l’intera area cortilizia, per l’ampliamento del plesso scolastico, in deroga all’indice di edificabilità ed all’indice di permeabilità previsti dalle norme di attuazione del PRG vigente ;

 Con delibera n. 58 del 12.04.2007 la deroga richiesta è stata autorizzata dal Consiglio Comunale;

 In data 11.10.2007 la proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana”, ha presentato a questo Comune denuncia di inizio attività, identificata con il n. 1351 dello Sportello Unico dell’Edilizia, riguardante intervento edilizio descritto come “manutenzione straordinaria”, da realizzare su altra porzione del medesimo immobile;

 Alla pratica di cui sopra è stata allegata autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna richiesta in data 07.05.2007 e rilasciata il 02.10.2007, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 20.01.2004 n. 42, in cui l’intervento è descritto come

“ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso da convento a uffici”;

 In data 07.11.2007 la medesima proprietà “Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana” ha presentato una ulteriore pratica edilizia, riguardante altra porzione dell’immobile da destinare a studentato, mensa e servizi vari per persone bisognose, su cui era stata richiesta in data 07.08.2007 autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Ravenna , rilasciata il 13.11.2007 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 20.01.2004 n. 42;

 In data 08.02.2008 con atto pubblico del notaio Paolo Giunchi rep. 158958, racc. 55205, l’Istituto Lega delle Suore della Sacra Famiglia di Modigliana, dopo due frazionamenti catastali in data 07.06.2007 ed in data 21.12.2007, ha trasferito la proprietà dell’immobile a quattro diversi soggetti giuridici:

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1. Compagnia del Sacro Cuore srl con sede legale in Cesena, via Don Minzoni 57 (codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena 03680870403) per le porzioni censite al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 11, 26, 35, 36 comprendenti parti di fabbricato su via Pascoli angolo via Don Minzoni ai piani terra, primo, secondo, e terzo e l’area cortilizia compresa fra le vie Pascoli, Verdi e Padre Vicinio da Sarsina sulla quale è progettato l’ampliamento del complesso scolastico:

2. Diocesi di Cesena-Sarsina con sede in Cesena, via Vescovado 9 (Codice fiscale 81002750404) per le porzioni censite al NCEU al foglio 149, part. 43 sub 23 e 24, comprendenti parti di fabbricato su via Don Minzoni ai piani terra, primo, secondo e terzo;

3. Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, con sede legale di Cesena, Corso Garibaldi 18 (codice fiscale 00251310405) per la porzione censita al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 22 comprendente parti di fabbricato su via Padre Vicinio da Sarsina 216 ai piani interrato, primo, secondo e terzo;

4. Fondazione AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale con sede in Cesena, viale Carducci n. 86 (Codice fiscale 81017180407) per la porzione censita al NCEU al foglio 149 part. 43 sub 25 comprendente parti di fabbricato su via Padre Vicinio da Sarsina 216 ai piani interrato, terra e primo;

Visto l’art. 22 delle NdA del PRG vigente che prescrive che in tutte le nuove costruzioni e nelle demolizioni con ricostruzione ad esclusione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento che non creino nuove unità immobiliari siano reperiti gli standard di parcheggio;

Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 84 del 12.06.2008 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti proprietari del complesso immobiliare teso a regolare, fra l’altro, l’attuazione degli interventi edilizi nel rispetto delle dotazioni territoriali previste dal PRG vigente;

Vista la convenzione sottoscritta in data 17.07.2008 con atto notaio Marco Maltoni da cui risulta che i parcheggi privati e pubblici riguardanti l’insieme degli interventi edilizi sull’immobile sono previsti ai piani interrati della porzione di fabbricato di proprietà della Compagnia del Sacro Cuore srl, il cui cantiere risulta sospeso per effetto di sequestro giudiziario;

Preso atto che dopo il trasferimento della proprietà ciascun soggetto proprietario è divenuto intestatario di distinti titoli edilizi riguardanti la porzione di immobile di proprietà in modo da circoscrivere in capo a ciascuno la responsabilità dei singoli interventi;

Vista la richiesta acquisita al PGN 13998/72 del 10.03.2010 con cui AVSI Fondazione chiede che venga modificata la convenzione sottoscritta, in via principale eliminando l’obbligo di reperire i parcheggi privati, quantificati in mq. 521,00 a carico dell’intervento edilizio, in via subordinata consentendo che i parcheggi vengano reperiti in altre aree , considerata l’attuale impossibilità di completare i parcheggi di interesse previsti in convenzione;

Viste le successive note pervenute in data 16.04.2010 PGN 0023448/72 e 25.05.2010 PGN 0033243/72 con le quali viene indicata la possibilità di entrare nella temporanea disponibilità di

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un’area da adibire a parcheggi ubicata in prossimità dell’immobile di che trattasi e precisamente dell’area censita al foglio 126, particelle 316 di mq. 1419 e 318 di mq. 50;

Visto il certificato di conformità edilizia ed agibilità rilasciato in data 15.02.2011 n.46, P.G.N.

78599 con validità fino al 09.09.2013, ed il successivo, rilasciato in data 18.07.2013 PGN 55401, portanti in allegato l’accordo ex- art.11 della L.241/90, integrativo del provvedimento, in cui si dà atto che l’onere riguardante la disponibilità dei parcheggi privati, il cui assolvimento è necessario al rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, sia temporaneamente garantito dalla disponibilità dell’area di proprietà della Parrocchia di S.Agostino di cui al contratto di comodato in data 07.09.2010, registrato a Cesena il 24.09.2010 al n.5804 ed al successivo in data 12.06.2013, registrato a Cesene il 20.06.2013 al n. 3537;

Considerato che l’art. 5 del suddetto accordo consente il rinnovo del certificato nel caso in cui nel termine di validità non siano determinate le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 17.07.2008 con atto notaio Marco Maltoni ;

Vista la comunicazione acquisita al PGN 53782/72 dell’11.05.2018 con cui AVSI trasmette copia del contratto di comodato sottoscritto in data 23.04.2018 con la “Parrocchia di S.Agostino” da cui risulta che l’area censita al foglio 126, particelle 316 di mq. 1419 e 318 di mq. 50 di proprietà della parrocchia medesima è resa disponibile ad AVSI Fondazione per ulteriori anni 3 (tre ), ovvero fino al 14.06.2021;

Ritenuto che l’onere riguardante la disponibilità dei parcheggi privati il cui assolvimento è necessario al rinnovo della conformità edilizia ed agibilità sia temporaneamente garantito dalla disponibilità di cui al contratto di comodato in data 23.04.2018, registrato a Cesena il 24.04.2018 al n. 936 mod.3 ;

Visto l’art. 23 della L.R. 15/2017 come modificato dalla L.R. 12/2017 che disciplina il procedimento di conformità edilizia ed agibilità, prescrivendo che la medesima sia attestata mediante segnalazione certificata

Preso atto che con due distinti ed idonei procedimenti ( comunicazione di inizio lavori asseverata ) presentati nel corso del 2015 ( 102/UCIL /2015) e del 2017 ( 27/UCILA/2017) AVSI Fondazione ha proceduto a frazionare l’immobile di proprietà senza esecuzione di opere edilizie comunicando la fine dei lavori rispettivamente in data 09.06.2015 ed in data 25.10.2017;

Preso atto altresì che a seguito dei suddetti frazionamenti, del relativo accatastamento e della vendita di una unità immobiliare la proprietà ha assunto i seguenti identificativi catastali : foglio 149 part.43 sub.52,53,54,55;

Visto l’art. 11 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’amministrazione procedente di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi prevista dalla legge, in sostituzione di questo ;

Vista la determinazione n….. adottata in data …………, con cui sono stati definiti gli elementi di presupposto per la formalizzazione di specifico accordo procedimentale secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4-bis della Legge n. 241/1990;

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Considerato che per contemperare gli interessi pubblici con quelli dei soggetti privati e con quelli di altri soggetti privati coinvolti o potenzialmente coinvolgibili è pertanto possibile pervenire alla formalizzazione di specifico accordo ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 per integrare i contenuti della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità riguardante le unità immobiliari di proprietà di AVSI Fondazione censite al foglio 149 part.43 sub. 52,53,54,55;

Tutto ciò premesso e considerato,

FRA

il Comune di Cesena (C.F. 00143280402) rappresentato dall’arch. Emanuela Antoniacci, nata a Cesena il 25.12.1955, in qualità di Dirigente del Settore Governo del Territorio, domiciliata per la carica presso il Palazzo Comunale, Piazza del Popolo n. 10;

E

- AVSI Fondazione (C.F. 81017180407 ) rappresentato da ________, nato a _____ il ________

e residente a ________ in Via ________, (C.F. _______) in qualità di legale rappresentante;

- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE – art. 01

(Oggetto dell’accordo)

Il presente accordo integra ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990, i contenuti della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità di cui all’art. 23 della LR15/2013 riguardante le unità immobiliari censite al foglio 149 part.43 sub 52,53,54,55.

art. 02

(Obblighi dei privati)

AVSI Fondazione come rappresentata, si impegna ad utilizzare l’area censita al foglio 126, particelle 316 di mq. 1419 e 318 di mq. 50, oggetto di comodato d’uso con la Parrocchia di S.Agostino sottoscritto con scrittura privata registrata a Cesena il 24.04.2018 al n. 936, come parcheggio privato a servizio dei locali sede di AVSI Fondazione ubicati in Via Padre Vicinio da Sarsina 216.

art. 03

(Impegni del Comune)

La sottoscrizione del presente accordo consentirà al Comune di ritenere ammissibile la segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità di cui all’art.23 della LR 15/2013, con validità pari alla durata del contratto di comodato, ovvero fino al 14.06.2021.

art. 4

(Impegni nei confronti degli aventi causa)

AVSI Fondazione in persona del legale rappresentante si impegna a rendere edotti eventuali acquirenti /aventi causa delle clausole di cui al presente accordo. Si impegna inoltre a comunicare al

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Comune eventuali recessioni dal contratto di comodato o modifiche delle condizioni in esso contenute.

art. 05 (Durata)

La durata del presente accordo è determinata con riferimento ai termini di validità del contratto di comodato sottoscritto fra AVSI Fondazione e Parrocchia di S.Agostino riguardante l’utilizzo dell’area censita al foglio 126 part. 316 e part. 318, quindi fino al 14.06.2021. Qualora alla scadenza del termine indicato non si siano avverate le condizioni per consentire che il reperimento del parcheggio avvenga come previsto nella convenzione del 17.07.2008 stipulata in Cesena dal Notaio Marco Maltoni, AVSI Fondazione potrà chiedere il rinnovo dell’accordo al fine di riproporre la segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità edilizia ad esso collegato.

Qualora prima del detto termine si sia determinata la condizione prevista nella richiamata convenzione del 17.07.2008 il presente accordo verrà dichiarato decaduto con apposito provvedimento e verrà la segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità assumerà efficacia definitiva.

art. 06 (Penali)

Il mancato rispetto degli impegni assunti fa mancare il presupposto di conformità edilizia dei locali di proprietà di AVSI Fondazione, censiti al foglio 149, part 43 sub 52,53,54,55 e determinerà la inefficacia della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità dei locali.

art. 07 (Oneri e spese)

Le eventuali spese derivanti dalla stipulazione del presente accordo sono a carico dell’istante. Il presente accordo è sottoscritto in forma di scrittura privata da registrare in caso d’uso a cura e spese del soggetto che ne chieda la registrazione.

art. 08 (Controversie)

Le eventuali controversie inerenti l’esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti stesse, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente (TAR Emilia Romagna).

Cesena,

Per AVSI Fondazione Per il Comune di Cesena ________________ arch. Emanuela Antoniacci

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