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DETERMINAZIONE n del 23/12/2021

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AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - 5.1 SETTORE WELFARE Proposta N. 2102/2021

DETERMINAZIONE n. 1216 del 23/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOP. IDA POLI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI ADULTI FREQUENTANTI I CENTRI ZANICHELLI E GEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG:

ZD73473C56) CIG: ZD73473C56

IL DIRIGENTE DELLA V AREA

Premessa e motivazione

Vista la disposizione del Sindaco – in atti con PG n. 23687/2019 – con la quale si conferisce al sottoscritto, Dott. Andrea Raffini, l’incarico di Dirigente della V Area – Servizi alla persona e collettività;

Viste:

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2020, esecutiva, a oggetto:

“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023, del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati”;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 30/12/2020, esecutiva, a oggetto:

“Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di gestione – Piano della performace generale dell’Ente”;

Visti inoltre:

• la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, in particolare l’art. 26 comma 2, ove viene disposto che “i Comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;

• l’art. 14 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che attribuisce ai Comuni, d’intesa con le AUSL, la predisposizione di un progetto individuale che favorisca la piena integrazione delle persone disabili;

Acquisita comunicazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Distretto Savena Idice, circa la necessità di attivare per l’anno 2022, sulla base di progetti individuali, interventi di trasporto per adulti disabili, in carico al competente Servizio sociale, presso Centri diurni e sedi di formazione professionale o lavorativa, o per attività riabilitativa;

Preso atto, nell'ambito di tale richiesta, dell’onere di garantire, per l’anno 2022, il servizio di trasporto dei disabili che frequentano il centro diurno per disabili adulti “Nelda Zanichelli” e il centro diurno “Gruppo GEA” per disabili giovani, entrambi situati in via Emilia n. 32, S. Lazzaro di Savena;

Atteso che, per favorire la mobilità di cittadini adulti disabili e/o invalidi certificati dalla AUSL, impossibilitati ad usufruire dei normali mezzi pubblici di trasporto, l’Amministrazione comunale si avvale dell’attività di volontari o utilizza buoni taxi previsti da apposito regolamento comunale;

Verificato che con le risorse suindicate non è possibile garantire la totalità degli interventi di

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trasporto richiesti;

Vista la determinazione n. 88 del 6 febbraio 2016, a oggetto “Conferma provvedimento di accreditamento definitivo dei servizi sociosanitari ai sensi della D.G.R. 514/2009, punto 5.3.3 allegato 1, a favore di Bologna Integrazione A.M. A.N.F.F.A.S. per servizio CSRR Zanichelli”, con la quale è stato approvato il contratto di servizio per accreditamento definitivo del servizio centro socio-riabilitativo diurno per disabili adulti “Nelda Zanichelli” e del centro diurno “Gruppo GEA” per disabili giovani di San Lazzaro di Savena con il Soggetto gestore “Cooperativa sociale Bologna integrazione a marchio Anffas”;

Verificato che il contratto in parola stabilisce che il servizio di trasporto degli utenti dei centri diurni sopra citati è assicurato dai comuni di residenza degli ospiti, secondo modalità stabilite da ciascun ente direttamente con il gestore, sulla base di differenti negoziazioni ad integrazione del contratto di servizio;

Considerato che i centri “Zanichelli” e “GEA” sono gestiti, all’interno del marchio Anfass, anche dalla Società Cooperativa sociale Ida Poli, che ha collaborato con il Comune di San Lazzaro per la gestione del servizio di trasporto disabili adulti;

Verificata, con nota conservata agli atti, la disponibilità della Società Cooperativa sociale Ida Poli allo svolgimento del servizio di trasporto dei disabili frequentanti i centri suindicati;

Ritenuto opportuno - nell'ambito dei servizi accreditati e ai fini di un miglior coordinamento, efficienza ed economicità del servizio - affidare alla Società Cooperativa sociale Ida Poli la gestione del servizio di trasporto collettivo dei disabili che frequentano il Centro diurno “Nelda Zanichelli”, nonché analogamente, il servizio di trasporti dei disabili giovani che frequentano il

“Gruppo GEA”;

Tenuto conto del volume di utenti che mediamente usufruiscono del servizio di trasporto nel percorso casa-centro diurno e viceversa, del tipo di trasporto richiesto e quantificata per il periodo gennaio-dicembre 2022, la spesa complessiva presunta in € 25.000,00 IVA 5%

compresa;

Visto il D.Lgs n. 50/2016, con il quale è stato approvato il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici”, ove si prevede, all'art. 36, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto pertanto opportuno, visto il valore presunto del contratto, procedere all’affidamento diretto dell’incarico per la gestione del servizio di trasporto sopra richiamato alla Società Cooperativa sociale Ida Poli;

Rilevato che il servizio in oggetto verrà affidato alla Società Cooperativa sociale Ida Poli a integrazione del contratto di accreditamento definitivo per la gestione del servizio CSRR “Nelda Zanichelli”, e pertanto, trattandosi di un servizio socio-sanitario accreditato, non sussiste l'obbligo di ricorrere a convenzioni Consip/intercent.er o al MePa.

Dato atto che

– si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i;

– la Società Cooperativa sociale Ida Poli ha presentato apposita autocertificazione relativa all’assenza delle clausole ostative a contrarre con la PA, di cui all’art.80 del D. Lgs.

50/2016 e che questa Amministrazione provvederà a verificare i requisiti dichiarati;

– è stato verificato, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale e in particolare l’idoneità tecnico professionale;

– la Società Cooperativa sociale Ida Poli è in regola con il versamento dei contributi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti;

– il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010;

– per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state riscontrate interferenze generative di rischi;

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Visto l’art. 183 comma 6 lettera a) del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, atteso che l’assunzione dell’impegno si rende necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali degli uffici comunali;

Visto l’allegato schema di contratto;

Ritenuto di procedere in merito.

Riferimenti normativi e amministrativi

• Legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

• Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

• Decreto Legislativo n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;

• Decreto Legislativo n. 117/2017, “Codice del terzo settore”;

• Decreto Legislativo n. 267/2000, sull’ordinamento degli Enti Locali;

• Legge n. 241/1990, inerente il procedimento amministrativo;

• Legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare l’articolo 3 e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;

• Decreto Legislativo n. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

• Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. a oggetto: “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

• Regolamento comunale di contabilità;

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12/04/2016, relativa all'approvazione del regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.

Decisione

Il Dirigente della V Area, per le motivazioni in premessa indicate, determina:

1. di affidare per il periodo gennaio-dicembre 2022 - a integrazione del contratto di accreditamento definitivo in essere per la gestione del centro socio-riabilitativo diurno per disabili “Nelda Zanichelli” - alla Società Cooperativa sociale Ida Poli, con sede in via Massarenti 9/C, 40054 Budrio (BO) - PI 00677221202 - CF 03923180370, la gestione del servizio di trasporto dei disabili frequentanti il centro diurno per disabili adulti “Nelda Zanichelli” e il centro diurno “Gruppo GEA” per disabili giovani e residenti nel comune di San Lazzaro di Savena.

2. Di dare atto che la spesa complessiva per lo svolgimento del servizio é pari a

€ 25.000,00, IVA compresa, secondo le modalità stabilite nel contratto allegato al presente provvedimento, come meglio precisato negli aspetti finanziari e contabili del presente provvedimento.

3. Di disporre che la sottoscrizione del contratto integrativo con la Società Cooperativa sociale Ida Poli sia effettuata mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016.

Di dare atto:

• che il servizio verrà svolto con le modalità previste nei progetti individualizzati conservati agli atti dell’ufficio;

• che nella disciplina del rapporto contrattuale si applicano le norme del codice civile in materia di contratto di trasporto;

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• che il presente atto è soggetto agli adempimenti previsti dall’art. 23 del D. Lgs.

33/2013 e dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

• che nell’ambito dei servizi di trasporto svolti per l'amministrazione comunale è stato trasmesso alla coop. Ida Poli il D.P.R. n. 62/2013.

• che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D.L. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010: obbligazione tracciata attraverso il CIG ZD73473C56;

• che per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state riscontrate interferenze generative di rischi;

• che la Società Cooperativa sociale Ida Poli è in regola con il versamento dei contributi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti di ufficio;

• che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all’istruttore dell’atto né in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo.

Aspetti finanziari e contabili

La spesa complessiva di cui alla presente determinazione è quantificata in € 25.000,00, IVA 5% compresa, e trova copertura, per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021-2023, al capitolo/articolo 1030000760215/1 “Presatazioni per trasporto anziani e disabili adulti”, pertanto:

• ai sensi dell’articolo 183 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, si assume impegno di spesa di € 25,000,00, corrispondente a obbligazione giuridicamente perfezionata al capitolo/articolo 1030000760215/1 “Presatazioni per trasporto anziani e disabili adulti” dell'esercizio finanziario 2022 del Bilancio di previsione 2021-2023, in favore della Società Cooperativa sociale Ida Poli, con sede in via Massarenti 9/C, 40054 Budrio (BO) - PI 00677221202 - CF 03923180370.

Si dà atto che:

• il pagamento della spesa avverrà entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura/nota al protocollo dell’ente;

il pagamento sarà subordinato all’acquisizione di un DURC regolare della Società Cooperativa sociale Ida Poli; in caso di DURC irregolare si darà corso all’applicazione di quanto previsto nel D. Lgs. n. 50/2016;

relativamente alla Circolare interna, prot. n. 26986/2013, “Armonizzazione contabile. Si precisa che le obbligazioni che scaturiscono dal presente atto scadranno entro il 31/12/2022;

relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, si da atto che la presente obbligazione è tracciata attraverso il cod CIG: ZD73473C56;

il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147-bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, si intende rilasciato dal sottoscritto, contestualmente all’adozione del presente provvedimento.

Lì, 23/12/2021 IL DIRIGENTE

RAFFINI ANDREA

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE ART. 21 DLGS N.82/2005

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DETERMINAZIONE n. 1216 del 23/12/2021.

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CONTRATTO TRA IL COMUNE DI SAN LAZZARO E LA COOP. I. POLI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI ADULTI FREQUENTANTI I CENTRI ZANICHELLI E GEA

CIG: ZD73473C56

TRA

Il Comune di San Lazzaro di Savena, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dr. Raffini Andrea nella sua qualità di Dirigente della V Area servizi alla persona e collettività, il quale agisce ed interviene in questo atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di San Lazzaro di Savena (BO) con sede legale in S. Lazzaro di Savena Piazza Bracci 1 Cod. Fisc. 00754860377 P. IVA 00522421205 - ai fini del presente atto semplicemente Comune, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. /2021 -

E

Clara Ceroni, in qualità di Presidente Legale Rappresentante della Coop. Ida Poli, società cooperativa sociale, con sede legale e amministrativa in Budrio – Via Massarenti 9/C, P.I. 00677221202 e C.F. 03923180370 che in seguito verrà chiamata Gestore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - Oggetto

Il Comune affida alla coop. I. Poli la gestione del servizio di trasporto dei disabili che frequentano il centro diurno per disabili adulti Nelda Zanichelli e il centro diurno

“gruppo GEA” per disabili giovani di via Emilia, 36 S. Lazzaro.

Articolo 2 - Durata

Il contratto decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2022.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare ed ampliare il contratto, nel rispetto della normativa vigente, sulla base dei bisogni rilevati. In tal caso la ditta si obbliga sin d’ora all’ampliamento e/o alla proroga alle medesime condizioni convenute con il presente contratto e a quelle che, per il perseguimento degli interessi pubblici, il Comune riterrà di introdurre al momento della proroga e/o dell’ampliamento.

Articolo 3 - Impegni e obblighi della cooperativa Il gestore s’impegna:

• ad utilizzare, per il trasporto degli utenti, autoveicoli di sua proprietà adeguatamente attrezzati per il trasporto disabili e nel rispetto delle norme generali che disciplinano il servizio di trasporto;

• ad utilizzare per la guida e per l’accompagnamento solo personale che possieda le necessarie abilitazioni e professionalità;

Sono a carico del gestore i costi derivanti dall’utilizzo degli autoveicoli: assicurazione e bollo, carburante e olio, manutenzione ordinaria e straordinaria e tagliandi previsti dalla casa di produzione.

Il gestore curerà direttamente il rapporto con gli utenti e provvederà: all’informazione sulle modalità del servizio di trasporto, alla ricezione delle richieste di attivazione/disattivazione del servizio, alla predisposizione del piano settimanale di intervento, ad informare le famiglie degli utenti in caso di variazioni al programma di trasporto.

Gli utenti pagheranno direttamente all’amministrazione comunale il costo per il

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servizio di trasporto da casa al centro diurno e viceversa.

Il Gestore provvede a rendicontare al Comune le prestazione effettivamente rese e ad emettere regolare fattura ai fini fiscali.

Alle fatture dovrà essere allegato un prospetto di rendicontazione del servizio effettuato.

Il gestore osserva le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie dei contratti collettivi nazionali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Articolo 4 – Tracciabilità flussi finanziari

Il gestore

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. A tal fine il CIG relativo al presente affidamento è il seguent

e:

ZD73473C56

In costanza del suddetto obbligo, il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite Istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane S.p.A.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bologna.

Ai sensi dell’art. 12 l’appaltatore si impegna a trasferire gli obblighi di tracciabilità in ogni contratto di sub-appalto o sub-fornitura connesso e/o relativo all’appalto principale. In tal senso l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nell’appalto e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica. In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’appaltatore potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.

Art. 5 Codice di comportamento

Il gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

A tal fine, l’Amministrazione trasmetterà al gestore, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R.

n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al gestore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 6 - Obblighi dell’amministrazione

Il Comune individua un proprio referente per la ditta per la definizione e l’organizzazione del programma dettagliato dell’intervento.

Il corrispettivo dovuto dal comune di San Lazzaro al gestore per il pieno e perfetto

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considerato in euro 25.000,00 IVA compresa.

Il Comune provvederà alla liquidazione delle fatture previo controllo delle prestazioni effettuate e della regolarità del DURC entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse.

Articolo 7 – Cause di risoluzione

Il Comune si riserva di chiedere la risoluzione del contratto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e senza necessità di pronuncia giudiziale, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti, ove ricorrano le seguenti inadempienze da parte del gestore :

• inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei rapporti di lavoro con i propri dipendenti;

• inadempienze e gravi negligenze nell’esecuzione del contratto.

• Inosservanza degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamati;

Articolo 8 – Privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto.

Il gestore, con l’assunzione del servizio, assume contestualmente il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (DPO) , in relazione ai dati di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dall’Amministrazione comunale o dai diretti interessati.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alla liceità di cui all’art. 6, alle informazioni di cui all’art. 14 e ai diritti dell’interessato di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Nell’esecuzione del servizio il gestore non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte.

L’amministrazione comunale potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del gestore.

Il gestore è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Articolo 9 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro. In caso di mancato accordo, l’interpretazione l’applicazione e l’esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Bologna.

Articolo 10 – Norme finali

Sono a carico del gestore tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia alle norme vigenti in materia.

San Lazzaro di Savena,

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Per il Comune di San Lazzaro Per la Coop. Ida Poli

Il Dirigente La Presidente

Dott. Raffini Andrea Clara Ceroni

Documento Firmato digitalmente

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1216 / 2021 5.1 SETTORE WELFARE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOP. IDA POLI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI ADULTI FREQUENTANTI I CENTRI ZANICHELLI E GEA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: ZD73473C56)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Esito - FAVOREVOLE

Anno 2022 – Numero 229 Tipo Movimento: Impegno

Descrizione: GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ADULTI FREQUENTANTI I CENTRI ZANICHELLI E GEA - SOC.COOP. IDA POLI

Importo €25.000,00 Ragione Sociale:

Rif. Bil. PEG 1030000760215/1

San Lazzaro di Savena, lì 24/12/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PRIORESCHI ELISABETTA FIRMATO CON FIRMA DIGITALE

ART. 21 DLGS N.82/2005

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