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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE” – PERIODO GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2009 Omissis

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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “CASA DELLE VIGNE” – PERIODO GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2009

Omissis Premesso:

 che il Comune è proprietario di un immobile sito in via F.lli Rosselli – Urbino, denominato

“Casa delle Vigne” e adibito a Centro di Educazione Ambientale;

 che la Giunta Municipale, con atto n….. del……., ha individuato gli obiettivi e le attività da affidare alla gestione di un’organizzazione di volontariato, demandando l’individuazione della medesima e le modalità di realizzazione delle attività a successivi atti dirigenziali;

 che con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Sociali n….. del…….. è stato approvato un avviso di selezione pubblica per la stipula di una convenzione con Associazioni di Volontariato, ai sensi dell’’art. 7 della L. 11.8.1991 n. 266 e dell’art. 6 della L.R. 13.4.1995 n. 48, per la realizzazione di un progetto di attività relativo alla gestione del CEA “Casa delle Vigne”;

 che, esperita la selezione, è stata individuata l’Associazione ………. quale soggetto a cui affidare la realizzazione degli obiettivi e delle attività individuate dalla Giunta Municipale.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto appresso:

1) Il Comune di Urbino, come sopra rappresentato, conferisce all’Associazione di Volontariato _________________________, che accetta, la gestione delle attività del Centro di Educazione Ambientale “Casa delle Vigne”, di proprietà comunale, sito in via F.lli Rosselli - Urbino, riconosciuto dalla Regione Marche come Centro di Esperienza ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 81 del 20/11/2002.

2) La gestione comprende le seguenti attività:

 Biblioteca: consultazione e prestito di libri e testi su tematiche ambientali disponibili presso la struttura;

 Emeroteca: consultazione e prestito di riviste su tematiche ambientali disponibili presso la struttura;

 Videoteca: visione e prestito di video su tematiche ambientali disponibili presso la struttura, compresa la proiezione di film e documentari a tema;

 Banca dati: raccolta, aggiornamento ed elaborazione dati web, rilevazione presenze utenti etc.;

 Attività didattica: rapporti con le scuole, accoglimento scolaresche per visita al CEA e al Parco, assistenza didattica agli utenti, anche mediante l’uso delle attrezzature audiovisive e tecniche in dotazione;

 Centro informazioni: attività informative generali e specifiche su iniziative, corsi, seminari etc. su tematiche ambientali, anche con l’ausilio di attrezzature audiovisive e informatiche;

 Promozione delle attività a carattere naturalistico e ambientalistico previste dalla Amministrazione Comunale di Urbino e dagli altri enti pubblici territoriali.

3) L’Associazione dovrà assicurare l’apertura al pubblico del CEA per almeno 25 ore settimanali, garantendo l’apertura in almeno due mattine e cinque pomeriggi. Il CEA resterà chiuso nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie per un totale di n. 3

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settimane annue. Gli orari di apertura saranno comunicati all’Amministrazione Comunale e potranno essere modificati in relazione a specifiche esigenze, fermo restando il monte ore settimanale (25 ore).

4) Il Comune riconoscerà all’Associazione un rimborso pari a Euro _________________

annui, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 266/91, a copertura delle spese relative al funzionamento e organizzazione dell’Associazione, ai volontari o dipendenti impiegati nelle attività, all’acquisto del materiale di consumo e alla stipula di apposite polizze assicurative contro gli infortuni del personale impiegato e di Responsabilità Civile contro Terzi.

5) La durata della presente convenzione è fissata in anni due a decorrere dal 1 gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, previa adozione di apposito atto.

6) Durante gli orari di apertura al pubblico l’Associazione dovrà garantire la presenza costante di un operatore qualificato. L’operatore dovrà altresì garantire la propria presenza per attività di progettazione, coordinamento e verifica per almeno n. 10 ore annue.

7) L’Associazione sarà ritenuta responsabile della distruzione e/o deterioramento di tutto il materiale esistente presso la struttura (libri, riviste, video, arredi, attrezzature d’ufficio etc.), nonché dell’uso improprio dell’impianto telefonico e delle altre attrezzature. Essa si impegna inoltre, nell’ambito dell’attività di informazione e promozione, a collaborare con l’Assessorato Politiche Giovanili e Ambiente dell’Amministrazione Comunale al fine di promuovere iniziative (convegni, campagne di sensibilizzazione di pubblicazioni, ecc.) di carattere naturalistico - ambientale. L’Associazione si impegna altresì a garantire il perfetto funzionamento del C.E.A. attraverso propri incaricati, da esso stesso retribuiti, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi ed eventuale futura pretesa a tale titolo. Il Comune di Urbino è comunque esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità civile, penale ed amministrativa per eventuali infortuni che si dovessero verificare in capo agli operatori dell’Associazione nel corso dello svolgimento dell’attività de quo. Essa provvederà direttamente all’espletamento degli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente. L’Associazione è tenuta a presentare, trimestralmente, all’Assessorato alle Politiche Giovanili e Ambiente una scheda di rilevazione delle presenze comprensiva del numero di visitatori, scolaresche accolte etc., unitamente ad un sintetico prospetto dell’attività svolta.

8) L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione dell’Associazione, per la durata della convenzione, i locali, gli arredi e gli strumenti d’ufficio, già in dotazione, necessari per la funzionalità del servizio. Sono inoltre a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, le spese per la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e delle pertinenze esterne, le spese relative alla fornitura dell’energia elettrica, acqua, gas, telefono.

9) L’Associazione potrà utilizzare la struttura esclusivamente per le attività oggetto della presente convenzione. E’ consentito altresì l’utilizzo della struttura per lo svolgimento delle riunioni degli organi di gestione dell’Associazione (Direttivo, Assemblea etc.), con espressa esclusione dell’uso della linea telefonica, del fax, della fotocopiatrice, del computer, nonché del materiale di consumo in dotazione alla struttura stessa.

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di utilizzare la struttura per proprie iniziative o di concedere l’uso dei locali ad altri Enti o Associazioni per eventi di interesse pubblico, dandone preavviso all’Associazione almeno tre giorni prima; in tali casi, l’Associazione dovrà garantire l’apertura dei locali con l’operatore assegnato secondo le modalità di

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utilizzo della struttura disciplinate dalla Deliberazione di G.M. n. 241 del 18.10.2006.

10) L’Associazione, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine la dovrà predisporre, prima dell’inizio dell’attività, il proprio piano di sicurezza e provvedere alla formazione dei propri dipendenti in merito. L’Associazione dovrà garantire altresì che tutto il personale che opera all’interno dei servizi osservi le disposizioni vigenti in materia di segreto professionale e di privacy.

11) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell’Associazione, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di ogni indennizzo. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell’attività e l’Ente affidante. L’Associazione risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso l’Amministrazione Comunale, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione medesima, salvo gli interventi in favore dell’Associazione da parte di primarie società assicuratrici. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà garantire una idonea copertura assicurativa con massimali di importo non inferiore ad €. 1.550.000,00 per ogni sinistro e di €. 516.500,000 per persona. Detta polizza non potrà avere durata inferiore a quella della convenzione; copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto ed in caso di pagamento frazionato del premio, l’Associazione è tenuta a presentare a questa Amministrazione regolari quietanze di pagamento del premio previsto.

12) Il Comune liquiderà all’Associazione il rimborso pattuito, in rate mensili, previa presentazione di apposita rendicontazione delle spese sostenute.

13) La vigilanza ed il controllo sui servizi avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dall’Amministrazione Comunale che si riserva pertanto: il diritto di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi, il diritto, in qualsiasi momento e per giusta causa, di richiedere la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la specificità dei servizi. In tal caso, l’Associazione, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati dal competente servizio comunale. Le valutazioni conclusive, relative alle verifiche ed ai controlli di cui ai precedenti punti, saranno espresse per iscritto e comunicate all’Associazione stessa.

14) Il presente atto, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è suscettibile di registrazione soltanto in caso d’uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R.

26.4.1986 n. 131.

15) Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’Associazione.

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