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Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele

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(1)

“Policlinico-Vittorio Emanuele”

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA, AMMINISTRATIVA TECNICA E PROFESSIONALE

(art. 42 Atto Aziendale)

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PARTE I

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

L’Azienda procede all’affidamento degli incarichi a tutti i dirigenti del ruolo sanitario non medico nonché dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso il personale universitario assegnato con posizione giuridica dirigenziale dei predetti ruoli, seguendo i principi ed criteri esposti nel seguente regolamento redatto ai sensi dell’art. 19 comma 1 e 1bis del D.Lgs n°165/2001dell’art. 29 comma 4 CCNL 1998/2001 Area Dirigenza S.P.T.A. nonché degli artt. da 25 a 32 del CCNL 2002/2005 della medesima Area Dirigenziale.

ART. 1 – Incarichi di struttura complessa

1 - Gli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all’art. 27 comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 08/06/2000 sono affidati ai dirigenti S.P.T.A. dal Direttore Generale, con le procedure previste dal D.P.R. n. 484/97e dall?Atto Aziendale nel limite del numero stabilito nell’Atto aziendale di diritto privato emanato ai sensi del D.Lgs. 229/1999.

2- Gli incarichi hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall’art. dall’art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 31 del CCNL 1998/2001 come modificato dall’art. 26 del CCNL 2002/2005 per tutti i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa.

3 - L’Azienda formula, in via preventiva, i criteri per:

• il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, indicando i requisiti richiesti - tra i quali - quello dell’ esperienza professionale ed il positivo superamento di apposite verifiche con le medesime cadenze di quelle previste per i dirigenti del ruolo sanitario. Per gli incarichi di tale tipologia, conferibili a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’esperienza professionale dirigenziale non potrà essere inferiore a cinque anni. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, in via alternativa e fatti salvi i processi di mobilità, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall’effettuazione di corsi di formazione manageriale di durata non inferiore a mesi sei.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 1

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• la conferma degli incarichi stessi ai dirigenti di tutti i ruoli, tenendo conto delle verifiche di cui agli artt. da 11 a 17 del presente Regolamento. I criteri dell’art. 28, comma 7 del CCNL 1998/2001 sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale, nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

• la revoca, connessa all’accertamento dei risultati negativi di gestione o l’inosservanza delle direttive impartite, che avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art. 34 CCNL 1998/2001 come modificato ed integrato dal CCNL 2002/2005 e dal D.Lgs. n°150/2009.

4- Gli incarichi interni di direttore di dipartimento - prevedibili per tutti i ruoli - sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992.

ART. 2 – Incarichi di struttura semplice

1 - Si considerano strutture semplici tutte le unità operative che hanno le caratteristiche di cui all’art. 27, comma 1 lettera b) del vigente C.C.N.L., dotate quindi di autonomia gestionale e di responsabilità sull’impiego di risorse umane, tecniche, finanziarie.

2 - Gli incarichi di struttura semplice di cui al comma precedente possono essere affidati ai dirigenti del ruolo S.P.T.A. (art.28 C.C.NL.) con rapporto di lavoro esclusivo che abbiano superato cinque anni di anzianità di servizio.

ART. 3 – Incarichi di natura professionale

1 - Ai dirigenti di cui al precedente articolo, nonché ai Dirigenti dei ruoli Professionale, Tecnico e Amministrativo, cui non è affidata responsabilità di struttura semplice, a norma della lettera c) dello stesso comma del citato art. 27, vengono affidati incarichi di natura professionale diversamente graduati, come previsto dal regolamento di graduazione degli incarichi.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 2

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2 - L’affidamento di incarico di cui al comma precedente è formalizzato previa valutazione del livello delle attività svolte dal dirigente anche in termini di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ai sensi di quanto previsto dall’art.6.

ART. 4 – Incarichi di natura professionale per i neo assunti

Ai dirigenti neo assunti del ruolo S.P.T.A., dopo il superamento del periodo di prova, sono affidati incarichi di natura professionale previsti dalla lettera d) comma 1 art. 27 del C.C.N.L.

08/06/2000, i quali hanno una certa rilevanza all’interno della struttura di assegnazione e si caratterizzano per lo sviluppo di attività omogenee che richiedono una competenza specialistico – funzionale di base nella professionalità di appartenenza.

ART. 5 – Modalità affidamento degli incarichi di struttura semplice o Professionali

Gli incarichi di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento sono affidati dal Direttore Generale dell’Azienda, su proposta del Direttore della struttura complessa sovraordinata, a seguito di indicazione, scritta e motivata, del Direttore della struttura complessa di appartenenza del Dirigente.

ART. 6 – Principi per l’affidamento degli incarichi di struttura semplice o professionali La proposta di affidamento dell’incarico di cui all’art 5. dovrà tener conto:

a) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico, ove disponibile;

b) della valutazione del Nucleo di Valutazione Aziendale/Organismo Indipendente di valutazione della performance;

c) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

d) della professionalità richiesta;

e) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende, ovvero esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

f) del criterio della rotazione ove applicabile.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 3

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ART. 7 – Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e, in ogni caso, a seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto; in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico.

ART. 8 – Contratto individuale di lavoro per accettazione incarico

1 - Il conferimento dell’incarico comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all’incarico con le indicazioni di cui al vigente C.C.N.L.

2 - Nel contratto verranno specificate:

a. il tipo di incarico affidato;

b. la durata dell’incarico;

c. il valore economico attribuito all’incarico che determina conseguentemente la retribuzione della posizione;

d. gli obiettivi da raggiungere;

e. le risorse affidate;

f. il piano operativo (fattori/indicatori/standard/tempi ecc.);

g. la periodicità delle verifiche obbligatorie;

h. le conseguenze di una eventuale valutazione negativa da parte degli organismi di verifica.

3 - La eventuale modifica di uno degli elementi del contratto nel corso del rapporto di lavoro, deve essere preventivamente proposta al dirigente che viene quindi invitato ad esprimere le proprie valutazioni e/o il proprio assenso.

ART. 9 – Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti

Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l’assenso per integrare il loro contratto individuale con le specificazioni concernenti l’incarico professionale

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 4

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che l’Azienda intende affidare; tale incarico deve essere ricompreso tra quelli di cui all’art. 4 del presente regolamento.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 5

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ART. 10 – Durata degli incarichi

1- Gli incarichi di struttura complessa, sono conferiti, fatto salvo il limite invalicabile dei 67 anni di età, per il periodo previsto dalla normativa.

2- Gli incarichi dirigenziali professionali o di struttura semplice di cui all’art. 27 comma 1 lettera b e c) del CCNL 1998/2001, per la durata tra tre a cinque anni.

3- Quelli riferiti alla lettera d) dello stesso articolo, hanno la durata variabile calcolata in funzione del raggiungimento dei cinque anni di anzianità. I dirigenti con incarichi di cui al presente comma, che abbiano raggiunto la soglia dei cinque anni di anzianità ed abbiano ricevuto una valutazione positiva dal Collegio Tecnico, possono essere proposti per un incarico superiore.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte I 6

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PARTE II

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E RELATIVI EFFETTI (ex artt. 26-26-27-28-29-30-31 e 32 CCNL2002/2005 nonchè ex art. 7

comma a lett. a e artt. 9-12-14 del D.Lgs n°150/2009)

ART.11 – Finalità della valutazione

La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa nell’espletamento del servizio in relazione all’incarico incarico dirigenziale affidato e ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

La valutazione avviene annualmente ed al termine dell’incarico o, comunque, per le altre finalità indicate all’art. 26 del CCNL 2002/2005. I risultati finali della valutazione annuale ed al termine dell’incarico effettuata dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale. Tutti i giudizi definitivi conseguiti dai dirigenti annualmente per le finalità previste dall’art. 26, comma 3, lettere a) e b) del predetto CCNL sono parte integrante degli elementi di valutazione delle aziende ed enti per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico o per l’acquisizione degli altri benefici previsti dall’art. 26, comma 2 del predetto CCNL

ART.12 – Procedure di valutazione

Le procedure di valutazione di cui al presente regolamento sono improntate ai seguenti principi:

a. trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;

b. informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;

c. diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi;

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 7

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L’oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi specifici riferiti alle singole professionalità (che, per la dirigenza del ruolo sanitario, riguardano anche l’area e disciplina di appartenenza) ed ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli artt. 27 e 28, ulteriormente integrabili a livello aziendale con le modalità del comma 5.

ART.13 – Organismi di verifica e valutazione della performance Ai fini della valutazione dei dirigenti sono organi di valutazione:

1. Il Dirigente di struttura immediatamente sovra ordinata (proposta di valutazione) 2. Il Collegio tecnico

3. L’Organismo Indipendente di valutazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n°150/2009 (sostitutivo del Nucleo di Valutazione Aziendale)

ART.14 – Fasi della valutazione

Il processo di valutazione e verifica si svolge in due fasi distinte e separate, di prima e di seconda istanza, nel rispetto del presente regolamento.

Il Dirigente di struttura immediatamente sovraordinata è deputato alla proposta di valutazione di prima istanza.

L’Organismo Indipendente di valutazione ed il Collegio Tecnico sono organi di verifica di seconda istanza.

ART. 15 – Oggetto della valutazione

Formano oggetto della valutazione degli organi di cui all’art 13:

1- Comportamento e capacità gestionale e manageriale 2- Comportamento e capacità professionale

3- Produttività

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 8

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Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs n°150/2009 la misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

A tal fine l’attività individuale viene posta in relazione a quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs.

150/2009

ART. 16 – Ruolo e funzione valutativa del Dirigente di Struttura Sovraordinata

Al fine di garantire i principi della massima trasparenza e per consentire al singolo dirigente di partecipare a tutte le fasi del processo, la valutazione di prima istanza viene effettuata da un soggetto che conosca il valutato sul posto di lavoro e quindi operante in posizione gerarchica immediatamente superiore secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del decreto n°150/2009.

Onde consentire nell’ambito aziendale una valutazione uniforme di tutti i dirigenti, sono state standardizzate le aree di analisi e l’attribuzione dei relativi punteggi:

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 9

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1. le aree di analisi riguardanti il comportamento gestionale/manageriale sono standardizzate ed elencate nella scheda di valutazione di cui all’allegato n. 1;

2. le aree di analisi riguardanti il comportamento professionale sono standardizzate ed elencate nella scheda di valutazione di cui all’allegato n. 2;

3. le aree di analisi riguardanti la produttività verranno determinate in funzione degli obiettivi e dei piani operativi di realizzazione, concordati e condivisi in sede di accettazione dell’incarico;

4. l’attribuzione dei punteggi/giudizi è regolata dall’art.17.

Il responsabile gerarchicamente sovraordinato è tenuto ad attivare la valutazione di propria competenza, fin dal momento dell’affidamento dell’incarico. Nel corso dell’anno, qualora il dirigente si discosti rispetto agli elementi sui quali verrà valutato, deve esserne informato

da parte del dirigente superiore, il quale è tenuto a chiarire eventuali discordanze di interpretazione.

Nella valutazione gestionale manageriale, particolare attenzione va posta alla gestione di budget affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate, a tutte le funzioni delegate ai sensi dell’atto aziendale, nonché alla valutazione dei modelli di organizzazione adottati per il raggiungimento di obiettivi, nel caso di dirigenti di struttura semplice o complessa. Nel caso di dirigenti con incarico professionale, particolare rilevanza assume l’osservanza degli obiettivi prestazionali affidati, l’impegno e la disponibilità correlati alla articolazione dell’orario di lavoro rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

ART. 17 – Attribuzione dei punteggi

La metodologia applicata in via generale dall’Azienda, e concretizzate nelle schede di valutazione allegate, per esprimere i giudizi su tutti i possibili elementi da valutare prevede alcuni passaggi tecnici essenziali:

1- la definizione di un certo numero di aree di esame;

2- elementi analitici (item) in cui il valutatore deve esprimere il proprio giudizio sintetico;

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 10

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3- una scala a cinque gradini cui corrispondono altrettanti giudizi di valore differenziale rispetto ad un “giudizio medio” considerato “Sufficiente” cui si attribuisce un punteggio convenzionale pari a 3 punti.

La correlazione fra giudizi sintetici e punteggio è definito secondo lo schema seguente:

Prestazione esito Giudizio

SPICCATA

RILEVANTE LARGAMENTE

AL DI SOPRA DELL’ATTESA

OTTIMO

*****

(5) CONSIDEREVOLE

SIGNIFICATIVA SUPERIORE

ALL’ATTESA BUONO

****

(4) NORMALE

REGOLARE IN LINEA CON

L’ATTESA SUFFICIENTE

***

(3) MEDIOCRE

MODESTA

INFERIORE ALL’ATTESA

MEDIOCRE

**

(2) LIMITATA

INADEGUATA LARGAMENTE

SOTTO L’ATTESA

SCARSO

* (1)

Il calcolo del punteggio totale si effettua sommando il valore numerico di tutte le singole valutazioni poste nella scheda di ciascun dirigente.

ART. 18 – Ruolo e funzione valutativa dell’Organismo Indipendente di valutazione della performance (sostitutivo del Nucleo di Valutazione Aziendale)

Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale:

a. dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice;

b. dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Il Nucleo di Valutazione opera sino alla eventuale applicazione da parte dell’azienda, dell’art.

10, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1999.

L’Organismo Indipendente di valutazione della performance (OIVP) dell’azienda, costituito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 procede alla verifica e valutazione annuale come di seguito specificato.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 11 ATTESA

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Ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 2002/2005 l’organismo di valutazione (NAV/OIVP) procede alla valutazione annuale:

1. Per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice:

a) la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;

b) ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base all’atto aziendale;

c) l’efficacia dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;

2. Per tutti gli altri dirigenti:

a) l’osservanza delle direttive per il raggiungimento dei risultati in relazione all’incarico attribuito;

b) il raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali – quantitativi espressamente affidati;

c) l’impegno e la disponibilità correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto al conseguimento degli obiettivi.

L’esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l’attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all’art. 62, commi 4 e 6 del CCNL 5 dicembre 1996.

L’esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi, anche alla formazione della valutazione da attuarsi alla scadenza degli incarichi dirigenziali e per le altre finalità previste dall’art. 26, comma 2 del CCNL 2002/2005.

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n°150/2009 a detto organismo indipendente compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura nel suo complesso, nonche' la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), dell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n°150/2009 l'Organismo indipendente di valutazione della performance:

o monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 12

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o comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13 dello stesso D.Lgs.;

o valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

o garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

o propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 dello stesso D.Lgs., all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del medesimo D.Lgs.

L’OIVP, oltre alla validazione del processo di valutazione seguito dal Dirigente valutatore di prima istanza e del rispetto degli accordi sindacali aziendali, provvede in piena autonomia, alla valutazione finale e globale dei risultati ottenuti, anche prendendo in esame eventuali fattori critici che potrebbero aver limitato le responsabilità dell’equipe e dei dirigenti nel

raggiungimento pieno dei risultati concordati. Per tale valutazione utilizza tutti gli elementi messi a sua disposizione dall’Azienda, fra i quali deve essere compresa anche la relazione di fine anno redatta dallo stesso dirigente di struttura e tutta la documentazione ritenuta necessaria fra quella fornita ufficialmente dall’Ufficio competente.

L’OIVP è tenuto ad inviare copia della propria valutazione sia al dirigente valutatore sia al dirigente oggetto della valutazione.

ART. 19 – Ruolo e funzione valutativa del Collegio Tecnico Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione:

a. di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;

b. di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 13

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c. dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività.

La valutazione del Collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:

a. della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell’organizzazione dipartimentale;

b. del livello di espletamento delle funzioni affidate nella gestione delle attività e qualità dell’apporto specifico;

c. dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all’appropriatezza e qualità delle prestazioni, all’ orientamento all’utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;

d. dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;

e. della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;

f. della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del budget in relazione agli obiettivi affidati nonché i processi formativi e la selezione del personale;

g. della capacità di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico terapeutiche aziendali;

h. delle attività di ricerca clinica applicata, delle sperimentazioni, delle attività di tutoraggio formativo, di docenza universitaria e nell’ambito dei programmi di formazione permanente aziendale;

i. del raggiungimento del minimo di credito formativo di cui all’art. 16 ter, comma 2 del d.lgs. 502 del 1992, tenuto conto dell’art. 23, commi 4 e 5;

j. del rispetto del codice di comportamento allegato n. 1 del presente contratto, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici ove previsti.

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 14

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L’esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico, produce i seguenti effetti:

a. per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la condizione per la conferma nell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale ed economico. Per gli altri dirigenti realizza la condizione per la conferma o il conferimento di nuovi incarichi di pari o maggior rilievo professionale economico o di struttura semplice;

b. per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno:

• la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, nonché di direzione di strutture semplici (art. 4, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio);

• la rideterminazione:

- per tutti della retribuzione di posizione minima contrattuale (artt. 3, comma 1, e 4, comma 2);

- per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, della fascia di indennità di esclusività immediatamente superiore (art. 5, comma 5);

- per i dirigenti appartenenti ai ruoli sanitario (esclusi quelli nominati nel punto precedente), professionale, tecnico ed amministrativo, della maggiorazione della retribuzione di posizione (art. 11, comma 3).

In ogni caso la retribuzione di posizione minima dei punti 1) e 3), il cui valore è indicato per tutti nel tempo dalle tavole degli artt. da 37 a 40, dopo il 31 dicembre 2003 è rideterminata nella misura prevista agli artt. 44 e 45 ferma rimanendo la modalità di finanziamento stabilita dall’art. 8, comma 4 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio;

c. per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta (art. 5, comma 5 CCNL 8 giugno 2000, II biennio).

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 15

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Il rinnovo, la conferma o il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), primo alinea, avviene nel rispetto della durata prevista dagli art. 28, comma 10, e 29, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000.

ART. 20 – Salvaguardia del dirigente valutato

Il Dirigente sottoposto a valutazione deve venire informato del suo esito a cura del suo Dirigente valutatore. Tutte le schede di valutazione, riempite in tutte le parti che le compongono, devono essere firmate dal valutato per presa visione.

In caso di rifiuto si provvede alla spedizione al suo domicilio della scheda compilata e firmata dal dirigente valutatore tramite raccomandata e ricevuta di ritorno.

In caso di mancato accordo sull’esito di ciascuna istanza di valutazione, il dirigente ha diritto di apporre le proprie controdeduzioni sulla scheda di valutazione all’atto della firma.

ART. 21 – Effetti della valutazione positiva

1 - Per i neo assunti l’esito positivo della valutazione conseguita al termine del quinquennio può comportare l’attribuzione di incarichi di natura professionale di cui alla lettera c), comma 1 dell’art. 27 del contratto vigente, nonché incarichi di struttura semplice. La valutazione positiva, inoltre, comporta:

a) il diritto alla equiparazione della retribuzione di posizione per la parte minima tabellare nei valori previsti dall’art. 3 del CCNL 08/06/2000, secondo biennio;

b) il diritto all’attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista al comma 3 dell’art. 11 del CCNL 8.6.2000 secondo biennio.

2 - L’esito positivo della verifica da parte del Nucleo di Valutazione/OIVP comporta l’attribuzione della retribuzione variabile di risultato per il valore economico corrispondente dopo l’applicazione della percentuale di raggiungimento dei risultati attesi, secondo quanto previsto dal contratto integrativo relativo alla produttività (Sistema Premiante).

Regolamento affidamento, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area SPTA – Parte II 16

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3 - L’esito della valutazione positiva espressa dal Collegio Tecnico, sia triennale che al termine dell’incarico, costituisce condizione per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionale o gestionale.

Art. 22 –Effetti della valutazione negativa

1. L’accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione dell’art. 26 del CCNL 2002/2005, prima della formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

2. L’accertamento della responsabilità dirigenziale che rilevi scostamenti rispetto agli obiettivi e compiti professionali propri dei dirigenti, come definiti a livello aziendale, comporta l’assunzione di provvedimenti che devono essere commisurati:

a) alla posizione rivestita dal dirigente nell’ambito aziendale;

b) all’entità degli scostamenti rilevati.

3. Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice previo esperimento della procedura di cui all’art. 29 del CCNL 2002/2005, l’accertamento delle responsabilità dirigenziale rilevato dal nucleo di valutazione seguito delle procedure di verifica annuali in base ai risultati negativi della gestione /finanziaria, tecnica ed amministrativa determinati dalla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni di cui all’art. 27, comma 1, punto 1), può determinare:

a. perdita della retribuzione di risultato in tutto o in parte con riguardo all’anno della verifica;

b. la revoca dell’incarico prima della sua scadenza e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27 comma 1, lett. a), b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca di tale incarico comporta l’

attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore nonché la perdita dell’indennità di struttura complessa;

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c. in caso di accertamento di responsabilità reiterata, la revoca dell’incarico assegnato ai sensi del precedente punto b) ed il conferimento di uno degli incarichi ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato, fatta salva l’applicazione del comma 5.

4. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1 lett. c) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1, punto 2, può determinare:

a. perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;

b. la revoca anticipata dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art.

27, lett. c) del CCNL 8 giugno 2000 di valore economico inferiore a quello in atto con le procedure del comma 4;

c. in caso di responsabilità reiterata, ulteriore applicazione del punto b), fatta salva l’applicazione del comma 5.

5. Per i dirigenti cui siano conferiti gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lett. d) del CCNL 8 giugno 2000, previo esperimento delle procedure dell’art. 29, l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dovuto alla inosservanza delle direttive ed all’operato non conforme ai canoni dell’art. 27, comma 1, punto 2, può determinare la perdita , in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica.

6. L’azienda può disporre la revoca dell’incarico, di cui ai commi 1 e 2, lettere b) e c) dell’art.

27 del CCNL 1998/2001, prima della scadenza, mediante anticipazione della verifica e valutazione da parte del Collegio tecnico ai sensi dell’art. 31 del CCNL 1998/2001, come modificato dall’art. 26 del CCNL 2002/2005 solo a partire dalla seconda valutazione negativa consecutiva. Nell’attribuzione di un incarico di minor valore economico è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura

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massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45 del CCNL 2002/2005. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito.

7. La responsabilità dirigenziale per reiterati risultati negativi accertata con le procedure di cui ai commi precedenti e fondata su elementi di particolare gravità, può costituire giusta causa di recesso da parte dell’azienda nei confronti di tutti i dirigenti destinatari del presente articolo, previa attuazione delle procedure previste dagli art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996 e dall’art. 23 del CCNL dell’8 giugno 2000, come integrato dall’art. 20 del presente contratto.

8. L’esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al Collegio Tecnico è attuato con le procedure di cui all’art. 29 del CCNL 2002/2005.

9. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell’incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli professionali compresi nell’art. 27, lett. b) o c) del CCNL 8 giugno 2000, congelando contestualmente un posto vacante di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta per il dirigente interessato la perdita dell’indennità di struttura complessa ove attribuita e l’

attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.

10. Nei confronti dei restanti dirigenti, compresi quelli con incarico di direzione di struttura semplice, il risultato negativo della verifica del comma 1 non consente la conferma nell’incarico già affidato e comporta l’affidamento di un incarico tra quelli della tipologia c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 di minor valore economico nonché il ritardo di un anno, per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nella attribuzione della fascia superiore dell’indennità di esclusività di cui all’art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, ove da attribuire nel medesimo anno.

11. Per i dirigenti con meno di cinque anni, il risultato negativo della verifica del comma 1 al termine del quinquennio comporta per tutti il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico tra quelli ricompresi nelle tipologie b) e c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 nonché delle disposizioni del CCNL in pari data relativo al II biennio:

a. per tutti nell’applicazione dell’art. 4, comma 2 del predetto CCNL;

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b. per i biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti, nell’applicazione dell’art. 5, comma 5 del predetto CCNL;

c. per i dirigenti dei ruoli sanitario (esclusi quelli del precedente alinea) professionale, tecnico ed amministrativo nell’applicazione dell’art. 11, comma 3 del predetto CCNL.

12.In tutti i casi di attribuzione di un incarico di minor valore economico, la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, in caso di valutazione negativa, è decurtabile sino alla misura massima del 40% ai sensi degli artt. 44 e 45 del CCNL 2002/2005. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto già percepito.

13. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è, comunque, fatta salva la facoltà di recesso dell’azienda o ente ai sensi dell’art. 35 del CCNL 5 dicembre 1996.

14.I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 22 del presente Regolamento sono soggetti ad una nuova verifica l’anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alle indennità. In presenza delle condizioni organizzative che lo consentono, è fatta salva la facoltà delle aziende ed enti, dopo tale periodo ed in base alla predetta verifica, di conferire ai dirigenti del comma 4 uno degli incarichi di cui all’art. 27 lettera c) del CCNL 2002/2005.

Art. 23 – Sostituzione del dirigente

1 - In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del Direttore del dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro dirigente di struttura complessa da lui stesso individuato con cadenza annuale.

2 – In caso di assenza per i motivi di cui sopra da parte del dirigente di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’Azienda ad altro dirigente assegnato alla stessa struttura, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile stesso, avvalendosi dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di una struttura semplice, ovvero di alta specializzazione;

b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.

3 – Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di dirigenti di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse.

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4 – Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di assunzione del nuovo dirigente, comunque per un periodo fino a sei mesi, eventualmente prorogabili sino a dodici.

5 – Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti sopra indicati, sia dovuta a fruizione di un’aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale, ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali, presso la stessa o altra Azienda, ovvero per mandato elettorale o distacco sindacale, la sostituzione viene affidata per il tempo strettamente necessario

e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi, per provvedere all’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa.

6 –Le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato alla sostituzione non viene corrisposto nessun emolumento per i primi due mesi.

7 – Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente sostituto di un responsabile di struttura complessa, compete, per tutta la durata della sostituzione, una indennità mensile di €.536, mentre al dirigente sostituto di responsabile di struttura semplice tale indennità è ridotta a €.268.

8 – Alla corresponsione delle indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo secondo quanto previsto in sede di contrattazione con le OO.SS.

9 - Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano ad ogni periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.

L’indennità può quindi essere corrisposta anche per periodi frazionati.

10 – Nei casi in cui l’Azienda non possa far ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, la struttura, temporaneamente priva di titolare, può essere affidata ad altro dirigente con corrispondente incarico.

Resta salva la facoltà dell’Azienda di individuare il sostituto nei casi previsti dall’art.19 nonchè nei casi previsti dall’art. 18 comma 2 del CCNL 1998/2001 laddove ricorra la vacanza dell’incarico ovvero l’aspettativa del titolare dell’incarico

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Art. 24 – Norme finali

Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, o in contrasto con altre norme di legge sono nulli a tutti gli effetti.

Ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.Lgs. n°150/2009, in caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. f) e g) del D.Lgs. n°150/2009:

- i curricula dei dirigenti redatti in conformità al vigente modello europeo;

- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato.

In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui al C.C.N.L dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000.

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