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Novità fiscali del 20 maggio 2011

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Novità fiscali del 20 maggio 2011

Pubblicato il 20 maggio 2011

L’attività di controllo fiscale “a proiezione” internazionale attende i traguardi prefissati; con il sistema VIES controlli incrociati agli operatori intracomunitari; attività di controllo in materia di riscossione; previdenza dei Consulenti del Lavoro: a giorni scadrà il termine per spedire la denuncia del volume affari 2010; Cassazione: gli atti fiscali devono essere chiari e motivati; via libera definitivo al primo principio contabile per gli enti non profit

Indice:

1) L’attività di controllo fiscale “a proiezione” internazionale attende i traguardi prefissati

2) Con il sistema VIES controlli incrociati agli operatori intracomunitari 3) Attività di controllo in materia di riscossione

4) Previdenza dei Consulenti del Lavoro: a giorni scadrà il termine per spedire la denuncia del volume affari 2010

5) Cassazione: gli atti fiscali devono essere chiari e motivati

6) Via libera definitivo al primo Principio contabile per gli enti non profit

1) L’attività di controllo fiscale “a proiezione” internazionale attende i traguardi prefissati

Sia pure stimolata dalle precedenti raccomandazioni impartite dalle Entrate (C.M. n. 13 del 2009 e n. 20 del 2010), la proiezione a livello internazionale dell’ordinaria attività di controllo fiscale non riesce ancora a pervenire alle risultanze auspicate.

E’ quanto ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 18 maggio 2011, secondo cui devono essere assolutamente incrementate le iniziative in materia, a cominciare dallo scambio spontaneo di informazioni, che va ulteriormente stimolato, soprattutto in materia di IVA.

Nell’ambito della più ampia strategia di contrasto dell’evasione in chiave internazionale, andrà i n c r e m e n t a t o i l r i c o r s o s i s t e m a t i c o a l l ’ a p p l i c a z i o n e I n d e x

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(http://index.agenziaentrate.it/InDExWeb) dove è migrata l’applicazione SC.A.D. con finalità di arricchimento del quadro istruttorio dei controlli mediante la possibile individuazione di elementi reddituali di fonte estera.

Analogo discorso vale, oltre che per lo scambio di informazioni, anche per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei, i quali, anche nel 2010, risultano scarsamente utilizzati.

Nuovamente richiamate, quindi, le Direzioni Regionali ad impartire le specifiche direttive, volte a stimolare l’utilizzo di tutti gli strumenti di cooperazione internazionale, evidenziandone le potenzialità ai fini dell’accertamento e le modalità di innesco, e ad individuare i casi meritevoli di controlli multilaterali, da proporre alla Commissione europea nell’ambito del Programma Fiscalis.

Da sviluppare, a seguito delle nuove istruzioni operative, le attività volte alla notifica all’estero di atti di accertamento e di riscossione, in relazione alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 40 del 2010, all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, e all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento (l’intervento normativo, in sintesi, estende la forma della notifica postale, direttamente attivabile a cura degli uffici, a tutte le tipologie di atti di accertamento e di riscossione, alle condizioni indicate nelle nuove disposizioni).

2) Con il sistema VIES controlli incrociati agli operatori intracomunitari

Riguardo i controlli agli operatori intracomunitari di particolare rilievo da quest’anno sarà per il fisco il cd. sistema V.I.E.S..

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21/E del 18 maggio 2011, ha affermato che l’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta, quest’anno, profili di particolare significatività, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2010 di recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda, tra l’altro, il luogo delle prestazioni di servizi ed il sistema comune dell’IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, nonché con riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui all’art. 27 del D.L. n. 78 del 2010 e dei relativi provvedimenti direttoriali attuativi del 29 dicembre 2010.

In particolare, l’introduzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2010, dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra dei servizi prestati e acquistati in ambito intracomunitario da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati V.I.E.S. delle operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.

Gli strumenti informativi già disponibili rendono possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli operatori nazionali e il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri dell’Unione europea attraverso il sistema V.I.E.S..

In particolare, verrà controllata la corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il

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modello “Intra2 Acquisti” presentato dall’operatore italiano e quelli rilevabili dai flussi informativi relativi alle vendite effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base mensile/trimestrale attraverso il sistema V.I.E.S..

Peraltro, ca breve verranno rese disponibili due nuove applicazioni di supporto alle attività di controllo in esame:

– Servizio di consultazione Elenchi riepilogativi Intra nazionali presentati attraverso una specifica area informativa nell’applicazione SERPICO;

– Index Controlli IVA, all’interno del portale INDEX , in grado di fornire liste di operatori commerciali, selezionati in base all’incrocio delle dichiarazioni Vendite/Acquisti con altre fonti informative dell’Anagrafe tributaria sulla base di criteri di rischio evasivo.

Per consentire i controlli finalizzati all’inserimento nell’archivio dei soggetti autorizzati all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie (cd. VIES) dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta, è stata rilasciata una apposita sezione della procedura informatica ARCA (Analisi del Rischio dei Contribuenti Anomali), denominata ARCA VIES.

3) Attività di controllo in materia di riscossione

Gli avvisi di accertamento che verranno emessi e notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 diverranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica senza dovere perciò ricorrere alla formazione ed alla notificazione di un diverso atto che abbia valore di titolo per l’esecuzione (la cartella di pagamento), così come previsto dall’art. 29, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010.

Per cui, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 21/E del 18 maggio 2011, le Direzioni regionali e provinciali dovranno affidare agli agenti della riscossione le somme da riscuotere tramite le procedure di trasmissione telematica che saranno rese, in tempo utile, disponibili.

Per le partite di ruolo formate automaticamente a seguito della liquidazione centralizzata delle dichiarazioni, le Direzioni regionali e provinciali devono disporre, anteriormente all’apposizione del visto di esecutorietà, tutte le possibili verifiche utili al fine di analizzare le posizioni per le quali sia stata richiesta assistenza all’ufficio in un momento successivo a quello in cui è stata interdetta la procedura per la lavorazione ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 dei modelli dichiarativi.

Dopo aver individuato tali posizioni ed aver esaminato le eccezioni addotte dai contribuenti, se l’iscrizione a ruolo risulta errata, allora gli Uffici Territoriali o Grandi contribuenti dovranno annullare le partite già formate.

Tra le ordinarie attività di tutela verrà ulteriormente incrementato il ricorso alle misure cautelari, sulla base delle istruzioni impartite con la circolare n. 4/E del 2010, con particolare riguardo anche alle sopradescritte ipotesi di decadenza dalla rateazione.

In merito alle iniziative da intraprendere in presenza di procedure concorsuali, le Direzioni regionali e provinciali cureranno, direttamente o tramite i competenti agenti della riscossione, la

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tempestiva ammissione al passivo di tutti i crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.

L’attività di accertamento verrà completata con la massima possibile tempestività, e comunque entro il termine utile per l’ammissione al passivo dei crediti risultanti dagli atti impositivi e dai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Le proposte di concordato fallimentare che, stante l’urgenza della trattazione dovuta alla brevità del termine a disposizione, vengono trasmesse dagli agenti della riscossione con

ogni idoneo mezzo vanno esaminate in tempo utile per comunicare all’agente se esprimere assenso oppure dissenso entro il termine perentorio fissato dal Giudice Delegato.

Infine, riguardo ai fenomeni di evasione da riscossione mediante indebite compensazioni, anche nel 2011 verranno ancora inviate le segnalazioni relative alle compensazioni “a rischio”

effettuate nel periodo dal 2003 al 2008 per il pagamento di imposte, contributi e altre somme dovute mediante l’utilizzo di crediti IVA, IRPEG/IRES, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

4) Previdenza dei Consulenti del Lavoro: a giorni scadrà il termine per spedire la denuncia del volume affari 2010

ENPACL dichiarazione volume affari 2010: cartacea entro il 31 maggio, on line entro il 30 giugno. Gli iscritti ai servizi “Enpacl on-line” possono avvalersi dell’apposita procedura telematica.

Gli iscritti possono rendere la dichiarazione obbligatoria del proprio volume d’affari sia in forma cartacea sia,on-line attraverso l’utilizzo dell’apposita procedura presente nel sito web dell’Enpacl.

Nel primo caso (cartacea), la scadenza fissata dal Regolamento è il 31 maggio 2011.

Una volta compilato e sottoscritto, si deve inviare in busta chiusa al seguente indirizzo: Casella Postale 146 – 23100 Sondrio.

Nel secondo caso (on-line), il termine è fissato al 30 giugno 2011. Gli iscritti ai servizi “Enpacl on-line” possono avvalersi dell’apposita procedura telematica.

Il software consente una compilazione guidata, senza possibilità di errori e/o omissioni, con evidente risparmio di tempo e costi di spedizione.

La procedura rilascia idonea ricevuta. “Enpacl on line” è un contenitore telematico di funzioni il cui accesso è completamente gratuito e messo a disposizione di tutti gli associati.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 19 maggio 2011) 5) Cassazione: gli atti fiscali devono essere chiari e motivati

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L’Amministrazione finanziaria deve fornire tutte le informazioni al contribuente, in maniera chiara, oltre che motivata. In particolare, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 10878 depositata il 18 maggio 2011) l’avviso di liquidazione di nuove imposte conseguenti una sentenza deve potere fare capire al contribuente il contenuto e la pretesa dell’amministrazione.

Tutto è scaturito dall’avviso impugnato da un contribuente a cui era stato notificato un atto di liquidazione delle imposte di donazione rideterminate a seguito di una sentenza delle Commissione Tributaria Centrale.

Nelle motivazioni della difesa la mancanza di chiarezza nelle modalità del calcolo che avevano portato a quell’importo (diverso da un altro erede nelle medesime condizioni), e per non essere stato messo in grado di conoscere le motivazioni delle penali.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 10878 del 18 maggio 2011)

6) Via libera definitivo al primo Principio contabile per gli enti non profit

Il testo finale del documento (Principio contabile n. 1 per gli enti non commerciali) ha recepito alcune richieste di modifica emerse nel corso della consultazione pubblica.

Redatto dal tavolo tecnico tra commercialisti, Agenzia per le Onlus e Oic, il documento sarà un punto di riferimento anche per i successivi.

Un comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 19 maggio 2011 ha reso noto tale evento.

Il primo principio contabile per gli enti non profit, redatto dal tavolo tecnico tra commercialisti, Agenzia per le Onlus (ora denominata Agenzia per il Terzo settore) e Oic (Organismo italiano di contabilità), poi sottoposto a consultazione pubblica dall’ottobre 2010 al gennaio 2011, è stato approvato nella sua versione finale, con poche modifiche introdotte anche a seguito delle osservazioni pervenute.

Si applicherà a partire dagli esercizi chiusi successivamente al 31 dicembre 2011, anche se commercialisti, Agenzia per Onlus e Oic ne raccomandano un’applicazione anticipata. Tale documento, sostanzialmente, “delinea l’insieme di norme di carattere generale che governano la redazione del bilancio”.

Viene ritenuto “Un punto di riferimento, che dovrà essere considerato anche nella predisposizione dei successivi documenti”.

Il Principio è, infatti, “il primo di una serie che il tavolo tecnico ha intenzione di emanare”.

I principi contabili che seguiranno sul tema del non profit “saranno dedicati alla contabilizzazione di specifiche operazioni o poste, come liberalità e immobilizzazioni”.

Come precisa lo stesso comunicato stampa del CNDCE, l’impostazione del principio n. 1 è rimasta sostanzialmente immutata, infatti, si precisa che “Rispetto al documento sottoposto a consultazione pubblica, quello conclusivo è stato modificato in alcuni aspetti tecnici, anche se la

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sua impostazione è rimasta immutata”.

In particolare, sono state meglio dettagliate talune indicazioni contabili per gli enti non profit di minori dimensioni e particolare attenzione è stata posta all’esame del principio della competenza economica, la cui applicazione dovrà essere valutata caso per caso.

Competenza economica

Il principio contabile n. 1 Enp, predilige dunque il principio della competenza economica, infatti, afferma che “I bilanci degli Enp dovrebbero, anche laddove non siano presenti norme cogenti, essere redatti secondo il principio della competenza economica.

Ovviamente, al pari di quanto avviene per le società di capitali “I bilanci redatti per competenza economica risultano i più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’ente, con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria ed a quella economica”.

Tuttavia, tale questione è meno “pesante” per gli enti non commerciali, infatti, il principio contabile n. 1 precisa espressamente che, comunque, gli Enti non profit di minori dimensioni, con “strutture amministrative normalmente esigue”, hanno la facoltà di redigere il bilancio con il principio di cassa.

Ove sia loro possibile, viene raccomandato anche per gli Enp di minori dimensioni di redigere il proprio bilancio in base alla competenza economica “ogniqualvolta questo sia possibile sotto il profilo delle risorse e rilevante per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione dell’ente”.

Osserva il documento del CNDCEC che “Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico.

Pertanto i proventi e gli oneri devono essere rappresentati nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui essi hanno trovato giustificazione economica”.

Tuttavia, per gli enti non commerciali, il principio della competenza economica si contraddistingue particolarmente, in particolare “assume una connotazione più estesa di quanto non avvenga nelle aziende lucrative”.

In presenza di prestazioni sinallagmatiche, ossia prestazioni caratterizzate dalla presenza di uno scambio con il quale le parti si obbligano ad effettuare reciproci adempimenti, l’operatore contabile deve identificare “i costi di competenza dell’esercizio (definizione relativa) in funzione della correlazione di essi con i ricavi conseguiti nello stesso periodo di tempo (definizione assoluta)”.

La questione della competenza economica assume particolare rilevanza per l’operatore contabile alla fine dell’esercizio dell’Enp, se quindi, in tale momento si debbano contrapporre ad

“un ricavo immediato o mediato” dei costi, secondo il principio contabile n. 1, la competenza economica di tali costi deve essere individuata quando:

– il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato (non quindi quando il ricavo sia stato conseguito);

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– “l’erogazione è avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o di godimento (nel caso di beni e servizi destinati a collettività individuate), ovvero il bene o il servizio è divenuto di pubblico beneficio o dominio (nel caso di attività a beneficio diffuso, quali le attività di ricerca, culturali ecc.”.

Momento di realizzo del costo nel processo produttivo

In particolare, rileva ulteriormente detto principio conabile n. 1 che la partecipazione del costo al processo produttivo si realizza quando:

– i costi sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno la loro utilità nell’esercizio stesso ovvero, non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità;

– la competenza economica dei costi può essere determinata anche sulla base di assunzioni del flusso dei costi (per esempio, l’utilizzo dei criteri del Fifo, Lifo o costo medio ponderato per la valutazione delle merci) o, in mancanza di una più diretta associazione, per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (per esempio, l’ammortamento per la ripartizione sistematica dei beni aventi utilità pluriennale);

– viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;

– l’associazione al processo produttivo o la ripartizione della utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale rilevanza.

Come contabilizzare le donazioni

I proventi degli Enp sono di norma non correlati alle attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica.

Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva, devono essere iscritti nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico.

Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi comunque di natura non corrispettiva (donazioni e contributi) con specifiche attività dell’Enp, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.

Comunque, viene ritenuto ammissibile che gli Enp di minori dimensioni possano utilizzare un sistema di rilevazione articolato sulle entrate e le uscite di cassa.

Flussi di cassa

“Tali flussi, rappresentativi degli effettivi introiti ed esborsi che l’Enp ha effettuato nel corso dell’esercizio interessato, si sostanziano in un incremento o in un decremento della cassa e dei depositi a vista a disposizione dell’ente”.

Rilevazione delle movimentazioni delle disponibilità liquide equivalenti

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L’Enp può considerare di rilevare contestualmente alle variazioni di cassa anche le movimentazioni delle disponibilità liquide equivalenti, intese come attività e passività finanziarie che risultino:

– con scadenza a breve termine;

– ad alta liquidità;

– prontamente convertibili in valori di cassa noti;

– soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

La rilevazione delle disponibilità liquide equivalenti dovrà avere separata e distinta illustrazione.

I successivi Principi contabili si occuperanno di analizzare le circostanze in cui è ritenuto non possibile o adeguato adottare il principio della competenza economica.

Vincenzo D’Andò

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