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Novità fiscali del 20 maggio 2013: INAIL, artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni

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Novità fiscali del 20 maggio 2013: INAIL, artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni

Pubblicato il 20 maggio 2013

stop al raddoppio dei termini tributari facile; ASpI e mini-ASpI per i soci lavoratori delle cooperative, in G.U. le aliquote 2013; INAIL: artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni; professionista con segretariato fornito da un service? Non sfugge all’Irap; lotta all’evasione fiscale sempre più globale; via libera del CDM a decreto su Imu e Cig

Indice:

1) Stop al raddoppio dei termini facile

2) ASpI e mini-ASpI per i soci lavoratori delle cooperative, in G.U. le aliquote 2013 3) Inail, artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni

4) Professionista con segretariato fornito da un service? Non sfugge all’Irap 5) Lotta all’evasione fiscale sempre più globale

6) Via libera del CDM a decreto su Imu e Cig

1) Stop al raddoppio dei termini facile

Dall’analisi delle pronunce delle Commissioni tributarie degli ultimi due anni è emerso che i giudici di merito sono più attenti a valutare la fondatezza del raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento in presenza di reati tributari. D’altronde la Consulta, con l’ordinanza n. 247/2011, nel confermare la legittimità in presenza del reato del raddoppio del termine di decadenza, ha sancito il dovere dei giudici di merito di svolgere un controllo sul riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia per evitare un utilizzo strumentale della segnalazione da parte dell’Amministrazione.

In presenza di un reato tributario i termini di decadenza dell’accertamento raddoppiano, passando dal 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell’8° anno successivo.

Ed in caso di omessa presentazione il 31 dicembre del 5° anno successivo è differito al 31 dicembre del 10° anno successivo.

In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale di Prato (sentenza n. 30/01/2013 del 16/05/2013) ha accolto il ricorso presentato dal contribuente contro un avviso di accertamento con il quale la locale Agenzia delle entrate aveva dichiarato illegittima la detrazione dell’Iva su un acquisto immobiliare per 582 mila euro per una presunta frode fiscale

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con conseguente invio della notizia di reato alla locale Procura della Repubblica. Secondo i giudici l’operato dell’Ufficio deve essere invece censurato sotto più punti di vista.

In primo luogo sull’utilizzo troppo disinibito della disciplina del cd raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di fattispecie penalmente rilevanti.

2) ASpI e mini-ASpI per i soci lavoratori delle cooperative, in G.U. le aliquote 2013 Pubblicato il decreto che fissa la misura dell’ASpI da liquidare ai nuovi beneficiari.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2013 che determina la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi (in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione) ai soggetti in precedenza esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione e che dal 1° gennaio 2013 rientrano nell’ambito di applicazione dell’ASpI.

Il decreto, che riguarda in particolare i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n.

602/1970, prevede che, per l’anno 2013, le indennità ASpI e mini-ASpI siano liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità come previste a regime.

3) Inail, artigiani senza dipendenti devono presentare denuncia retribuzioni Se da basi calcolo premio risulta rata anticipata comprensiva di premio dipendenti.

La precisazione viene dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con la nota del 17 maggio 2013.

Quesito a Inail DCR su obblighi di comunicazione

Una ditta individuale artigiana (parrucchiera) riceve una visita ispettiva nel 2010, la dipendente trovata sul posto è stata regolarizzata per un solo giorno di presenza, così come indicato chiaramente sul verbale stesso. La posizione Inail era già attiva per la titolare artigiana e quindi il premio 2010 è stato pagato nei termini su quella posizione.

Per gli anni successivi (2011 e 2012) la ditta non ha presentato la dichiarazione delle retribuzioni, trattandosi di ditta artigiana che non occupava personale. E’ corretto tale comportamento?

E’possibile, inoltre, cessare una sola “sezione” della posizione (quella dei dipendenti) trattandosi dell’unica posizione attiva ed ancora necessaria per pagare il premio della titolare artigiana che prosegue l’attività?

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Per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano è dovuto il pagamento di un premio speciale unitario annuale in relazione alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Tariffa artigiani di cui al DM 1.2.2001.

Detti soggetti sono esonerati dall’obbligo annuale della dichiarazione delle retribuzioni qualora non occupino lavoratori dipendenti per i quali è, invece, dovuto il pagamento di un premio assicurativo ordinario calcolato in base al tasso di rischio della lavorazione svolta da applicare all’importo delle retribuzioni percepite.

Diversamente, nel caso in cui i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano abbiano occupato dipendenti, gli stessi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione delle retribuzioni ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per il dipendente.

Detta dichiarazione deve essere presentata anche in caso di aziende artigiane senza dipendenti, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti. In tale ipotesi deve essere indicato il valore “zero” nel campo

“retribuzioni complessive” del modulo telematico da inviare per la dichiarazione delle retribuzioni.

Sulla base di quanto sopra detto, nel caso in esame, il premio per la rata 2011, in assenza di una motivata comunicazione di riduzione di presunto, è stato calcolato sulle retribuzioni dell’anno 2010.

Pertanto, in sede di autoliquidazione 2011/2012, la ditta avrebbe dovuto presentare la dichiarazione delle retribuzioni riportando il valore “zero” per l’anno 2011.

Si informa, infine, che la cessazione della polizza dipendenti è cosa diversa dalla cessazione della posizione assicurativa (PAT) che resta attiva per la copertura assicurativa della polizza artigiani.

4) Professionista con segretariato fornito da un service? Non sfugge all’Irap

Telefonia, fax, segreteria, ecc. forniti al professionista da una società di servizi: E irrilevante che la struttura di supporto sia realizzata da dipendenti o da terzi che agiscono in base a un contratto di fornitura di servizi.

La collaborazione non occasionale integra il presupposto di una attività autonomamente organizzata, assoggettabile ad Irap.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8962/2013.

Corte di Cassazione – sentenza 12 aprile 2013, n. 8962

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 23 del 4/05/2009, depositata in data 10/06/2009, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto Sez. 20 accoglieva, con compensazione delle spese di lite, l’appello proposto, in data 16/04/2008, dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 85/12/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto il ricorso di S.R., dottore commercialista, avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio erariale, formatosi sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001, 2002 e 2003, sul presupposto che il contribuente fosse sprovvisto di autonoma organizzazione necessaria al fine del sorgere dell’obbligazione tributaria, mentre, quanto agli anni 1998, 1999 e 2000, aveva respinto il ricorso del medesimo S., trattandosi di importi non rimborsabili avendo lo stesso presentato istanza di condono, ai sensi dell’art. 7 l. 289/2002.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame dell’Agenzia delle Entrate, limitatamente al capo della sentenza concernente gli anni 2001, 2002 e 2003, in quanto rilevava, da un lato, che il professionista aveva, nella dichiarazione dei redditi, riportato “i notevoli compensi corrisposti a terzi – per il 2001, lire l34.473.000, per il 2002, euro 66.222, per il 2003, euro 94.109…” (ed anche negli anni successivi) e tali dati dimostravano “la non occasionalità delle prestazioni dei soggetti terzi” e, dall’altro, che detti “professionisti”

rendevano conto del loro operato al S., “socio di minoranza della società X” ed “anche membro del consiglio di amministrazione”; i giudici tributari aggiungevano che il contribuente non aveva dato prova della natura delle prestazioni rese dai terzi. Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per cassazione il S., deducendo due motivi di ricorso, per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. (in relazione agli artt. 2479 e 2697 e ss.

c.c., 2 d.lgs. 446/1997, non avendo la CTR tenuto conto che, come documentato dal contribuente, mancava l’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP dell’attività professionale svolta), e per mancanza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (non avendo i giudici tributari tenuto conto della documentazione allegata dal ricorrente nel corso dei due gradi di giudizio, al fine di dimostrare che i compensi erogati alla X concernevano, “oltre l’affitto del locale, in cui lo stesso svolgeva la propria attività”, “non il corrispettivo di una serie di servizi organizzativi fornitigli, ma esclusivamente specifiche consulenze”, di natura saltuaria).

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorrente, in risposta alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli, ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. La causa, all’udienza del 9/11/2012 (camerale), veniva rinviata a nuovo ruolo per legittimo impedimento del consigliere relatore e quindi chiamata, previa sostituzione del relatore, all’udienza pubblica del 21/02/2013. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile, in quanto sia nel quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c.

(disposizione pienamente operante, trattandosi di sentenza depositata nel giugno 2009), sia nel generale contenuto, non si lamenta un vizio di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nella sentenza, quanto un vizio di errata valutazione da parte dei giudici tributari delle risultanze istruttorie. La censura non involge, in realtà, un vizio di violazione (implicante un sindacato sulla interpretazione) o di falsa applicazione (implicante un sindacato sulla

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7770/2009), ma una questione di merito, inerente l’identificazione e la ricostruzione della fattispecie concreta (la concreta modalità di svolgimento dell’attività professionale da parte del contribuente ai fini dell’assoggettabilità ad Irap), censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. L’ulteriore motivo sollevato dal ricorrente, implicante vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel prospettare l’utilizzo, da parte del contribuente, come risultante in via documentale, di collaboratori e dei locali relativi ad una società, di cui il S. era “amministratore e membro del consiglio di amministrazione”, soltanto in via occasionale e non continuativa, e l’omesso esame di tale profilo da parte dei giudici tributari, è, peraltro, infondato. Invero, premesso che, come più volte chiarito da questa Corte (Cass. 36678/07, SS.UU. 12108/09, 10240/10, 21122/10), in tema di Irap, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionaìe con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attivita di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Alla stregua di tali consolidati principi l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione; si veda, in particolare, Cass.

10151/10: “In tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”. Ora, la motivazione della decisione di appello risulta congrua e sufficientemente articolata, venendo ivi fatte delle affermazioni, in ordine alla asserita inesistenza dell’autonoma organizzazione, con riferimento agli elementi esaminati e presi in considerazione nel percorso decisionale (in particolare, il ricorso al lavoro di terzi collaboratori, con carattere di continuità, come risultante dai compensi versati, per diverse decine di migliaia di lire e di euro annuali, nel corso degli anni, con carattere sistematico). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, “ricorre il vizio di omessa ‘ motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio _ convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Laddove poi il contribuente (sul quale gravava l’onere della prova dell’assenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza, trattandosi di istanza di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta) lamenta, in ricorso, il mancato esame della documentazione prodotta in giudizio, il motivo è anche inammissibile, perché il ricorrente – a fronte dell’affermazione della sentenza

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gravata secondo cui “l’appellato non ha provato… quali siano stati i servizi prestati dalla società, producendo lo statuto della stessa e tutte le fatture emesse con l’indicazione delle relative prestazioni” – avrebbe dovuto indicare nel ricorso (e ivi trascriverle o riassumerle, in ossequio al principio di autosufficienza) le risultanze di causa, trascurate dal giudice di merito, idonee a dimostrare come egli non si avvalesse di collaboratori e consulenti. In difetto di tali indicazioni, il motivo di ricorso si risolve nella richiesta alla Corte di procedere ad una rivalutazione diretta delle risultanze istruttorie che non può trovare ingresso in sede di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione contenuta nell’art. 9, comma 2°, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 271/2012 (Cass. S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

5) Lotta all’evasione fiscale sempre più globale

La lotta all’evasione fiscale è sempre più globale. A Mosca 45 Agenzie fiscali per l’ 8° Forum on Tax Administration.

Rafforzare in modo deciso la cooperazione tra Amministrazioni finanziarie per contrastare l’evasione, la frode e la pianificazione fiscale aggressiva; adottare regimi di “cooperative compliance” tra amministrazioni e grandi contribuenti; migliorare i servizi ai cittadini dal punto di vista dell’efficienza, dell’efficacia e della tempestività, anche con riferimento ai rimborsi fiscali. Sono alcuni dei temi al centro dell’ottavo incontro del Forum delle Amministrazioni Finanziarie (Fta) svoltosi a Mosca, dal 15 al 17 maggio, con la partecipazione dei vertici delle Agenzie fiscali di 45 Paesi. Alla fine dei lavori si è registrato un ampio consenso su cinque temi fondamentali, rispetto ai quali l’Agenzia delle Entrate italiana ha fornito un fattivo contributo, e sono stati approvati diversi rapporti con indicazioni operative e raccomandazioni.

Contrasto all’evasione, si rafforza la cooperazione internazionale

Dal summit russo arriva l’impegno a rafforzare in modo deciso la cooperazione tra amministrazioni finanziarie per il contrasto all’evasione. Un obiettivo da realizzare anche attraverso lo sviluppo di strumenti più efficaci per lo scambio di informazioni su operazioni finanziarie transnazionali, per la decodifica di operazioni bancarie e per l’individuazione dei beneficiari effettivi di strutture complesse. In questo ambito è stato inoltre lanciato un preciso invito a incrementare la collaborazione tra i diversi attori sul fronte dell’evasione ed elusione doganale.

Verso lo scambio automatico di informazioni

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Consenso unanime tra le amministrazioni anche in merito alla necessità di incrementare la trasparenza e lo scambio di informazioni. In questo senso è stato visto con favore il recente invito del G20 a qualificare lo scambio automatico di informazioni come il nuovo standard internazionale.

Erosione basi imponibili, l’Ocse incassa il via libera

Dall’Fta giunge anche l’ok all’iniziativa dell’Ocse che riguarda il contrasto dei fenomeni di erosione di basi imponibili e di spostamento degli utili in altre giurisdizioni. In questo ambito assumerà un ruolo centrale il lavoro portato avanti in seno all’Ocse nel campo della pianificazione fiscale aggressiva.

Tassazione delle imprese, verso una maggiore fiducia tra le amministrazioni

Approfondito dibattito anche sul tema della mutua fiducia e affidamento tra le Amministrazioni finanziarie nell’ambito della tassazione delle imprese. Per raggiungere questo obiettivo è stata infatti formulata una raccomandazione a tutti gli Stati ad adottare i cosiddetti regimi di adempimento collaborativo (ovvero “cooperative compliance programmes”). Regimi finalizzati a costruire con i grandi contribuenti un rapporto di lungo termine basato su trasparenza, fiducia e rispetto reciproci. Particolare interesse ha riscosso l’analisi delle modalità con cui il modello potrebbe essere adattato anche al comparto delle piccole e medie imprese. Sono state inoltre formulate raccomandazioni specifiche per assicurare un efficace funzionamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali volti a eliminare la doppia imposizione.

Servizi ai contribuenti, amministrazioni per una maggiore tempestività e efficienza Da Mosca arriva infine la raccomandazione di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la tempestività nell’erogazione dei servizi ai contribuenti, con grande attenzione al supporto all’adempimento spontaneo, in termini di sostegno, di assistenza, di qualità del servizio, nonché alla gestione dei rimborsi fiscali.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 69 del 17 maggio 2013)

6) Via libera del CDM a decreto su Imu e Cig

Il Consiglio dei ministri, nella sua seduta del 17 maggio 2013, ha approvato il decreto sul congelamento della rata Imu di giugno sulla prima casa e sul rifinanziamento della Cassa Integrazione in deroga.

La sospensione dell’Imu non riguarderà le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico. Lo precisa il comunicato diffuso al termine del consiglio dei ministri in cui si conferma anche che nella nuova disciplina fiscale in materia immobiliare, che il governo si impegna a delineare prima della fine dell’estate, sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La sospensione del pagamento della prima rata Imu riguarda non solo la

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prima casa, ma anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali.

Maggiori dettagli

In particolare, il Consiglio dei ministri ha poi approvato il decreto che prevede l’eliminazione degli stipendi del Presidente del consiglio, dei ministri, viceministri e sottosegretari che siano membri del Parlamento e che contiene interventi di emergenza in materia di casa e lavoro.

I destinatari di questo intervento d’urgenza sono:

famiglie;

imprese;

lavoratori disagiati.

È il primo provvedimento che attua quanto annunciato dal Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere e sulle quali l’esecutivo ha ottenuto il voto di fiducia. Inoltre, queste misure fanno seguito all’importante intervento a favore delle imprese rappresentato dallo sblocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni, deciso dal precedente governo e appena approvato dal Parlamento.

Imu

Il governo procederà a una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che innoverà anche la tassazione sul reddito d’impresa, prevedendo forme di deducibilità dell’Imu su capannoni o fabbricati industriali.

Nella nuova disciplina sarà ricompreso anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Il governo ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata Imu sulla prima casa, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali.

Sono escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.

Clausola di salvaguardia

La riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo, entro la data del 31

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agosto 2013.

Il Consiglio dei ministri ha dato mandato al Ministro dell’economia e delle finanze di illustrare alla Commissione europea le misure adottate dall’Italia per assicurare il pieno rispetto degli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di economia e finanza approvato dal Parlamento.

Ammortizzatori sociali in deroga

Il Consiglio dei ministri ha deciso l’ulteriore finanziamento dello strumento della Cassa integrazione in deroga. La CIG, infatti, è già stata finanziata dalla legge 92 del 2012 per 990 milioni di euro. Per far fronte all’emergenza occupazionale il governo ha stanziato una cifra di 1 miliardo di euro. Inoltre, con questo intervento si sbloccano le risorse per i contratti di solidarietà.

Monitoraggio. Il decreto avvia un monitoraggio volto ad assicurare un uso ottimale delle risorse disponibili e finalizzato alla revisione strumentale del sistema degli ammortizzatori sociali da realizzare attraverso il dialogo con le parti sociali e con le autonomie.

Precari della Pubblica amministrazione

Infine, vengono prorogati al 31 dicembre 2013 gli strumenti giuridici per consentire alle Pubbliche amministrazioni, nell’ambito della legislazione vigente, di avvalersi di lavoratori a tempo determinato per garantire servizi essenziali.

Vincenzo D’Andò

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