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GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
SI PUBBLICA TUTTI i GIORNi IVIENO 1 FEISTIVI
ii
Anno 75° RoxA
-Lunedi, 16 aprile 1934
-ANNO XH Numero 89
i
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso IAmministrazione che a
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Ju Itoma, sia presso FAmministrazione che a
domicilloed tu tutto 11 Itegno (solo Parte I). y 12 45 31.50 altestero tPaesi dell Unione postalet . . . . • 160 100 70
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anno, restando in facoltà dell'Amministrazione da concedere una decorrensa posteriore vitrché la acadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limate det 31 dicembre dell'armo in corso,
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In ruso di reclamoo di altra comunicazione deve sempre essereindtcato ti stuinero don'al>l>anamento. I fascicoli, eventuahnente disguidati.verrannori- speditt a titoloeratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative acorte, pureliè recluinati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.
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Il prezzo di vendita di ogni puntata della .Gazzetta Ufnoiate. (Par•
te i e li complessivamente) à fissato in tire 1,35 nel Regno, in tire 3 ai•
I'estero.
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breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locale Librerie Concessionarie. GII ab·
bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti cot sastema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2840, intestato atristituto Poingrafico dello Stato, sorevendo nel retro del relativo cor.
tinoato da allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non
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Lo richieste di abbonaments alla eGazzetta Ufficiale. vanno fatte a
parte: non unitamente, cioë, a richieste per abbonamenti ad altri pe- riodici.
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normeriportate nella tes ata della parte seconda
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«Gazzetta Ufficiale
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e pressole più importanti Librerie depositarie
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
SOMMARIO
Presidenza del
Consiglio
dei Ministri: Autorizzazione a promuo- vere in Alessandria I annuale Fiera di S.Giorgio
.Pag.
1974LEGGI E DECRETl 1934
REGIO DEURETO-LEGGE 14
aprile
1934, n. 561.Riduzione
degli stipendi
ed altre competenze del personaledipendente
dallo Stato edagli
Enti locali eparastatali Pag.
1974REGIO DECHETO LEUCE 14
aprile
1034, n. 562.Aumento del
cinquanta
per centodellequote
fisse e diquella integrativa
dellaimposta
sui celibi . . . .Pag.
1976 REGIO DECHETO-LEGGE 14aprile
1934, n. 563.Disposizioni
per la riduzione dellepigioni
. . .Pag.
1976REGIO DECRETO-LEGGE 14
aprile
1934, n. 564.Disciplina dell'approvvigionamento
di talune merci estere in relazione con l'andamentodegli
scambi commerciali con i Paesi fornitori . . . . . . . . .Pag.
1977 REnla DECRET LEGGE 10 marzo 1934, n. 565.Norme a favore dei
ragionieri
excombattenti,
benemeriti della causa nazionale, elegionari fiumani, agli
effetti della pra=tica
professionale
.Pag.
1977REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 566.
Autorizzazione all'emissione delle carte valori
postali
adaso delle Isole italiane
dell'Egeo
. . . . . . . .Pag.
1978REGIO DEORETO
22 marzo 1934, n. 567.Caratteristiche tecniche delle carte valori
postali
emesse adhso delle Isole italiane
dell'Egeo
. . . . . . . .Pag.
1979 ItEGIO DECRETO 22 marzo 1034, n. 568.Concessione della
protezione temporanea
alle invenzioni In·dustriali, al modelli e
disegni
di fabbrica relativi adoggetti
chefigureranno
nella V Fiera del Levante di Bari . ,, .Pag.
1979REGIO
DECRETO
99 marzo 1934, n. 569.Istituzione nel comune di Delianova di una sede distaccata della
pretura
diSinopoli
. .. . . . . . . . .
Pag.
1980REGIO
DECRETO
22 marzo 1934, n. 570.Liquidazione
coatta del Consorzio diproduzione
e lavorodell'Urbe,
con sede in Roma . . .. . . . . . .
Pag.
1980 REGIO DECRETO 96 febbraio 1934, n. 571.Modifica di alcuni articoli del nuovo ordinamento di
polizia
per laTripolitania
e la Cirenaica . . . . . . . .Pag.
1980RECTO DECHETO 12 febbraio 1934, n. 572.
Riconoscimento della
personalità giuridica
del Monastero delle Suore Domenicane di Pratovecchio . . . . .Pag.
1981 REGIO DECRETO 1 marzo 1934, n. 573.Riconoscimento,
agli
effetti civili, della erezione in parroc- chia della Chiesa di S. Maria detta Salute a Beltavista.Pag.
1981 DECRETO 31]NISTERIALE 11 aprile 1934.Applicazione
delle norme del R.decreto-legge
14aprile
1934,n.
564,
in meritoall'approvvigionamento
dall'estero di talune merci . . . .. . . . . . . . . . . . .
Pag.
1981 DECRETO MINTSTEnlALE oaprile
1931.Norme concernenti Ic snedizioni dei titoli del
prestito
redi-mibile
3,50
per cento 1934=XII . . . . . . . . .Pag.
1982DISPOSIZIONI E COMUNICATI Ministero
degli
affari esterl:Ratifica dell'Accordo
italo-ungherese sull'esportazione (Roma 23febbraio1932)...Pag.1983
Ratifiche e adesioni alla Oonvenzione internazionale per la linea di massimo carico . . . . . . . .
Pag.
1983Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . , , , , , ,
Pag.
19881974
16-tv- I Sill GAZZETTAUFFICIALE
DEL REGNOD'ITALIA
N. ODiffida
persmarrimento
di certificati di rendita nominativa.Pag.
1984CONCORSI
3finistero degli
altari esteri: Esami di concorso a dieciposti di
volontario nella carriera
diplomatico-consolare bandito col
decretoMinisteriale
15 dicembre 1933 ed elenco deicandidati
ammessi alconcorso stesso . . . . . .Pag.
1985311aistero delle
corporazioni:
Concorso a 10posti
di ufficiale metricoaggiunto (gruppo B, grado 11•)
. . . .Pag.
198ð Ministero dell'educazione nazionale· Concorso alla Borsa di studio «Attilio Loria» presso laRegia università
di Torino.Pag.
1988PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Autorizzazione a
prontuovere
in Alessandria l'annuale Flera di SanGiorgio.
Con decreto in data 23 marzo 1934-XII di S. K 11 Capo del Go- verno,
registrato
alla Corte dei conti 11 5 aprile 1934-Xil, registron. 3 Finanze, foglio n. 325, 11 podestá del comune di Alessandria e stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regt decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, l'an- nuale Fiera di San Giorgio con annesse manifestazioni, cheavranno luogo in Alessandria dall'8 aprile al 13 maggio 1934-XII
(6211)
LEGGI E DECRETI
REGlO DECRETO-LEGGE
14aprile
1934, n. 561.Itiduzione degli stipendi
ed altrecompetenze
delpersonale dipendente
dallo Stato edagli
Enti locali eparastatali.
VITTORIO
IDIANUELE
IIIPFR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DEI LA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto
l'art.3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1920,
n.100;
Visto il R. decreto 20 novembre
1930,
n.1491;
Ritenuta la necessità e
l'argenza
dirivedere,
in relazionealle
condizioni economichegenerali, gli assegni corrisposti
dalle
Amministrazioni statali, nonchè dagli
Entipubblici locali,
dalleOpere nazionali, dagli
Entiparastatali
e dalleAssociazioni
sindacali;
Udito il
Consiglio
delStinistri;
Sulla
proposta
delCapo
del Governo, Primo 31inistro Se-gretario
di Stato. e del AlinistroSegretario
di Stato per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Le
competenze
dei membri del Governo sono ridotte del 20 per cento.Art. 2.
Gli
assegni corrisposti,
secondo ledisposizioni
attual-mente in
vigore,
a titolo:a) di
stipendio
esupplemento
di servizioattivo
del per- sonale civile emilitare, compresi
i maestridelle scuole
ele- mentari amministrate daiRegi provveditorati agli studi,
di-pendente
dalleAmministrazioni
delloStato,
anche aordi-
namento
antonomo;
b) d'indennitA
di caricadegli ufliciali della Milizia
vo- lontaria per la sicurezzanazionale;
c)
di paga, e annessa sovrapagn non utile apensione,
degli appartenen.ti
alle Forze armate od aiCorpi organiz-
zati militarmente a servizio dello
Stato,
asentigrado
infe-riore
a maresciallo ;d) di retribuzione
mensiledegli incaricati stabili
ad- detti aipubblici servizi statali;
e)
di pagadegli operai permanenti
delleAmministrazioni dello Stato,
compresequelle
conordinamento autonomo;
f)
diretribuzione,
o paga, osalario,
o altreanaloghe competenze,
comunquedenominate,
delpersonale
non diruolo
delle detteAmministrazioni;
g)
di retribuzione deiricevitori
deigeneri
dimonopolio,
dei
ricevitori postelegrafonici
ed ingenere
delpersonale
re-tribuito
adaggio
oin
base acoefficienti riferiti alla
entitàe
durata delle prestazioni;
sono
ridotti:
del 6 per
cento,
seeccedonocomplessivamente
le L. 500forde
mensili e non superano le L. 1000 lordemensili;
dell'8
percento,
seeccedono
le L. 1000 e non le L. 1500lorde mensili;
del 10 per
cento,
se eccedono le L. 1500e non le L.2000 forde mensili;
del 12 per cento, se superano le L. 2000 lorde
mensili.
Art. 3.
Gli
assegni
ad personam ingodimento
inapplicazione
de-gli
articoli 4 o 190 del R. decreto 11 novembre1923,
n.2395,
o
dell'art.
2 del R.decreto
20 novembre1930,
n.1491,
o dianaloghe disposizioni,
sonoconsiderati comulativamente
con le altrecompetenze di
eni alprecedente
art. 2, ai fini del-l'applicazione delle riduzioni
ivipreviste, salvo l'assorbi-
mento cui debbano essere
successivamente assoggettati, giu-
sta le
particolari
norme relative.Art. 4.
Per effetto delle riduzioni indicate al
precedenti articoli
2 e
3,
i trattamenti nonpotranno
esserecorrisposti
in mi-sura
minore
diquella risultante,
al nettodella riduzione,
per il trattamento massimo
assoggettabile
allapercentuale immediatamente inferiore,
Qualora
a tale effetto la riduzione non si rendaapplica-
bile intieramente secondo la
percentnale stabilita,
essa èapplienbile
anzituttosugli emolumenti
nonutili
apensione
e
successivamente,
se e perquanto
occorra, suquelli pensio-
nabili.
Ai fini della
determinazione dell'importo mensile,
perl'applicazione
delleriduzioni,
lepaghe giornaliere
sono com-putate
per trentagiorni,
secorrisposte
inmodo continna- tivo,
e persenticinque giorni quamlo
sianoattribuite
per le solegiornate lavorative.
Art. 5.
L'importo complessivo
deidiritti, proventi
ed indennità di trasfertadegli
uflicialigiudiziari,
al netto delle ritenute, tasse esopratasse
e delleeventuali
spese per i commesstdeterminate ai sensi della
legge
22 dicembre1932,
n.1675,
e del R. decreto 8
giugno
1933, n. 621, èassoggettato
alle riduzioni stabilite daiprecedenti
articoli 2 e 4.Le riduzioni medesime sono pure
applicabili
allemisure, previste
dallalegge
e dalRegio
deer<' . sopracitati, sia
deiproventi garantiti agli ufliciali giudiziari,
sindei
limiti perl'applicazione
dellesopratasse
del 50 e del 70 per cento.Art. 6.
Sono ridotte del 12 per cento:
a)
le indennità diqualsiasi naturn,
compresequelle
mi-litari,
di volo ecoloniali;
b)
ipremi d'interessamento
edi produzione;
M le retribuzioni per
incarichi speciali;
d)
tuttele competenze, assegni
eremunerazioni
aqual,
16-IV-1931 (XII)
- GAZZETTAUFFICIALE DEL
REGNO D'ITALIA ·N.
891975
siasi titolo,
siano o pur no, di carattere fisso econtinuativo,
non considerate nei
precedenti
articoli2,
3 e5, corrisposte
al
personale
di ruolo o non di ruolo inservizio
delle Ammi- nistrazioni delloStato,
compresequelle
con ordinamento au-tonomo,
o adestranei
alleAmministrazioni
medesime aiquali
siano daqueste
affidatiincarichi.
Il
presente articolo
non siapplica all'aggiunta di
fami-glia, alle
indennitàtemporanee
mensili divaro-viveri
ed aisoprassoldi
considerati al successivo articolo i.Art. 7.
L'aggiunta
difamiglia
e vehitivequote complementari,
le indennità
temporanee
mensili dicaro-viveri
e relativequote supplementari,
isoprassoldi
egli
altriassegni
a titolodi
caro-viveri, spettanti
alpersonale
di(pmlsiasi categoria, compresi
i maestri delle scuole elementariamministrate
dai Provveditoratiagli studi, dipendente
dalleAmministrazioni
delloStato,
anche a ordinaniento autononio, sonoregolate
come appresso:
1° restano invariate nella misura
attualmente vigente
per il
personale
residente nell'abitatoprincipale
dei comunidel
Regno
aventi almeno 500.000 abitanti e pe-quello
resi-dente nelle Isole italiane
dell'Egeo,
e inColonia,
o al-I'Estero;
2° sono
corrisposte
inragione
del 90 per cento, del 75 percento,
del 60 per cento e del 50 per cento della misurapredetta, rispettivamente,
per ilpersonale
residente:a)
nell'abitatoprincipale
deiConioni
aventi almeno 100.000abitanti
e nonpiù
di 199.999:b)
nell'abitatoprincipale
deiComuni
aventi almeno 50.000 abitanti e nonpiù
di90.999;
c) nell'abitato principale
dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e nonpiù
di40.009;
d)
in Comuni aventi meno di 20.000 abitanti.Al
personale
residente niori dell'abitatoprincipale
deicomuni indicati al n. 1 e al n. 2 lettere a),
b),
ec) l'aggiunta
di
famiglia, la
indennità e isoprassoldi
suddettispettano
nella misura
del
50 per cento, salval'assegnazione,
di con- certo colMinistro
per lefinanze,
di una dellealiquote più
elevate
quando
singiustificata
dalleparticolari condizioni
di vita
degli abitati,
diversi daquello principale, compresi
nel Comune.
Le norme
integrative
ed eseentive per l'attuazione delpresente articolo
sono emanate con decreti del Ministro per le fiuanze di concerto, perquanto riguarda
le Amministra- zioni a ordinamento autononio, con i 31inistriconipetenti.
11 R. decreto 31 dicembre
1930,
n.1723,
èabrogato.
Art. S.
Per il
personale
non di ruolo, il eni trattamento di enro- viveri siaconglobato
nellostipendio,
nella retribuzione onella paga, le riduzioni stabilite col
precedente
art. 2 siapplicano
sui nove decimi di dettecompetenze,
equelle
di-sposte
col n. 2 delprecedente
art. 7 si effettuano sull'altro decimo.Art. 9.
Agli effetti
esclusisi del trattamento diquiescenza
e del-l'applicazione
delle relativeriteunte, gli stipendi
e altriassegni
utili apensione,
delpersonale,
compresoquello
in-segnante,
nelle scuole elementariamministrate
dai Provve-ditorati agli studi,
che all'entrata invigore
delpresente
de-creto si trovi in servizio di
ruolo,
alledipendenze
delle Am-ministrazioni
dello Stato, anche a ordiuamentoautonomo,
non
potranno,
per i servizi di ruolo resiposteriormente
atale data, essere calcolati in inisura inferiore a
quella degli stipendi
edassegni valutabili, per i singoli interessati,
alla
datamedesima,
ai sensidei Regi decreti
24novembre 1930,
u.1502,
e 10gennaio 1931,
n.01,
Art. 10.
Le
disposizioni
deiprecedenti articoli
2a 4 e 6 a9
sonoestese al
personale
di ruolo e non diruolo, anche operaio,
in
servizio
delleProvincie,
deiComuni, delle Istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza e
degli Enti,
Istituti edAziende,
compresequelle
ditrasporto,
ingestione diretta,
amministrate o mantenute col concorso delle
Provincie, dei
Comuni e delle
Istituzioni pubbliche
di assistenza ebenefi-
cenza o dei relativi consorzi.
Ë fatto divieto di adottare
provvedimenti
che possano co- munque annnllare o attennare le riduzioni del trattamento economicostabilite,
per 11personale sopraindicato, dal
pre- sente articolo e dal R. decreto 20novembre 1930,
n. 1491.Art. 11.
Le riduzioni stabilite dal
presente
decreto sonoapplica-
hili
agli stipendi,
alle retribuzioni eagli
altriassegni del
per- sonale in servizio presso leOpere nazionali
egli altri Enti, Istituti,
Società ed Aziendeconsiderati nell'art.
4 del Re-gio
decreto 20 novembre1930,
n. 1491.I
provvedimenti
da adottarsidagli organi preposti agli
Enti
predetti
in esecuzione delprecedente comma,
sono ap-provati
dai Ministricompetenti, previo
accertamentodella regolare
ed effettivaapplicazione delle riduzioni suindicate.
P esteso
agli
Enti medesimi il divietoprevisto dal secondo
comma del
precedente
art. 10.Art. 12.
Le
disposizioni dei precedenti
articoli 10 e11,
non sonoapplicabili
nei confronti deiprestatori d'opera
rappresen- tati da Associazioni sindacalilegalmente riconosciute,
per iquali
il trattamento salarialedeve
esseredisciplinato dai
contratti
collettivi.
Art.
13.
Con decreti
del
3Iinistro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazionidipendenti
dalpresente
decreto,Art. 14.
Con decreti
Reali,
snproposta
delCapo
delGoverno,
Pri-mo 31inistro
Segretario
di Stato e del MinistroSegretario
di Stato per le
tinanze,
diconcerto,
ove del caso, coisingoli 31inistri,
saràprovveduto
allaemanazione
delle norme ese-cutive, interpretative
edintegrative
eventualmentenecessarie
per l'attuazione delpresente decreto,
che èapplicabile
ancheal
personale,
di ruolo e non diruolo,
in servizio inColonia
o all'estero.
Questo decreto,
che ha effettodal
16aprile 1934,
sarà pre- sentato alParlamento
per la conversione inlegge
ed iMinistri proponenti
sono autorizzatialla presentazione del
relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccoltauñiciale delle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a
Roma, addl
14aprile
1934 - Anno XIIVITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI --
JUNG,
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
]ley¿strainalla Corte dei conti, addi 10 aprile 1931 - .4nno XII Aui del Goccrno, redistro 316,
loulio
81. - MANCING1976 16-IV-1931 (XII)
· GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N. 89REGIO
DECRETO-LEGGE
14aprile 1934,
n. 562.Aumento del
cinquanta
per cento dellequote
fisse ediquella integrativa
dellaimposta
sui celibi.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÃ DELLA NAZIONIO
11E
D'ITALIA
Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926,
n.100;
Visti il R.
decreto-legge
19dicembre 1926,
n.2132,
ilII. decreto 13 febbraio
1927,
n.124,
ed il It.decreto-legge
21
settembre 1928,
n.2296;
Ititenuta
lanecessità
el'urgenza
delprovvedimento;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
delCapo
delGoverno, Primo Ministro,
Se-gretario
di Statoper l'interno
edel
MinistroSegretario
diStato per
le finanze;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Art. 1.
A decorrere dal 1°
luglio
1934 la misura dellequote
fissee di
quella integrativa
dellaimposta
suicelibi,
stabilite dal- l'art. 2 del R. decreto 13 febbraio1927,
n.124,
e dall'art. 1 del R.decreto-legge
24 settembre1928,
n.2206,
è aumentata delcinquanta
per cento.Art. 2.
Il
presente
decreto saràpresentato
alParlamento
per laconversione
inlegge.
I Ministri
proponenti
sonoautorizzati
allapresentazione
del relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo che
ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nellaraccolta ufficiale delle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 14aprile
1934 - Anno XIIVITTOIIIO EMANUELE.
MUssoLINI - JUNG.
Visto, il
Guardasigilli:
DE FIGNCISCI.Ilegistratoalla Corte dei conti, addi 16
aprile
1934 - Armo XIIAtti del Governo, registro 346,
foglio
80. - MANCINI.ItEGIO
DECRETO-LEGGE
14aprile
1934, n. 563.Disposizioni
per la riduzione dellepigioni.
VITTORIO
EMANUELE
IIIPEli GILtZLt DI DIO E PElt VOLONTA DELLA NAZIONID
llE
D'ITALIA
,Visto
l'art.3,
n. 2, dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ititenuta la necessità
urgente
ed assoluta diadeguare
lepigioni
per lelocazioni degli
immobili urbani alle condi-zioni, attuali dell'economia generale
Sentito
ilConsiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro 80- gretario
di Stato di concertogoi Ministri Segretari di Stato
per
lagrazia
egiustizia
e per lefinanze;
bbiamo
decretatoa decretiamo
aArt. 1.
Le
pigioni
per le locazionidegli
immobiliurbani
sono ri-dotte:
a) del 12 per cento per
gli
immobiliadibiti ad abita, zione, compresi quelli
in uso dicollegi
e altrecomunità;
b)
del 15 per cento pergli
immobiliadibiti
abotteghe, utlici, alberghi,
clinichesanitarie, magazzini,
e, in genere, ad uso di esercizio commerciale o industriale.Qualora
uno stesso immobile sia adibito inparte
ad usodi abitazione e in
parte
adusodiverso,
e il prezzo di affitto siaunico,
la misuradella
riduzione verràapplicata avendo riguardo
all'usoprevalente.
In caso di contestazione deciderà il
pretore
delMands- mento,
senza formalità diprocedura,
conprovvedimento
nonsoggetto
a gravame.Art. 2.
La riduzione stabilita dal
precedente
articolo siapplica
anche nel caso di sublocazioni totali o
parziali.
Art. 3.
L'ammontare della
pigione,
ai fini dellariduzione
anzi-detta,
è costituito dalla sommacomplessiva
chel'inquilino
deve
corrispondere
allocatore,
anche se unaparte
di talesomma,
anzi che a titolo dipigione,
risulti dovuta comespeciale corrispettivo
di determinateprestazioni accessorie.
Per le locazioni e
sublocazioni
di casemobiliate,
la ridu-zione è
effettuata
sullapigione complessivamente
fissataper
la locazione della casa e del mobilio.Art. 4.
La riduzione di cui ai
precedenti
articolisi applica
sullepigioni corrisposte
al momento della entrata invigore
delpresente
decreto ed ha decorrenza dal 18aprile
1934.Per i contratti di locazione
stipulati prima
della entrata invigore
delpresente
decreto e da avereattuazione dopo
di essa, la riduzione decorre dalla data convenuta per l'ini.
zio del contratto.
Qualora
il conduttore abbia versataanticipatamente
lapigione soggetta
ariduzione,
la eccedenza da luipagata
saràscomputata
dalleprossime
rate successive.Nel caso che il contratto di locazione abbia fine e non sia
rinnovato,
il locatore rimhorsern al conduttore le somme ri-scosse in
eccedenza, prima
diriprendere
possesso dell'im- mobile.Art. 5.
Per la durata di un triennio dalla entrata in
vigore
delpresente decreto,
il prezzo dellalocazione
ridotto in confor, mità deiprecedenti
articoli nonpotrà
essere aumentato an-che se altri locatari succedano nel
godiamento dell'immobile.
Art. 6.
Le
disposizioni
deiprecedenti
articoli sonoapplicabili
an,che alle locazioni di case di
tipo
economico opopolare.
Art. 7.
Per
gli alloggi
aproprietà
individuale costruiti da Societäcooperative
con contributo delloStato, qualora
i mutui al.l'uopo
contratti vengano convertiti con riduzione delPintes resse, il beneficio della riduzione stessaspetta
aisingoli assegnatari.
La
quota d'interesse
acarico degli assegnatari
nonpuö però
essereinferiore all'1
percento; il maggiore
beneficioche risulti, eventualmente dalla conversione di mutui, di cui
al precedente
comma,sarà computato
adiminuzione del
con- tributodello Stato,
16-Iy-1931 (XII)
· GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA . N. 891977
Art. 8. Art. 1.
Qualora
per effetto della riduzione dellepigioni
stabilitadal
presente decreto,
ilproprietario
di un immobile dato iin utlitto venga a riscuotere una pigtone annua inferiore al red- ditoassoggettato
allaimposta
per l'imniobilestesso,
avrùdiritto, qualunque
sia l'ainmontare delladiminuzione,
aduna
corrispondente
riduzione del redditosuddetto,
in modoche
tinesto
nonsia,
in alcun caso,superiore
al fitto effetti-vamente
percepito.
Tale riduzione avrà elletto dal 1°
luglio
1931.Art. 9.
Per ottenere la diminuzione del reddito
assoggettato
adimposta,
ai sensi delprecedente
articolo8,
ilproprietario
dell'immobile dovrà
presentare domanda,
entro il 31 dicem- bre1931,
all'Uilicio delleimposte,
nella cui circoscrizione l'immobile è situato, ed unire alla medesima la prova delladiminuzione, producendo
i relativi documenti.La domanda e
i
documenti possono essereprodotti
incarta libera.
Art. 10.
Con decreti del
Capo
delGoverno,
Primo MinistroSegre
tario di Stato, di concerto coi 3Iinistri per lagrazia
egiu-
stizia e per le
finanze,
saranno emanate le normeintegra-
tive ed esecutive che occorrono per l'attuazione del presente
decreto,
ilquale
avrà effetto dalgiorno
della suapubbli
cazione nella Gazzetta
Ufficiale
delItegno,
e verrù presen tato al l'arlamento per la conversione inlegge.
11
('apo
del Governo e autorizzato allapresentazione
delrelativo
disegno
dilegge.
()nliniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloRtato,
sia inserto nella raccolta utliciale delleleggi
e deidecreti del
liegno d'Italia,
mandando achiumpie spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
1)ato a
lloma,
addì11aprile
1934 - Anno XIIVITTOlifO EMANIŒLE.
MUSSOLINI - E FRANCISCI -- ÃUNG.
TiMo. 11 fanir,Iasigilli: DE FRANCISCl.
Registrala alla Corte dei conti, addi 16 uprile 1934 - Anno XII Atti del Governo, registr0 346, foglin 82 - MANCINI.
L'importazione
nelItegno
<lei semioleosi,
del rame in pani ed inrottami,
della lana e del catin saràregolata
con li-cenze da concedersi in relazione all'andamento
degli
scambicommerciali con i Paesi di
origine
delle merci stesse.Art. 2.
Con decreto del
Capo
delGoverno,
31inistro per le corpo-razioni,
di concerto coi Alinistri per lefinanze,
e perl'agri
coltura e le foreste saranno tieterminati, anche in
derog:I
alle
disposizioni
dilegge vigenti,
lemotlalità,
i mezzi egli organi
idonei per laapplicazione
delladisposizione
di eniall'articolo
precedente.
Le norme esecutive oevorrenti saranno
approvate
con de-creto del
Capo
delGoverno,
3Iinistro per lecorporazioni,
diconcerto col 3Iinistro per le tiintuze.
IYr le
partite
di iner i inviaggio
alla dato dell'entrata invigore
del¡>resente
demeio verra enneessa hi licenza diimpoltazione indipenuentemnte
laogni
altra condizione..\rL 1,
l'er
l'allplicazione
del pnsente l creto viene stabilito nello stato diprevisione
delbt spasa slei 3]inistero delle finanze per l'esercizio in corso inin sinuziantento li L. 50tt000.Con decreto del 3iinistro ca le finanze sairanno introdot te in bilancio le vallazioni
lil'uopa
occorrenti,della sua
pubblicazione
nella Go llaC/ficiale
delliegna il'Italia,
sarù presentato al l'aHaniento per la conversione inlegge.
Il
Capo
del Governo. I'rünn 31niistroSegretario
di Stato, è autonzzato allapresenlazione
del relativodisegno
dilegge,
rdiniamo che il presente decreto, ninnito delsigillo
delloStato,
sia inserto nelhi raccolla utliciale delleleggi
e dei decreti delItegno d'Italia,
niambrudo aeliinnque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.Dato a
Itoma,
addì 11aprile
1931 - Anno XllREGIO DECRETO-LEGGE 14
aprile
1934, n. 564· VITTOlil(I 03lANUFI-E.Disciplina dell'approvvigionamento
di talune merci esterein relazione con l'andamento
degli
scambi commerciali con i 31rssouNi - JUNG - Aclanno --Paesi fornitori. gigge,
Visto, il (Diardosigilli: I)E FlhNCIAL
VITTOlifO IDIANUELE III negistrato ana corte dei conti, add; 16 aprile 1934 - Anno XII
PEI: GE:AZIA DI DIO E PEli VOLONTA DELLA NAZIONil ' registra 3' , /09//o 83. - MANCINI.
IIE D'1TALIA
Tisto l'art.
3,
n. 2, dellalegge
31gennaio
192(i, n. 100;Ititenuta la necessito
urgente
ed assoluta diregolare
laimportazione
nelliegno
di determinate merci in relazione all'andamentodegli
scambi comnierciali con i Paesi di ori-gine
delle mercistesse;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta del Capo
delGoverno, Primo Ministro
Se-'gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato perle
cor-porazioni
e pergli
affariesteri,
di concerto con iMinistri
per lefinanze,
perPagricoltura
eforeste
eper
le comunica- itioni;Abbiamo decretato
edecretiamn
REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1934, n. 565.
Norme a favore dei
ragionieri
excombattenti,
benemeritidella Lausa nazionale, e
legionari fiumani, agli
effetti della pra=tica
professiona!C.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA
Vista
lalegge
15luglio 190ß,
n.327;
Visto il
decretolegge Luogotenenziale
12giugno 1919,
1.
992j
1978 16-Iv-1934 (XII)
·GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
.'.N.
89|Visto l'arf. 3,
K.2, 'dells leggë
31geiniaio 1926,
W.100;
Ititenuta la necessità urgente
ed assoluta di dettare spe-ciali
norme a favoredei ragionieri
excombattenti,
bene-oneriti della
causanazionale
elegionari tiumani, agli e1Ietti
siella pratica professionale;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Bulla proposta
del NostroGuardasigilli,
31inistroSegre- tario
di Stato per lagrazia
egiustizia
·Abbiamo decretato
edecretiamo:,
FArt. 3.
Il presente decreto
sarApresentato
alParlamento per
Idsua conversione in
legge,
ed il 31inistroproponente
èautorim
zatoalla presentazione
delrelativo disegno
dilegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
'Art.
1. 1)ato aRoma,
addì 10marzo 1934 - Anno XIIFAll'art. 1,
nommaprimo,
deldecreto-legge Luogotenen- siale
12giugno 1919,
n.062,
è sostituito ilseguente:
« Il
periodo
dipratica
richiesto dall'art.2,
letterad), 'della legge
15luglio 1906,
n.327,
perl'iscrizione
nell'albodei ragionieri
èridotto
da due anni a tre mesiper gli
excombattenti.
«
Agli effetti
delpresente
decreto sonoconsiderati
ex com-battenti
gli insigniti
dimedaglia
al valoremilitare,
i muti-lati, gli
invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zonadi operazioni,
i feriti in combattimento che siano statiautorizzati
afregiarsi
dellospeciale distintivo,
i vo-lontari di guerra
appartenenti
alle armi combattenti che ab- bianoconseguito
laspeciale medaglia
dibenemerenza,
e tutticoloro
che,
per un anno almeno durante la guerra1915-1918,
abbiano
prestato servizio,
come militari oassimilati,
in re-parti
combattenti ai sensi dell'art.41,
commasecondo,
delR. decreto 30 settembre
1922,
n.1290,
edell'art.
1 del R. de-creto-legge
18 dicembre1922,
n.1637,
ovvero nelle condi- zioniprevedute
nell'art. 6 del R.decreto-legge
27 ottobre1922,
n.1462,
modificato dallo stesso art. 1 del R. decreto-legge
18dicembre 1922,
n. 1637 ».Art. 2.
Per
gli
effetti delpresente
decreto sonoequiparati agli
ex
combattenti
imutilati, gli
invalidi ed i feriti per lacausanazionale,
coloro cheparteciparono
alla 31arcia suRoma, gli
iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data ante- riore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nellelegioni
fiumane.
U possesso
dei regnisiti
necessari perl'equiparazione
dicui al
presente
comma deve essereprovato:
a)
dai mutilati ed invalidi della causa nazionale me-diante il libretto
di pensione privilegiata
di guerra;b)
dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto diautorizzazione
afregiarsi
del distintivo di onore per fe- rita fascista rilasciato dal Comandogenerale
della31.V.S.N.;
c)
da coloro cheparteciparono
alla 31arcia su Roma me-diante il brevetto rilasciato dal Direttorio
nazionale
del Partito NazionaleFascista;
d) dagli
iscritti al Partito Nazionale Fascista anterior- mente al 28 ottobre1922,
mediante attestazione delsegreta-
rio della Federazione dei Fasci di combattimento della pro-vmcia in cui risiede
l'iscritto,
ratificata dal Direttorio na-zionale e contenente
l'indicazione dell'anno,
del mese e delgiorno dell'iscrizione;
e)
da coloro chemilitarono
nellelegioni finmane
me-diante il
foglio
dicongedo
relativo a talequalità
od altrodocumento
equipollente
rilasciato dalle autorità delluogo
edel
tempo,
ovvero mediantegli
stati di servizio od ifogli matricolari,
neiquali siano
stateriportate
le annotazioni relative alperiodo di servizio prestato
nelle formazioni fiu-maue ovvero anche
mediante
attestazione del Comando del distretto militare a cui Pinteressatoappartiene,
rilasciato inbase agli anzidetti
stati disei:vizio
efogli matricolari,
,VITTORIO E31ANCELE.
31CSSOLINI
-- ÜE FRANCISCI.Visto, il Guardosigilli: T)E FluNCisci.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addl 9
aprile
1934 - Anno XIIAlli del Governo, registro 346, foglio 37. - MANCINI.
REGIO
DECRETO
19 marzo 1934, n. 566.Autorizzazione all'emissione delle carte valori
postali
aduso delle Isole italiane
dell'Egeo.
YTTTORIO El3IAN1'ELE IIT
PER GRAZIA DI DIO E PElt VULONTÀ DELLA NAZIONE
RE D ITALIA
Visto l'art. 18 del testo unico delle
leggi postali,
appro-vato con lt. decreto 21 dicembre
1899,
n.501;
Visto l'art. 137 del
regolamento generale
intorno al ser-vizio
postale, approvato
con R.decreto-legge
10 febbraio1901,
n. 120;Riconosciuta
l'opportunitA
di emetteresegnatasse
per corarispondenze
e francobollispeciali
perpacchi impostati
nelleIsole italiane
dell'Egeo;
Sulla
proposta
delCapo
delGoverno,
Primo Ministro Se-gretario
diStato,
MinistroSegretario
di Stato pergli
affariesteri,
diconcerto con il MinistroSegretario
di Stato per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Articolo unico.
E autorizzata l'emissione delle
seguenti
carte valori po, stali ad uso delle Isole italianedell'Egeo:
a) Segnatasse: da
L.0,05
- L.0,10
- L.0,20
- L.0,30
-L.
0,40
- L. 0,50 - L.0,60
- L. 1 - L. 2.b)
Francobollispeciali
per bollettinipacchi:
da L.0,05
- L.
0,10
- L.0,20
- L.0,23
- L.0,50
- L.0,00
- L. 1 - L. 3 , L. 3 - L. 4 - L. 10.Con successivo Nostro
decreto
saranno indicate le cMat- teristiche tecniche dei francobolli stessi.Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
dello
Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
edei decreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
di
osservarlo
e difarlo
osservare.Dato a
Roma,
addì 19 marzo 1994 - Anno XIITITTORIO
IDIANGELE.SCSSOLINI
-- JUNG.Visfo, 11 Guardosigilli: T3E FMNCISCI.
Itegistrato alla forte dei conli, addi 11 aprile 1934 - Anno ÏII Alli del Goverau, registro 346, foglio 49. -- 31Uc1NI,