GAZZET T A UF
ÞARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI IVIENO I FESTIVI
Anno "|4° Roma
-Lunedi, 11 dicembre 1988
-ANNO XII Numero 285
CONDIZIONI
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. .
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in Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilioedin tutto ilRegno (solo ParteI). • 72 45 31.50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . .
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bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere ohlesti col sistema del versamento dell'importo nel conto oorrente postale 1/26®, intestato all'Istituto Poligrañoo dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cer.
tificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla manoata indicazione, nei certinoatt
da allibramento, dello scopo del versamento della somma.
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Per 11 prezzo degli annunzi da Inserire nella
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«Gazzetta Ufâciale
» etutte le altre pubblicazioni dello Stato
sonoin vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze
epresso le più importanti Librerie depositarie
di Roma
edi tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
SOMM A R I O REGIO DEORETO-LEGGE
27novembre 1933,
n.1605,
Sistemazione del Consorzio per le Scuole
professionali
per leLEGGI
EDECRETI
maestranze marittime . . . . . . . . . . .Pag.
5599 REGIODECRETO-LEGGE
26 ottobre1933,
n. 1598, REGIODECRETO-LEGGE
27 novembre1933,
n. 1606.Disciplina degli
Enti di assicurazione e dicapitalizzazione.
Facoltà al Ministro per le finanze di esentaredall'imposta
diPag.
5590 ricchezza mobilegli
interessi dei mutui contratti per determinatiREGIO DEORETO
2 novembre1933,
n. 1599.scopi
dal P. N. F. o dai suoiorgani periferici
e dalla Fonda.Autorizzazione al comune di
Acquasanta
adapplicare
le im. zione nazionaleFigli
del Littorio . . . . . . . .Pag.
5600poste
di consumo con la tariffa della classe G. . .Pag.
5592REGIO DEORETO-LEGGE
30 novembre1933,
n. 1807.REGIO
DECRETO
e novembre1933,
n. 1600. Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 Chiusura dellaliquidazione
della Cassa di assicurazione per l'amministrazione delle scuoleelementari,
diprocedere
all'esten.le
malattle
e per l'assistenza sociale dellagente
del mare e del, sione dellegraduatorie
deiconc.orsi magistrali
da essi banditi e l'aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
5592 tuttora validi. . . . , ,Pag.
5600REGIO DECRETO
16 novembre1933,
n. 1601, REGIODEORETO-LEGGE
19 ottobre 1933, n. 1608.Modißcazioni all'elenco delle Biblioteche
pubbliche
destina. Modificazione delregime doganale
dellojodio greggio
e rafD.tarie della terza
copia degli stampati
epubblicazioni. Pag.
5593 nato e deiprodotti jodurats
. . . . . . . . . .Pag.
5601REGIO DECRETO
20 novembre1933,
n. 1602.REGIO
DECRETO 20 novembre1933,
n. 1609.Seconda
prelevazione
dal fondodi riserva per le speseimpre.
Ordinamento del Comando delCorpo
di StatoMaggiore.
viste dell'Amministrazione delle
poste
e deitelegrafi
per l'eser.Pag.
5601cizio finanziario 1933.34 . . . . . . . . . . . .
Pag.
5593REGIO
DEORETO-LEGGE
27 novembre1933,
n. 1603.DEORETO MINISTERIALE
20 settembre 1933.Variazioni
allo stato diprevisione
dell'entrata ed aquelli Apertura
al trafBcoaereo civile deicampi
di fortuna di Siena della spesa di diversiMinisteri,
nonchè a bilanci di Aziende auto. e di Vercelli . . . . . . .Pag.
5601 nome, per l'esercizio finanziario1933•34,
ed altriprovvedimenti
aventi rinessi finanziari . . . . . . . . . . .
Pag.
5593 DECRETOMINISTERIALE
9 dicembre 1933.Riduzione
delsaggio
normale dello sconto dal3,50
per centoREGIO DEORETO
27 novembre1933,
n. 1604. al 3 per cento . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
5609Norme per l'attuazione del
R. decreto-legge
2febbraio 1933,
n.
23,
che stabilisce nuove misure per ostacolare lospaccio
diDEORETI
PREFETTIZI:alcool di
contrabbando
. . . . . . , , . . . .Pag.
5596Riduzione
dicognomi
nella forma italiana . , ,Pag..5602
5590 11-111-1933 (XII)
- GAZZETTA UFFICIA DEL ItEt INU Ir11aina - n. zouPRESENTAZIONE.DI DECRETl=LEGGE
ALPARLAMENTO
Ministero
dell'educazione nazionale:
R. decreto.legge
27 novembre1933,
n.1557,
concernente l'or-dinamento
dei servizi del Ministerodell'educazione
nazionale.Pag.
5604R. decreto-legge
27 novembre1933,
n.1576,
contenentedispo-
sizioni transitorie relative alla istruzione
superiore
.Pag.
5604DISPOSIZIONI
ECOMUNICATI
Mlaisterodell'interno:
Sostituzione di un
componente
ilConsiglio provinciale
di sanità di Zara . . . .. . . . . . . .
Pag.
5604Sostituzione di un
componente
ilConsiglio provinciale
disanità
di Udine . . . . . . . . . . . . . .Pag.
5604SUPPLERIENTI ORDINARI
SUÉPLEMENTI
ALLA «ÛAZZETTA
UFFICIALEB N.Ž¾ DELL'11
DI- causna1933-XII:
Bollettino delle
obbligazioni,
delle cartelle edegli
altri titoli estratti per il rimborso epel
conferimento dipremi,
n. 74:Ministero delle finanze - Direzione
generale
del Debitopub- blico: Obbligazioni
5 per cento della Ferrovia Maremmanasorteggiate nella
13.estrazione
effettuata il 28 novembre1933-XII.
(6514)
Bollettino delle
obbligazioni,
delle cartelle edegli
altri titoli estratti per il rimborso epel
conferimento dipremi,
n. 75:Istituto di credito per le
imprese
dipubblica utilità,
in Roma:Elenco
delleobbligazioni
6 per cento serie ordinaria e ob-bligazioni
6 per cento seriespeciale
«Telefonica >sorteg- giate
il 16 dicembre1933-XII.
(6521)
LEû0I E DECRETI
REGIO DECRETO-LEGGE
26 ottobre1933,
n. 1598.Disciplina degli
Enti di assicurazione e dicapitalizzazione.
VITTORIO EMANTJELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto
il R.decreto-legge
29aprile 1923,
n.966, convertito
nella
legge
17aprile 1925,
n.473,
esuccessive modificazioni;
Visto
ilregolamento -approvato
con R.decreto
4gennaio 1925,
n. 68 ;,Visto
Part.3,
n.2, della legge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta
lanecessità urgente
edassoluta di
emanare nor- meintegrative
diquelle concernenti
leoperazioni
diassicu- razione,
dicapitalizzazione
e digestione fiduciaria,
ai finidella
disciplina degli
entinon ancorasoggetti alla vigilanza governativa;
Udito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
O _ICapo
delGoverno,
PrimoMinistro
Se-gretario
diStato, Ministro Segretario
di Stato per le corpo-razioni,
diconcerto con i MinistriSegretari
diStato
per lagrazia
egiustizia
e per lefinanze;
abbiamo decretato
edecretiamo:
Art.
1.
Sono
soggetti
alpresente decreto gli enti,
comunque de-nominati
ecostituiti, che
abbiano peroggetto l'assicurazione di capitali
o rendite sulla vita deipropri
soci oassociati,
ovvero operazioni di
capitalizzazione,
nonchègli
enti dige- stione fiduciaria.
Art. 2.
Gli
entiche
assumanol'obbligo di corrispondere capitali
o
rendite,
incorrispettivo
deicontributi
riscossi, con con-venzione
relativa alladurata della vita dei propri iscritti, dovranno,
periniziare
leoperazioni,
essereautorizzati
con decreto delMinistro
per lecorporazioni.
Ad essi sonoappli-
cabili
le disposizioni,
chedisciplinano l'esercizio
delleassicu- razioni
sullavita,
del R.decreto-legge
29aprile 1923,
n.966, convertito nella legge
17aprile 1925.
n.473,
e successivemodificazioni,
e delregolamento
4gennaio 1925,
n.63; pe-
raltro nellimite
di L. 5000 dicapitale
o L. 800 di renditaannua
gli
entipredetti
non saranno tenuti aprocedere
allacessione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni,
dellaquota iparte
dei rischi di cuiall'art.
24 delcitato
R.decreto-
legge
29aprile 1923,
n. 966.'Art. 3.
Gli enti che
abbiano
per scopo ilpagamento
dicapitali
orendite
a mezzodi assicurazioni
collettive sullavita dei
pro-pri
iscritti o dicontratti.di capitalizzazione,
dastipularsi
con
l'Istituto
nazionale delleassicurazioni
o con le Com-pagnie di assicurazione
sullavita
o dicapitalizzazione
ope- ranti & norma del R.decreto-legge 29 aprile 1923,
n.966,
non sono
soggetti
alleprescrizioni richiamate
nelprecedente
articolo.
Art. 4.
Gli enti i
quali
abbiano peroggetto
di versare somme atermine differito poliennale
o di consegnare titoli che im-portino
dettodiritto,
incorrispettivo del
versamento di som- me o contributi o del trasferimento di altreattività,
sonosoggetti
alle norme chedisciplinano le società di capitaliz- zazione
o dirisparmio
contenute nel R.decreto-legge
20aprile 1923,
n.966,
convertito nellalegge
17aprile 1925,.
n.
473,
esuccessive modificazioni,
e nelregolamento approi
vato con R. decreto 4
gennaio 1925,
n. 63. Leimprese
pre- dette nonpotranno
ottenere l'autorizzazione ad esercitare se,oltre
adadempiere
alle altredisposizioni di legge,
nondimostrino
dipossedere,
se si tratti disocietà,
uncapitale
non
inferiore
a L. 5.000.000 di enialmeno
la metàversata,
oppure, se non si tratti di
società,
un fondodi garanzia
noninferiore alle
predette
somme.La
cauzioneclje gli
enti indicati nel commag>recedente
debbono
vincolare
agaranzia
delle lorooperazioni,
nonpuò
innessun caso essere
inferiore alla
sommadi
L.500.000.
. Art. 5. . .
I crediti per
operazioni
dicapitalizzazione godono il privi- legio
di cui al n. 6dell'art.
1958del
codicecivile-su
tutte le attività mobiliarivincolate,
a normadelle disposizioni
delR.
decreto-legge
29aprile 1923,
n.966,
acopertura
delleriserve
tecniche costituite agaranzia
dellepredette
opera-zioni, dagli
enti di cui alprecedente
art.4.
rt. 6.
Gli enti, comunque denominati e
costituiti,
che abbiano peroggetto
lagestione
ßduciaria di beni conferiti daterzi, corrispondendo
utili sullagestione,
sonosoggetti
alle di-sposizioni del)'art, 4,
eccezionefatta
perquelle relative
alleriserve tecniche,
edovranno possedere
uncapitale
o unfondå
in
garanzia
noninferiore
a L.1.000.000
versato.Il
capitale
o ilfondo
digaranzia
e leriserve patrimonia
debbono essere omtituite ni sensi
dell'art.
28del
R.decreti
legge
29aprile 1923,
n.060,
ovvero:11-In-1933 (XII)
-GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
D'ITALIA - N.285 5591
a)
daanticipazioni garantite
dadelegazioni
ariscuoteresomme
di
denarodallo
Stato odaltri
entipubblici;
b) da anticipazioni
su pegnodi titoli
diStato
ogaran- titi dallo
Stato o di cartellefondiarie
edobbligazioni
a que- steassimilate
oparificate;
c)
da usufrutti e nudeproprietà;
d)
daobbligazioni
ed azioni di enti similari o dicredito,
nel
limite
del 10 per cento delcapitale.
Gli enti di cui al
presente articolo potranno
ottenere Pau-torizzazione
acorrispondere
per tutte le lorooperazioni
uninteresse
anzichè unaquota
di utili. Essi sarannoin tal casosoggetti
alledisposizioni
dell'art. 4.Con
decreto di autorizzazione sarannoapprovati
itipi
deititoli
alla cuiemissione
intendano eventualmente di proce- deregli
enti indicati nelprecedente articolo,
nonchè nel-Part. 4.
Art. 7.
Le
società
edassociazioni
cheabbiano
peroggetto
l'as-sistenza degli assicurati,
nei confronti delleimprese
di as-sicurazione
rette dal R.decreto-legge
29aprile 1923,
n.966, potranno svolgere
tale attività solo neiriguardi della
ese-cuzione dei contratti di assicurazione contro i
danni;
essedevono
ottenere l'assenso del Ministro per lecorporazioni,
ilquale
ha facoltà di subordinare tale assensoal conferimento di uncapitale
o di un fondo digaranzia
noninferiore
aL. 500.000.
Gli enti
medesimi devonopreventivamente sottoporre
alMinistero
le condizionigenerali
cheregolano
i lororapiporti
con
gli assicurati
e nonpotranno esercitare
in alcunaforma,
nè direttamente nè
indirettamente,
lamedigzione
per la sti-pulazione
dei contratti diassicurazione;
essi sonosoggetti
alla vigil.anza governativa
a termini deltitolo
V del pre-detto
decreto e dellerelative
normeregolamentari.
I
Art. 8.
I
bilanci
delle aziendeyoggette
alledisposizioni
del pre- mente decreto dovranno essere redatti in conformità dei mo-delli che saranno stabiliti con decreto
Reale,
suproposta
del Ministro per le
corporazioni
e dovrannoesserepresentati,
entro il termine di
giorni quindici dall'approvazione,
al Mi-nistero.
delle corporazioni, Servizio
divigilanza sulle
assi-curazioni
ele capitalizzazioni, þer la
loropubblicazione
suappositi
fascicoli dellaparte
II-A del Bollettinoufficiale delle
società per azioni.Art.
9.
Il contributo di
vigilanza
chedagli
enti dicui
alpresente decreto,
salva la eccezione di cui all'art.3,
è dovutoa normadelPart. 40 del R.
decreto-legge
30 dicembre1923,
n.3184,
e delPart. 120 del R. decreto 4
gennaio 1925,
n.63,
saràfissato in misura non
superiore
al mezzo per mille deipremi,
contributi e conferimenti
annui,
tenendo conto delle speseall'uopo
sostenute per ilf.unzionamento
del Servizio di vi-gilanza
sulleassicurazioni
e lecapitalizzazioni.
Art. 10.
Le disposizioni richiamate
neiprecedenti articoli
sullacostituzione
ecopertura
delle riserve matematichepotranno
essere
estese, mediante Regio
decreto da emanarsi su pro-posta
del Ministro per lecorporazioni
di concerto coi Mini- stri per lagrazia
egiustizia
e per lefinanze,
e salvo il di-sposto
delPart.3,
allegestioni
di entiparastatali
eprivati, pel conseguimento,
a favore delproprio personale, degli scopi contemplati negli articoli
2 e &qualora abbiano
riservedi
notevole entità o non
provvedano
alla lororegolare
coper- tura con attività situate nelRegno.
Art.
1L
Le
disposizioni
del R.decreto-legge
29aprile 1923,
n.966,
e del
presente Regio
decreto non siapplicano alle Ammini-
strazionepubbliche, agli
enti diprevidenza amministrati per
legge,
alla Cassadepositi
eprestiti
edagli
entidi
cuiai
comma
a), b), g)
delPart. 2 del citatodecreto-legge,
nonchèagli
enti e societa di mutuo soccorsoche provvedano
alpa- gamento
a favoredegli
iscritti dicapitali
nonsuperiori
aL. 2000 o di rendite non
maggiori
a L. 400 annue. Restanoabrogate
le altredisposizioni derogative
contenute nello stes-soart. 2.
Le
disposizioni
delpresente
decreto non concernono leCasse
dirisparmio,
i Monti dipietà,
nonchè le società edaltri
enti esercenti il credito editte
bancarie in genere sog-getti
alledisposizioni
sulla tutela delrisparmio
di cui aiRegi decretidegge
7 settembre e 6 novembre1925,
nn. 1411 e1830,
convertiti nelleleggi
23giugno 1927,
nn. 1107e1188,
ed in genere alledisposizioni
delle altreleggi
e decretivigenti
in materia di
disciplina
del credito e delrisparmio.
Le
disposizioni
delpresente
decreto non concernono al-trest
gli
enti assistenziali istituiti inapplicazione
della di-chiarazione XXVIII della Carta del
lavoro,
ai sensi delFar-ticolo 4,
ultimo capoverso,della legge
3aprile 1926,
n.563,
odei contratti collettivi di lavoro o di norme emanate dalle
Corporazioni,
ovvero istituiti dalle associazioni dipubblici impiegati
di cui all'art. 92 del R. decreto 1°luglio 1926,
n.
1130,
iquali
enti tuttiintegrino
la loro attività assisten- ziale o mediantecorresponsioni facoltative,
a favore dei pro-pri
iscritti o loro aventi causa, di somme che a norma delledisposizioni
statutarie siano diimporto
nonragguagliato
a misure
prestabilite,
e possano essereconcesseannualmente solo
nei limiti delledisponibilità
dibilancio,
ovvero me-diante
corresponsioni
di sommeraggnagliate
adimporti prefissati
senza convenzione relativa alla durata della vita umana coi limiti dicorresponsione
e le modalità di ordina- mento tecnico che sarannostabiliti
con decreto Iteale suproposta
delMinistro
per lecorporazioni,
di concerto colMinistro per le
finanze,
salva sempre la normacongnuta
nel
precedente
art. 3.Irt. 12.
Disposizioni
transitorie.Gli enti di cui al
precedente decreto, comunque
autoriz- zati oriconosciuti,
ed in esercizio alla data dipubblicazione del presente decreto, debbono,
entro il 31 dicembre1933,
de-nunciare il loro esercizio al Ministero delle
corporazioni,
Servizio- di
vigilanza
sulle assicurazioni ecapitalizzazioni,
conformandosi alle norme contenute nei
precedenti articoli, per quanto
si riferisce allacopertura
delle riserve tecniche ed allavigilanza governativa
; essipotranno
essere esoneratidall'adempimento
delledisposizioni relative
ai minimi dicapitale
o fondo digaranzia
edelle
riservatecnica;
per dettienti
i limiti dicapitali
e rendita di cui alprecedente
art. 2'earà
determinata con decretodel
Ministro per le corpora-zioni,
di concerto colMinistro
per le finanze.Alla domanda
degli
enti di cuiagli
articoli 2 e 4dovrñ
essere unito il bilancio tecnico in
pareggio;
in caso di disa-vanzo dovrà
procedersi,
nei modi dilejige,
alreintegro
delleriserve o alle necessarie
modifiche
delledisposizioni
statu-tarie
eregolamentari.
In tutti i casi nei
quali gli
enti non abbianoottemperato
alle disposizioni
deiprecedenti
comma, siprocederà Alla
5592 11-Ir-1933 (XII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA -N. 285
loro
liquidazione coatta,
inconformità delle disposizioni
richiamate nel
presente
decreto.Restano
immutate
levigenti
norme dilegge riferentisi all'esercizio
dellavigilanza sugli
entiaventi gli scopi
indi-cati nell'art.
2, che,
anteriormente alla data dipubblica- zione del presente decreto, siano
statiistituiti
conlegge,
in forza
della quale
assolvonoagli impegni
neiriguardi
dei
propri soci mediante contribuzioni speciali
fissatedalle leggi medesime.
Peraltro,
neiriguardi
dell'ordinamentoattuariale degli
enti di cui al
precedente
comma, lecompetenti
autorità go- vernativeadotteranno gli opportuni provvedimenti,
di con-certo conil
SIinistro
per lecorporazioni.
Il
ipresente
decreto entra invigore
ilgiorno della
suapub-
blicazione nella Gazzetta
Ufficiale
delRegno
e sarà presen- tato al Parlamento per essereconvertito
inlegge.
Il Mini-stro
proponente
èautorizzato alla presentazione del
rela-tiro
disegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munitodel sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ullicialedelle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 2G ottobre 1933 -Anno
XIVITTORIO EMANUELE.
MussoLINI - ÛE
FRANCISCI
- JUNG.«VMo, il
Guardasigilli:
DE FRANCISCI.Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 6 dicembre 1933 • Anno XII Alli del Governo, registro 342,
foglio
33. -- AIANCINI.REGIO
DECRETO
2 novembre1933,
n. 1599.Autorizzazione al comune di
Acquasanta
adapplicare
le im-poste
diconsumo con la tariffa della classe G.VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Visto l'art. 28 del testo
unico
per lafinanza locale,
appro- Vato con Nostro decreto 14 settembre1931,
n.1175;
Vista la domanda
prodotta
dal comune diAcquasanta
peravvalersi della disposizione suaccennata;
Visto il
decreto
delNostro Ministro
perl'interno
28 otto- bre1927,
in base alquale
il nominatoComuiie
va conside- rato comeluogo
di cura,soggiorno
eturismo;
Udito
il parere dellaCommissione centrale
per la finanzalocale;
Sulla
proposta
delNostro Ministro Segretario di Stato
per lefinanze,
di concerto colMinistro
perl'interno;
Abbiamo
decretato edecretiamo:
Trt. 1,
Il coniune
di Täguäännta
èautorizzato
adapplicare,
fino al31 dicembre
1935,
leimposte
di consumo conle aliquote
sta-bilite per
laclasse R.
Krt. 2.
All'Aziends
autolioniadi
curadelcomunedi Acquasantä
è'devoluta
la metà delmaggior provento
nettoderivante daþ l'autorizzazione
di cui alprecedente
articolo.Ordiniamo che il presente decreto, munito
delsigillo dello Stato,
siainserto
nellaraccolta ufficiale delle leggi
edei
decreti
del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e di
farlo
osservare.Dato
a SanRossore, addì
2novembre 1933
- AnnoXII
VITTORIO EMANUELE.
ÍUSSOLINI - JUNG.
Visto, il
Guardasigilli:
DE FRANClSCI.Refistrato alla Corte dei conti, addi 16 dicembre 1933 . Anno XII Atti de¿ Governo,
registro
341,foglio
73. - MANCINI.ILEGIO
DECRETO
9 novembre1933,
n. 1600.Chiusura della
liquidazione
della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale dellagente
del mare e del•l'aria.
VITTORIO E3IANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO 10 PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Veduto
il R.decreto-legge
17luglio 1931,
n.1090, col quale
la Cassa diassicurazione
per lemalattie
e perl'assi-
stenza
sociale
dellagente
del mare edell'aria
èposta
in li-quidazione
a decorrere dal 16luglio 1931-IX;
Veduta la
relazione
ed ilbilancio
dichiusura della liqui-
dazione
presentati dal liquidatore;
Sulla proposta del Capo
delGoverno, Primo Ministro Se- gretario di Stato, Ministro
per lecorporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
FA
rt.1.
La Cassa di
assicurazione
per lemalattie
e per l'assi- stenza sociale dellagente
del mare edell'aria, istituita
conla
legge
10gennaio 1929,
n.65,
e messa inliquidazione
adecorrere dal 16
luglio 1931,
col R.decreto-legge
17 lu-glio 1931,
n.1090,
cessa diesistere
adecorrere dal
1° novem- bre1933-XII.
'Art.
2.Con la stessa data 1° novembre
1983-XII
èdichiarata
chiu.sa la
liquidazione
della Cassapredetta
e ne èapprovato
ilbilancio relativo presentato dal liquidatore sig.
comm. Pa-ride
Magini.
Ordiniamo che
ilpresente decreto, munito
delsigillo dello
Stato,
sia inserto nellaraccolta
ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo
e difarlo
osservare.Dato
a SanRossore, addì 9
novembre1933
-Anno XII
;VITTORIO EMANUELE.
AIUSSOLINI.
Visto, il
Guardasigilli:
DE FRANCISCI.Registrato alla Corte dei conti, addi 16 dicembre 1933 - Anno XII Alli del Governo, registro 341,
foglio
71. - MANCINI.11-IIt-1933 (XII)
- GAZZETTAUFFICI; LE
DELREGNO
D'ITALIA -N. 285 5593
REGIO DECRETO
16 novembre1933,
n. 1601.Modificazioni
all'elenco delleBiblioteche pubbliche
destina=tarle della terza
copia degli stampati
epubblicazioni.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIAVeduta la legge
20maggio 1932,
n.654;
Veduto
il R.decreto
24novembre 1932,
n. 1550 ;Considerato che
occorrecompletare l'elenco
delleBiblio-
teche pubbliche, alle quali deve
esseredestinato il
terzoesemplare degli stampati
epubblicazioni
cheogni stampa-
tore
ha l'obbligo di consegnare alla Regia procura
pressoil Tribunale nella cui giurisdizione
ha sedel'officina grafica;
Sulla proposta
delNostro Ministro Segretario di Stato
per
l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato
edecretiamo:
L'elenco delle Biblioteche pubbliche, destinatarie,
percia-
scuna
Provincia,
del terzoesemplare d'obbligo
diogni
stam-pato
epubblicazione, di
cui al R.decreto
24novembre 1932,
n.
1550, è completato
comesegue
:Regia soprintendenza bibliografica di Milano:
Bergamo: Biblioteca civica;
Brescia: Biblioteca
civica.Regia soprintendenza bibliografica di Venezia:
Belluno
:Biblioteca
comunale.Regia soprintendenza bibliografica di Cagliari:
Nuoro:
Biblioteca
comunale.Ordiniamo che
ilpresente decreto,
munitodel sigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma
addi
16 novembre1933
- AnnoXII XITTORIO EMANUELE.
ERCOLE.
.Visto, il
Guardasigilli:
DE FRANCISCI.Registratoalla Corte dei conti, addi 5 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 22. - MANCINI.
REGIO DECRETO
20 novembre1933,
n. 1602.Seconda
prelevazione
dal fondo di riserva per le speseimpre.
viste dell'Amministrazione delle
poste
e deitelegrafi
per l'eser•cizio finanziario 1933.34.
VITTORIO EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la
legge
8giugno 1983,
n.663, che
approvagli
statidi
previsione delPAzienda
autonomadelle poste
e dei tele-grati;
Visto
Part. 21 del R.decreto
23aprile 1925,
n.520,
con-Vertito nella legge
21 marzo1926,
n.597;
Visto
che
il fondo di riserva per le speseimpreviste
del-PAmministrazione delle poste dei telegrafi presenta
una di-sponibilità di
L.5.231.500 depositate
in conto corrente spe- ciale presso laTesoreria
centrale delRegno;
Aulla proposta del
Nostro MinistroSegretario
di Statoper
lecomunicazioni,
di concerto conquello
per lefinanze;
Abbiamo
decretato e decretiamo:'Articolo unico.
Dal fondo
diriserva anzidetto
èautorizzato il preleviG
mento di L. 48.000 da versarsi
alPAmministrazione delle
po·ste e dei
telegrafi
conimputazione
alcapitolo
19 delbilancio delPentrata delPAmministrazione medesima per l'esercizio finanziario
1933-34 e dainscriversi al capitolo aggiunto 108
del bilancio
dellaspesa dell'Amministrazione suddetta
eper, l'esercizio medesimo
«Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di
taluniservizi
»(in
contocompetenza).
Questo
decretosarà comunicato
alParlamento unitamente
al rendicontoconsuntivo dell'Azienda postale telegrafica
per
l'esercizio
1933-34.Ordiniamo che
ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uñiciale delle leggi
e deidecreti
delRegno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osser.vare.
Dato
aRoma,
addì 20 novembre 1933 -Anno
XIIMITTORIO EMANUELE.
ÛIANO
-- «TUNG.Visto,
ilGuardasigilli:
DE FRANCISCI.Registrato alla Corte dei conti, addi 7 dicembre 1933 - Anno XII Atti det Governo,
registro
342,foglio
43. -- MANCINI.REGIO DEORETO-LEGGE
27 novembre1933,
n. 1603.Variazioni allo stato di
previsione
dell'entrata ed aquelli
della spesa di diversi
Ministeri, none):è
a bilanci di Aziende auto·nome, per l'esercizio finanziario
1933=34,
ed altriprovvedimenti
aventi riflessi finanziari.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Viste
le leggi
3aprile 1933,
un.354, 369, 388
e513;
20aprile 1933,
n.389,
420 e559;
8giugno 1933,
nn.622,
646e
663;
Visto l'art. 3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta la
necessità, urgente
edassoluta,
di introdurre alcune variazioniagli
stanziamentiinscritti,
per il correnteesercizio finanziario, nello
stato diprevisione
delPentrataed
inquelli
della spesa didiversi Ministeri,
nonchè inalcuni bilanci
di Aziende autonome edi adottare
altriprovvedia
menti aventi riflessi
finanziari;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper le
finanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
FArt.
1.Nello
statodi previsione delPentrata,
perPeiercizio
finalis ziario1933-34,
sono introdotte le variazioni di cui all'au- nessatabella A, firmata, d'orditie Nostro,
dal Ministropro-
ponente,
FArt. 2,
Negli
stati diprevisione
della spesa deiMinisteri dellé tinanze,
digrazia
egiustizia, delle colonie,
delPeducazionenazionale, de1Pinterno,
dei lavoripubblici,
dellecomunica«
zioni,
della guerra, della marina edell'agricoltura
edelle foreste,
per Pesercizio finanziario3933-84,
sonointrodotte
le variazioni di cui alla annessa tabellaB, firmata, d'ordine
Nostro,
dalpredetto
Ministro,5594 11-111.-1933 (XII}
-GAZZETTE UFFICL.LE DEL REGNO D'ITALIA
-N. 285
Art.
3. THEUA B.Nei bilanci
dell'Amministrazione
del Fondo di massadel Corpo
dellaRegia guardia
difinanza
edell'Azienda
autono- madelle poste
edei telegrafi,
perl'esercizio finanziario
1933-34,
sonointrodotte le variazioni
di cuiall'annessa
ta-bella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art.
4.
Per
le
operedi sistemazione
straordinaria delle strade dellaTripolitania
èautorizzata la
spesa diL.
23.875.000.Alla spesastessa sarà
provveduto
con le normalidotazioni
del bilancio dellaTripolitania, nelle
sommee pergli esercizi
come appresso
indicati:
L. 7.410.000
nell'esercizio 1933-34;
» 6.030.000 »
1934-35;
» 6.450.000 »
1935-36;
»
3.985.000
»1930-37.
'Art.
5.E autorizzata
l'assegnazione
di un tontributostraordi-
navio di L. 12.1TO.000
agli
effetti del capoverso dell'art. 1 del H.decreto-legge
13 febbraio1927,
n. 112.La somma suddetta viene inscritta alla
competenza
del ca-pitolo aggiunto
n. 412 dello stato diprevisione della
spesadel Ministero delle
finanze
per l'esercizio finanziario1933-34.
Questo
decreto andrà invigore
ilgiorno
della suapubbli-
cazione nella Gazzetta
Ufficiale
delRegno
e saràpresentato
al Parlamento per la conversione in
legge.
E Ministro
proponente
èautorizzato alla presentazione
del relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo
che
ilpresente decreto, munito del sigillo
delloStato,
siainserto
nella raccoltaufficiale delle leggi
e deidecreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma,
addì 27 novembre 1933 - AnnoXII
¥ITTORIO EMANUELE.
MossouNI
-JUNG.
Visto, il
Guardasigilli:
DE FRANCÌSCI.Registrato alla Corte det conti, addt 6 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo,
registro
342,foglio
36. - MANCINI.TABELLA Â.
Tabella di variazioni allo stato di
previsione
dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.a) In aumento:
Cap.
n. 184 -- Entrate eventuali e diverse deiniinisteri . L. 7 8.¾
Cap. n. 268-bis (di nuova istituzione) -..- Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suode- bito
per°
somministrazione di viveri, non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief .. (Art. 6 del- I'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvatocon legge 31 marzo 1932, n. 325 - Scadenza 16 gennaio
1934) , , , , , , .
. . , . i 5.645.794 Totale degli auménti . , , L. 6.393.852 b) Modifica di denominazione.
Cap.
n. 132 - Contributi di miglioria indipendenza
dell'esecu- Elone di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato(legge
6 aprile 1933, n. 427).:Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNGa
Tabella di variazioni
agli
stati diprevisione
della spesa per l'esercizio ilnanziario 1933=34.MINISTERO DELLE FINANZE.
a) In aumento:
cap. n. 8 - Interessi di somme versate in conto
corrente col Tesoro, ecc. . . . . . . . L. 180.000.000 Cap. n. 39 - Spese casuali della Presidenza del
Consiglio
dei Ministri . . . . . . . . » 50.000 Cap. n. 85 - Spese di manutenzione ordinaria dellocali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . » 50.000 Cap. n. 94 -
Spese
per la manutenzione ordinariadei locali del Ministero . . . . . . . » 50.000
Cap.
n. 111 -Spese
per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassadepositi
eprestiti della legittimità dei documenti
prodotti
per leoperazioni di debito pubblico, ecc. . . . . . i 200.000 Cap. n. 185 - Spese d'ufficio, di
cagcelleria,
ecc. » 22.000Cap.
n. 313-V (di nuovaistituzione)
- Somma dacorrispondere al comune di
Foligno
in conseguenza della permuta delpalazzo
demaniale Trinci con ilpalazzo Carrara in
quella
città . . . . . s 117.500 Cap. n. 313-VI (dinuovaistituzione)
- (sotto la nuo-va rubrica Amministrazione delle imposte dirette) - Speseepremi per la ricerca di materia imponibilenel- la prima applicazione dell'imposta complementare
progressiva . . . . . . » &00.000
Cap. n. 387 (aggiunto, in conto competenza) - As- Segnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei muti-
lati e invalidi di guerra . . . . . . . » 50.000 Cap. n. 407 (aggiunto, in conto competenza) - Spe-
se inerenti a Conferenze internazionali di carattere
economico , . . . . .
. . . . » 33.000
Totale
degli
aumenti , , , L. 180.972.500 b) Tú diminuzione:Cap. n. 11 - Interessi per titoli del debito
pubblieð
austriaco
aprebellico,
ecc. . . . . . . . U. 200.000 Cap. n. 184 -Spese
di amministrazione delleproprietà demaniali, ecc. . , . » 117.500 Totale delle diminuzioni , , , L. 317.500
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
a) In aumento:
Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento al
personale meritevole . . . . . . . . L. 9.040 Cap. n. 70 (aggiunto, in conto competenza - Pre-
mi di rendimento aimagistrati e funzionari di cancel-
1eria-addetti al servizio dei fallimenti, ecc. . . . = 748.058 Totale
degli
aumenti, , , L. 757.098MINISTERO DELLE COLONIE, a) in aumento:
Cap. n. 23-ter (di nuova istituzione) - Saldo di spese residue a carico del capitolo n. 2 « Indennità di tramutamento, ecc. » dello stato di
previsione
della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finan- ziario 1932-33. . . . . . . . . . L. 5.895
b) In diminuzione:
Cap. n. 19 - Deposito centrale per le truppe en.
loniali inNapoli, ecc. .. . . . L. 5.898
MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.
a) in aumento:
Cap. n. 81 - Contributi dei Comunie delle Provin- cie a favore dei Consorzi provinciali
obbligatol-i
perl'istruzione tecnica, ecc. , , , , , , , L. 77.341,33