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Gli abbonati hanno diritto anche ai supplemen ordinari. I supplemen straordinari sono fuori abbonamento.

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(1)

GAZZET T A UF

ÞARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI IVIENO I FESTIVI

Anno "|4° Roma

-

Lunedi, 11 dicembre 1988

-

ANNO XII Numero 285

CONDIZIONI

DI ABBONAMENTO.

Anno Sem. Trim.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilioedin tutto ilRegno (Parte IeII). L. 108 63 45 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .

. .

240 140 100

in Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilioedin tutto ilRegno (solo ParteI). 72 45 31.50 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . .

160 100 70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbli- gazionari sorteggiati per il rimborso, anuue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 16gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchò la acadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso,

La rinnovazione degli abbonamenti deveessere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

Incaso direclamo o dialtra comunicazionedeve sempre essereindicato il numero deWabbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati,verrannori- spediti atitolo irratuito, compatibilmente conl'esistenzadelle relativescorte, purchè reclamata entro 11 mese successivo a Quello della loro pubþlicazione.

Gli abbonati hanno diritto ancheaisupplemen ordinari. I supplemen straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della aGazzetta Ufiolaleà (Para to I e il complessivamente) à nasato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 aid I'estero,

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'UfSolo Cassa della Liu breria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionario. Gli ab·

bonamenti per altri paesi del Regno debbono essere ohlesti col sistema del versamento dell'importo nel conto oorrente postale 1/26®, intestato all'Istituto Poligrañoo dello Stato, scrivendo nel retro del relativo cer.

tificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla manoata indicazione, nei certinoatt

da allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vagffa internazionali con indicazione dello soopo dell'invio sul tagilando det vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufnolalei vanno fatte it parte; non unitamente, cioë, a richieste per abbonamenti ad altri pas riodici.

Per 11 prezzo degli annunzi da Inserire nella

"

Gazzetta Ufficiale

,,

teggans! le

nome

rlportate nella tes att della parte seconda

ÎELEFONI-CENTRALINO: DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA TELEFONI-CENTRALINOf

50-107 - 50-033 - 53-914 UFFICIO PUBBLICKZIONE DELLE LEGGI 80-10T - 50-033 r-- 53-916

La

«

Gazzetta Ufâciale

» e

tutte le altre pubblicazioni dello Stato

sono

in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze

e

presso le più importanti Librerie depositarie

di Roma

e

di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMM A R I O REGIO DEORETO-LEGGE

27

novembre 1933,

n.

1605,

Sistemazione del Consorzio per le Scuole

professionali

per le

LEGGI

E

DECRETI

maestranze marittime . . . . . . . . . . .

Pag.

5599 REGIO

DECRETO-LEGGE

26 ottobre

1933,

n. 1598, REGIO

DECRETO-LEGGE

27 novembre

1933,

n. 1606.

Disciplina degli

Enti di assicurazione e di

capitalizzazione.

Facoltà al Ministro per le finanze di esentare

dall'imposta

di

Pag.

5590 ricchezza mobile

gli

interessi dei mutui contratti per determinati

REGIO DEORETO

2 novembre

1933,

n. 1599.

scopi

dal P. N. F. o dai suoi

organi periferici

e dalla Fonda.

Autorizzazione al comune di

Acquasanta

ad

applicare

le im. zione nazionale

Figli

del Littorio . . . . . . . .

Pag.

5600

poste

di consumo con la tariffa della classe G. . .

Pag.

5592

REGIO DEORETO-LEGGE

30 novembre

1933,

n. 1807.

REGIO

DECRETO

e novembre

1933,

n. 1600. Facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 Chiusura della

liquidazione

della Cassa di assicurazione per l'amministrazione delle scuole

elementari,

di

procedere

all'esten.

le

malattle

e per l'assistenza sociale della

gente

del mare e del, sione delle

graduatorie

dei

conc.orsi magistrali

da essi banditi e l'aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5592 tuttora validi. . . . , ,

Pag.

5600

REGIO DECRETO

16 novembre

1933,

n. 1601, REGIO

DEORETO-LEGGE

19 ottobre 1933, n. 1608.

Modißcazioni all'elenco delle Biblioteche

pubbliche

destina. Modificazione del

regime doganale

dello

jodio greggio

e rafD.

tarie della terza

copia degli stampati

e

pubblicazioni. Pag.

5593 nato e dei

prodotti jodurats

. . . . . . . . . .

Pag.

5601

REGIO DECRETO

20 novembre

1933,

n. 1602.

REGIO

DECRETO 20 novembre

1933,

n. 1609.

Seconda

prelevazione

dal fondodi riserva per le spese

impre.

Ordinamento del Comando del

Corpo

di Stato

Maggiore.

viste dell'Amministrazione delle

poste

e dei

telegrafi

per l'eser.

Pag.

5601

cizio finanziario 1933.34 . . . . . . . . . . . .

Pag.

5593

REGIO

DEORETO-LEGGE

27 novembre

1933,

n. 1603.

DEORETO MINISTERIALE

20 settembre 1933.

Variazioni

allo stato di

previsione

dell'entrata ed a

quelli Apertura

al trafBcoaereo civile dei

campi

di fortuna di Siena della spesa di diversi

Ministeri,

nonchè a bilanci di Aziende auto. e di Vercelli . . . . . . .

Pag.

5601 nome, per l'esercizio finanziario

1933•34,

ed altri

provvedimenti

aventi rinessi finanziari . . . . . . . . . . .

Pag.

5593 DECRETO

MINISTERIALE

9 dicembre 1933.

Riduzione

del

saggio

normale dello sconto dal

3,50

per cento

REGIO DEORETO

27 novembre

1933,

n. 1604. al 3 per cento . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5609

Norme per l'attuazione del

R. decreto-legge

2

febbraio 1933,

n.

23,

che stabilisce nuove misure per ostacolare lo

spaccio

di

DEORETI

PREFETTIZI:

alcool di

contrabbando

. . . . . . , , . . . .

Pag.

5596

Riduzione

di

cognomi

nella forma italiana . , ,

Pag..5602

(2)

5590 11-111-1933 (XII)

- GAZZETTA UFFICIA DEL ItEt INU Ir11aina - n. zou

PRESENTAZIONE.DI DECRETl=LEGGE

AL

PARLAMENTO

Ministero

dell'educazione nazionale:

R. decreto.legge

27 novembre

1933,

n.

1557,

concernente l'or-

dinamento

dei servizi del Ministero

dell'educazione

nazionale.

Pag.

5604

R. decreto-legge

27 novembre

1933,

n.

1576,

contenente

dispo-

sizioni transitorie relative alla istruzione

superiore

.

Pag.

5604

DISPOSIZIONI

E

COMUNICATI

Mlaistero

dell'interno:

Sostituzione di un

componente

il

Consiglio provinciale

di sanità di Zara . . . .

. . . . . . . .

Pag.

5604

Sostituzione di un

componente

il

Consiglio provinciale

di

sanità

di Udine . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

5604

SUPPLERIENTI ORDINARI

SUÉPLEMENTI

ALLA «

ÛAZZETTA

UFFICIALEB N.

Ž¾ DELL'11

DI- causna

1933-XII:

Bollettino delle

obbligazioni,

delle cartelle e

degli

altri titoli estratti per il rimborso e

pel

conferimento di

premi,

n. 74:

Ministero delle finanze - Direzione

generale

del Debito

pub- blico: Obbligazioni

5 per cento della Ferrovia Maremmana

sorteggiate nella

13.

estrazione

effettuata il 28 novembre

1933-XII.

(6514)

Bollettino delle

obbligazioni,

delle cartelle e

degli

altri titoli estratti per il rimborso e

pel

conferimento di

premi,

n. 75:

Istituto di credito per le

imprese

di

pubblica utilità,

in Roma:

Elenco

delle

obbligazioni

6 per cento serie ordinaria e ob-

bligazioni

6 per cento serie

speciale

«Telefonica >

sorteg- giate

il 16 dicembre

1933-XII.

(6521)

LEû0I E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE

26 ottobre

1933,

n. 1598.

Disciplina degli

Enti di assicurazione e di

capitalizzazione.

VITTORIO EMANTJELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto

il R.

decreto-legge

29

aprile 1923,

n.

966, convertito

nella

legge

17

aprile 1925,

n.

473,

e

successive modificazioni;

Visto

il

regolamento -approvato

con R.

decreto

4

gennaio 1925,

n. 68 ;

,Visto

Part.

3,

n.

2, della legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Ritenuta

la

necessità urgente

ed

assoluta di

emanare nor- me

integrative

di

quelle concernenti

le

operazioni

di

assicu- razione,

di

capitalizzazione

e di

gestione fiduciaria,

ai fini

della

disciplina degli

entinon ancora

soggetti alla vigilanza governativa;

Udito

il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

O _I

Capo

del

Governo,

Primo

Ministro

Se-

gretario

di

Stato, Ministro Segretario

di Stato per le corpo-

razioni,

diconcerto con i Ministri

Segretari

di

Stato

per la

grazia

e

giustizia

e per le

finanze;

abbiamo decretato

e

decretiamo:

Art.

1.

Sono

soggetti

al

presente decreto gli enti,

comunque de-

nominati

e

costituiti, che

abbiano per

oggetto l'assicurazione di capitali

o rendite sulla vita dei

propri

soci o

associati,

ovvero operazioni di

capitalizzazione,

nonchè

gli

enti di

ge- stione fiduciaria.

Art. 2.

Gli

enti

che

assumano

l'obbligo di corrispondere capitali

o

rendite,

in

corrispettivo

dei

contributi

riscossi, con con-

venzione

relativa alla

durata della vita dei propri iscritti, dovranno,

per

iniziare

le

operazioni,

essere

autorizzati

con decreto del

Ministro

per le

corporazioni.

Ad essi sono

appli-

cabili

le disposizioni,

che

disciplinano l'esercizio

delle

assicu- razioni

sulla

vita,

del R.

decreto-legge

29

aprile 1923,

n.

966, convertito nella legge

17

aprile 1925.

n.

473,

e successive

modificazioni,

e del

regolamento

4

gennaio 1925,

n.

63; pe-

raltro nel

limite

di L. 5000 di

capitale

o L. 800 di rendita

annua

gli

enti

predetti

non saranno tenuti a

procedere

alla

cessione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni,

della

quota iparte

dei rischi di cui

all'art.

24 del

citato

R.

decreto-

legge

29

aprile 1923,

n. 966.

'Art. 3.

Gli enti che

abbiano

per scopo il

pagamento

di

capitali

o

rendite

a mezzo

di assicurazioni

collettive sulla

vita dei

pro-

pri

iscritti o di

contratti.di capitalizzazione,

da

stipularsi

con

l'Istituto

nazionale delle

assicurazioni

o con le Com-

pagnie di assicurazione

sulla

vita

o di

capitalizzazione

ope- ranti & norma del R.

decreto-legge 29 aprile 1923,

n.

966,

non sono

soggetti

alle

prescrizioni richiamate

nel

precedente

articolo.

Art. 4.

Gli enti i

quali

abbiano per

oggetto

di versare somme a

termine differito poliennale

o di consegnare titoli che im-

portino

detto

diritto,

in

corrispettivo del

versamento di som- me o contributi o del trasferimento di altre

attività,

sono

soggetti

alle norme che

disciplinano le società di capitaliz- zazione

o di

risparmio

contenute nel R.

decreto-legge

20

aprile 1923,

n.

966,

convertito nella

legge

17

aprile 1925,.

n.

473,

e

successive modificazioni,

e nel

regolamento approi

vato con R. decreto 4

gennaio 1925,

n. 63. Le

imprese

pre- dette non

potranno

ottenere l'autorizzazione ad esercitare se,

oltre

ad

adempiere

alle altre

disposizioni di legge,

non

dimostrino

di

possedere,

se si tratti di

società,

un

capitale

non

inferiore

a L. 5.000.000 di eni

almeno

la metà

versata,

oppure, se non si tratti di

società,

un fondo

di garanzia

non

inferiore alle

predette

somme.

La

cauzione

clje gli

enti indicati nel comma

g>recedente

debbono

vincolare

a

garanzia

delle loro

operazioni,

non

può

innessun caso essere

inferiore alla

somma

di

L.

500.000.

. Art. 5. . .

I crediti per

operazioni

di

capitalizzazione godono il privi- legio

di cui al n. 6

dell'art.

1958

del

codice

civile-su

tutte le attività mobiliari

vincolate,

a norma

delle disposizioni

del

R.

decreto-legge

29

aprile 1923,

n.

966,

a

copertura

delle

riserve

tecniche costituite a

garanzia

delle

predette

opera-

zioni, dagli

enti di cui al

precedente

art.

4.

rt. 6.

Gli enti, comunque denominati e

costituiti,

che abbiano per

oggetto

la

gestione

ßduciaria di beni conferiti da

terzi, corrispondendo

utili sulla

gestione,

sono

soggetti

alle di-

sposizioni del)'art, 4,

eccezione

fatta

per

quelle relative

alle

riserve tecniche,

e

dovranno possedere

un

capitale

o un

fondå

in

garanzia

non

inferiore

a L.

1.000.000

versato.

Il

capitale

o il

fondo

di

garanzia

e le

riserve patrimonia

debbono essere omtituite ni sensi

dell'art.

28

del

R.

decreti

legge

29

aprile 1923,

n.

060,

ovvero:

(3)

11-In-1933 (XII)

-

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

D'ITALIA - N.

285 5591

a)

da

anticipazioni garantite

da

delegazioni

ariscuotere

somme

di

denaro

dallo

Stato od

altri

enti

pubblici;

b) da anticipazioni

su pegno

di titoli

di

Stato

o

garan- titi dallo

Stato o di cartelle

fondiarie

ed

obbligazioni

a que- ste

assimilate

o

parificate;

c)

da usufrutti e nude

proprietà;

d)

da

obbligazioni

ed azioni di enti similari o di

credito,

nel

limite

del 10 per cento del

capitale.

Gli enti di cui al

presente articolo potranno

ottenere Pau-

torizzazione

a

corrispondere

per tutte le loro

operazioni

un

interesse

anzichè una

quota

di utili. Essi sarannoin tal caso

soggetti

alle

disposizioni

dell'art. 4.

Con

decreto di autorizzazione saranno

approvati

i

tipi

dei

titoli

alla cui

emissione

intendano eventualmente di proce- dere

gli

enti indicati nel

precedente articolo,

nonchè nel-

Part. 4.

Art. 7.

Le

società

ed

associazioni

che

abbiano

per

oggetto

l'as-

sistenza degli assicurati,

nei confronti delle

imprese

di as-

sicurazione

rette dal R.

decreto-legge

29

aprile 1923,

n.

966, potranno svolgere

tale attività solo nei

riguardi della

ese-

cuzione dei contratti di assicurazione contro i

danni;

esse

devono

ottenere l'assenso del Ministro per le

corporazioni,

il

quale

ha facoltà di subordinare tale assensoal conferimento di un

capitale

o di un fondo di

garanzia

non

inferiore

a

L. 500.000.

Gli enti

medesimi devono

preventivamente sottoporre

al

Ministero

le condizioni

generali

che

regolano

i loro

rapiporti

con

gli assicurati

e non

potranno esercitare

in alcuna

forma,

nè direttamente nè

indirettamente,

la

medigzione

per la sti-

pulazione

dei contratti di

assicurazione;

essi sono

soggetti

alla vigil.anza governativa

a termini del

titolo

V del pre-

detto

decreto e delle

relative

norme

regolamentari.

I

Art. 8.

I

bilanci

delle aziende

yoggette

alle

disposizioni

del pre- mente decreto dovranno essere redatti in conformità dei mo-

delli che saranno stabiliti con decreto

Reale,

su

proposta

del Ministro per le

corporazioni

e dovrannoessere

presentati,

entro il termine di

giorni quindici dall'approvazione,

al Mi-

nistero.

delle corporazioni, Servizio

di

vigilanza sulle

assi-

curazioni

e

le capitalizzazioni, þer la

loro

pubblicazione

su

appositi

fascicoli della

parte

II-A del Bollettino

ufficiale delle

società per azioni.

Art.

9.

Il contributo di

vigilanza

che

dagli

enti di

cui

al

presente decreto,

salva la eccezione di cui all'art.

3,

è dovutoa norma

delPart. 40 del R.

decreto-legge

30 dicembre

1923,

n.

3184,

e delPart. 120 del R. decreto 4

gennaio 1925,

n.

63,

sarà

fissato in misura non

superiore

al mezzo per mille dei

premi,

contributi e conferimenti

annui,

tenendo conto delle spese

all'uopo

sostenute per il

f.unzionamento

del Servizio di vi-

gilanza

sulle

assicurazioni

e le

capitalizzazioni.

Art. 10.

Le disposizioni richiamate

nei

precedenti articoli

sulla

costituzione

e

copertura

delle riserve matematiche

potranno

essere

estese, mediante Regio

decreto da emanarsi su pro-

posta

del Ministro per le

corporazioni

di concerto coi Mini- stri per la

grazia

e

giustizia

e per le

finanze,

e salvo il di-

sposto

delPart.

3,

alle

gestioni

di enti

parastatali

e

privati, pel conseguimento,

a favore del

proprio personale, degli scopi contemplati negli articoli

2 e &

qualora abbiano

riserve

di

notevole entità o non

provvedano

alla loro

regolare

coper- tura con attività situate nel

Regno.

Art.

1L

Le

disposizioni

del R.

decreto-legge

29

aprile 1923,

n.

966,

e del

presente Regio

decreto non si

applicano alle Ammini-

strazione

pubbliche, agli

enti di

previdenza amministrati per

legge,

alla Cassa

depositi

e

prestiti

ed

agli

enti

di

cui

ai

comma

a), b), g)

delPart. 2 del citato

decreto-legge,

nonchè

agli

enti e societa di mutuo soccorso

che provvedano

al

pa- gamento

a favore

degli

iscritti di

capitali

non

superiori

a

L. 2000 o di rendite non

maggiori

a L. 400 annue. Restano

abrogate

le altre

disposizioni derogative

contenute nello stes-

soart. 2.

Le

disposizioni

del

presente

decreto non concernono le

Casse

di

risparmio,

i Monti di

pietà,

nonchè le società ed

altri

enti esercenti il credito e

ditte

bancarie in genere sog-

getti

alle

disposizioni

sulla tutela del

risparmio

di cui ai

Regi decretidegge

7 settembre e 6 novembre

1925,

nn. 1411 e

1830,

convertiti nelle

leggi

23

giugno 1927,

nn. 1107e

1188,

ed in genere alle

disposizioni

delle altre

leggi

e decreti

vigenti

in materia di

disciplina

del credito e del

risparmio.

Le

disposizioni

del

presente

decreto non concernono al-

trest

gli

enti assistenziali istituiti in

applicazione

della di-

chiarazione XXVIII della Carta del

lavoro,

ai sensi delFar-

ticolo 4,

ultimo capoverso,

della legge

3

aprile 1926,

n.

563,

o

dei contratti collettivi di lavoro o di norme emanate dalle

Corporazioni,

ovvero istituiti dalle associazioni di

pubblici impiegati

di cui all'art. 92 del R. decreto 1°

luglio 1926,

n.

1130,

i

quali

enti tutti

integrino

la loro attività assisten- ziale o mediante

corresponsioni facoltative,

a favore dei pro-

pri

iscritti o loro aventi causa, di somme che a norma delle

disposizioni

statutarie siano di

importo

non

ragguagliato

a misure

prestabilite,

e possano essereconcesse

annualmente solo

nei limiti delle

disponibilità

di

bilancio,

ovvero me-

diante

corresponsioni

di somme

raggnagliate

ad

importi prefissati

senza convenzione relativa alla durata della vita umana coi limiti di

corresponsione

e le modalità di ordina- mento tecnico che saranno

stabiliti

con decreto Iteale su

proposta

del

Ministro

per le

corporazioni,

di concerto col

Ministro per le

finanze,

salva sempre la norma

congnuta

nel

precedente

art. 3.

Irt. 12.

Disposizioni

transitorie.

Gli enti di cui al

precedente decreto, comunque

autoriz- zati o

riconosciuti,

ed in esercizio alla data di

pubblicazione del presente decreto, debbono,

entro il 31 dicembre

1933,

de-

nunciare il loro esercizio al Ministero delle

corporazioni,

Servizio- di

vigilanza

sulle assicurazioni e

capitalizzazioni,

conformandosi alle norme contenute nei

precedenti articoli, per quanto

si riferisce alla

copertura

delle riserve tecniche ed alla

vigilanza governativa

; essi

potranno

essere esonerati

dall'adempimento

delle

disposizioni relative

ai minimi di

capitale

o fondo di

garanzia

e

delle

riserva

tecnica;

per detti

enti

i limiti di

capitali

e rendita di cui al

precedente

art. 2

'earà

determinata con decreto

del

Ministro per le corpora-

zioni,

di concerto col

Ministro

per le finanze.

Alla domanda

degli

enti di cui

agli

articoli 2 e 4

dovrñ

essere unito il bilancio tecnico in

pareggio;

in caso di disa-

vanzo dovrà

procedersi,

nei modi di

lejige,

al

reintegro

delle

riserve o alle necessarie

modifiche

delle

disposizioni

statu-

tarie

e

regolamentari.

In tutti i casi nei

quali gli

enti non abbiano

ottemperato

alle disposizioni

dei

precedenti

comma, si

procederà Alla

(4)

5592 11-Ir-1933 (XII)

-

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO

D'ITALIA -

N. 285

loro

liquidazione coatta,

in

conformità delle disposizioni

richiamate nel

presente

decreto.

Restano

immutate

le

vigenti

norme di

legge riferentisi all'esercizio

della

vigilanza sugli

enti

aventi gli scopi

indi-

cati nell'art.

2, che,

anteriormente alla data di

pubblica- zione del presente decreto, siano

stati

istituiti

con

legge,

in forza

della quale

assolvono

agli impegni

nei

riguardi

dei

propri soci mediante contribuzioni speciali

fissate

dalle leggi medesime.

Peraltro,

nei

riguardi

dell'ordinamento

attuariale degli

enti di cui al

precedente

comma, le

competenti

autorità go- vernative

adotteranno gli opportuni provvedimenti,

di con-

certo conil

SIinistro

per le

corporazioni.

Il

ipresente

decreto entra in

vigore

il

giorno della

sua

pub-

blicazione nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno

e sarà presen- tato al Parlamento per essere

convertito

in

legge.

Il Mini-

stro

proponente

è

autorizzato alla presentazione del

rela-

tiro

disegno

di

legge.

Ordiniamo

che il

presente decreto,

munito

del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ulliciale

delle leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San

Rossore,

addì 2G ottobre 1933 -

Anno

XI

VITTORIO EMANUELE.

MussoLINI - ÛE

FRANCISCI

- JUNG.

«VMo, il

Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 6 dicembre 1933 Anno XII Alli del Governo, registro 342,

foglio

33. -- AIANCINI.

REGIO

DECRETO

2 novembre

1933,

n. 1599.

Autorizzazione al comune di

Acquasanta

ad

applicare

le im-

poste

diconsumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo

unico

per la

finanza locale,

appro- Vato con Nostro decreto 14 settembre

1931,

n.

1175;

Vista la domanda

prodotta

dal comune di

Acquasanta

per

avvalersi della disposizione suaccennata;

Visto il

decreto

del

Nostro Ministro

per

l'interno

28 otto- bre

1927,

in base al

quale

il nominato

Comuiie

va conside- rato come

luogo

di cura,

soggiorno

e

turismo;

Udito

il parere della

Commissione centrale

per la finanza

locale;

Sulla

proposta

del

Nostro Ministro Segretario di Stato

per le

finanze,

di concerto col

Ministro

per

l'interno;

Abbiamo

decretato e

decretiamo:

Trt. 1,

Il coniune

di Täguäännta

è

autorizzato

ad

applicare,

fino al

31 dicembre

1935,

le

imposte

di consumo con

le aliquote

sta-

bilite per

la

classe R.

Krt. 2.

All'Aziends

autolionia

di

curadelcomune

di Acquasantä

è

'devoluta

la metà del

maggior provento

netto

derivante daþ l'autorizzazione

di cui al

precedente

articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito

del

sigillo dello Stato,

sia

inserto

nella

raccolta ufficiale delle leggi

e

dei

decreti

del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo e di

farlo

osservare.

Dato

a San

Rossore, addì

2

novembre 1933

- Anno

XII

VITTORIO EMANUELE.

ÍUSSOLINI - JUNG.

Visto, il

Guardasigilli:

DE FRANClSCI.

Refistrato alla Corte dei conti, addi 16 dicembre 1933 . Anno XII Atti de¿ Governo,

registro

341,

foglio

73. - MANCINI.

ILEGIO

DECRETO

9 novembre

1933,

n. 1600.

Chiusura della

liquidazione

della Cassa di assicurazione per le malattie e per l'assistenza sociale della

gente

del mare e del•

l'aria.

VITTORIO E3IANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO 10 PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto

il R.

decreto-legge

17

luglio 1931,

n.

1090, col quale

la Cassa di

assicurazione

per le

malattie

e per

l'assi-

stenza

sociale

della

gente

del mare e

dell'aria

è

posta

in li-

quidazione

a decorrere dal 16

luglio 1931-IX;

Veduta la

relazione

ed il

bilancio

di

chiusura della liqui-

dazione

presentati dal liquidatore;

Sulla proposta del Capo

del

Governo, Primo Ministro Se- gretario di Stato, Ministro

per le

corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

FA

rt.

1.

La Cassa di

assicurazione

per le

malattie

e per l'assi- stenza sociale della

gente

del mare e

dell'aria, istituita

con

la

legge

10

gennaio 1929,

n.

65,

e messa in

liquidazione

a

decorrere dal 16

luglio 1931,

col R.

decreto-legge

17 lu-

glio 1931,

n.

1090,

cessa di

esistere

a

decorrere dal

1° novem- bre

1933-XII.

'Art.

2.

Con la stessa data 1° novembre

1983-XII

è

dichiarata

chiu.

sa la

liquidazione

della Cassa

predetta

e ne è

approvato

il

bilancio relativo presentato dal liquidatore sig.

comm. Pa-

ride

Magini.

Ordiniamo che

il

presente decreto, munito

del

sigillo dello

Stato,

sia inserto nella

raccolta

ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di

osservarlo

e di

farlo

osservare.

Dato

a San

Rossore, addì 9

novembre

1933

-

Anno XII

;VITTORIO EMANUELE.

AIUSSOLINI.

Visto, il

Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 16 dicembre 1933 - Anno XII Alli del Governo, registro 341,

foglio

71. - MANCINI.

(5)

11-IIt-1933 (XII)

- GAZZETTA

UFFICI; LE

DEL

REGNO

D'ITALIA -

N. 285 5593

REGIO DECRETO

16 novembre

1933,

n. 1601.

Modificazioni

all'elenco delle

Biblioteche pubbliche

destina=

tarle della terza

copia degli stampati

e

pubblicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIOE PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

Veduta la legge

20

maggio 1932,

n.

654;

Veduto

il R.

decreto

24

novembre 1932,

n. 1550 ;

Considerato che

occorre

completare l'elenco

delle

Biblio-

teche pubbliche, alle quali deve

essere

destinato il

terzo

esemplare degli stampati

e

pubblicazioni

che

ogni stampa-

tore

ha l'obbligo di consegnare alla Regia procura

presso

il Tribunale nella cui giurisdizione

ha sede

l'officina grafica;

Sulla proposta

del

Nostro Ministro Segretario di Stato

per

l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato

e

decretiamo:

L'elenco delle Biblioteche pubbliche, destinatarie,

per

cia-

scuna

Provincia,

del terzo

esemplare d'obbligo

di

ogni

stam-

pato

e

pubblicazione, di

cui al R.

decreto

24

novembre 1932,

n.

1550, è completato

come

segue

:

Regia soprintendenza bibliografica di Milano:

Bergamo: Biblioteca civica;

Brescia: Biblioteca

civica.

Regia soprintendenza bibliografica di Venezia:

Belluno

:

Biblioteca

comunale.

Regia soprintendenza bibliografica di Cagliari:

Nuoro:

Biblioteca

comunale.

Ordiniamo che

il

presente decreto,

munito

del sigillo

dello

Stato,

sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi

e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma

addi

16 novembre

1933

- Anno

XII XITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

.Visto, il

Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

Registratoalla Corte dei conti, addi 5 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo, registro 342, foglio 22. - MANCINI.

REGIO DECRETO

20 novembre

1933,

n. 1602.

Seconda

prelevazione

dal fondo di riserva per le spese

impre.

viste dell'Amministrazione delle

poste

e dei

telegrafi

per l'eser•

cizio finanziario 1933.34.

VITTORIO EMANUELE

III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la

legge

8

giugno 1983,

n.

663, che

approva

gli

stati

di

previsione delPAzienda

autonoma

delle poste

e dei tele-

grati;

Visto

Part. 21 del R.

decreto

23

aprile 1925,

n.

520,

con-

Vertito nella legge

21 marzo

1926,

n.

597;

Visto

che

il fondo di riserva per le spese

impreviste

del-

PAmministrazione delle poste dei telegrafi presenta

una di-

sponibilità di

L.

5.231.500 depositate

in conto corrente spe- ciale presso la

Tesoreria

centrale del

Regno;

Aulla proposta del

Nostro Ministro

Segretario

di Stato

per

le

comunicazioni,

di concerto con

quello

per le

finanze;

Abbiamo

decretato e decretiamo:

'Articolo unico.

Dal fondo

di

riserva anzidetto

è

autorizzato il preleviG

mento di L. 48.000 da versarsi

alPAmministrazione delle

po·

ste e dei

telegrafi

con

imputazione

al

capitolo

19 del

bilancio delPentrata delPAmministrazione medesima per l'esercizio finanziario

1933-34 e da

inscriversi al capitolo aggiunto 108

del bilancio

della

spesa dell'Amministrazione suddetta

e

per, l'esercizio medesimo

«

Spese di pubblicità per promuovere l'incremento di

taluni

servizi

»

(in

conto

competenza).

Questo

decreto

sarà comunicato

al

Parlamento unitamente

al rendiconto

consuntivo dell'Azienda postale telegrafica

per

l'esercizio

1933-34.

Ordiniamo che

il

presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta uñiciale delle leggi

e dei

decreti

del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti

di

osservarlo e di farlo osser.vare.

Dato

a

Roma,

addì 20 novembre 1933 -

Anno

XII

MITTORIO EMANUELE.

ÛIANO

-- «TUNG.

Visto,

il

Guardasigilli:

DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 7 dicembre 1933 - Anno XII Atti det Governo,

registro

342,

foglio

43. -- MANCINI.

REGIO DEORETO-LEGGE

27 novembre

1933,

n. 1603.

Variazioni allo stato di

previsione

dell'entrata ed a

quelli

della spesa di diversi

Ministeri, none):è

a bilanci di Aziende auto·

nome, per l'esercizio finanziario

1933=34,

ed altri

provvedimenti

aventi riflessi finanziari.

VITTORIO

EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE

D'ITALIA

Viste

le leggi

3

aprile 1933,

un.

354, 369, 388

e

513;

20

aprile 1933,

n.

389,

420 e

559;

8

giugno 1933,

nn.

622,

646

e

663;

Visto l'art. 3,

n.

2,

della

legge

31

gennaio 1926,

n.

100;

Ritenuta la

necessità, urgente

ed

assoluta,

di introdurre alcune variazioni

agli

stanziamenti

inscritti,

per il corrente

esercizio finanziario, nello

stato di

previsione

delPentrata

ed

in

quelli

della spesa di

diversi Ministeri,

nonchè in

alcuni bilanci

di Aziende autonome e

di adottare

altri

provvedia

menti aventi riflessi

finanziari;

Sentito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Nostro Ministro

Segretario

di Stato

per le

finanze;

Abbiamo decretato e

decretiamo:

FArt.

1.

Nello

stato

di previsione delPentrata,

per

Peiercizio

finalis ziario

1933-34,

sono introdotte le variazioni di cui all'au- nessa

tabella A, firmata, d'orditie Nostro,

dal Ministro

pro-

ponente,

FArt. 2,

Negli

stati di

previsione

della spesa dei

Ministeri dellé tinanze,

di

grazia

e

giustizia, delle colonie,

delPeducazione

nazionale, de1Pinterno,

dei lavori

pubblici,

delle

comunica«

zioni,

della guerra, della marina e

dell'agricoltura

e

delle foreste,

per Pesercizio finanziario

3933-84,

sono

introdotte

le variazioni di cui alla annessa tabella

B, firmata, d'ordine

Nostro,

dal

predetto

Ministro,

(6)

5594 11-111.-1933 (XII}

-

GAZZETTE UFFICL.LE DEL REGNO D'ITALIA

-

N. 285

Art.

3. THEUA B.

Nei bilanci

dell'Amministrazione

del Fondo di massa

del Corpo

della

Regia guardia

di

finanza

e

dell'Azienda

autono- ma

delle poste

e

dei telegrafi,

per

l'esercizio finanziario

1933-34,

sono

introdotte le variazioni

di cui

all'annessa

ta-

bella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art.

4.

Per

le

opere

di sistemazione

straordinaria delle strade della

Tripolitania

è

autorizzata la

spesa di

L.

23.875.000.

Alla spesastessa sarà

provveduto

con le normali

dotazioni

del bilancio della

Tripolitania, nelle

sommee per

gli esercizi

come appresso

indicati:

L. 7.410.000

nell'esercizio 1933-34;

» 6.030.000 »

1934-35;

» 6.450.000 »

1935-36;

»

3.985.000

»

1930-37.

'Art.

5.

E autorizzata

l'assegnazione

di un tontributo

straordi-

navio di L. 12.1TO.000

agli

effetti del capoverso dell'art. 1 del H.

decreto-legge

13 febbraio

1927,

n. 112.

La somma suddetta viene inscritta alla

competenza

del ca-

pitolo aggiunto

n. 412 dello stato di

previsione della

spesa

del Ministero delle

finanze

per l'esercizio finanziario

1933-34.

Questo

decreto andrà in

vigore

il

giorno

della sua

pubbli-

cazione nella Gazzetta

Ufficiale

del

Regno

e sarà

presentato

al Parlamento per la conversione in

legge.

E Ministro

proponente

è

autorizzato alla presentazione

del relativo

disegno

di

legge.

Ordiniamo

che

il

presente decreto, munito del sigillo

dello

Stato,

sia

inserto

nella raccolta

ufficiale delle leggi

e dei

decreti del

Regno d'Italia, mandando

a

chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Roma,

addì 27 novembre 1933 - Anno

XII

¥ITTORIO EMANUELE.

MossouNI

-

JUNG.

Visto, il

Guardasigilli:

DE FRANCÌSCI.

Registrato alla Corte det conti, addt 6 dicembre 1933 - Anno XII Atti del Governo,

registro

342,

foglio

36. - MANCINI.

TABELLA Â.

Tabella di variazioni allo stato di

previsione

dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-34.

a) In aumento:

Cap.

n. 184 -- Entrate eventuali e diverse dei

niinisteri . L. 7 8.¾

Cap. n. 268-bis (di nuova istituzione) -..- Annualità dovute dal Governo austriaco ad estinzione del suode- bito

per°

somministrazione di viveri, non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief .. (Art. 6 del- I'Accordo di Vienna del 24 novembre 1930, approvato

con legge 31 marzo 1932, n. 325 - Scadenza 16 gennaio

1934) , , , , , , .

. . , . i 5.645.794 Totale degli auménti . , , L. 6.393.852 b) Modifica di denominazione.

Cap.

n. 132 - Contributi di miglioria in

dipendenza

dell'esecu- Elone di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato

(legge

6 aprile 1933, n. 427).

:Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

JUNGa

Tabella di variazioni

agli

stati di

previsione

della spesa per l'esercizio ilnanziario 1933=34.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) In aumento:

cap. n. 8 - Interessi di somme versate in conto

corrente col Tesoro, ecc. . . . . . . . L. 180.000.000 Cap. n. 39 - Spese casuali della Presidenza del

Consiglio

dei Ministri . . . . . . . . » 50.000 Cap. n. 85 - Spese di manutenzione ordinaria del

locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . » 50.000 Cap. n. 94 -

Spese

per la manutenzione ordinaria

dei locali del Ministero . . . . . . . » 50.000

Cap.

n. 111 -

Spese

per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa

depositi

e

prestiti della legittimità dei documenti

prodotti

per le

operazioni di debito pubblico, ecc. . . . . . i 200.000 Cap. n. 185 - Spese d'ufficio, di

cagcelleria,

ecc. » 22.000

Cap.

n. 313-V (di nuova

istituzione)

- Somma da

corrispondere al comune di

Foligno

in conseguenza della permuta del

palazzo

demaniale Trinci con il

palazzo Carrara in

quella

città . . . . . s 117.500 Cap. n. 313-VI (dinuova

istituzione)

- (sotto la nuo-

va rubrica Amministrazione delle imposte dirette) - Speseepremi per la ricerca di materia imponibilenel- la prima applicazione dell'imposta complementare

progressiva . . . . . . » &00.000

Cap. n. 387 (aggiunto, in conto competenza) - As- Segnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a enti, sussidi ed altre provvidenze a favore dei muti-

lati e invalidi di guerra . . . . . . . » 50.000 Cap. n. 407 (aggiunto, in conto competenza) - Spe-

se inerenti a Conferenze internazionali di carattere

economico , . . . . .

. . . . » 33.000

Totale

degli

aumenti , , , L. 180.972.500 b) Tú diminuzione:

Cap. n. 11 - Interessi per titoli del debito

pubblieð

austriaco

aprebellico,

ecc. . . . . . . . U. 200.000 Cap. n. 184 -

Spese

di amministrazione delle

proprietà demaniali, ecc. . , . » 117.500 Totale delle diminuzioni , , , L. 317.500

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

a) In aumento:

Cap. n. 9 - Premi di operosità e di rendimento al

personale meritevole . . . . . . . . L. 9.040 Cap. n. 70 (aggiunto, in conto competenza - Pre-

mi di rendimento aimagistrati e funzionari di cancel-

1eria-addetti al servizio dei fallimenti, ecc. . . . = 748.058 Totale

degli

aumenti, , , L. 757.098

MINISTERO DELLE COLONIE, a) in aumento:

Cap. n. 23-ter (di nuova istituzione) - Saldo di spese residue a carico del capitolo n. 2 « Indennità di tramutamento, ecc. » dello stato di

previsione

della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finan- ziario 1932-33

. . . . . . . . . . L. 5.895

b) In diminuzione:

Cap. n. 19 - Deposito centrale per le truppe en.

loniali inNapoli, ecc. .. . . . L. 5.898

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) in aumento:

Cap. n. 81 - Contributi dei Comunie delle Provin- cie a favore dei Consorzi provinciali

obbligatol-i

per

l'istruzione tecnica, ecc. , , , , , , , L. 77.341,33

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