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CAPITOLATO PRESTAZIONALE

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Academic year: 2022

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CAPITOLATO PRESTAZIONALE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DI DUE BAGNI PUBBLICI SITI NEL COMUNE DI SPOLETO PER LA DURATA DI 24 MESI.

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Spoleto intende affidare il servizio di apertura, chiusura e pulizia di due bagni pubblici siti in Spoleto (PG), Via Strada Romana e Piazza della Signoria.

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE

Le attività di pulizia dei bagni pubblici comprendono indicativamente le seguenti prestazioni:

2.1.pulizie con frequenza giornaliera, inclusi i festivi:

detersione e sanificazione delle superfici,

 dei pavimenti, delle maniglie, rubinetti, wc e lavabi

anche con l’ausilio di prodotti a base di alcool e/o di cloro,

detersione/sanificazione dei cestini e sostituzione dei relativi sacchi;

fornitura, controllo e reintegro dei prodotti di consumo (carta igienica, sapone, carta

asciugamani, sapone liquido mani, deodoranti ecc.);

conferimento ai punti di raccolta di tutti i rifiuti.

2.2.Pulizie settimanali:

Disincrostazione dei sanitari

deragnatura, disinfezione e disinfestazione;

2.3.I materiali impiegati occorrenti per il servizio di pulizia dei locali (quali detergenti deodoranti, carta igienica, tovaglioli mani etc.), saranno acquistati e forniti dall’affidataria e dovranno rispettare le specifiche tecniche di cui al punto 5.3 dell’allegato al D.M. 24 maggio 2012 G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e la fornitura di prodotti per l’igiene.” L’affidataria dovrà trasmettere, prima dell’inizio del servizio ed ad ogni variazione durante l’esecuzione degli stessi, le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti ( detergenti, disinfettanti, ecc.) che intende impiegare, comprendenti:

- il nome del produttore,

- le caratteristiche del prodotto,

- il contenuto in percentuale dei principi attivi, - il dosaggio di utilizzo,

- il pH della soluzione in uso,

- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento, i numeri di telefono dei Centri Antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

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2.4 L’affidatario dovrà effettuare inoltre le operazioni di apertura e chiusura dei due bagni pubblici nel rispetto dei seguenti orari inclusi anche i festivi:

- nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre apertura ore 10:00 chiusura ore 21:00; nei restanti mesi l'apertura dovrà essere effettuata alle ore 10:00 e la chiusura alle ore 19:00;

- durante il periodo di svolgimento del Festival dei Due Mondi e delle manifestazioni di particolare importanza organizzate durante l'anno dal Comune di Spoleto la chiusura di tutti i bagni avverrà alle ore 01.00 od oltre nei casi in cui sarà necessario per la pubblica sicurezza.

ART. 3 – DURATA, DECORRENZA E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

3.1.Il servizio oggetto di gara deve essere svolto per 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, ovvero dall’effettivo avvio del servizio, autorizzato con comunicazione scritta della stazione appaltante nelle more di stipulazione del contratto.

3.2.L’aggiudicatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale a prorogare il servizio (proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016), per un periodo stimato di tre mesi (e comunque sino all’individuazione del nuovo aggiudicatario), a semplice richiesta del Comune di Spoleto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more della conclusione della procedura di gara che verrà esperita al termine della durata contrattuale.

3.3. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto fatta salva l'eventuale proroga tecnica che verrà stabilita con apposito atto.

ART. 4 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

4.1.L'importo stimato del servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale, posto a base di gara è pari a euro 39.587,00 oltre IVA ai sensi di legge; il suddetto importo comprende anche i costi della manodopera.

Detto importo è dato dal costo orario per l’espletamento dei suddetti servizi stimato in € 15,50 oltre IVA ai sensi di legge per un monte ore annuali pari a n. 1.277,00 considerando tre passaggi giornalieri da effettuarsi all’apertura, a metà giornata ed alla chiusura (per un totale di ore 3 e 30 minuti al giorno specificando che il bagno sito via Strada Romana è di mq 40 circa è quello sito in Piazza della Signoria e di mq 20 circa) nel rispetto degli orari di apertura/chiusura di cui al precedente articolo 2 come di seguito specificato:

MESI GIORNI LAVORATIVI ORE LAVORATIVE

gennaio 31 108,50

febbraio 28 98

marzo 31 108,50

aprile 30 105,00

maggio 31 108,50

giugno 30 105,00

luglio 31 108,50

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agosto 31 108,50

settembre 30 105,00

ottobre 31 108,50

novembre 30 105,00

dicembre 31 108,50

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4.2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le obbligazioni e gli oneri a carico dell’aggiudicatario previsti dal presente capitolato.

4.3. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione dei servizi in oggetto, e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico; dunque non e necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI); pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a zero.

ART. 5 – MODIFICHE, VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

5.1, Il Comune di Spoleto si riserva la facoltà, di revocare il servizio per motivate esigenze di pubblico interesse e di recedere unilateralmente dal contratto qualora detti bagni siano oggetto di ristrutturazione edilizia che comporterebbe pertanto la chiusura dei medesimi, o nel caso in cui l'Ente ritenga opportuno chiuderli in conseguenza di diverse esigenze ad oggi non prevedibili.

5.2. Il Comune di Spoleto si riserva altresì la facoltà della modifica contrattuale in corso di esecuzione di cui all’art.106, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.50/2016 per servizi aggiuntivi che ritenesse opportuno di dover affidare all’aggiudicatario.

Considerate l’ opzione di cui sopra, il valore complessivo presunto dell'affidamento è stimato in euro 45.244,50 oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 5.657,50 per eventuale modifica contrattuale ai sensi dell’art.106, comma 1, lett.a) del d. lgs 50/2016 per servizi aggiuntivi che il Comune di Spoleto ritenesse opportuno di dover affidare all’aggiudicatario.

ART.6 - PAGAMENTI

6.1 Bimestralmente l’aggiudicatario presenterà al Comune di Spoleto fattura elettronica relativa al servizio prestato applicando il prezzo cosi come determinato dal ribasso offerto.

6.2 Il pagamento verrà effettuato a seguito di ottenimento del DURC regolare e nel caso in cui tutte le condizioni di contratto siano state rispettate, mediante versamento nel conto corrente dedicato, indicato dall’affidataria, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’arrivo della documentazione completa e corretta, cosi come previsto dalla legge.

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6.3. L'Aggiudicatario non potrà richiedere ulteriori oneri, oltre al corrispettivo come sopra calcolato, a qualunque titolo vantati.

ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

7.1. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

7.2. L'Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

7.3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 8373905D00.

ART. 8- RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

8.1. L’affidataria è tenuta ad osservare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell’esecuzione della prestazioni di cui al presente contratto, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, igiene e sicurezza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.2. Essa è tenuta inoltre ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d’area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi.

8.3. L’Amministrazione è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

8.4. L’affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della stessa, ovvero a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Stazione Appaltante.

8.5. A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a fornire, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio, e a mantenerla per l’intera durata contrattuale, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) con massimale unico (per sinistri, per persona e per danni alle cose) di € 1.000.000,00 e stipulata con primaria società.

8.6. La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

8.7. Si precisa, inoltre, che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente

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ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune di Spoleto sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse/limiti di indennizzo, ecc.);

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all’Amministrazione comunale.

8.8. Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del contratto ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia dovrà essere presentata agli uffici competenti all’atto della sottoscrizione del contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l’aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Spoleto una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

ART. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 9.1.E’ vietato all’aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice.

9.2. Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti previsti all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

9.3. Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare nel DGUE, le attività e/o servizi che intende affidare in subappalto. Resta inteso che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

9.4. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.

9.5. L’Aggiudicatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136.

9.6. Il concorrente che indica la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuto al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare deve:

1) depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa

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affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2) trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti nella lettera invito, nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

9.7. L’esecuzione del servizio affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 10 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO L’ Impresa si obbliga, sotto la propria responsabilità:

a) a comunicare al Responsabile del Procedimento, almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’espletamento dei servizi i nominativi del personale che verrà impiegato nello svolgimento dei servizi in oggetto ed i dati anagrafici, nel pieno rispetto comunque della normativa riguardante il trattamento dei dati sensibili;

b) a provvedere, a proprie spese e cura esclusiva, a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti adibiti al servizio di che trattasi ed a praticare nei loro confronti trattamento normativo ed economico in piena conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore per la categoria; il Comune resta comunque sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali e quanto altro dovuto in base alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

c) a presentare l’elenco completo delle eventuali attrezzature e dei prodotti che verranno utilizzati con le relative schede tecniche e di sicurezza;

d) a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; a tale proposito l’Aggiudicatario s’impegna a comunicare in forma scritta al Responsabile del Procedimento, almeno cinque giorni prima dell’inizio del servizio, il nome del Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ad istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

e) a garantire che tutto il personale addetto alle attività di pulizia sia adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che le iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs. riguardino anche i seguenti argomenti:

- corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia

- precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)

- differenze tra disinfezione e lavaggio - modalità di conservazione dei prodotti

- caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari

“ecologici”, capacità di lettura delle etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

L’Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti ed alle macchine e prodotti utilizzati, impegnandosi

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altresì, sotto la propria responsabilità, ad applicare tutte le norme vigenti, in particolare quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro;

e) a dare immediata esecuzione alle disposizioni eventualmente impartite dal Comune in ordine allo svolgimento dei servizi;

f) a dare esecuzione ai servizi nella forma più scrupolosa, esatta e completa in modo tale da avere un risultato a perfetta regola d’arte;

g) a redigere il proprio DVR, specifico per i luoghi di lavoro oggetto dell'affidamento, indicante le misure di prevenzione da adottare per garantire le lavorazioni in sicurezza.

Nel caso di variazioni di quanto sopra, l’Amministrazione comunale dovrà esserne immediatamente informata in forma scritta.

ART. 11 - PERSONALE

L’Aggiudicatario deve incaricare per lo svolgimento dei servizi persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e nei riguardi dell’utenza.

L’Aggiudicatario garantisce l’ idoneità, onestà e correttezza dei dipendenti a suo carico, assumendosi ogni onere derivante da molestia e danno arrecato nel corso dei servizi.

Il Comune può chiedere all’Aggiudicatario l’allontanamento dai servizi di propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento degli stessi abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

Art. 12 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

L’Aggiudicatario si impegna a scegliere ed a nominare tra i suoi addetti un Coordinatore del Servizio (appresso indicato C.S.) ed un suo sostituto, in caso di assenza, con il compito di fungere da interlocutore privilegiato dell’ Amministrazione e del Responsabile del Procedimento/Direttore dell’esecuzione.

Il C.S. dovrà essere sempre reperibile nell’arco della giornata, anche tramite apparecchio radio mobile o telefono cellulare.

Il nominativo del C.S. e del suo sostituto dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile del Procedimento almeno il giorno precedente l’ inizio dell’espletamento dei servizi. Il Responsabile del Procedimento potrà ottenere, dietro motivata richiesta, la sostituzione con altro nominativo senza che l’affidatario possa opporre eccezione alcuna.

Il suddetto C.S. vigilerà sugli addetti affinché osservino le direttive impartite per lo svolgimento dei servizi in oggetto.

ART. 13 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Procedimento procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, accertando che le attività eseguite siano conformi ai documenti contrattuali. In particolare il Responsabile del Procedimento accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte e che i prodotti forniti siano conformi a quanto richiesto, nel rispetto

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delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.

In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile del Procedimento ne darà comunicazione tramite posta elettronica certificata all’Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle modalità contrattualmente previste, entro il termine eventualmente indicato dal Responsabile, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si applica l'art. 50 del d.lgs. 50/2016; detta clausola deve essere interpretata secondo la costante giurisprudenza formatasi in materia (Consiglio di Stato 5 maggio 2017, n. 2078; Consiglio di Stato 30 marzo 2016, n. 1255; Consiglio di Stato 9 dicembre 2015, n. 5598; Consiglio Stato 2 dicembre 2013, n. 5725).

ART 15 - PENALI

15.1.Per ogni mancato adempimento, anche parziale, degli obblighi contrattuali in termini sia di modalità di prestazione dei servizi che di rispetto della tempistica e/o di inosservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento si provvederà ad applicare una penale di €. 100,00 (euro cento/00).

15.2.Per ogni riscontro in sede di verifica da parte del Responsabile del procedimento di utilizzo di prodotti non conformi a quanto stabilito nella presente lettera, verrà applicata una penale di euro 100,00 (euro cento/00).

15.3.La contestazione dell’addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC all’impresa, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.

15.4. Qualora l’Aggiudicatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

15.5. A seguito dell'applicazione di cinque penalità per la stessa inadempienza o l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% di quello contrattuale, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto.

15.6. L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all’Aggiudicatario ai sensi del precedente articolo 4 o dalla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 18.

15.7. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al presente articolo, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione

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entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Spoleto al risarcimento del maggior danno.

15.8. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi d' inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla qualità, sia alla perfetta esecuzione delle lavorazioni, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato, saranno applicate penali nella seguente misura:

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

16.1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario/i; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al l'Aggiudicatario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Aggiudicatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario via PEC.

16.2. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

• fallimento dell’aggiudicatario;

• in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

• ricorso al subappalto non autorizzato o oltre il limite stabilito dalla legge;

• arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;

• le ripetute violazioni delle modalità di esecuzione del Servizio debitamente contestate;

• mancato rispetto del Codice di Comportamento nazionale di cui al D.P.R. 62/2013 ed integrativo del Comune di Spoleto;

• perdita dei requisiti di moralità cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;

• la cessione del contratto, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice;

• l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

• nelle altre ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato.

16.3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.

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16.4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 18.

16.5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi e tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.

ART. 17 RECESSO

17.1. Il Comune, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n.

135/2012 e s.m.i., si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni o accordi.

17.2. Altresì, il Comune si riserva di recedere anticipatamente dal contratto, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o esigenze finanziarie, con preavviso scritto a mezzo PEC non inferiore a 60 giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere in termini di risarcimento e indennizzo.

ART. 18 - GARANZIA FIDEJUSSORIA

18.1. L'Aggiudicatario dovrà inoltre costituire, prima della stipula del Contratto di appalto, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto, da rendersi ai sensi dell’art. 103 del codice.

18.2. In caso di ribasso superiore al 10% la cauzione dovrà essere aumentata nelle percentuali indicate al comma 2 dell’art. 103 del codice.

18.3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Spoleto.

18.4. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui all’articolo 15, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario e in tutte le ipotesi previste dall’art. 103 del codice. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del corrispettivo di cui al precedente art. 4; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

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ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e nel rispetto del piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020- 2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020, ai sensi del D.

Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190 l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

ART. 20 - RISERVATEZZA DEI DATI

l'Aggiudicatario/i si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato. Si impegna, altresì, a far si che nel trattare dati, informazioni, immagini e conoscenze del Comune di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Aggiudicatario/i se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto della gara. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale ex art. 2105 c.c. L'Appaltatore affidataria sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l’eventuale risarcimento dell’ulteriore danno.

ART. 21 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ E SPESE CONTRATTUALI Il contratto sarà stipulato a mezzo di documento di stipula originato dal Me.PA. e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’affidatario.

ART. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

(12)

Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell’Umbria.

ART. 23 – CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

2. Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all’art.32 del D.L.

90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Spoleto, 15/07/2020

Dirigente

Dott. Giuliano Antonini

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