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Personale&incarichi. Centro Studi Enti Locali NUMERO. Anno XI

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Academic year: 2022

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(1)

“Covid-19” ed Enti Locali

le novità in materia di lavoro agile introdotte in sede di conversione del Dl. n. 52/2021 dalla Legge n. 87/2021 Conto annuale 2020

la novità di rilevazione nella Circolare RgS e lo spostamento del termine al 10 settembre 2021

“Anpr”

è possibile utilizzare il contributo destinato all’Ente per remunerare l’operato dei dipendenti e sostenere eventuali spese ?

ISSN 2532-3407

Personale & incarichi

Centro Studi Enti Locali

Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali

Supplemento ad Entilocalinews n. 30 del 26 luglio 2021

NUMERO

07 Anno XI

30 luglio 2021

(2)

NOTIZIARIO

“Covid-19” ed Enti Locali

le novità in materia di lavoro agile introdotte in sede di conversione del Dl. n. 52/2021 dalla Legge n. 87/2021 ... pag 03 Conto annuale 2020

la novità di rilevazione nella Circolare RgS e lo spostamento del termine al 10 settembre 2021 ... pag 03 Permessi studio

usufruibile almeno da un dipendente anche negli enti di piccole dimen- sioni ... pag 04 Retribuzione incentivante

si applica la tassazione separata se il ritardo nell’erogazione è dovuto ad una “causa giuridica” ... pag 05 Revisori Enti Locali

se il Comune scende sotto i 15.000 abitanti, occorre sostituire l’Organo collegiale con quello monocratico ? ... pag 06 Assegni per il nucleo familiare

definiti i nuovi livelli reddituali per la corresponsione nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 ... pag 06

“Assegno per il nucleo familiare”

modalità di richiesta e assegnazione delle maggiorazioni previste dal Dl.

n. 79/2021 ... pag 07

I QUESITI

“Anpr”

è possibile utilizzare il contributo destinato all’Ente per remunerare l’ope- rato dei dipendenti e sostenere eventuali spese ?

di Stefano Paoli ... pag 08

IL PARERE DELLA CORTE

Note della Corte ... pag 10

LA GIURISPRUDENZA

Note di prassi e pronunce giurisprudenziali ... pag 13

Focus

Responsabilità

condanna del Direttore generale di una Agenzia regionale per il conferi- mento di una consulenza legale illegittima

di Antonio Tirelli ... pag 16 Responsabilità

condanna del Coordinatore di un Ente Parco per aver pagato Professio- nisti esterni invece di ricorrere all’Avvocatura dello Stato

di Antonio Tirelli ... pag 18

LO SCADENZARIO

Le prossime Scadenze in programma ... pag 20

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Personale & Incarichi

Rivista mensile di aggiornamento ed approfondimento professionale, in materia di Personale ed Incarichi esterni, applicati al Comparto Funzioni Locali

COLLABORANO ALLA RIVISTA:

Dott. Mirko Cantini, Alta Specializzazione di Coordinamento e Controllo presso la Provincia di Livorno, Formatore in materia di contabilità e personale Enti pubblici

Dott.ssa Federica Giglioli, Consulente e formatrice P.A., Esperta in materia contrattualistica e di servizi pubblici locali, Pubblicista

Dott.ssa Anna Guiducci, Ragioniere Generale di Roma Capitale

Dott. Ulderico Izzo, Dirigente amministrativo Ssn.- Area Gef., Revisore legale, Revisore negli Enti Locali e Componente Oiv Enti Locali

Dott. Stefano Paoli, Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

Dott.ssa Alessia Rinaldi, Consulente e formatrice P.A., Esperta nelle materie giuridiche e contrattualistiche degli Enti pubblici, Pubblicista

Dott. Alessio Tavanti, Consulente di Enti Locali e Amministrazioni pubbliche

Rag. Antonio Tirelli, Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere commercialista e Revisore contabile

Dott. Nicola Tonveronachi, Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e Formatore Amministrazioni, Enti, Società ed Aziende pubbliche nelle materie

amministrativo-contabili, tributarie e fiscali, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il Dipartimento Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa, Pubblicista

Dott. Giuseppe Vanni, Dottore commercialista e Revisore contabile, Consulente e formatore P.A., Pubblicista Dott. Francesco Vegni, Consulente in materia di fiscalità erariale di Amministrazioni e Enti Pubblici, Pubblicista COMITATO DI REDAZIONE:

Federica Giglioli, Stefano Paoli, Veronica Potenza, Alessia Rinaldi, Alessio Tavanti, Nicola Tonveronachi e Francesco Vegni

Segreteria di redazione: Francesca Combatti Direttore Responsabile: Fabrizio Mandorlini

Grafica: Centro Studi Enti Locali S.p.a. - Chiara Pioli Editore e proprietario: Centro Studi Enti Locali S.p.a.

Via della Costituente, 15 - 56024 San Miniato (PI) Tel. 0571/469222 - 0571/469230 - Fax 0571/469237 E-Mail: segreteria@centrostudientilocali.it

Sito internet: www.entilocali-online.it

Azienda con sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality

Supplemento ad Entilocalinews, settimanale registrato in data 18 dicembre 2001 al n. 24/01 del Registro della stampa presso il Tribunale di Pisa, iscritto al n. 8581 del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla Legge n. 249/97, iscritto all’Unione Stampa Periodici Italiani

Distribuzione: vendita esclusivamente per abbonamento Abbonamento annuale: Euro 125,00 Iva compresa Arretrati e numeri singoli: Euro 6,00 Iva compresa

La Rivista viene inviata mensilmente agli abbonati tramite e-mail.

SOMMARIO

Centro Studi Enti Locali

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NOTIZIARIO

Sulla G.U. n. 146/2021 del 21 giugno 2021 è stata pubbli- cata la Legge n. 87/2021, che converte con modificazioni il Dl. n. 52/2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto del- le esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da ‘Covid-19’” (c.d. “Decreto Riaperture”), pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021.

Il Decreto detta le regole anti-contagio da osservare fino al 31 luglio 2021, data che – ad oggi – segna la fine dello Stato d’emergenza deliberato il 31 gennaio 2020.

In materia di lavoro agile negli Enti Locali, in particolare l’art. 11-bis “Disposizioni urgenti in materia di lavoro “agi- le””, aggiunto in sede di conversione, ha introdotto modi- fiche all’art. 263 del Dl. n. 34/2020, convertito con modifi- cazioni dalla Legge n. 77/2020, relativo alla disciplina del lavoro “agile” nelle P.A..

In particolare, la disposizione proroga fino alla definizio- ne della disciplina nei Ccnl. e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 il regime di “lavoro agile semplificato”,

senza obblighi di accordo individuale preventivo e di co- municazione di cui agli artt. 18 e seguenti, della Legge n.

81/2017, come previsto dall’art. 87, comma 1, lett. b), del Dl. n. 18/2020.

La disposizione, inoltre, al comma 2 modifica l’art. 14, comma 1, della Legge n. 124/2015 (nella versione da ultimo modificata dall’art. 263 citato), prevedendo una ri- duzione della percentuale di utilizzo di lavoro “agile” col ritorno al regime ordinario dal 2022. In particolare, è stata prevista un’unica soglia massima del 15% di attività la- vorativa in modalità “agile”, a prescindere dall’adozione del “Piano organizzativo del lavoro agile” (“Pola”), a fronte della precedente versione che estendeva la possibilità di svolgimento dell’attività espletabili in modalità agile fino al 60% ove fosse stato adottato il “Piano” e fino al 30%

in assenza di adozione (rendendo definitiva la previsione di cui al comma 2 dell’art. 1 del Dl. n. 56/2021 (“Decreto Proroghe”).

“Covid-19” ed Enti Locali

le novità in materia di lavoro agile introdotte in sede di conversione del Dl. n. 52/2021 dalla Legge n. 87/2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimen- to della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, e il relativo Allegato contenente le Istruzioni per compilare il Conto annuale per le spese del personale dell’anno 2020.

La scadenza per l’invio delle informazioni, inizialmente fis- sata al 31 luglio 2020 è stato successivamente posticipata al 10 settembre 2021, come comunicato dalla Ragioneria generale dello Stato, nella Sezione del sito istituzionale dedicata al Conto annuale, Sezione “in evidenza”, in data 14 luglio 2021.

Come lo scorso anno, la trasmissione dovrà avvenire, allo stesso modo, mediante immissione diretta delle informa- zioni sul “Sico”, in modalità web o attraverso l’invio del

consueto kit Excel.

Ai fini della rilevazione, come noto, è richiesta l’individua- zione di un Responsabile del procedimento amministra- tivo, che coincide con il Dirigente/Funzionario preposto all’unità organizzativa individuata dall’Ente; e come ogni anno, è prevista l’apposizione della firma da parte del Revisore, cui compete la verifica di quanto trasmesso, e l’eventuale inserimento di note a commento, successiva- mente all’inserimento dei dati in “Sico”. Resta altresì con- fermato l’obbligo di pubblicazione del Conto annuale in Amministrazione Trasparente (Dlgs. n. 33/2013).

In primo luogo, sono fornite alcune considerazioni di ca- rattere operativo sulle modalità di acquisizione del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, da trasmettere at-

Conto annuale 2020

la novità di rilevazione nella Circolare RgS e lo spostamento del termine al 10 settembre 2021

NOTIZIARIO

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Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

(4)

Anche nei piccoli enti che presentino un organico esigue, ai quali la percentuale prevista dal contratto non consen- tirebbe l’applicazione dei permessi studio, è consentito il godimento del beneficio ad almeno un dipendente. E’

questo il logico chiarimento reso da Aran, con il parere CFC48, destinato alle Funzioni centrali ma pienamente aderente alla fattispecie disciplinata, all’articolo 45, anche dal contratto 21 maggio 2018 delle Funzioni locali.

La norma contrattuale regola, com’è noto, riconosce det- to beneficio per un massimo di 150 ore annue individua- li di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotonda- to all’unità superiore. Tale è la cogenza del vincolo che il comma 6 dell’articolo 45 prevede la disciplina per indivi- duare criteri di priorità nel caso le istanze presentate dai lavoratori eccedano la sua consistenza. La formulazione letterale potrebbe forse indurre qualche dubbio e consen- tire uno spazio interpretativo, dove precisa che il valore limite è “arrotondato all’unità superiore”.

La regola va interpretata, chiarisce l’Agenzia, nel senso

che l’arrotondamento non è riferito al valore percentuale derivante dal calcolo (dal 3% al 4%, ad esempio), ma all’u- nità del personale che potrebbe usufruire dei permessi.

Di norma tale arrotondamento deve seguire le normali re- gole dell’arrotondamento all’unità superiore (ad esempio, da 10,6 a 11 unità). Nel caso di un piccolo ente, caratteriz- zato da dotazione tanto ridotta da pervenire, applicata la quota percentuale prevista, a cifre decimali di poco supe- riori allo zero (ad esempio 0,2), ecco che il beneficio potrà però essere riconosciuto, comunque, a un lavoratore.

L’Agenzia osserva che l’attuazione aritmetica del valore insuperabile stabilito dalle parti negoziali certamente deve esplicare la sua funzione contenitiva (a fini organizzativi), evitando un eccessivo ricorso all’istituto; nel contempo non può però derivarne una compressione irragionevole del diritto allo studio, in particolare negli enti con pochi di- pendenti. L’intento delle parti, rileva il parere, è stato pro- prio quello di individuare nella regola dell’arrotondamento, lo spazio per consentire, anche nelle più piccole realtà or- ganizzative, che almeno un lavoratore possa beneficiare dei permessi allo studio.

Permessi studio

usufruibile almeno da un dipendente anche negli enti di piccole dimensioni

traverso il portale Sico.

Vi è poi un paragrafo delle Istruzioni specificamente dedi- cato alle principali novità della rilevazione del Conto an- nuale 2020.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, è previsto l’inserimen- to, nella Scheda Informativa 1, della registrazione del nu- mero di giorni di esenzione dal servizio, concessi nel 2020 in base all’art. 87, comma 3, del Dl. n. 18/2020, converti- to con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 cd. “Decreto Cura Italia”.

La rilevazione delle progressioni “verticali” in base all’art.

52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, non è più all’in- terno della Tabella 4, ma è inserita nelle Tabelle 5 e 6, de- dicate a cessazioni e assunzioni di personale. La Tabella 6, oltre a richiedere informazioni sulle assunzioni derivanti dalle progressioni precedentemente indicate, aggiunge uno specifico rilievo per le assunzioni effettuate mediante scorrimento di graduatorie concorsuali, anche di altre Am- ministrazioni. La Tabella 11 invece, con riferimento all’e- mergenza epidemiologica che ha profondamente segnato l’anno 2020, chiede conto delle assenze per i congedi pa-

rentali “Covid”.

Sul fronte del monitoraggio della Contrattazione integra- tiva, sono stati inseriti controlli di tipo automatico sul ri- spetto del limite al trattamento accessorio dell’anno 2016 (art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017), con specifiche modifiche introdotte alle Tabelle 15 e nelle Schede “Sici”.

Dall’annualità corrente, inoltre, al fine di rendere verifi- cabile il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (limite 2016), viene rilevata anche la Ta- bella 15 riferita al Segretario comunale e provinciale e, nell’ambito della Tabella 15 sul personale non dirigente, anche la Sezione dello straordinario (ordinario e riferito a consultazioni elettorali, ecc.). Anche queste componenti del trattamento accessorio soggiacciono infatti al limite, e per la prima volta vengono monitorate in modo puntua- le. Ne deriva l’inserimento di alcune nuove “Squadrature”, finalizzate in particolare a segnalare la presenza di dati non coerenti tra voci del trattamento accessorio previste e rispetto del limite 2016. Inoltre, il nuovo kit incrocia in dettaglio le risposte fornite nelle Schede “Sici” con i dati inseriti nelle Tabelle 15.

NOTIZIARIO Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

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NOTIZIARIO

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Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di In- terpello n. 408 del 16 giugno 2021, ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale della retribuzione incentivante ed in particolare all’applicabilità o meno della tassazione se- parata ex artt. 49, 51 e 17, comma 1, lett. b), del Dpr. n.

917/86 (Tuir).

In base al Principio di cassa, sancito dal citato art. 51 del Tuir, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella di- sponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida appli- cazione del criterio di cassa, l’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di Contratti collettivi, di Sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. “cause giuridiche”), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. “situazioni di fatto”).

Affinché possa trovare applicazione la già menzionata modalità di tassazione, è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta suc- cessivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

- derivi da leggi, Contratti collettivi, Sentenze o atti ammi- nistrativi sopravvenuti;

oppure,

- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occor- renti per l’erogazione degli emolumenti.

Conseguentemente, la tassazione separata non può tro- vare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono, oppure

qualora la corresponsione in un periodo d’imposta suc- cessivo possa considerarsi fisiologica; in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazio- ne, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di matura- zione.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, non deve essere ef- fettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corre- sponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la pre- detta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (vedasi Risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E).

Nel caso di specie, gli emolumenti incentivanti per lo svol- gimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell’anno, sono erogati nell’anno immediatamente suc- cessivo a quello di maturazione e la mancata erogazione nel medesimo periodo d’imposta, al quale i predetti emo- lumenti si riferiscono, è dovuta ad una “causa giuridica”

sopravvenuta, ovvero all’emanazione di un atto ammini- strativo (nella fattispecie, un Decreto direttoriale).

Sul punto, l’art. 17, comma 1, lett. b), del Tuir, elenca, sen- za altra indicazione, quelle che sono le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l’applicazione della tassazio- ne separata. Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una “causa giuridica” - con- sistente nell’emanazione di un Decreto direttoriale che in- terviene nell’anno successivo a quello cui i descritti emo- lumenti incentivanti si riferiscono - l’Agenzia ha concluso che la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tas- sazione separata.

Retribuzione incentivante

si applica la tassazione separata se il ritardo

nell’erogazione è dovuto ad una “causa giuridica”

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È stata pubblicata sul sito istituzionale del Mef-Ragioneria generale dello Stato, la Circolare n. 17, Prot. n. 183336 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto “Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare - Livelli di reddito e maggiorazioni a decorrere dal 1° luglio 2021”.

Come stabilito dalla Legge n. 153/1988, i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare vengono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Oltre alla corresponsione tradizionale, l’art. 5 del Dl. n.

79/2021, recante “Misure urgenti in materia di Assegno temporaneo per figli minori” riconosce agli aventi diritto

all’Assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° lu- glio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di Euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di Euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari con almeno tre figli.

L’Inps, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della Legge n.

27/2006, con il Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha diramato le Tabelle con i limiti di reddito familiare da con- siderare integrando le note delle relative Tabelle riferite ai nuclei con figli per tenere conto delle maggiorazioni di cui al predetto art. 5 del Dl. n. 79/2021.

Sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria gene- rale dello Stato è possibile consultare la Circolare, la mo- dulistica per la richiesta dell’Assegno e le citate Tabelle contenenti i livelli di reddito.

Assegni per il nucleo familiare

definiti i nuovi livelli reddituali per la corresponsione nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022

NOTIZIARIO Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Il Ministero dell’Interno-Direzione centrale per la Finanza locale, in data 9 giugno 2021, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Parere che riguarda la necessità o meno, da parte di un Comune, di sostituire l’Organo dei Revisori collegiale, nominato a seguito del sorteggio con riferimento alla popolazione del Comune al momento su- periore a 15.000, con un Organo monocratico qualora la popolazione dell’Ente Locale successivamente scenda al di sotto citata soglia.

L’Ente ha evidenziato che alla data della nomina dell’Or- gano di revisione, la popolazione del Comune era supe- riore a 15.000 abitanti ed è stato nominato legittimamente un Organo collegiale, mentre al 31 dicembre 2019 la po- polazione è risultata pari a 14.969 e, di conseguenza, ha chiesto indicazioni sulla necessità o meno di procedere alla sostituzione dell’Organo in carica con un Organo mo- nocratico, anche tenuto conto che tale sostituzione com- porterebbe un risparmio di spesa.

Viene osservato che l’art. 156, comma 2, del Dlgs. n.

267/2000 (Tuel), stabilisce che le disposizioni del Tuel e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di con-

tributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel Sistema di Tesoreria unica, alla disciplina del “Dissesto fi- nanziario” ed alla disciplina dei Revisori dei conti, che fac- ciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popo- lazione residente calcolata alla fine del penultimo anno pre- cedente per le Province ed i Comuni secondo i dati dell’Istat.

Si afferma che non vi è dubbio che, per quanto riguarda l’Organo di revisione degli Enti Locali, si fa riferimento alla popolazione calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente la data dell’estrazione a sorte dall’Elenco (per il 2020, quella al 31 dicembre 2018) comunicata dall’Istat.

Ne consegue che l’Organo di revisione nominato, a segui- to del sorteggio del 27 agosto 2020, deve rimanere in cari- ca per tutta la durata del triennio anche se la popolazione del Comune nel frattempo scende sotto i 15.000 abitanti.

Naturalmente, al momento del rinnovo dell’Organo di revisione, se la popolazione risulterà ancora inferiore a 15.000 abitanti, il Sistema dell’estrazione in uso alla Pre- fettura proporrà direttamente i nominativi per la composi- zione monocratica.

Revisori Enti Locali

se il Comune scende sotto i 15.000 abitanti, occorre

sostituire l’Organo collegiale con quello monocratico ?

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Con la Circolare n. 92/2021 dell’Inps, si presentano le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo fa- miliare di cui all’art. 5 del Dl. n. 79/2021. Questo Decreto riconosce agli aventi diritto all’Assegno per il nucleo fa- miliare (Anf), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di Euro 37,5 per cia- scun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli, e di Euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

Tutti i lavoratori che hanno diritto all’Anf devono presenta- re le domande per via telematica all’Inps utilizzando l’ap- posita procedura disponibile sul Portale web.

Dopo l’avvio dell’istruttoria da parte di Inps, l’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata ac- cedendo con le proprie credenziali alla specifica Sezione

“Consultazione domanda”, disponibile nell’Area riservata.

L’utente potrà prendere visione dell’esito della doman- da presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica Sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’Area riservata.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retri- buzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le Denunce mensili.

Rispetto a categorie specifiche di lavoratori, si applicano le seguenti modalità per la ricezione della maggiorazione degli importi Anf:

- per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il Modello “Anf/

Dip” (cod. SR16) cartaceo e sarà cura del datore di lavo- ro applicare le maggiorazioni previste dall’art. 5 del Dl.

n. 79/2021;

- per i lavoratori a cui l’Assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’Inps con pagamento diretto, restano va- lide le disposizioni attuali;

- per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della re- tribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’at- tività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per Settori produttivi continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “Anf/Dip” dei lavoratori dipendenti;

- per i pensionati delle gestioni interessate che percepi- scono l’Assegno al nucleo familiare, le maggiorazioni previste dall’art. 5 del Dl. n. 79/2021, se spettanti, ver- ranno attribuite d’ufficio.

“Assegno per il nucleo familiare”

modalità di richiesta e assegnazione delle maggiorazioni previste dal Dl. n. 79/2021

NOTIZIARIO

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Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

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I QUESITI Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

I QUESITI

del Dott. Stefano Paoli - Consulente Legale Formazione Professionale, Esperto in materie giuridiche applicate alla P.A. e Data Protection Officer (Dpo)

La criticità, se così vogliamo chiamarla, sta nel fatto che questa somma è stata assegnata per un fine ben speci- fico, ma contrariamente ad esempio al contributo eroga- to per il Censimento, è considerata ex lege una sorta di contributo forfettario onnicomprensivo il cui scopo è quello di far fronte alle spese necessarie che il Comune deve sostenere per il subentro dello stesso in “Anpr“ (“Anagra- fe nazionale della popolazione residente”). Di fatto quindi tale importo, ai fini del suo utilizzo, è lasciato alla discre- zione dell’Ente stesso.

Per cui ci sono Enti che hanno erogato la somma acqui- sita sic e simpliciter al personale che ha lavorato per le finalità di cui sopra, Enti che hanno inserito il contributo nel “Fondo” quale incremento del salario accessorio vin- colando la sua erogazione al “Piano delle performance” e quindi al raggiungimento dell’obiettivo finale, e altri ancora che, pur avendo aumentato il “Fondo”, hanno erogato la somma a chi effettivamente si è adoperato per il passag- gio del Comune in “Anpr”. Magari ci sarà anche qualche Ente che avrà individuato ulteriori soluzioni.

Si ritiene tuttavia che, in considerazione anche del Parere Aran n. 19932 avente per oggetto “Risorse destinabili alla Contrattazione integrativa”, il contributo debba essere in- serito nel Fondo e poi erogato a chi effettivamente ha con- tributo a realizzare gli adempimenti di legge. Relativamen- te alle Posizioni organizzative che si sono adoperate per il passaggio in “Anpr” ed anche ai Dirigenti, la somma quale

“compenso” per l’attività svolta deve essere loro ricono- sciuta in sede di quantificazione dell’indennità di risultato.

Va tuttavia ricordato che l’incremento del “Fondo” costi- tuisce una mera prerogativa dell’Amministrazione sia pur in funzione del rispetto del generale principio di buon an- damento dell’azione amministrativa proiettato in chiave economico-finanziaria al fine di dare conto dell’utilità gua- dagnata al sistema pubblico dell’onere sostenuto a titolo di incremento di spesa.

Va altresì tenuto conto che la misura della voce del “salario accessorio”, parte variabile, a titolo di incentivazione alla produttività, non è strutturata e definita contrattualmente e pertanto la quantificazione precisa a tale titolo è rimessa

“Anpr”

è possibile utilizzare il contributo destinato all’Ente per remunerare l’operato dei dipendenti e sostenere eventuali spese ?

IL QUESITO:

“Ho alcuni dubbi relativi al contributo relativo al subentro dell’Ente in ‘Anpr’. Il contributo può essere utilizzato per remunerare l’operato dei dipendenti dell’Amministrazione chiamati ad effettuare tutte le operazioni preliminari e quelle relative al subentro stesso in ‘Anpr’ ?

Inoltre, il contributo è vincolato esclusivamente all’incentivazione del personale che lavora al Progetto

di migrazione dati oppure può essere utilizzato per coprire altre spese che l’Ente deve sostenere

(ad esempio, adeguamento rete informatica e programmi) ? O ancora, può essere utilizzato per

entrambi i casi ?”.

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I QUESITI

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Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

alle scelte di politica amministrativa in tema di personale dell’Amministrazione, previa adeguata motivazione, fer- mo restando il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e le altre condizioni previste dall’art.

40, comma 3-quinquies, del Dlgs. 165/2001, introdotto dall’art. 54 del Dlgs. n. 150/2009.

Nel corso degli anni, agli Enti Locali sono state affidate nuove funzioni e adempimenti che hanno reso indispen- sabile rivedere anche gli assetti organizzativi dei Comu- ni e, di conseguenza, anche gli obiettivi assegnati ai vari servizi e nello specifico, si può considerare che quelli assegnati ai Servizi Demografici e alla “Anpr” rientrino in questo ambito.

Infatti, accelerare e subentrare in “Anpr” il prima possibile rappresenta una determinante evoluzione dell’attività del Comune nel quadro della digitalizzazione che va ad inte- grare un percorso già avviato da tempo e che ha visto la fattiva collaborazione tra le Istituzioni, il Ministero dell’In- terno, la Prefettura e gli Uffici comunali, che sono chia- mati a portare avanti un lavoro complesso. Quest’ultimo permetterà di colloquiare con gli altri Comuni facenti parte dell’Anagrafe esclusivamente in via telematica, eliminan- do l’uso del cartaceo, semplificando le operazioni di cam- bio di residenza, emigrazione, immigrazione, censimenti, ecc.

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IL PARERE DELLA CORTE Personale & Incarichi

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IL PARERE DELLA CORTE

Avvocatura Comunale interna compensi professionali

Corte dei conti Puglia, Delibera n. 108 del 25giugno 2021 Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto un pa- rere riguardante l’art. 9, comma 6 del Dl. n. 90/2014, con- cernente i compensi professionali previsti per il personale della Avvocatura Comunale interna, il quale prevede che

“in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale del- le spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvoca- tura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può supera- re il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”.

In particolare, viene chiesto se, nell’ipotesi in cui nell’an- no 2013 non sia stato determinato lo stanziamento di cui all’art. 9, comma 6 del Dl. n. 90/2014 in quanto in quell’an- no, pur essendo stata istituita, non era ancora operativa l’Avvocatura Comunale interna, in che modo lo stesso debba essere determinato. In proposito, riguardo alla quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, la Sezione richiama l’orientamento espresso di recente nel- la Delibera n. 131/2021 della Corte dei conti Veneto, che in linea con l’orientamento precedentemente espresso da altre Sezioni regionali ha chiarito che “l’assenza, per qual- siasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla cor- responsione del compenso professionale in esame”. In particolare, nel merito della questione, la Sezione veneta ha avuto modo di osservare che “Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge,

si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate Delibe- razioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n.

118/2016 e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018, secondo le quali, trattandosi di scelta rimes- sa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili”. Relativamente, poi, al corretto procedimento contabile per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, la Se- zione si limita a precisare, richiamandosi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, nonché alle norme del TUEL che regola- mentano i procedimenti di spesa, che l’imputazione delle spese deve avvenire in conformità al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, ricordan- do altresì quanto previsto al principio contabile § 5.2 con- tenuto nell’allegato citato: “Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, consi- derato che la normativa prevede la liquidazione dell’incen- tivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà es- sere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali”.

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IL PARERE DELLA CORTE

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Personale & Incarichi

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Potenziamento servizi sociali

le risorse del Fsc non direttamente finalizzate ad

assunzioni non derogano ai limiti e vincoli in materia di spesa di personale

Corte dei conti Marche, Delibera 113 del 23 giugno 20021 Nella fattispecie in esame, un Comune ha chiesto un pare- re in merito alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà comunale finalizzato al potenziamento dei servizi sociali di cui ai commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020 (Legge di bilancio 2021), per effettua- re assunzioni di assistenti sociali in deroga alla discipli- na assunzionale prevista dall’art. 33, comma 2 del Dl. n.

34/2019, nonché ai limiti ed ai tetti di spesa in materia di personale, a normativa vigente. La Sezione rileva che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020 (Legge di bilancio 2021), nonostante finalizzate anch’esse al poten- ziamento sistema dei servizi sociali comunali, per chiara volontà legislativa non sono, allo stato attuale, destinabili all’assunzione di assistenti sociali a tempo indetermina- to nei casi di situazioni d’ambito con rapporto inferiore al precitato rapporto di 1/6500. La risposta negativa resa al quesito relativo all’utilizzabilità delle risorse in argomento, per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di assistenti sociali, esclude in radice che le relative entrate e le predette spese possano derogare all’attuale disciplina

vincolistica. La Sezione precisa che:

- l’eventuale utilizzo, da parte dei Comuni, delle risorse ex commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, non potrebbe comunque derogare (in mancanza di una espressa disposizione del tenore del comma 801, alle precitate risorse ricollegabile) non solo dal rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ma altresì dall’osservanza sia dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, sia dei vincoli di conte- nimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;

- i finanziamenti in parola - non integrando, allo stato, ri- sorse provenienti da altri soggetti “espressamente finaliz- zate a nuove assunzioni e previste da apposita norma- tiva” - unitamente alle correlate spese, si porrebbero in ogni caso al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art.

57, comma 3-septies, del Dl. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020. Tale ultimo articolo citato prevede che

Capacità assunzionali

gli incentivi tecnici non incidono sulla spesa di personale

Corte dei conti Abruzzo, Delibera n. 249 del 21 giugno 2021 Nella fattispecie in esame, un Sindaco ha chiesto se i

compensi da corrispondere al personale dipendente a tito- lo di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 debbano essere considerati spesa del personale ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Dl. n. 34/2019 e pertanto influenti nel rapporto spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale dell’Ente.

La Sezione rileva che indipendentemente dalle modalità di doppia contabilizzazione di cui al principio contabile, Allegato 4/2, paragrafo 5.2, del Dlgs. n. 118/2011 nel te-

sto risultante dal Decreto ministeriale 1° agosto 2019, tali incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.

Pertanto, le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale, ai fini della determi- nazione della capacità assunzionale, secondo la normati- va di cui all’ art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, converti- to con modificazioni dalla Legge n. 58/2019.

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IL PARERE DELLA CORTE Personale & Incarichi

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“A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assun- zioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rile-

vano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

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LA GIURISPRUDENZA

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Concorsi

nullità della prova per mancanza di timbro e firma sui fogli utilizzati per l’espletamento dell’esame

Nella Sentenza in epigrafe indicata, alcuni partecipanti a un concorso pubblico, avevano impugnato gli esiti della prova pratica, il cui mancato superamento aveva deter- minato la loro esclusione dalla successiva prova orale e dal prosieguo della procedura. In particolare, a sostegno del gravame avevano dedotto che la prova pratica sareb- be stata caratterizzata da una serie di irregolarità proce- dimentali comportanti la nullità, quali: i fogli contenenti i questionari non erano chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario; non era stata fornita per la prova carta recante il timbro dell’Amministrazione proce- dente e la firma di un membro della commissione esami- natrice.

I Giudici, in primo luogo, hanno affermato che, sul piano processuale, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato anteriormente alla formazione della graduatoria e della nomina dei vin- citori, non è ravvisabile la qualità di controinteressati indi- scriminatamente in capo a tutti i concorrenti, non essendo meritevole di tutela il semplice interesse di fatto a confron- tarsi con una platea più ristretta di candidati, confliggente con il superiore interesse pubblico alla massima parteci- pazione al concorso.

Prima della formazione della graduatoria finale, tale inte- resse di fatto è del resto caratterizzato da provvisorietà, e non si stabilizza in una posizione giuridica di vantaggio meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di principi analoghi a quelli costantemente richiamati in tema di pubbliche gare, laddove è insegnamento con- solidato che, quando viene impugnato un provvedimento

di esclusione (anche per inidoneità dell’offerta tecnica) in corso di gara e prima dell’aggiudicazione definitiva, non vi sono controinteressati cui sia doveroso notificare il ri- corso, non ravvisandosi delle posizioni in tal senso giu- ridicamente rilevanti. Nel merito, i Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso osservando che ai sensi dell’art. 13 com- ma 2 del Dpr. n. 487/1994 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazio- ni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), “gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un compo- nente della commissione esaminatrice o, nel caso di svol- gimento delle prove in località diverse, da un componen- te del comitato di vigilanza”. Si tratta di un adempimento formale che, a fronte di un minimo onere organizzativo, consistente nella previa apposizione del timbro dell’ente e della sigla di un membro della commissione sul foglio risposte in un momento anteriore alla sua distribuzione ai candidati, presidia però un interesse pubblico sostanziale rilevante, qual è quello di garantire la genuinità del pro- dotto intellettuale del concorrente, evitando il rischio che questi possa introdurre in sede di concorso, e consegnare come originali, fogli già predisposti in tutto o in parte. Che trattasi di un elemento essenziale ai fini della regolarità della prova, a tutela dell’interesse pubblico fondamentale al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Ammi- nistrazione, è del resto confermato (al di là di ogni dubbio) dalla natura della sanzione prevista dall’ordinamento per la sua violazione, che è quella massima della nullità.

Tar Liguria, Sentenza n. 608 del 28 giugno 2021

LA GIURISPRUDENZA

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LA GIURISPRUDENZA Personale & Incarichi

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Assunzioni tramite scorrimento graduatorie priorità alle meno recenti

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15790 del 7 giugno 2021 Nella fattispecie in esame la Suprema Corte rileva che in tema di scorrimento della graduatoria, da tempo è stato affermato che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria fina- le, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo

“scorrimento” della graduatoria del concorso svolto, ap- partiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, poiché si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concor- suale, il “diritto all’assunzione”. Solo qualora, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia conse- quenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al Giudice amministrativo ai sensi dell’art.

63, comma 4, del Dlgs. n. 165/2001. Sviluppando il ri- chiamato principio è stato evidenziato, che, deliberato lo scorrimento, la contestazione relativa alle modalità dello stesso, quanto all’individuazione della graduatoria dalla quale trarre il nominativo dell’aspirante all’impiego, riguar- da atti estranei all’esercizio del potere amministrativo, che si collocano a valle della procedura concorsuale, ormai definita con l’approvazione della graduatoria stessa, sic- ché si ricade nell’ambito delle controversie relative al dirit- to all’assunzione ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Dlgs.

n. 165/2001. Inoltre, i Giudici di legittimità affermano che il criterio della prevalenza della graduatoria di data anterio- re, in quanto tale destinata a scadere per prima, può es- sere derogato solo in presenza di ragioni di interesse pub- blico che giustifichino la deroga, ragioni che non possono esaurirsi nella contestuale presenza di più graduatorie, di per sé non sufficiente a comprimere il diritto allo “scorri- mento prioritario” degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica. Questa regola è stata identifica- ta nel tendenziale favor per la graduatoria meno recente, motivato dalla necessità di salvaguardare, sia l’aspettativa di nomina di coloro che per primi l’hanno acquisita, sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione, giacché il ricorso alla graduatoria più risalente, destinata a perdere efficacia prima delle altre, comporta “una maggiore dura-

ta complessiva della riserva di persone da nominare, co- stituita dall’insieme delle graduatorie in corso di validità”.

Peraltro, la Suprema Corte precisa che se, da un lato, è largamente discrezionale la scelta dell’amministrazione in merito alla copertura o meno dei posti vacanti, non al- trettanto può dirsi circa il quomodo della provvista, per- ché in relazione a detto ultimo aspetto la discrezionalità è limitata dalla sussistenza di un principio generale, ossia quello della prevalenza dello scorrimento, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di partico- lari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che ne impediscano l’operatività. Circostanze e ragioni che possono essere riassunte:

- nella cadenza periodica dei concorsi imposta dalla leg- - nella necessità di stabilizzazione di personale precario; ge;

nella modifica della disciplina inerente la procedura con- corsuale quanto alle prove ed ai requisiti di partecipa- zione;

- nella difformità sostanziale fra il profilo professionale per il quale il precedente concorso era stato bandito e quello del posto da coprire.

Tuttavia, un analogo rapporto regola/eccezione va deline- ato quanto alla individuazione della graduatoria interes- sata allo scorrimento, quindi, ove non sussistano ragioni assimilabili a quelle sopra indicate, non si può negare, una volta deliberata la copertura della vacanza attraver- so lo scorrimento, il diritto soggettivo all’assunzione dei candidati utilmente collocatisi nella graduatoria più risa- lente. Diritto che può essere sacrificato solo in presenza di interessi generali che siano idonei a configurare un fatto impeditivo del diritto stesso. Non è, pertanto, suffi- ciente la contemporanea vigenza di altra graduatoria per giustificare l’utilizzazione solo parziale della prima, tanto più se si considera che potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare solo in parte la graduatoria, ove l’amministrazione non incontrasse limiti nella scelta,

“il maggiore o minore gradimento che i soggetti che vi si trovano incontrano presso l’ente che deve provvedere all’assunzione”.

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LA GIURISPRUDENZA

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Concorsi

la corretta formulazione dei quiz nelle prove preselettive

Legittimo il licenziamento di un dirigente avvocato che svolga attività libero professionale

Tar Lazio, Sentenza n. 7346 del 21 giugno 2021

Corte di Cassazione, Sentenza n. 19310 del 7 luglio 2021 Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione posta ai Giudici amministrativi concerneva l’erroneità di alcuni que- siti dei quiz a risposta multipla nelle prove preselettive di un concorso da cui era scaturita l’esclusione del ricorren- te. I Giudici, in accoglimento del ricorso, hanno affermato che affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’a- zione amministrativa occorre che le stesse, in quanto de- stinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono perciò essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’uni- vocità della risposta. Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del Giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’Amministrazione la formu-

Nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha affermato che il provvedimento, adottato da un Comune, che licen- zia un dirigente avvocato (per giusta causa), che svolge attività libero professionale giudiziale e stragiudiziale sen- za autorizzazione è legittimo. In proposito, il termine per l’esercizio del potere disciplinare non decorre, automatica- mente, dalla pubblicazione delle sentenze in cui compaia il nome del lavoratore, poiché rileva la conoscenza e non la conoscibilità del fatto. In particolare, i Giudici di legitti- mità precisano che non vi è dubbio che le Sentenze siano atti pubblici, in teoria consultabili da chiunque abbia inte- resse a farlo. Ciò, tuttavia, non consente di dedurre che chiunque, e quindi anche il Comune in questione, abbia conoscenza del contenuto di tali Sentenze e, per quanto qui interessa, dei difensori da esse coinvolti. E’ dunque evidente che l’esistenza in sé di Sentenze pubbliche che riportino il nome dell’avvocato dirigente non rende nota a tutti l’attività svolta dal medesimo, che resta semmai solo potenzialmente ricostruibile sulla base di esse. Peraltro,

lazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambigui- tà dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta. Per ogni quesito proposto deve essere prevista una sola risposta esatta e devono ritenersi illegittimi i quesiti cui corrispondano più risposte esatte o nessuna risposta esatta così da neutra- lizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella succes- siva valutazione delle risposte fornite, la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale. Dun- que, rientra, nelle sue competenze valutative specifiche individuare la risposta corretta, tutte le volte che essa sia frutto di una visione culturale, scientifica e professionale e rimanga nei limiti complessivi della attendibilità obiettiva e della non manifesta incongruenza/travisamento/illogicità rispetto ai fatti assunti a presupposto.

la Suprema Corte aggiunge che in tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattua- lizzato, ai sensi del comma 4 dell’art. 55-bis del Dlgs. n.

165/2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal Dlgs. n. 75/2017), in caso di infrazioni soggette a sanzioni più gravi di quelle previste nel primo periodo del comma 1 del medesimo articolo, tutti i termini procedimentali indi- cati nel successivo comma 2 sono raddoppiati, compreso quello stabilito per la contestazione dell’addebito. Sicché la contestazione dell’addebito deve essere effettuata en- tro 40 giorni dall’acquisizione della notizia dell’infrazione da parte dell’ufficio competente, sempre che si tratti di notizia che contenga gli elementi sufficienti a dare un cor- retto avvio al procedimento disciplinare, mentre il termine non può decorrere se la notizia, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito.

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FOCUS Personale & Incarichi

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FOCUS

Responsabilità

condanna del Direttore generale di una Agenzia regionale per il conferimento di una consulenza legale illegittima

Oggetto

Condanna Direttore generale di una Agenzia regionale per il conferimento, nel triennio 2013/2015, di una consu- lenza legale illegittima: conferma Sentenza territoriale per la Puglia n. 342/19.

Fatto

Nell’ambito dell’attività istruttoria, la Procura contabile acquisisce “fatti costituenti specifica e concreta notizia di danno rinvenute da numerose Deliberazioni con cui il Di- rettore generale di una Azienda regionale, aveva disposti incarichi di consulenza legale a soggetti esterni all’Ente, in violazione della norma statale (art. 7, comma 6, Dlgs.

n. 165/2001)”. Infatti, risulta che, nel triennio 2013/2015, aveva conferito “reiterati incarichi di consulenza… concer- nenti la predisposizione dei regolamenti e/o atti riguardanti le procedure di assunzione e gestione del personale, non- ché, più in generale, a garantire la correttezza e legittimità di procedimenti tout court e dei relativi provvedimenti”.

La Procura, in fase istruttoria, sottolinea che “l’affidamen- to di consulenze a favore dello stesso Avvocato risaliva all’anno 2000 e che in relazione ad un precedente giudi- zio, riguardante proprio tali incarichi di consulenza, que- sta Sezione territoriale, con Sentenza n. 597/2017, ha affermato che la spesa conseguente costituisce esborso illecito e dannoso, stante l’assoluta genericità degli inca- richi conferiti, circostanza che integra un comportamento censurabile sotto il profilo della colpa grave nei confronti dello stesso Direttore generale”. Concludendo, la Procura contesta allo stesso Direttore dell’Agenzia che “l’oggetto dell’incarico era una generica e non meglio definita con- sulenza legale per gli adempimenti concernenti la predi- sposizione del predetto Regolamento (assunzione del personale) nonché per garantire il supporto a tutta l’attività

amministrativa dell’Ente”. Viene citato in giudizio il Diret- tore generale di questa Agenzia regionale, per un danno complessivo di oltre Euro 150.000.

Nelle deduzioni rassegnate, il Direttore sostiene l’impos- sibilità da parte dell’Avvocatura regionale “di far fronte alle attività di supporto consulenziale e giurisdizionale di cui necessita l’Agenzia”. La Procura contabile sottolinea invece che il Direttore si era limitato a chiedere all’Avvo- catura regionale “una consulenza legale generica, indi- stinta e continuativa ed una consulenza nell’attività am- ministrativa – gestionale dell’Agenzia”. I Giudici territoriali (Sentenza n. 342/19) puntualizzano che la materia degli incarichi esterni presso la Pubblica Amministrazione è di- sciplinata dall’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, e che tale disposizione, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbli- che possono conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare competenza e com- provata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribu- ite dall’ordinamento dell’Amministrazione conferente, ad obiettivi e Progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministra- zione conferente; b) l’Amministrazione deve avere prelimi- narmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualifica- ta, non è ammesso il rinnovo, l’eventuale proroga dell’in- carico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto e per ritardi non imputabili Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 251 del 29 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

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FOCUS

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al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico: d) devono es- sere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.

In sostanza quindi, secondo i Giudici di primo grado, emerge dagli atti che l’incarico affidato all’Avvocato “non è affatto un incarico di consulenza per obiettivi e progetti specifici, come stabilisce il richiamato art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, bensì un incarico per attendere agli or- dinari compiti di supporto giuridico dell’Ente. Non risultano versate in atti dalla difesa del convenuto relazioni sull’at- tività svolta dal consulente”. La conclusione è la condan- na del Direttore generale dell’Agenzia regionale per un danno di Euro 150.779,20, oltre rivalutazione ed interessi.

L’interessato presenta ricorso, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza

Nel merito, l’appellante “contesta l’erroneità della deci- sione impugnata laddove ha ritenuto che l’oggetto degli incarichi fosse connotato da estrema genericità e, comun- que, tale da non evidenziare prestazioni che non potesse- ro essere assicurate dall’avvocatura regionale”. I Giudici affermano che “la giurisprudenza contabile in sede, sia di controllo che giurisdizionale, ha unanimemente eviden- ziato che la disposizione, di cui all’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, si pone con carattere di generalità per tutte le Amministrazioni pubbliche, costituendo un ampio genus posto dal Legislatore, al quale sono riconducibili tutte le ipotesi normative specifiche dei vari Settori delle P.A. Il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all’apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano es- sere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalen- dosi delle professionalità interne dell’Ente. L’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, sia di controllo che giurisdizionale, ha chiarito che detta disciplina si inse- risce in un contesto nel quale le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali, avvalen- dosi di personale interno, essendo tale regola espressio- ne del principio costituzionale di buon andamento dell’a- zione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo

dell’economicità della stessa. In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ri- corrano specifiche situazioni, ovvero: la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’eser- cizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio; la complessità dei problemi da risolvere, che ri- chiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata; la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Ammini- strazione. Tali condizioni, che per la giurisprudenza citata costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamen- te esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferi- mento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costitu- irne il supporto motivazionale. In ogni caso, il contenuto degli incarichi era talmente generico e privo di concretez- za e specificità - come risulta per tabulas - tanto da dover essere considerati alla stregua degli ordinari compiti istitu- zionali affidati ex lege all’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Puglia (Arif) e che dunque poteva- no e dovevano essere espletati dai rispettivi dipendenti senza necessità alcuna di una esternalizzazione”.

Commento

Tutto era contro all’affidamento di una consulenza legale, pluriennale e con compensi mensili: le disposizioni legisla- tiva in materia, la giurisprudenza e la precedente analogo Sentenza della stessa Corte dei conti. D’altro canto, per una Agenzia regionale, la necessità di avere in organico un Avvocato era evidente: infatti, il Direttore si era rivolto, sia all’Avvocatura regionale che alla Direzione dell’Asses- sorato regionale competente, per chiedere assistenza.

I Giudici non hanno ritenuto nemmeno che sussistessero i presupposti per l’esercizio del potere riduttivo, così come invocato dalla difesa, in considerazione della reiterazione della condotta causativa di danno erariale. È interessante il dettaglio delle motivazioni affinché l’incarico sia conside- rato legittimo.

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FOCUS Personale & Incarichi

CENTRO STUDI ENTI LOCALI

Responsabilità

condanna del Coordinatore di un Ente Parco per

aver pagato Professionisti esterni invece di ricorrere all’Avvocatura dello Stato

Oggetto

Condanna del Coordinatore amministrativo di un Ente Parco nazionale per aver pagato competenze professio- nali ad Avvocati invece di ricorrere all’Avvocatura dello Stato: annullata Sentenza assolutoria della Sezione terri- toriale per l’Abruzzo n. 121/2018.

Fatto

Nel 2013, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef) trasmette alla Procura regionale della Corte dei conti una Relazione riguardante l’esito della verifica amministrativa–contabile eseguita dal Servizio Ispettivo presso un importante Ente Parco nazionale: dagli accer- tamenti svolti “sono emerse irregolarità, tra le quali il pa- gamento delle spettanze professionali dovute ad Avvocati del libero foro, conferiti con determinazione assunta dal Coordinatore tecnico amministrativo”.

La Procura contabile ha ritenuto che “nelle occasioni con- siderate il patrocinio dell’Ente ad Avvocati del libero foro avesse determinato un danno erariale pari all’erogazioni dei relativi compensi e dunque per aver sostenuto una spesa inutile dovuta alla mancata utilizzazione del patro- cinio che l’Avvocatura dello Stato appresta, gratuitamen- te, agli Enti di tale categoria”. In data novembre 2017, la Procura notifica il Provvedimento al Coordinatore (che ha firmato le Determinazioni d’incarico), il quale afferma che “l’affidamento del patrocinio legale è stato frutto della decisione del Presidente pro-tempore dell’Ente, non de- rogabile da un dipendente con funzioni serventi … e le condotte contestate non rivelano atteggiamenti negligenti tali da rendere affette da colpa grave”. Successivamente al deposito delle deduzioni del Coordinatore, la Procura regionale ha esperito un supplemento di istruttoria, chie- dendo all’Avvocatura distrettuale dello Stato, competente per territorio, “se e in quanti casi l’Ente Parco nazionale si fosse ad essa rivolto per chiedere il patrocinio”. La rispo-

sta è che l’Ente, nel decennio 2004/2014, avrebbe chiesto 8 patrocini. La conclusione è la citazione in giudizio del Coordinatore amministrativo per un danno complessivo di oltre Euro 16.000.

I Giudici territoriale (Sentenza n. 121/2018) esaminano, sia la documentazione giuridica (Decreto del 2001 che prevede l’autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa degli Enti Parco nazionale nei giudizi attivi e passivi avanti la Autorità giu- diziarie), sia la Sentenza della 1^ Sezione giurisdizionale centrale della stessa Corte dei conti n. 416/2018 (che af- ferma che le espressioni usate dal Legislatore siano com- prensive di qualunque questione legale, sia che esiti in un contenzioso, sia che si limiti allo svolgimento di una attività consulenziale). Per quanto riguarda la responsa- bilità dell’interessato, i Giudici sostengono che “appaiano decisivi gli elemento allegati e provati dai difensori, cir- costanze ampiamente illustrate nello scritto depositato e ribadite, fermamente, in occasione della pubblica udienza e sostenute dall’esame complessivo, congiunto e coordi- nato degli atti e dei documenti di causa”. Infatti, il Provve- dimento di conferimento degli incarichi non promana dal Coordinatore, ma risulta adottato dal Presidente dell’En- te. La conclusione dei Giudici territoriali è che “il quadro emergente della citata disamina è univoco ed esclude che al Coordinatore, mero esecutore di quanto deciso e di- sposto dal vertice dell’Ente, possa altresì contestarsi una condotta connotata da colpa grave, intesa come scrite- riatezza e massima negligenza nello svolgimento delle proprie (residuali e minime) funzioni, limitate, si ripete, a quella posizione servente acutamente individuata e più volte descritta dalla difesa”. Inoltre “il comportamento del convenuto risponde, entro i limiti di ruolo già evidenziati, a criteri di sufficiente ponderatezza e razionalità, rilevabili dalla comune esperienza tecnica ed amministrativa am- Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello - Sentenza n. 143 del 15 settembre 2020

del Rag. Antonio Tirelli - Consulente e Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

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