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Delitti contro la persona

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Academic year: 2022

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(1)

Violenza sessuale

E’ un delitto che offende la libertà sessuale e rientra nei “Delitti contro la persona”.

La normativa è stata modificata dalla Legge 15 febbraio 1996, n.66 “Norme contro la violenza sessuale”.

Gli articoli che la riguardano sono inseriti dopo l’art.609 (da 609-bis a 609-decies) nel capo III del titolo XII del libro secondo c.p.

(2)

• I reati sessuali - che la legge n. 66 del 1996 ha

compreso tra quelli che il Codice penale qualifica delitti "contro la libertà personale" - sono:

• la VIOLENZA SESSUALE (art.609-bis C.P.),

• gli ATTI SESSUALI CON MINORENNE (art.609- quater C.P.),

• la CORRUZIONE DI MINORENNE (art. 609- quinquies C.P.),

• la VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO (art.609- octies C.P.).

(3)

Successive leggi:

• hanno aggiunto l’ADESCAMENTO DI MINORENNI (art.

609-undecies C.P.),

• hanno inserito tra i delitti "contro l'ordine pubblico"

l'ISTIGAZIONE A PRATICHE DI PEDOFILIA E DI PEDOPORNOGRAFIA (art. 414-bis C.P.)

• ed hanno previsto come contravvenzione concernente la "tutela della riservatezza" la DIVULGAZIONE DELLE GENERALITÀ O DELL'IMMAGINE DI PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE (art.734-bis C.P.).

(4)

• Sulla G.U. del 25 luglio 2019 è stata pubblicata la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e

altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) denominata

“Codice Rosso”, in vigenza dal 9 agosto.

• Il testo include incisive disposizioni di diritto

penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

(5)

• Le modifiche consistono, per lo più, in

aggravamenti delle pene e, quindi, non si applicano ai reati commessi prima del 9

agosto 2019 - data di entrata in vigore della legge citata.

(6)

Con la novella introdotta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, che ha abrogato il predetto Capo I, la

materia è stata più correttamente inquadrata all'interno della categoria dei "Delitti contro la

persona", ponendo in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti del bene

giuridico della libertà sessuale e non più nella categoria dei delitti contro la moralità e il buon costume, ed è ora disciplinata dagli artt. 609 bis e seguenti c.p.

(7)

Il Legislatore ha, così, posto sullo stesso piano tutte le condotte lesive del bene giuridico

protetto, eliminando la distinzione fondata sul criterio della congiunzione carnale, e

sanzionandole in maniera assai più severa, con la pena della reclusione da sei a dodici anni

sebbene al comma 3 dell'art. 609 bis abbia preveduto la ipotesi dei "casi di minore

gravità", per i quali la suddetta pena è

diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(8)

ART. 609-bis (violenza sessuale)

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti

sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o

psichica della persona offesa al momento del fatto 2) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il

colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

(9)

• Inferiorità psichica: ogni stato, fisiologico o patologico, che renda il soggetto passivo incapace, al momento del fatto, di valutare adeguatamente le conseguenze , il significato ed il valore degli atti sessuali e di opporsi ad essi.

• Inferiorità fisica: menomazioni anatomo-

funzionali tali da determinare l’impossibilità di opporre resistenza e impedire i movimenti

corporei: paralisi, gravi infermità ecc.

(10)

• Si tratta in entrambi i casi di condizioni che determinano la riduzione o l’annullamento della libera capacità di autodeterminarsi nel campo sessuale e di esprimere un valido

consenso

(11)

Art. 609.ter (circostanze aggravanti)

1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è

aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) Nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) Con l’uso di armi o di sostanze alcooliche,

narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa

(12)

3) Da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio

4) Su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale 5) Nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

(13)

2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è

aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è

raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-

bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(14)

Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne)

1. Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) Non ha compiuto gli anni 14;

2) Non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

(15)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,

di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con

persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

(16)

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 4 anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all’art.609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni 10.

(17)

• In tali casi si tende a parlare di violenza

presunta, quando cioè sussistono condizioni fisiologiche della vittima che la pongono in uno stato di palese inferiorità di fronte

all'aggressore, stato di inferiorità che prova di per sé l'assenza della capacità dell'una di

opporsi validamente all'altro e in definitiva l'assenza di un valido consenso.

(18)

• Si tratta in sostanza di situazioni nelle quali si realizza l'incapacità di prestare un valido consenso a causa dell'età, in quanto il minore dei quattordici anni (o di anni sedici, se il colpevole è l'ascendente o il tutore, ovvero altra persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, vigilanza o custodia) non è in condizione di prestare un consenso davvero libero.

• Si precisa a tale riguardo che il colpevole, in dette circostanze, non può invocare a propria scusa

l'ignoranza o l'errore sull'età della persona offesa (art.

609-sexies c.p.

(19)

• Il legislatore, sempre all’articolo 609-quater c.p., secondo comma, anche considerando l’attuale precocità dei rapporti sessuali tra minorenni e riconoscendo così un loro diritto ad esprimere la propria sessualità, ha deciso di non punire,

sempre che vi sia stato il consenso, l’accettazione e la reciproca disponibilità, il minorenne che

compie atti sessuali con altro minore, maggiore comunque degli anni tredici, se la differenza di età fra i soggetti, attivo e passivo, non è

superiore a quattro anni.

(20)

Art. 609-quinquies (Corruzione di minorenne)

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

(21)

continua Art. 609-quinquies

• Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma

soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

(22)

continua Art. 609-quinquies

• La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di

un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia

l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza .

(23)

Art. 609-sexies (Ignoranza dell’età della persona offesa)

Quando i delitti previsti negli artt. 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di persona minore di anni 18, e quando è commesso il delitto di cui all’art. 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

(24)

Art. 609-septies (Querela di parte)

I delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall’art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di 12 mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

L'irrevocabilità della querela è volta ad evitare che la vittima e la dinamica processuale possono

risultare alterate da pressioni dell'imputato o del contesto sociale.

(25)

Si procede tuttavia d’ufficio

1) Se il fatto di cui all’art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 18.

2) Se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura,di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con esso una relazione di convivenza.

(26)

4) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico

servizio nell’esercizio delle proprie funzioni.

5) Se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

6) Se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui

all’art. 609-quater, ultimo comma (numero abrogato dalla Legge N. 69/2019)

(27)

Art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo)

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione , da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609- bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 8 a 14 anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall’art. 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.

La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3 e 4 del primo comma e dal terzo comma dell’art.112.

L’art.112 c.p. si riferisce alle circostanze aggravanti nel concorso di persone nel reato.

(28)

Art. 609-novies (Pene accessorie ed altri effetti penali)

La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter,609-quater, 609-

quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

1) La perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) L’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;

3) La perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.

(29)

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma

restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione

perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

(30)

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-

quinquies,

• comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da

qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre

strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

(31)

• La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui

all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609- octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi

frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

(32)

Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni)

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 600, 600- bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609- quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’art. 609-quater, o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica ne da notizia al Tribunale per i Minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile

(33)

continua art. 609-decies

Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall’Autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli Enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

(34)

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.

• Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui

agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui

all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609- quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più

grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

• Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a

carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo

della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

(35)

Art. 609-duodecies c.p. Circostanze aggravanti.

• Le pene per i reati di cui agli articoli 609- bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-

octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

(36)

Elemento psicologico del reato

La violenza sessuale è un delitto sempre doloso occorrendo la volontà di costringere una

persona che si sa dissenziente.

La condotta è commissiva ed è un reato di mera condotta.

(37)

Due sono gli elementi costitutivi del reato:

• La violenza con la quale si intende la costrizione fisica esercitata allo scopo di vincere la resistenza della vittima.

• La minaccia che consiste nell’azione psichica di intimidire la vittima preannunziandole un male futuro o ricattandola.

(38)

• E' vittima di violenza sessuale chi è stato

COSTRETTO o INDOTTO a compiere o a subire uno o più ATTI SESSUALI.

• Tale condotta, infatti, lede la libertà della persona di autodeterminarsi nella propria sfera sessuale.

(39)

• ATTI SESSUALI

• sono gli atti costituiti da un contatto corporeo con gli organi genitali, oppure con quelle altre parti anatomiche che la scienza ed il costume considerano "erogene". E’ considerato

rilevante anche un contatto superficiale e fugace.

(40)

• La COSTRIZIONE può essere esercitata

mediante minaccia, o abuso di autorità, o violenza.

• E’ considerata “violenta” anche un’azione improvvisa e repentina, idonea a limitare la

libertà di autodeterminazione della vittima e a renderne inoperante la capacità di

opposizione e resistenza.

(41)

• La INDUZIONE avviene abusando delle

condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, oppure traendola in inganno

sostituendosi ad altra persona.

(42)

Indagini peritali

Ai fini dell’accertamento medico-forense e della metodologia dell’esame occorre tener conto che le indagini peritali in materia saranno

sempre di “speciale delicatezza” evitando pareri probabilistici, con il rischio di avallare simulazioni o esagerazioni da parte di soggetti in malafede o minori fantasiosi (autonome

invenzioni o suggestioni di parenti interessati a scopo di vendetta o ricatto).

(43)

INDAGINI PERITALI

Le indagini peritali risultano tanto più conclusive quanto più precoci.

Si eseguirà dapprima un esame clinico generale della vittima di violenza.

Comunque un esame negativo non significa necessariamente che la violenza non si sia verificata.

(44)

• Non concludere che si tratta di stupro: il

medico deve limitarsi a certificare quello che il suo esame gli consente di constatare

• Riportare con precisione le dichiarazioni della persona, i risultati dell’esame obiettivo

generale e perineale e della valutazione psicologica

• Precisare tutti i prelievi effettuati e se vi è il rischio di gravidanza

(45)

Raccolta anamnestica:

:

• circostanze dell’aggressione:

data , ora , luogo, dinamica, sevizie

•precedenti medici della vittima, con particolare attenzione a quelli ginecologici e ostetrici

• data delle ultime mestruazioni

• attività sessuale precedente

• contraccezione

• data dell’ultimo rapporto liberamente consentito

• tempo trascorso dalla violenza sessuale

• consumo di alcool o di droghe

• verificare se la persona si è lavata e cambiata dopo l’aggressione

(46)

Raccolta dei campioni

• Fare spogliare la persona e poggiare tutti gli indumenti su un telo

• Raccogliere i frammenti di pulitura delle unghie, per la ricerca di pezzi della pelle dell’aggressore

• Pettinatura dei peli del pube, per la ricerca dei peli dell’aggressore.

• Tutti i campioni vanni conservati in provette o sacchetti sigillati ed etichettati

(47)

• Prima di procedere all’esame clinico, richiedere il consenso per effettuare fotografie, facendo firmare l’apposito modulo.

(48)

Esame obiettivo generale:

:

• Ricercare eventuali lesioni traumatiche:

escoriazioni, contusioni, graffi, morsi, bruciature, ematomi, fratture

• Descrivere la localizzazione, la dimensione e l’epoca delle lesioni

• Indicare la localizzazione sull’apposito schema del corpo accluso alla cartella clinica

(49)

• Se viene firmato l’apposito consenso, eseguire fotografie delle lesioni

• Verificare limitazioni e sintomi funzionali, con particolare attenzione al sintomo dolore

• Con una garza di drenaggio bagnata prelevare tracce di sperma sulla superficie del corpo,

metterle in una provetta sigillata ed etichettata.

(50)

Esame obiettivo locale

Le indagini peritali sugli organi genitali femminili richiedono un esame ginecologico avendo cura di non aggravare lo stato emotivo del soggetto.

Nell’immediatezza del fatto si potranno riscontrare tracce di sperma, sangue, peli di tipo e di colore diversi da quelli del pube della donna.

(51)

Esame obiettivo perineale:

Esame vulvo-vaginale:

o Ricercare ferite, ematomi e contusioni

o Descrivere la localizzazione, la dimensione e l’epoca delle lesioni

o Indicare la localizzazione sull’apposito schema del corpo accluso alla cartella clinica

(52)

Esplorazione vaginale:

• Esame della permeabilità dell’imene

• Individuazione dei segni della gravidanza

• Individuazione di dolore degli annessi uterini

• Individuazione di eventuali masse

• Valutazione della dimensione e della mobilità uterina

(53)

• Esame del canale vaginale e del collo dell’utero quando possibile, prevedere entro 48 ore un

esame colposcopico

Esame anale ed esplorazione rettale:

• Ricerca di ferite e sanguinamento anali

• Valutazione del tono sfinterico

• Descrivere la localizzazione, la dimensione e l’epoca delle lesioni

• Indicare la localizzazione sull’apposito schema del corpo accluso alla cartella clinica

(54)

Esame ginecologico

Si esamina la mucosa vulvare e poi si passa all’esame dell’imene :

- Morfologia e caratteri di eventuali lesioni (ecchimosi, lacerazioni parziali o totali, disinserzioni)

- Consistenza ed elasticità

- Ampiezza del foro vaginale (cilindri di Hegar) - Prelievo di contenuto vaginale e di secrezione

vulvare.

(55)

Forme dell’imene

Sono dovute ad irregolarità dello sviluppo embrionale:

- Imene imperforato

- Imene cribriforme (molteplici piccole perforazioni) - Imene setto (orificio imeneale bipartito)

- Imene subsetto (unico orificio con due appendici contrapposte)

- Imene appendicolato (scomparsa di un estremo del sepimento)

- Imene anulare (unica perforazione centrale)

- Imene semilunare (unica perforazione eccentrica) Le più frequenti sono le ultime due.

(56)
(57)

Segni di deflorazione

Il giudizio è più facile quando la deflorazione è di data recente:

- Arrossamento e tumefazione dei margini della lacerazione

- Dolenzia

- Lieve gemizio di sangue

(58)

Diagnosi differenziale

E’ di maggiore difficoltà il giudizio di deflorazione quando l’esame viene eseguito a distanza di più di dieci giorni , in quanto le soluzioni di continuo ormai rimarginate non sono facilmente differenziabili da anomalie di sviluppo della membrana imeneale (incisure congenite)

(59)

Caratteri di differenziazione

Lacerazioni:

- incisure profonde (fino alla base dell’anello imeneale)

- margini rettilinei (con aspetto cicatriziale) - giustapposizione dei margini

(60)

Incisure congenite:

- meno profonde

- non interessano tutto l’imene ma riguardano soltanto una parte di esso

- forma più o meno frangiata

- margini assottigliati e arrotondati

- margini non possono essere posti facilmente a contatto

(61)

Prelievi

• Ricerca di spermatozoi:

Prelievo con spatola dell’endocervice vaginale

Lavaggio vaginale

Prelievo della cavità orale e dell’ano mediante sonda umidificata

(62)

• test di gravidanza

• test sierologici per: HIV, Sifilide, Epatite B e C

• Prelievi cervico-vaginali per le malattie sessualmente trasmesse (gonococco e clamidia)

(63)

Intervento

• Cura dei traumi fisici

• Prevenzione delle infezioni

• Malattie Sessualmente Trasmesse:

Trattamento preventivo per gonococco, sifilide e HIV

(64)

• Traumi psichici:

Assumere un atteggiamento empatico e di

disponibilità, spiegare in dettaglio ogni tappa dell’esame clinico.

Predisporre un sostegno psicologico

(65)

• Gravidanza:

Informare la paziente sulla possibilità di gravidanza indesiderata

Informarla sui possibili interventi (pillola del giorno dopo, IVG)

(66)

• Compilare la cartella clinica in tutte le sue parti e redigere il certificato medico

(67)

QUESITI CHE IL MAGISTRATO PUO’

PROPORRE IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE

1) Se il soggetto presenta segni di violenza e a quale epoca questi risalgono

2) Se esistono segni di subita congiunzione carnale e a quale epoca questa può risalire

3) Se il soggetto è malato di mente ovvero se al momento del fatto non era in grado di resistere all’aggressore per condizioni di inferiorità fisica o psichica

(68)

4) Se i dati obiettivi riscontrati all’esame della parte si accordano con le modalità del fatto indicate

5) Se il soggetto è affetto da malattia venerea e se questa può essere stata trasmessa in seguito al congiungimento

6) Se vi è stato di gravidanza e a quale epoca risale 7) Se eventuali altre lesioni sono in rapporto con la

violenza subita

8) Se il soggetto attivo poteva essere affetto,al momento del fatto da malattia venerea con possibilità di determinare il contagio

(69)

• CENNI SUL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER IL REATO DI ABUSO SESSUALE

(70)

• Fatte salve le molteplici possibili varianti, la

situazione allo stesso tempo tipica ed estrema della violenza o dell’abuso è quella nella

quale:

• coincidono la vittima e il solo testimone del reato

• si tratta di una bambina o di un bambino piccoli

(71)

In questa circostanza si danno due casi:

A) Esistono reperti anatomici o biologici:

il problema giudiziario è

quello di individuare il responsabile

B ) Esistono solo un racconto o altri “segni”

comportamentali:

il problema giudiziario è duplice

• 1. accertare l’esistenza del fatto reato

• 2. individuare il responsabile

(72)

• L’abuso sessuale di minori è un fenomeno diffuso in tutti i ceti sociali, ma è tuttora gravato da un elevato numero oscuro, sia per la frequente

mancanza di riscontri fisici direttamente

obiettivabili sulla vittima che possano avvalorare una denuncia presentata, sia perché il minore

tende a negare o nascondere il fatto,

vergognandosene o sentendosene in un qualche modo responsabile o perché viene minacciato dall’aggressore in caso di rivelazione.

(73)

• N.B. La diagnosi è spesso difficoltosa specie quando l’abuso è avvenuto in modo non

violento. Nemmeno la presenza di segni fisici (graffi nelle regioni genitali, corpi estranei in vagina o retto, lesioni emorragiche, infezioni sessualmente trasmissibili, ecc.) a volte

depongono inequivocabilmente per un avvenuto abuso (es., potrebbero essere conseguenza di pratiche masturbatorie).

(74)

Minorenne

• Dal punto di vista scientifico l’argomento riguarda:

• " la capacità di un bambino di percepire i fatti

• " la capacità di evocarli (memoria)

• " la suscettibilità di inquinamento del ricordo Il tutto fortemente correlato all’età della

vittima-testimone

(75)

Le soluzioni giuridiche sono:

• L’audizione protetta e

• L’incidente probatorio

(76)

Legge 66/96, art. 14: “/…/ All'art. 398 c.p.p., dopo il com. 5 è aggiunto il seguente: “5-bis

.

• "Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli artt.

609-bis, 609- ter, 609-quater e 609-octies c.p., il giudice, ove fra le

persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni 16, con l'ordinanza di cui al com. 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. –

• A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,

avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. –

• Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si

provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.

Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva.

• La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

(77)

• Con il termine “audizione protetta” viene usualmente identificata l’escussione di un

minore presunta vittima di maltrattamento o abusi sessuali nella fase dell’incidente

probatorio che può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari o udienza

preliminare dal Pubblico Ministero o dall’indagato/imputato.

(78)

• L’incidente probatorio «rappresenta

un’assunzione anticipata di una prova (art. 392 c.p.p.), quando vi siano ragioni di urgenza o

ricorra il rischio di pregiudizio della prova se rinviata alla fase naturale del dibattimento.

(79)

• Si raccomanda che l’audizione avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l’avvenuta segnalazione. Tale modalità garantisce la tutela del bambino o

adolescente nei termini sia di rendere

l’ascolto il meno stressante possibile, sia di

raccogliere la testimonianza secondo metodi e procedure efficaci e corrette, in modo che

venga ridotto il numero delle interviste ed evitando fenomeni di rielaborazione e di contaminazione

(80)

Caratteristiche della Audizione protetta

l’esame del minore può avvenire anche in un luogo diverso

dal Tribunale, più familiare e rassicurante per il minore, persino nella sua abitazione

le parti propongono al presidente le domande che desiderano sia poste al minore

è solo il presidente che interroga il minore

• il minore può essere assistito da un familiare o da un esperto in psicologia

il presidente può farsi sostituire da un esperto in psicologia che ne segue le istruzioni

quando è possibile, tutte le persone aventi diritto ad assistere

all’interrogatorio (Pubblico ministero, imputato, avvocati,consulenti) lo seguono da un altro locale, attraverso collegamento video e audio

sono vietate domande che invadono eccessivamente la vita intima e la sfera sessuale della vittima

(81)

INDAGINI BIOLOGICHE SU TRACCE

(82)

I problemi che si prospettano in tema di identificazione di tracce biologiche possono essere:

• la ricerca e l'accertamento della natura (ematica, spermatica, ecc.) della traccia (diagnosi GENERICA);

• l'accertamento della specie animale alla quale appartiene l'organismo da cui proviene la traccia (diagnosi DI SPECIE);

• l'accertamento della parte del corpo nella quale la macchia proviene (diagnosi REGIONALE);

• l'identificazione della persona da cui proviene la macchia (diagnosi INDIVIDUALE), o l'esclusione della appartenenza di questa ad un dato individuo (ad esempio, a quello della

vittima di un omicidio).

(83)

DIAGNOSI GENERICA

• I test orientativi: assai sensibili (si effettuano con quantità di materiale veramente esigue), ma non altrettanto specifici

• La conferma: si ottiene con tecniche che

danno sì la certezza della natura e della specie di appartenenza del reperto, ma hanno lo

svantaggio di richiedere una discreta quantità di materiale

(84)

Metodi per determinare la presenza di sangue o di sperma:

• visivo

• fisico

• microscopico

• chimico

(85)

• I limiti della ricerca e dell'accuratezza dell'indagine sono dati dalla quantità di materiale a disposizione, dallo stato di conservazione e per ultimo dal livello tecnologico dei laboratori forensi.

(86)

LA DIAGNOSI INDIVIDUALE (DNA)

• La vera rivoluzione in ambito identificativo, infatti, si è avuta grazie alla scoperta dei

polimorfismi genetici, ossia di quelli relativi alla molecola del DNA

(87)

• Lo studio dei profili genetici si basa sull’esame di alcune porzioni variabili della molecola del DNA.

• Ciascuna delle nostre cellule somatiche (eccetto quindi i globuli rossi maturi) possiede nel suo

nucleo circa 6 miliardi di paia di basi, o nucleotidi, che costituiscono l’intero assetto genetico

dell’individuo organizzato in 23 paia di

cromosomi. La maggior parte di questo DNA è identico in tutti gli esseri umani, ma alcune

regioni sono altamente variabili.

(88)

• Il profilo del DNA di un individuo è visibile sotto forma di bande o di picchi di

elettroferogrammi (nel caso di impiego di tecniche automatizzate) la cui posizione

riflette il numero di unità ripetute per ciascun sistema esaminato

(89)

LE FASI SALIENTI DELL'ANALISI DEL DNA FORENSE

• Estrazione Il DNA per poter essere analizzato deve essere estratto dalla traccia o dal

campione di riferimento e purificato dalle

proteine e dalle sostanze che, eventualmente, fossero presenti sulla traccia (ad es. polvere, terriccio, fibre di indumenti, ecc.).

(90)

• PCR tecnica della reazione di

polimerizzazione a catena (PCR): consente la moltiplicazione milioni di volte di un

frammento polimorfico di DNA.

• Oggi vi è la possibilità di coamplificare

simultaneamente diversi loci polimorfici così da raggiungere un potere identificativo assai elevato.

(91)

• Il confronto di assetti genetici: Lo studio dei polimorfismi del DNA in ambito forense si

realizza mediante confronto di assetti genetici

(92)

• Il risultato che ne deriva può essere di

completa difformità tra due assetti genetici, oppure di compatibilità, ma non già di

identità.

(93)

• L'uso di sistemi genetici analizzati mediante PCR ha introdotto marcatori singolarmente dotati di informatività non molto elevata, ma che hanno l'enorme vantaggio di essere utilizzabili

simultaneamente, fino a 17 marcatori per singola reazione con kit commerciali STR (Short Tandem Repeat) validati all’uso forense, con un potere discriminativo impensabile fino a pochi anni

orsono, e con la possibilità di essere utilizzati su quantità davvero scarse di materiale biologico anche in condizione di elevata degradazione.

(94)

• Il test del DNA, da diversi anni a questa parte, ha dato prova di essere completamente

affidabile ed utilizzabile anche nelle delicate indagini in ambito forense purché vengano rispettati i relativi standards di qualità

attraverso le linee-guida e le direttive che a vari livelli vengono emanate dalle comunità scientifiche internazionali e nazionali.

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