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APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

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Academic year: 2022

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 1 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente

FOGLIO INFORMATIVO

A PERTURA DI C REDITO IN C ONTO C ORRENTE

Prodotto adatto a tutta la Clientela

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica BIVERBANCA S.p.A

Sede legale e sede amministrativa Via Carso, 15 - 13900 Biella (BI) Numero telefonico 015 35081

Indirizzo telematico info@biverbanca.it www.biverbanca.it

Codice ABI 06090.5

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia 5239

Gruppo bancario di appartenenza Gruppo Cassa di Risparmio di Asti Codice Gruppo 06085.5

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese 01807130024

Sistemi di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici od altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Nel caso in cui la Clientela richiedente l’apertura di credito in conto corrente rivesta la qualifica di “consumatore”, e la richiesta non sia superiore a 75.000,00 euro (vedi INP1013), troveranno applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n.ro 141 del 13 agosto 2010 e, più in generale, del Codice del Credito al Consumo. In questi casi il Cliente sarà adeguatamente informato dalla Banca, prima di essere vincolato dal contratto di finanziamento, mediante la consegna a cura dell’Agenzia/Filiale con cui il Cliente è venuto in contatto del modello “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, redatto in conformità alla legge e contenente tutte le informazioni precontrattuali relative alla propria e specifica richiesta di credito.

Le aperture di credito in conto corrente, destinate a finanziare l’attività d’Impresa, possono essere concesse subordinatamente al rilascio di garanzia fidejussoria specifica, fornita alla Banca, nell’interesse dell’Impresa associata ad un determinato Consorzio o Cooperativa di Garanzia (generalmente conosciuto come Confidi), dal Consorzio o Cooperativa stessi. BIVERBANCA S.p.A. opera attualmente con quelli di seguito riportati:

EUROFIDI - ASCOMFIDI PIEMONTE SOC. COOP. - COGART CNA PIEMONTE – CONFIDI LOMBARDIA.- CREDITAGRI ITALIA - UNIONE AGRIFIDI NOVARA E VCO - DI - CONFIDI PROVINCIE LOMBARDE - CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE E NORD OVEST SCPA – FINCOM VC – COOPERFIDI ITALIA - CONFIDI CTS VDA – VALFIDI – CONFIDI VALLE D’AOSTA – C.A.G DEL.CANAVESE – ITALIA COMFIDI - ASCOMFIDI NOVARA – ASCOMFIDI ALESSANDRIA - ASCOMFIDI VERCELLIE BIELLA.

Le condizioni economiche applicate agli affidamenti garantiti dai Confidi sono precisate alla successiva sezione - tabella B. Le garanzie possono essere prestate alla Banca per massimali finanziati, forme tecniche differenziate da Consorzio a Consorzio ed in relazione alle specifiche convenzioni sottoscritte con la Banca. L’impresa interessata può

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 2 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente assumere al riguardo informazioni più dettagliate (per ciò che riguarda ad esempio la modalità di associazione, i tempi di istruttoria ecc.) rivolgendosi direttamente al Consorzio o Cooperativa di Garanzia oppure presso le Agenzie /Filiali della Banca.

Principali rischi tipici:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese di servizio) dove contrattualmente convenuto;

- variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta diversa da euro (ad esempio Franchi Svizzeri, dollari USA ecc.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI TAEG (*)

Esempio 1 - contratto con durata indeterminata, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi

18,221%

Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi, accordato di € 1.500 e commissione per la messa a disposizione dei fondi

18,219%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a due ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.

In ogni caso al cliente titolare di un affidamento saranno applicate le condizioni tempo per tempo vigenti nel rispetto della legge sull’usura (L. 108/1996).

(*) per le specifiche Vi invitiamo a consultare la legenda

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti dalla clientela per il suo affidamento in conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare il foglio informativo FIA0106 - Conto Corrente Ordinario.

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 3 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente VOCI DI COSTO

FIDI E SCONFINAMENTI

Fid i

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

14,60% pari a 15,419% per effetto della capitalizzazione trimestrale

Commissioni per messa a disposizione delle somme

0,50% trimestrale sull’importo accordato

S con finame n ti e xt ra -fid o

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

14,60% pari a 15,419% per effetto della capitalizzazione trimestrale.

Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per scoperto di conto:

- per consumatori

- per non consumatori fino ad € 5.000,00

da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00

€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

€ 30,00

€ 50,00

€ 80,00

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre.

Sconfinamenti in assenza di fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

14,60% pari a 15,419% per effetto della capitalizzazione trimestrale.

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 4 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente VOCI DI COSTO

Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per scoperto di conto:

- per consumatori

- per non consumatori fino ad € 5.000,00

da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00

€ 30,00 con un massimo di € 150,00 per ciascun trimestre.

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

€ 30,00

€ 50,00

€ 80,00

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre

CAPITALIZ ZAZIONE

Periodicità

(calcolo degli interessi con riferimento all’anno civile) - Trimestrale

In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa , la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.

In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell’importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d’interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.biverbanca.it.

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 5 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente TABELLA B (AFFIDAMENTI PER ATTIVITA’ D’IMPRESA GARANTI DA CONSORZI/COOPERATIVE DI GARANZIA).

VOCI DI COSTO

FIDI E SCONFINAMENTI Fidi

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Euribor 6 mesi (base 365 ril. trimestrale) più spread massimo di punti 6 (alla

pubblicazione del presente pari a 5,820 %) paria a 5,948% per effetto della

capitalizzazione trimestrale Commissioni per messa a disposizione

delle somme

0,40% trimestrale sull’importo accordato

Sconfinamenti extra-fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

14,60 % pari a 15,419 % per effetto della capitalizzazione trimestrale

Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per scoperto di conto:

- per non consumatori fino ad € 5.000,00

da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 80,00

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre

Sconfinamenti in assenza di fido

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

14,60 % pari a 15,419 % per effetto della capitalizzazione trimestrale

Commissioni Istruttoria Veloce (CIV) per scoperto di conto:

- per non consumatori fino ad € 5.000,00

da € 5.000,01 ad € 25.000,00 oltre € 25.000,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 80,00

Tale importo verrà percepito dalla Banca qualora il nuovo sconfinamento o l’incremento di uno sconfinamento preesistente sia superiore ad una soglia di franchigia pari ad Euro 100,00.

Importo massimo complessivo di € 500,00 per ciascun trimestre

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 6 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente VOCI DI COSTO

CAPITALIZ- ZAZIONE

Periodicità

(calcolo degli interessi con riferimento all’anno civile) - Trimestrale

In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa , la Banca ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di punti 0,10 rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo.

In ogni caso, il tasso di interesse applicato al fido e la commissione per la messa a disposizione delle somme, non saranno mai applicati contemporaneamente nell’importo massimo previsto, ma nella misura in cui il detto tasso d’interesse sommato alla commissione (CMDS) calcolata su base annua non superi il limite previsto dalla legge 108/96.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso la Rete delle Filiali e sul sito internet della Banca www.biverbanca.it.

ALTRO

ASSICURAZIONI

Il Cliente ha la facoltà di stipulare in abbinamento al finanziamento una delle polizze indicate nell’Avviso denominato

“AVV2228 – Polizze di Assicurazione facoltative” (disponibile in ogni Punto Informativo di Filiale e sul sito Internet della Banca), che riepiloga le principali caratteristiche delle coperture assicurative.

Le polizze assicurative sono facoltative e non sono indispensabili per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni proposte. Prima della sottoscrizione delle polizze si ricorda di leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso tutte le Filiali della Banca e sui siti Internet delle singole Compagnie di Assicurazione. La clientela interessata può richiedere alla Banca qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

RECESSO - TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO - RECLAMI

Recesso

BIVERBANCA S.p.A. ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Per affidamenti di importo sino a 75.000,00 euro, e qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, BIVERBANCA S.p.A. ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato BIVERBANCA S.p.A. ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giustifico motivo. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, il termine di un giorno.

In tutti gli altri casi, BIVERBANCA S.p.A. ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 7 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente con un preavviso di quindici giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato BIVERBANCA S.p.A. ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giustifico motivo. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al correntista, con lettera raccomandata, il termine di un giorno.

Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale prestato ed interessi e commissioni.

Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che BIVERBANCA S.p.A. ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

(per affidamenti di importo sino ad euro 75.000,00 ) Se il Cliente riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 125 ter del D.Lgs 1° settembre 1993 n.ro 385 (T.U.B.) può, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, recedere dandone comunicazione scritta alla Banca. In tal caso, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso deve restituire l’importo eventualmente utilizzato e pagare esclusivamente gli interessi maturati

(per affidamenti di importo maggiore di euro 75.000,00) Se il Cliente riveste la qualità di consumatore , ai sensi dell’art. 67 duodecies del D.Lgs. 6 settembre 2005 n.ro 206 (Codice del Consumo ) può, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione del contratto, recedere dandone comunicazione scritta alla Banca. In tal caso, se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte , il Cliente entro quindici giorni dall’invio della comunicazione di recesso deve restituire l’importo eventualmente utilizzato e pagare esclusivamente gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura è pari a n. 35 giorni lavorativi; qualora non siano presenti servizi collegati detto termine è di massimo di 5 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati per posta ordinaria o con lettera raccomandata a Ufficio Reclami c/o Biverbanca S.p.A., Ufficio Legale e Contenzioso, Via Carso, 15 - 13900 BIELLA o all’indirizzo e mail reclami@biverbanca.it che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- all’Arbitro Bancario finanziario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o della Banca.

- all’Ombudsman – Giurì Bancario gestito dal Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure alle filiali della Banca.

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 8 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati o addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

Disponibilità somme versate Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Fido o affidamento Somma che la banca può mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

TAEG Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.

Esempio 1 - contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi

Accordato (importo in euro) 1.500,00

Tasso debitore nominale annuo 12,60%

Commissione per la messa a disposizione fondi 2,00%

Spese collegate (visure, accesso a basi dati…) 0,00 Altre spese (invio e/c+ imposta di bollo

)

37,40

Interessi 47,25

Oneri 16,85

TAEG 18,221%

Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi

Accordato (importo in euro) 1.500,00

Tasso debitore nominale annuo 12,60%

Commissione per la messa a disposizione fondi 2,00%

Spese collegate (visure, accesso a basi dati…) 0,00 Altre spese (invio e/c+ imposta di bollo

)

37,40

Interessi 284,28

Oneri 101,38

TAEG 18,219%

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 9 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente TAEG Tasso annuo effettivo globale, valore espresso in termini percentuali, è il tasso che rende uguali, su base annua i valori attualizzati degli impegni esistenti e futuri, è comprensivo degli interessi dovuti alla Banca e di tutti i costi, inclusi quelli per compensi di intermediari di credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate in relazione al credito.

Esempio 1 - contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi per affidamento ad attività di impresa garantito da Consorzio/Cooperativa di Garanzia.

Accordato (importo in euro) 1.500,00

Tasso debitore nominale annuo 5,820%

Commissione per la messa a disposizione fondi 1,60%

Spese collegate (visure, accesso a basi dati…) 0,00 Altre spese (invio e/cpiù imposta di bollo

)

37,40

Interessi 21,83

Oneri 15,35

TAEG 10,288%

Esempio 2 - contratto con durata di 18 mesi e commissione per la messa a disposizione dei fondi per affidamento ad attività di impresa garantito da Consorzio/Cooperativa di Garanzia.

Accordato (importo in euro) 1.500,00

Tasso debitore nominale annuo 5,820 %

Commissione per la messa a disposizione fondi 1,60%

Spese collegate (visure, accesso a basi dati…) 0,00 Altre spese (invio e/cpiù imposta di bollo

)

37,40

Interessi 131,31

Oneri 92,35

TAEG 10,288 %

Commissione trimestrale di messa a

disposizione delle somme Remunerazione dovuta per il fatto che la banca s’impegna a tenere a disposizione del cliente affidato una somma di denaro. Tale commissione è calcolata in misura proporzionale all’ammontare del fido regolato in conto corrente, concesso al cliente per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall’effettivo utilizzo, e viene addebitata in via posticipata al termine di ciascun trimestre

Esempio di calcolo su base trimestrale, nell’ipotesi di utilizzo continuativo dell’affidamento:

periodo di riferimento trimestrale

commissione di messa a disposizione

delle somme 0,5%

importo fido concesso 1.500,00 euro

modalità di calcolo 1.500,00 x 0,5 /100

Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente

7,5 euro

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 10 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente Commissione trimestrale di messa a

disposizione delle somme dovuta da imprese associate ad un Consorzio o Cooperativa di Garanzia

Remunerazione dovuta per il fatto che la banca s’impegna a tenere a disposizione del cliente affidato una somma di denaro. Tale commissione è calcolata in misura proporzionale all’ammontare del fido regolato in conto corrente, concesso al cliente per i giorni di permanenza dello stesso, a prescindere dall’effettivo utilizzo, e viene addebitata in via posticipata al termine di ciascun trimestre

Esempio di calcolo su base trimestrale, nell’ipotesi di utilizzo continuativo dell’affidamento:

periodo di riferimento trimestrale

commissione di messa a disposizione

delle somme 0,4%

importo fido concesso 1.500,00 euro

modalità di calcolo 1.500,00 x 0,4 /100

Importo commissione di messa a disposizione delle somme addebitata trimestralmente

6,00 euro

Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido

Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.

Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

CIV E’ la Commissione di Istruttoria Veloce che verrà percepita dalla Banca

a seguito della propria attività di istruttoria necessaria per la valutazione dello sconfino.

Il saldo che viene preso in considerazione per l’applicazione della commissione è quello “disponibile”.

La CIV non è dovuta se lo sconfino ha avuto luogo per effettuare pagamenti a favore dell’intermediario.

Inoltre, per una sola volta in ciascun trimestre, qualora il contratto sia sottoscritto dal Cliente in qualità di consumatore, la CIV non sarà percepita nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

1. il saldo passivo disponibile complessivo sia inferiore a 500,00 euro;

2. lo sconfinamento non abbia una durata superiore a sette giorni consecutivi.

Spesa singola operazione non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso debitore annuo nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso parametrato (per gli affidamenti garantiti da Consorzi di Garanzia)

EURIBOR 6 mesi, base 365, - valuta 1° giorno del mese (in caso di festività, primo giorno lavorativo successivo), rilevato trimestralmente (01/01 - 01/04 – 01/07 – 01/10).

Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra

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Aggiornato a 04/07/2016 - pag. 11 di 11 - FIA0208 - Apertura di credito in conto corrente tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto + 4 punti fissi Accertare quindi che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore a quanto così calcolato.

Consistenza media Ammontare medio delle somme che, nello stesso periodo, risultano a credito del titolare del conto; è pari quindi dalla somma delle consistenze giornaliere (saldi) divisa per il numero dei giorni compreso nel periodo considerato.

Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.

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