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RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

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DOC_IT\RR\321\321083 PE 220.319/def.

25 febbraio 1997 A4-0057/97

**II

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio sugli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (C4-0631/96 - 95/0166(SYN))

Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Jean-Thomas Nordmann

Commented [COMMENT1]:

(Emendamento ##)

##

(2)

I N D I C E

Pagina Pagina regolamentare ... 3 A. PROGETTO DI DECISIONE...4

(3)

Nella seduta del 24 maggio 1996 il Parlamento si è pronunciato in prima lettura sulla proposta di regolamento del Consiglio sugli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo.

Nella seduta del 12 dicembre 1996 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione, per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci nonché alla commissione per il controllo dei bilanci.

Nella riunione del 17 ottobre 1995 la commissione per lo sviluppo e la cooperazione aveva nominato relatore l'on. Nordmann.

Nella riunione del 20 gennaio 1997 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nella riunione del 25 febbraio 1997 ha approvato il progetto di decisione all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Rocard, presidente; Wurtz e Stasi, vicepresidenti;

Nordmann, relatore; André-Léonard, (in sostituzione dell'on. Dybkjær), Carlotti, Cunningham, Dimitrakopoulos (in sostituzione dell'on. Pomes Ruiz), Fernandez Martin, Gillis (in sostituzione dell'on. Corrie), Günther, Hory, Howitt (in sostituzione dell'on. Pons Grau), Junker, Kinnock, Liese, Lööw, Maij-Weggen (in sostituzione dell'on. Martens), McGowan, Needle (in sostituzione dell'on. Panagopoulos), Paasio, Pettinari, van Putten (in sostituzione dell'on. David), Robles Piquer, Sandbæk, Sauquillo Perez del Arco, Telkämper, Thomas (in sostituzione dell'on. Torres Couto), Vecchi e Verwaerde.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 25 febbraio 1997.

Il termine per la presentazione di emendamenti alla posizione comune e di proposte di reiezione della stessa sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la raccomandazione sarà esaminata.

(4)

A.

PROGETTO DI DECISIONE

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio sugli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (C4-0631/96 - 95/0166(SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura) Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0631/96 - 95/0166(SYN)) ()

- visto il suo parere in prima lettura sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0295) (),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 130 W del trattato CE, - visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0057/97),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

()) GU C 166 del 10.6.1996, pag. 234.

(),) GU C 310 del 22.11.1996, pag. 13.

(5)

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

(Emendamento 1) Considerando 9 (nuovo)

9. considerando che la Comunità si è impegnata a dar seguito alla Conferenza del Cairo, in particolare aumentando a 300 milioni di ECU entro il 2000 il suo sostegno finanziario a favore di programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;

(Emendamento 2) Articolo 11 La Commissione è assistita dal comitato

geografico competente per lo sviluppo. 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, vale a dire, a seconda del paese o della regione beneficiaria delle misure:

a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il Comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno n.

91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della Quarta Convenzione di Lomé, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;

b) per i paesi del Mediterraneo, il Comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92/CEE adottato dal Consiglio il 25 febbraio 1992;

c) per i paesi dell'America Latina e dell'Asia, il Comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92/CEE adottato dal Consiglio il 25 febbraio 1992.

(6)

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto relativo alle misure da adottare. Il Comitato presenta il proprio parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'approvazione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a adottare su proposta della Commissione.

Al momento delle votazioni in seno al Comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al succitato articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure prospettate sempreché esse siano conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Ove, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla consultazione del Consiglio, quest'ultimo non abbia deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato presenta il proprio parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso, procedendo a votazione.

Il parere è inserito nel verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del Comitato e lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta l'anno si procede a uno scambio di pareri in base alla presentazione, da parte del presidente della Commissione, degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.

3. Una volta l'anno si procederà a uno scambio di pareri in base alla presentazione, da parte del presidente della Commissione, degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei tre comitati di cui al paragrafo 1.

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