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INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

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INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

INDICAZIONI GENERALI

Interventi age-

volabili Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico è stata prevista una detrazione di imposta pari al:

55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio a l 5 giugno 2013;

65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013.

Per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di un condominio, la detrazione del 65% spetta anche per le spese so- stenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 , da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi.

Le spese in esame, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, devono essere relative:

 alla riqualificazione energetica degli edifici;

 agli interventi sull’involucro degli edifici;

 all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

- alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti do- tati di caldaie a condensazione. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Caratteristiche della agevola- zione.

L’agevolazione presenta, in linea generale, le caratteristiche e le regole previste per la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio differenziandosi, tuttavia, rispetto:

 all’entità dell’importo detraibile,

 al numero di rate,

 ad alcuni aspetti procedurali.

Infatti, innovando la disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d’imposta, il legislatore ha definito, per ciascun intervento agevolabile, l’importo massimo di detrazione fruibile, anziché il limite di spesa su cui applicare la percentuale di de- trazione.

ATTENZIONE

Le norme di attuazione in materia sono state individuate dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in concerto con il Ministro dello sviluppo e- conomico dell’11 marzo 2008 e successivamente più volte modificato.

L’evoluzione della normati- va.

Il beneficio fiscale, originariamente previsto per il solo periodo d’imposta 2007, è stato prorogato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) per le spese sostenute en- tro il 31 dicembre 2010.

La stessa Legge ha integrato la disciplina della detrazione estendendo il beneficio ad altre tipologie di interventi quali la sostituzione di impianti di:

 climatizzazione invernale non a condensazione, effettuati entro il 31 di- cembre 2009;

 climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, effettuati entro il 31 dicembre 2010.

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La Legge di Stabilità 2011 (Legge 220/2010) ha fissato al 31 dicembre 2011 la scadenza della detrazione del 55%.

Il più volte richiamato D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha disposto la proroga dell’agevolazione fiscale per tutto l’anno 2012.

Infine il Decreto Legge n. 63 del 2013 ha disposto la proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2013 e al 31 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni condominiali.

Riferimenti Legge finanziaria 27.12.2006 n. 296, commi da 344 a 349 Legge finanziaria 24.12.2007 n.244, commi da 20 a 24 DMEF 19.2.2007

Circolare AE del 31.5.2007, n. 36

Decreto Interministeriale 11.3.2008 e 7.4.2008 Legge stabilità 2011, art. 1, co.48 – allegato 1 D.L. 63/2013

Regole gene-

rali. L’agevolazione è ammessa, come tutte le detrazioni d’imposta, entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In so- stanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

La detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente il criterio di cassa. Rileva, quindi, la data in cui è stato effettuato il pagamento (bo- nifico) e non quella di emissione della fattura,

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del pagamento (bonifico) da parte dell’amministratore del condominio. In questo caso, la detrazione spetta al singo- lo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Non cumulabi- lità tra inter- venti di recu- pero del pa- trimonio edili- zio e 55%

Per la tipologia degli interventi previsti la detrazione del 55°% o 65% si sovrappone in molti casi a quella spettante per il recupero del patrimonio edilizio.

Il Decreto di attuazione specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cu- mulabili e pertanto il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra rispettando gli adempimenti specificamente previsti in rela- zione a ciascuna di esse.

Non cumulabi- lità tra contri- buti pubblici e 55%

Fino al 31 dicembre 2008, il beneficio fiscale era compatibile, invece, con altre a- gevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in ma- teria di risparmio energetico, erogati dal comune, dalla provincia o dalla regione o da altri enti locali.

In presenza di contributi, l’importo ammesso in detrazione deve corrispondere al co- sto effettivamente rimasto a carico del contribuente. Qualora l’erogazione di con- tributi avvenga successivamente e, quindi, la detrazione sia stata calcolata sull’intera spesa, l’ammontare del contributo dovrà essere assoggettato a tassazione separata.

ATTENZIONE

Si evidenzia che il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa al miglioramento dell’efficienza dell’energia, ha previsto che dal 1° gennaio 2009 , gli incentivi di ogni natura riconosciuti dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non siano cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

Il contribuente, pur avendo richiesto per il medesimo intervento l’assegnazione di

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eventuali contributi erogati da Enti locali o dalla Comunità Europea, può avvalersi della detrazione del 55 per cento fermo restando che qualora questi gli vengano effettiva- mente riconosciuti ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo presentando una dichia- razione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo ter- mini e modalità previsti dalla norma.

Riferimenti Allegato 2 – circolare 21E del 23.4.2010 dell’Agenzia delle Entrate.

La tabella che segue riassume gli interventi che, attualmente, danno diritto alla detra- zione.

ONERE SOSTENUTO

TIPO di ONERE dal

contribuente

per familiari a carico

per familiari non a carico Interventi

di riqualificazione energetica

SI NO NO

Interventi sull’involucro edilizio (pareti, pavimenti, finestre)

SI NO NO

Installazione

pannelli solari per la produzione di acqua calda

SI NO NO

Sostituzione

di impianti di climatizzazione invernale

SI NO NO

Tabella riepi- logativa

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INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

IMMOBILI e SOGGETTI INTERESSATI

Immobili og- getto degli in- terventi.

La detrazione relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al rispar- mio energetico, a differenza di quanto previsto per quella connessa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, inte- ressa i fabbricati situati nel territorio dello Stato:

di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, compresi quelli strumentali;

già esistenti, escludendo gli edifici di nuova costruzione.

La prova della esistenza dell’edificio è fornita:

 dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatasta- mento,

 dal pagamento dell’ICI o dell’IMU, ove dovuta.

Esclusione per gli edifici di nuova costru- zione.

Gli edifici di nuova costruzione sono esclusi dall’agevolazione.

L’esclusione è coerente con la finalità della norma che amplia la gamma delle incenti- vazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esisten- te, ma tiene conto che la normativa di settore adottata a livello comunitario prevede che tutti i nuovi edifici siano assoggettati a prescrizioni minime della prestazione ener- getica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.

Chi ha diritto alla detrazio- ne.

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti o meno nel terri- torio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari:

 le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni,

 gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,

 le società semplici,

 le associazioni tra professionisti,

 i soggetti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Ulteriori requi- siti per aver di- ritto alla detra- zione.

Ulteriore requisito è il possesso o la detenzione dell’immobile in base ad un tito- lo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato.

Hanno, quindi, diritto alla detrazione:

 il proprietario o il nudo proprietario;

 il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

 i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

 gli inquilini;

 chi detiene l’immobile in comodato.

Il diritto alla detrazione dei familiari.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché:

sostengano le spese,

le fatture e i bonifici siano a loro intestati,

i lavori siano eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, cioè nei quali si esplica la convivenza (sono, quindi, esclusi quelli eseguiti su immobili strumentali),

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la convivenza abbia carattere di stabilità (non sia episodica) e sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

Si ricorda che sono definiti familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

Riferimenti normativi: Circolare AE n. 34 del 4.4.2008, risposta 11.2

Il diritto alla detrazione del promissorio acquirente.

In analogia a quanto previsto per la detrazione su interventi di recupero del patri- monio edilizio se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, il promis- sorio acquirente dell’immobile ha diritto a fruire della detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

E’ però necessario che il contratto preliminare sia stato registrato presso l’Ufficio competente, mentre non è richiesta l’autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promettente venditore perché tale autorizzazione è implicitamente accordata in conseguenza dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente.

Casi di varia- zione della ti- tolarità.

In analogia a quanto previsto dalla prassi e dalla norma relativa al recupero del pa- trimonio edilizio le variazioni della titolarità dell’immobile sul quale vengono effet- tuati gli interventi finalizzati al risparmio energetico prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione stessa.

Compravendi- ta e donazio- ne.

COMPRAVENDITA.

Nel caso di compravendita di immobile sul quale è stato eseguito l’intervento agevo- labile prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente per- sona fisica dell’immobile, salvo diverso accordo tra le parti.

DONAZIONE.

Se il soggetto che ha eseguito l’intervento (donante) dona l’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo, salvo diversa previsione presente nell’atto di donazione.

Vendita di quota dell’immobile.

In analogia a quanto previsto dalla prassi e dalla norma relativa al recupero del patri- monio edilizio,

 la vendita di una quota dell’immobile non è idoneo a determinare un analo- go trasferimento del diritto alla detrazione, che può verificasi soltanto nell’ipotesi di cessione dell’intero immobile,

 la vendita di una quota di proprietà che determina il consolidamento dell’intera proprietà dell’immobile in capo all’acquirente, determina il tra- sferimento della residua detrazione al soggetto che ha acquisito la pro- prietà esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti.

Casi di suc- cessione ere- ditaria.

In caso di morte del soggetto titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi.

In questo caso, la detrazione compete solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

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Nel caso di coniuge che ha rinunciato all’eredità, pur mantenendo il diritto di a- bitazione, è stato precisato che la rinuncia all’eredità comporta il venir meno della condizione di erede e quindi, egli non possa fruire delle quote residue di detrazio- ne.

Trasferimento dell’inquilino e del comodata- rio.

La cessazione dello stato di locazione o comodato non comporta il venire meno del diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.

Diversamente, in caso di decesso del detentore la detrazione non si trasmette agli eredi.

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INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

INTERVENTI AGEVOLABILI

Interventi di ri- qualificazione energetica.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (di cui all’art. 1, com- ma 344).

Si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria neces- saria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio.

Per questa tipologia di intervento non sono state stabilite quali opere o impianti debbano essere realizzati per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.

Quindi, la categoria “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L’indice di prestazione energetica deve essere calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a 100.000,00 euro e corrisponde ad una spesa di 181.818,18 euro.

Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione mas- sima prevista per questi interventi è sempre pari a 100.000,00 euro ma corrisponde ad una spesa di 153.846,15 euro.

Interventi sull’involucro degli edifici.

Interventi sull’involucro degli edifici (di cui all’art. 1, comma 345).

Si tratta di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, ri- guardanti strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache o- rizzontali (coperture, pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano determinati requi- siti di trasmittanza termica.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%), la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a 60.000,00 euro e corrisponde ad una spesa di 109.090,90 euro.

Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione al 65%), la detrazione mas- sima prevista per questi interventi è sempre pari a 60.000,00 euro ma corrisponde ad una spesa di 92.307,69 euro.

Installazione di

pannelli solari. Installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346).

Per tali interventi si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di ac- qua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universi- tà.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a 60.000,00 euro e corrisponde ad una spesa di 109.090,90 euro.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a 60.000,00 euro ma corrispon- de ad una spesa di 92.307,69 euro.

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Sostituzione di impianti di cli- matizzazione invernale.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (di cui all’art. 1, comma 347).

Questi interventi consistono nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensa- zione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia.

Danno, inoltre, diritto all’agevolazione gli interventi finalizzati alla trasformazio- ne degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore.

A partire dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche g li interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produ- zione di acqua calda sanitaria.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a 30.000,00 euro e corrisponde ad una spesa di 54.545,45 euro.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a 30.000,00 euro ma corrispon- de ad una spesa di 46.153,84 euro.

Tipologie di spese agevo- labili

Per ogni intervento su descritto, è possibile fruire della detrazione anche per le spese relative a:

prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta;

opere edilizie funzionali e strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.

Per ciascun intervento sono state definite le condizioni ai fini della detraibilità e le ulte- riori spese ammesse.

Riassumendo La norma prevede limiti di detraibilità fissati in relazione ai singoli interventi age- volabili.

La tabella riassume le diverse tipologie di intervento e l’importo della detrazione massima fruibile.

Tabella

TIPO di INTERVENTO

SPESA AMMESSA

al 55%

SPESA AMMESSA

al 65%

DETRAZIONE MASSIMA Interventi di riqualificazione e-

nergetica 181.818,18 153.846,15 100.000,00

Interventi sull’involucro edilizio

(pareti, pavimenti, finestre) 109,090,90 92.307,69 60.000,00 Installazione pannelli solari per la

produzione di acqua calda 109.090,90 92.307,69 60.000,00 Sostituzione di impianti di clima-

tizzazione invernale. 54.545,45 46.153,84 30.000,00

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Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’inter- vento e, pertanto, in caso di comproprietà o di contitolarità di un diritto reale, cia- scun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di pos- sesso, ha diritto alla detrazione in relazione:

 alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico;

 sempre nel rispetto dei limiti previsti.

Per quanto concerne gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edifi- cio, tranne nel caso in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisca all’in- tero edificio e non a “parti” di esso.

Esempio L’esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come suddividere la detrazione in caso di spese sostenute da due comproprietari di un immobile su cui sono stati effettuati interventi sull’involucro dell’edificio.

Per un’unità immobiliare, posseduta in comproprietà, due soggetti hanno sostenuto nel 2013 (fino al 5 giugno) le se- guenti spese per un intervento sull’involucro dell’edificio:

- soggetto A € 60.000,00;

- soggetto B € 60.000,00.

In questo caso, poiché è stato superato il limite massimo ammesso di intervento per immobile (€ 109.090,90), l’importo che potrà essere indicato nella dichiarazione di ciascun comproprietario è € 54.545,00.

La tabella che segue sintetizza l’esempio appena proposto.

Tabella Anni precedenti Anno 2013 (*)

Contitolari Spesa sostenuta

Importo ammesso

Spesa sostenuta

Importo ammesso

Limite com- plessivo ammesso

A 0 0 60.000 54.545 <109.090,90

B 0 0 60.000 54.545 <109.090,90

La spesa per l’intervento sull’immobile è ricondotta a 109.090,90 (*) – per spese sostenute e pagate entro il 5.6.2013.

La prosecu- zione di inter- venti.

A partire dal 2008, ai fini del computo del limite massimo di detrazione ammessa per le spese sostenute che si configurano come prosecuzione di interventi:

 appartenenti alla stessa categoria,

 effettuati sullo stesso immobile,

occorre tener conto anche della detrazione fruita negli anni precedenti.

Esempio L’esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l’importo della detrazione spettante nel caso di in- terventi che proseguono nell’anno successivo a quello in cui sono iniziati.

Un contribuente, unico proprietario di un’unità immobiliare, ha sostenuto le seguenti spese per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale:

 nel 2012, € 40.000,00;

 nel 2013 (fino al 5 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento, € 20.000,00.

In questo caso, il limite massimo personale di € 54.545,00 è stato superato, quindi, l’importo della spesa sostenuta fino al 5 giugno 2013,nel 2012 che potrà essere indicata in dichiarazione è pari a € 14.545,00, dato dalla seguente opera- zione:

54.545,00 (limite massimo) – 40.000,00 (spesa sostenuta nel 2012) = € 14.545,00.

La tabella che segue sintetizza l’esempio appena proposto.

Tabella Anno 2012 Anno 2013

Spesa so- stenuta

Importo ammesso

Spesa so- stenuta (*)

Importo ammesso

Limite per- sonale ammesso 40.000 40.000 20.000 14.545 54.545,45

(*)-fino al 5.6.2013

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Prosecuzione di interventi in caso di conti- tolarità.

In analogia a quanto previsto per la detrazione su interventi di recupero del patrimonio edilizio, per verificare l’ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell’immobile nel corso degli anni, il contribuente deve produrre una dichiara- zione, debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l’importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei diversi periodi d’imposta.

Esempio L’esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l’importo della detrazione spettante nel caso di in- terventi che proseguono nell’anno successivo a quello in cui sono iniziati, effettuati da due comproprietari.

Per una unità immobiliare, posseduta in comproprietà, due soggetti hanno sostenuto le seguenti spese per l’installazione di pannelli solari:

 nel 2012, il soggetto A euro 40.000,00;

 nel 2012 il soggetto B euro 40.000,00

 nel 2013 (fino al 5 giugno), il soggetto A euro 30.000,00

 nel 2013 (fino al 5 giugno), il soggetto B euro 30.000,00

In questo caso i soggetti non hanno raggiunto il limite personale, ma devono rispettare il limite massimo ammesso di intervento per immobile.

Nella dichiarazione dei redditi di entrambi, quindi, potrà essere indicata una spesa ammessa per il 2013 pari a euro 14.545,00.

La tabella che segue sintetizza l’esempio appena proposto.

Tabella Anni precedenti Anno 2013 (*)

Contitolari Spesa sostenuta

Importo ammesso

Spesa sostenuta

Importo ammesso

Limite com- plessivo ammesso A 40.000 40.000 30.000 14.545 <109.090,90 B 40.000 40.000 30.000 14.545 <109.090,90

La spesa per l’intervento sull’immobile è ricondotta al limite di €. 109.090,90

(*) – spesa sostenuta fino al 5 giugno Più interventi

sullo stesso immobile.

Gli importi di 100.000,00 euro, 60.000,00 euro e 30.000,00 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano il limite massimo del risparmio d’imposta ottenibile mediante la detrazione.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempre che cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Esempio L’esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l’importo della detrazione spettante nel caso di più interventi effettuati sullo stesso immobile.

Un contribuente ha effettuato fino al 5 giugno 2013 i seguenti interventi:

 installazione di pannelli solari, per la quale ha sostenuto spese pari ad € 110.000,00;

 sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, per la quale ha sostenuto spese pari ad € 60.000,00.

In questo caso il contribuente può fruire della detrazione per le spese sostenute in relazione ad entrambi gli interventi effettuati, ma deve rispettare il limite massimo ammesso per ciascuno di essi.

La tabella che segue sintetizza l’esempio appena proposto.

Tabella Anno 2013 (*)

Intervento Spesa

sostenuta

Importo ammesso

Limite per singolo inter-

vento Installazione

pannelli solari 110.000 109.091 109.091

Sostituzione impianto di cli-

matizzazione invernale 60.000 54.545 54.545

(*) – spesa sostenuta fino al 5 giugno 2013.

La rateizza-

zione. A seguito di vari interventi normativi il numero di rate in cui suddividere la detrazione:

 varia da 3 a 10, per le spese sostenute nell’anno d’imposta 2008,

 è pari a 5, per le spese sostenute negli anni d’imposta 2009 e 2010,

 è pari a 10 per gli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013

Riferimenti Riferimento normativo: DL. 185/2008 convertito con modifiche in legge 28.1.2009, n. 2, articolo 29, comma 6.

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INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

ADEMPIMENTI

Adempimenti. Per fruire della detrazione del 55% - 65% è necessario assolvere ad una serie di a- dempimenti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007.

Il contribuente, infatti, deve aver:

 effettuato i pagamenti secondo le modalità stabilite;

 acquisito, al termine dei lavori, i documenti e le certificazioni previste;

 trasmesso, al termine dei lavori, alcuni documenti all’ENEA;

 trasmesso, per le spese sostenute dal 2009 relative ad interventi che pro- seguono oltre l’anno d’imposta, apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;

 conservato la documentazione relativa agli interventi realizzati.

ATTENZIONE

Il contribuente non in possesso dei documenti e delle certificazioni previste, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che at- testi che i lavori non sono stati ultimati.

La comunica- zione di inizio lavori.

Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario ef- fettuare alcuna comunicazione preventiva.

L’effettuazione degli interventi, pertanto:

 non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei con- fronti dell’Amministrazione finanziaria,

 né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della sa- lute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

La documen-

tazione. È necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti:

 il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

 il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento;

 la causale del versamento.

In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detra- zione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interes- sati al beneficio fiscale.

Le eccezioni. Come per la detrazione su spese di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario utilizzare il bonifico per:

 il pagamento delle ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai profes- sionisti,

 l’imposta di bollo,

 i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Le certifica-

zioni Per fruire dell’agevolazione fiscale il contribuente deve aver acquisito i seguenti do- cumenti:

(12)

.  l’asseverazione;

 l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;

 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la sche- da informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, pe- riti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.

Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abili- tato.

L’asseverazio-

ne. L’asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, consente di dimostrare che l’in- tervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti.

In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richie- ste.

Questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, qua- lora riguardi interventi di sostituzione di finestre e infissi o interventi per la clima- tizzazione invernale di potenza non superiore a 100 kw.

In base alle nuove disposizioni, per i lavori conclusi dal 6 agosto 2009, la assevera- zione può essere:

 sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;

 esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti ter- mici.

La certifica- zione energe- tica.

L’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.

Tale certificazione è prodotta dal tecnico abilitato che è tenuto ad utilizzare le pro- cedure stabilite dagli enti locali, al termine dei lavori.

In assenza delle citate procedure, sempre a fine lavori, il tecnico abilitato deve redigere un attestato di “qualificazione energetica” predisposto in conformità allo schema riportato nell’Allegato “A” del decreto del Ministro dello Sviluppo Economi- co dell’11 marzo 2008.

Le eccezioni.

Quando non è necessario lo attestato di certificazione energetica.

Non è richiesta la predisposizione e l’invio all’ENEA dell’Allegato A:

 per gli interventi di sostituzione delle finestre (comprensive di infissi) in singole unità immobiliari e per interventi di installazione di pannelli sola- ri, realizzati dal 1° gennaio 2008 .

L’obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007;

per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale conclusi dal 15 agosto 2009. L’obbligo rimane, invece, per gli interventi conclusi precedentemente.

(13)

La scheda in-

formativa. Il contribuente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizza- ti, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo.

Se l’intervento, effettuato nell’anno 2008, riguarda la sostituzione di finestre compren- sive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari, il contri- buente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato F.

La scheda deve contenere le seguenti informazioni:

 i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;

 i dati identificativi dell’edificio;

 la tipologia dell’intervento eseguito;

 il risparmio di energia che ne è conseguito;

 il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;

 l’importo delle spese utilizzato per il calcolo della detrazione;

 il costo delle spese professionali.

Trasmissione telematica all’ENEA

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA:

 copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A del decreto);

 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o F del decreto).

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo la ricevuta informatica (codice CPID) che costituisce garanzia che la do- cumentazione è stata trasmessa ed acquisita.

ATTENZIONE

Per “fine dei lavori” si intende il collaudo delle opere.

Decorrenza temporanea della trasmis- sione telema- tica all’ENEA.

Circa l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che lo stesso debba essere individuato nel giorno del c.d. “collaudo” dei lavori.

Riferimenti Risoluzione AE n. 244 del 11.9.2007

Come si con- siderano i 90 giorni in as- senza di col- laudo.

Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come ad esempio la sosti- tuzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tec- nico che compila la scheda informativa).

Non può, invece, ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di au- tocertificazione.

Riferimenti Circolare 21E del 23.4.2010, risposta 3.1 Le eccezioni.

Invio telemati- co all’ENEA a cura dello inte- ressato.

La documentazione può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta sem- plice, sempre entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, solo ed esclusi- vamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizio- ne negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

ATTENZIONE. Il nuovo sito ENEA per l’invio della documentazione di coloro che han- no ultimato i lavori nel 2009 è stato messo a disposizione a partire dal 30 Aprile 2009.

(14)

Di conseguenza l’ENEA ha comunicato che per gli interventi conclusi entro il 30 gennaio 2009 l'invio della documentazione tecnica prevista in funzione del tipo di in- tervento – allegato F oppure allegato A + allegati E – doveva essere effettuato tramite raccomandata semplice. all’indirizzo: ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando sulla busta “Riqualificazione energetica. Anno 2009”.

Errori nella compilazione della scheda informativa per l’ENEA.

Nel caso di errori commessi nella compilazione della scheda informativa da inol- trare all’ENEA, in via telematica, è possibile procedere a rettifica, anche oltre il ter- mine di novanta giorni dalla fine dei lavori.

Il nuovo invio, sempre telematico, deve riguardare non solo la scheda informati- va, ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento., deve essere fatto entro la presentazione della dichiarazio- ne dei redditi dell'anno a cui si riferisce la spesa.

Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell’ipotesi in cui:

- sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bo- nifico o della fattura,

- non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contri- buenti.

ATTENZIONE

Considerato che la detrazione compete solamente in relazione alle spese effetti- vamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all’invio della scheda informativa e vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata.

Riferimenti Circolare 21E del 23.4.2010, risposta 3.7

Prosecuzione

dei lavori. In base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008 i contribuenti che intendono fruire della detrazione del 55% - 65% devono assolvere ad un nuovo adempimento nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono ini- ziati.

L’obbligo consiste nell’invio all’Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2009.

I contribuenti devono inviare il modello di comunicazione esclusivamente per co- municare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Invio della do- cumentazione all’Agenzia delle Entrate.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.

La comunicazione non deve essere presentata:

 se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;

 se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Le persone fisiche devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle en- trate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Quindi le prime comunicazioni dovevano essere inviate a partire dall’anno 2010 relati- vamente a spese sostenute nel 2009.

(15)

Modalità di in- vio della do- cumentazione all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, diret- tamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

Per gli interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Ad esempio, un contribuente che, nel corso dell’anno 2013, ha iniziato lavori per inter- venti di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno 2014 e nel 2013 ha so- stenuto delle spese relative a tale intervento, deve inviare la comunicazione entro il 31 marzo 2014.

Mancato invio della comuni- cazione di prosecuzione.

La mancata osservanza del termine o l’omesso invio della comunicazione di prose- guimento dei lavori entro il 31 marzo non comportano la decadenza dal beneficio fi- scale, ma è, applicabile una sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) pre- vista per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tribu- tarie.

Riferimenti Circolare 21E del 23.4.2010, risposta 3.5.

La documen- tazione da conservare.

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’amministrazione finanziaria:

 l’asseverazione,

 la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA,

 le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate,

 le ricevute del bonifico attestante il pagamento.

Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere predispo- sta, acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella mille- simale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esi- bita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Tempi di con- servazione della docu- mentazione.

Ai fini del riconoscimento del beneficio, i documenti devono essere conservati fino al termine del quarto anno successivo all’ultimo utilizzo dell’onere.

Ad esempio, il contribuente che usufruisce per l’ultima volta, nella dichiarazione presentata nel 2013, della detrazione per spese di interventi finalizzati al rispar- mio energetico, dovrà comunque conservare la documentazione fino al 31 dicembre 2017.

Cause di de- cadenza dal beneficio.

Come previsto dal regolamento di attuazione la detrazione non viene ricono- sciuta e l’importo, eventualmente fruito, è recuperato nelle ipotesi riportate nella tabella sottostante.

(16)

Tabella

ADEMPIMENTO IRREGOLARITA’

ASSEVERAZIONE

Non è stata predisposta l’asseverazione (o, se prevista, la certificazione dei produttori) che consente di dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti richiesti.

INVIO DOCUMENTA- ZIONE all’ENEA

Non sono state trasmesse entro i termini previsti la copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica (Alle- gato “A”) e la scheda informatica (Allegato “E” o “F”) PAGAMENTI Il pagamento delle fatture non è effettuato secondo le moda-

lità previste.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI

Non sono conservati, trasmessi o esibiti i documenti com- provanti il sostenimento delle spese, a richiesta degli Uffici Finanziari.

(17)

INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

La COMPILAZIONE del MODELLO 730.

La sezione III

del quadro “E” Per usufruire della detrazione è necessario compilare la sezione IV del quadro E del modello 730.

Per l’indicazione delle spese sono disponibili 3 righi.

Per ogni anno,per ogni intervento effettuato e per ogni singola unità immobilia- re deve essere compilato un singolo rigo.

Se gli interventi effettuati sono superiori a 3 si dovranno utilizzare altri modelli 730, secondo le necessità.

TIPO di INTERVENTO

SPESA AMMESSA

al 55%

SPESA AMMESSA

al 65%

DETRAZIONE MASSIMA Interventi di riqualificazione

energetica 181.818,18 153.846,15 100.000,00

Interventi sull’involucro edili-

zio (pareti, pavimenti, finestre) 109.090,90 92.307,69 60.000,00 Installazione pannelli solari

per produzione di acqua calda 109.090,90 92.307,69 60.000,00 Sostituzione di impianti di cli-

matizzazione invernale 54.545,45 46.153,84 30.000,00

La rateizza-

zione La detrazione è riconosciuta sulla base di rate annuali, costanti e di pari importo, il cui numero dipende dall’anno in cui si sono effettuati i lavori.

Per le spese sostenute:

nell’anno 2008 la detrazione può essere stata ripartita in un numero di rate non inferiore a tre e non superiore a dieci,

nell’anno 2009 e 2010 è obbligatoria la ripartizione in cinque rate annuali,

nell’anno 2011, 2012 e 2013 è obbligatoria la ripartizione in dieci rate annua- li.

La compila- zione “inter- vento” e “an- no”.

La compilazione dei righi della Sezione IV avviene nel seguente modo:

 nella colonna 1 va indicato il codice che individua il tipo di intervento effet- tuato;

in particolare:

1. per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, 2. per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti,

3. per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, 4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

 nella colonna 2 va indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese.

La compila- zione “periodo 2013”

Nella colonna 3 (periodo 2013) va inserito nella relativa casella il codice:

1 nel caso di spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (de trazione del 55%)

2 nel caso di spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%)

La compila-

zione “casi Nella colonna 4 (casi particolari) va inserito nella relativa casella il codice:

(18)

particolari”. 1. nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2012 e ancora in corso nel 2013 (continuazione);

2. nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti il 2013 riguardino un immobi- le ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2013;

3. nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nel codici “1” e “2” (con- tinuazione dei lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazio- ne).

La ridetermi- nazione delle rate

La colonna 5 è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2013 hanno acquistato, ri- cevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008, e che intendono rideterminare il numero delle rate.

La detrazione potrà essere rideterminata solo in dieci rate.

Infatti, dal 1° gennaio 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci quote an- nuali di pari importo.

Nel caso in cui il contribuente si trovi nelle condizioni sopra indicate, in questa colon- na deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l’immobile è stato ereditato o acquistato).

Qualora detto numero risulti pari a 5 non è consentita la rideterminazione del numero delle rate in quanto coincidente con la scelta iniziale.

Il numero di

rate ammesse. Nella colonna 6 vanno indicate il numero di rate in cui deve essere ripartita la de- trazione:

se la spesa è stata sostenuta nel 2011, 2012 o 2013, si deve indicare il nume- ro 10;

se la spesa è stata sostenuta nell’anno 2009 o 2010 si deve indicare il nume- ro 5;

se la spesa è stata sostenuta nell’anno 2008 si deve indicare il numero di ra- te, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazione.

La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 5 (“ periodo 2008 rideterminazione ra- te”) in questa colonna si deve indicare il numero 10, (numero rate in cui è possibile ri- determinare);

Il numero di

rata Nella colonna 7 si deve indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2013. Pertanto, se le spese sono state sostenute:

 nel 2008 si deve indicare il numero 6,

 nel 2009 si deve indicare il numero 5,

 nel 2010 si deve indicare il numero 4,

 nel 2011 si deve indicare il numero 3,

 nel 2012 si deve indicare il numero 2,

 nel 2013 si deve indicare il numero 1.

La spesa so-

stenuta. Nella colonna 8 si deve indicare l’ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell’intervento:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice “1”), l’importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18, per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a

€ 153.846,15 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;

- interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e installazione di pannelli solari (codice “3”), l’importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a € 92.307,69 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013

(19)

- (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”), l’importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a € 46.153,84 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00

Contitolari e prosecuzione degli interven- ti.

Il limite massimo di spesa è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, deve essere suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa, in ra- gione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Se le spese sostenute consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in anni precedenti sullo stesso immobile occorre tener conto anche delle spese per le quali si è fruito della detrazione negli anni precedenti.

Esempio 1 Vediamo ora alcuni esempi di compilazione della sezione IV del quadro E.

Nel 2012, un contribuente ha iniziato un intervento sull’involucro dell’edificio e ha sostenuto spese per € 90.000,00.

Il 5 maggio 2013, in prosecuzione del medesimo intervento, ha sostenuto altre spese per € 40.000,00.

Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori ha trasmesso la documentazione prescritta all’ENEA, in qualità di unico avente diritto alla detrazione.

Limite di spesa: trattandosi dello stesso intervento che prosegue nel 2013 deve essere considerata la spesa sostenu- ta nel 2012.

In questo caso, poiché è stato superato il limite massimo di € 109.091,00, l’importo delle spese sostenute nel 2013 da indicare nella colonna 8 è dato dalla seguente operazione:

€ 109.091,00 (limite per immobile) - € 90.000,00 (spese sostenute nel 2012) = € 19.091,00.

La IV sezione del quadro E sarà cosi compilata:

Esempio 2 Nel 2012, due contribuenti hanno iniziato un intervento sull’involucro dell’edificio e hanno sostenuto le seguenti spese:

nel 2012, il soggetto A € 45.000,00, nel 2012, il soggetto B € 45.000,00.

In prosecuzione del medesimo intervento hanno sostenuto le seguenti spese:

Il 5 maggio 2013, il soggetto A € 20.000,00, il 5 maggio 2013, il soggetto B € 20.000,00.

Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è stata trasmessa la documentazione prescritta all’ENEA, indicando en- trambi i soggetti quali aventi diritto alla detrazione.

Limiti di spesa: poiché si tratta dello stesso intervento che prosegue in anni diversi deve essere considerata la spesa sostenuta nel 2012 da entrambi i soggetti al fine di verificare il non superamento del limite ammesso,

€ 109.091,00 (limite per immobile) - € 90.000,00 (spese complessive 2012) = € 19.091,00.

L’importo delle spese sostenute nel 2013 da indicare nella colonna 8 di ciascun contitolare sarà di € 9.545,50, arro- tondato a € 9.546,00.

La IV sezione del quadro E del contribuente “A” sarà cosi compilata:

(20)

Esempio 3 Il contribuente, unico proprietario di un’abitazione, ad agosto 2013, ha installato i pannelli solari.

Il soggetto, al termine dei lavori, ha acquisito tutta la documentazione per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche sostenute; è in possesso, quindi:

 della scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato F) della ricevuta di trasmissione all’ENEA della stessa;

 delle fatture pagate a mezzo bonifico bancario.

La spesa sostenuta per l’installazione dei pannelli è di € 20.000,00.

La IV sezione del quadro E sarà cosi compilata:

La detrazione spettante sarà così calcolata:

€ 20.000,00 : 10 = € 2.000,00 rata annua,

€ 2.000,00 x 65% = € 1.300,00.

Il Mod. 730-3 sarà così compilato:

CALCOLO DETRAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA DICHIARANTE CONIUGE

21 Detrazione per coniuge a carico ,00 ,00

22 Detrazione per figli a carico ,00 ,00

23 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00 ,00

24 Detrazione per altri familiari a carico ,00 ,00

25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00 ,00

26 Detrazione per redditi di pensione ,00 ,00

27 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00 ,00

28 Detrazione oneri e erogazioni liberali ,00 ,00

29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ,00 ,00

30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati ,00 ,00

31 Detrazione spese per interventi di risparmio energetico 1.300,00 ,00

32 Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione ,00 ,00

33 Altre detrazioni d’imposta ,00 ,00

41 Credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ,00 ,00

42 Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione ,00 ,00

43 Credito d’imposta reintegro anticipazione fondi pensione ,00 ,00

44 Credito d’imposta per mediazioni ,00 ,00

48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA ,00 ,00

(21)

INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO

I CHIARIMENTI dell’AGENZIA delle ENTRATE

Il principio di

cassa Se una persona fisica non imprenditore sostiene spese per interventi finalizzati al

risparmio energetico, in ossequio al principio di cassa, porterà in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2013 nella dichiarazione dei redditi relati- va all’anno d’imposta 2013 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2014 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2014, anche se riferite ad un unico intervento che prosegue per diversi periodi di imposta stessi (2012 e 2013).

Riferimenti Circolare 20E del 13.5.2011, risposta 3.3.

Soppressione dell’obbligo di indicazione del costo della manodopera in fattura.

In analogia con quanto già previsto per la detrazione su interventi di recupero del pa- trimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura, riguarda sia le spese sostenute nell’anno 2011, ma in data antecedente al 14 maggio 2011, sia le spese sostenute in anni precedenti.

Riferimenti Circolare 19E del 1.6.2012, risposta 1.3

Fruizione della detrazione del 55% - 65% e vendita dell’immobile.

La nuova normativa e la relativa prassi che disciplinano la fruizione della detra- zione per interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di cessione dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione, si applica anche alla detra- zione del 55% - 65% per interventi di riqualificazione energetica.

Pertanto, per gli atti stipulati dal 17.09.2011, in assenza di specifiche indicazioni sull’atto di trasferimento, le rate residue di detrazione competono all’acquirente.

La stessa disciplina si applica anche ai trasferimenti a titolo non oneroso quali donazioni e permute.

Si conferma che in caso di trasferimento per mortis causa la detrazione compete all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Riferimenti Circolare 19E del 1.6.2012, risposta 1.7

Come sanare il mancato in- vio della co- municazione di fine lavori.

Per sanare il mancato invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA entro i 90 gior- ni previsti dalla normativa, è possibile ricorrere al beneficio della cosiddetta “remis- sione in bonis”, ovvero effettuare la comunicazione entro il termine di presenta- zione della prima dichiarazione utile, pagando contestualmente una sanzione di € 258,00. Se ad esempio il termine ultimo per l’invio della comunicazione all’ENEA sca- deva il 30 giugno 2013, l’adempimento doveva essere effettuato entro il 30 settembre 2013.

Riferimenti Circolare 13E del 9.5.2013, risposta 2.2.

Comunicazioni

annullate Nel caso in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano erroneamente annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, le richieste di detrazione annullate non sono valide.

Tuttavia, l’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto:

fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla fine dei lavori;

oltre i 90 giorni, attraverso la remissione in bonis, se ne ricorrono i presup- posti.

Riferimenti Circolare 13E del 9.5.2013, risposta 2.3.

(22)

Compilazioni compilate ma non inviate.

Se la scheda informativa è stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto al relativo invio, la detrazione si consi- dera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del si- stema informatico o sia dovuto a cause imputabili all’ENEA.

In tutti gli altri casi, la detrazione non è concessa.

Riferimenti Circolare 13E del 9.5.2013, risposta 2.4.

(23)

Per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA di Roma, esclusi- vamente per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la certificazione energetica prevista dalla Legge 296/2006 mediante la compilazione di apposite schede informative che vengono indicate di seguito.

ALLEGATO “A”

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

(dati riferiti alla situazione successiva agli interventi)

Dati generali

(1) Ubicazione dell’edificio: ……….………..

(2) Anno di costruzione: ……….

(3) Proprietà dell’edificio: ………

(4) Destinazione d’uso: ………..

(5) Tipologia edilizia: ……….

Involucro edilizio

(6) Tipologia costruttiva: ………

(7) Volume lordo riscaldato V [m³]: ……….

(8) Superficie disperdente S [m2]: ………..

(9) Rapporto S/V [m-1]: ………

(10) Superficie utile [m2]: ………

(11) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

……….

……….

(12) Anno d’installazione del generatore di calore: ………

Impianto di riscaldamento

(13) Tipo di impianto: ……….

(14) Tipo di terminali di erogazione del calore: ………..

(15) Tipo di distribuzione: ………..

(16) Tipo di regolazione: ………

(17) Tipo di generatore: ……….

(18) Combustibile utilizzato: ……….

(19) Potenza nominale al focolare del generatore di calore [kW]: ……….

(20) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione:

………

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