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Dirigenza Ssn. Illegittimi i licenziamenti con 40 anni di contribuzione - Quotidiano Sanità

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Segreteria Nazionale Anaao Assomed Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma Telefono 064245741 – fax 0648903523 e-mail: [email protected]

www.anaao.it 1

C I R C O L A R E I N F O R M A T I V A

30 marzo 2012

I LICENZIAMENTI CON 40 ANNI

DI CONTRIBUZIONE SONO ILLEGITTIMI

RESTA PIENAMENTE IN VIGORE LA LEGGE 183/2010 CHE PREVEDE LA PERMA- NENZA IN SERVIZIO FINO AI 40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO.

Nuova puntata della rottamazione che sulla base dell’incrocio di disposizioni legislative e c ircolari lascia il campo a interpretazioni spesso interessate o capziose.

È un fatto assolutamente certo che la legge 183/2010 che consente solo alla dirigenza medica e del ruolo sanitario del SSN di proseguire il rapporto di lavoro, a domanda, fino al 40° anno di servizio effettivo, è tutto- ra valida e in vigore e non è stata abrogata da nessuna successiva disposizione di legge.

Parimenti la stessa legge stabilisce un limite di 70 anni per la permanenza in servizio.

Consigliamo comunque a coloro che intendano restare in servizio di comunicare tale volontà alle Aziende prima del compimento del 40° anno di contribuzione e prima dei 65 anni in quanto la legge prevede l’istanza dell’interessato per il maturare del diritto.

La legge 214/2011 (“salva-Italia”) prevede che “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza……….fino all’età di settant’anni”.

Anche la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 ha ricordato che rimangono vincolati, per tutti i dipen- denti pubblici, i limiti fissati dalla normativa generale e quelli stabiliti per particolari categorie.

Come è noto per la dirigenza medica e sanitaria di ruolo del SSN tale limite ordinamentale è quello previsto dalla legge 183/2010 che pertanto rimane pienamente in vigore.

Del tutto illegittimo è quindi il licenziamento di soggetti con meno di 65 anni, in presenza di 40 anni di contri- buzione (compresi i riscatti).

Contro questi atti l’Associazione provvederà ad opportuna tutela legale.

Il Segretario Nazionale

Anaao Assomed Costantino Troise

Nelle pagine seguenti:

- nota del Consulente legale Anaao Assomed - Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012

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SERVIZI ANAAO ASSOMED

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Telefono 064245741 – fax 0648903523

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NOTA in merito a: “Funzione Pubblica – Circolare n. 2/2012: Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni – art. 24, dl. 201/2011 convertito in L. 214/2011”.

L’art. 24, comma 4, del decreto legge 201/2011 - convertito in legge n. 214 del 2011 - prevede che “Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di tra- sformazione calcolati fino all'età di settant'anni (…)”.

Tale disposizione ha confermato la vigenza delle disposizioni speciali che fissano limiti massimi di età per la permanenza in servizio in ciascun settore del pubblico impiego.

Ne consegue che, con specifico riferimento alla categoria della dirigenza medica, risul- ta tuttora vigente la previsione di cui all’art. 22 (rubricato “Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale”) della legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), il quale disciplina il limite massimo di età per il pensionamento del dirigente medico.

Quest’ultima disposizione stabilisce che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi com- presi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacin- quesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può supe- rare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.

Pertanto, anche successivamente l’entrata in vigore del decreto legge 201/2011, il diri- gente medico può permanere in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo e, comunque, fino ai 70 anni di età.

Tale interpretazione è stata ribadita dal Dipartimento della Funzione pubblica nella cir- colare n. 2 dell’8.03.2012: “l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i di- pendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in ba- se all’art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all’art. 12 della L.

n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica an- che alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie”, come appunto quello dettato dall’art. 22 della legge 183/2010 per la dirigenza medica.

***.***.***

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Inoltre, l’art. 24, comma 4, decreto legge 201/2011, introduce la facoltà di rimanere in servizio fino a 70 anni di età, la quale si applica a “i lavoratori e le lavoratrici la cui pen- sione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima”, vale a dire sia ai dipendenti pubbli- ci che privati, “fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza”.

In altri termini, secondo la disposizione in esame, i dipendenti pubblici possono rimane- re in servizio fino ai 70 anni di età, con l’unico vincolo dell’insuperabilità del limite mas- simo per il collocamento a riposo previsto dalle disposizioni speciali.

Per la dirigenza medica e s anitaria, come detto, tale limite ordinamentale è fissato dall’art. 22, comma 1, legge 183/2010 nei 70 anni di età anagrafica.

Pertanto, in base al combinato disposto dell’art. 24, comma 4, decreto legge 201/2011 e dell’art. 22, comma 1, legge 183/2010, appare sostenibile che per la dirigenza medi- ca il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato fino al limite massimo ordina- mentale vigente per tale categoria di dipendenti pubblici, vale a dire fino ai 70 anni di età.

Quest’ultima conclusione non è smentita dalle considerazioni contenute dalla succitata circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, secondo cui la permanenza in ser- vizio fino ai 70 anni sarebbe incompatibile con la perdurante vigenza dei limiti ordina- mentali, che prevedono il collocamento dei pubblici dipendenti ad età anagrafiche infe- riori.

Infatti, come detto, la normativa speciale relativa alla dirigenza medica prevede quale limite ordinamentale massimo i 70 anni di età, che coincidono con la soglia massima di prolungamento del rapporto fissata dall’art. 24, comma 4, decreto legge 201/2011.

Pertanto, con specifico riferimento alla categoria della dirigenza medica, la permanen- za in servizio fino ai 70 anni di età non sembra configgere con alcun limite ordinamen- tale, risultando confermato che la prosecuzione del rapporto può essere richiesta dal dirigente medico anche superato il quarantesimo anno di servizio effettivo.

Avv. Francesco Maria Mantovani Consulente legale Anaao Assomed

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