• Non ci sono risultati.

CONVENZIONE TRA VISTI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "CONVENZIONE TRA VISTI"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

CONVENZIONE TRA

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE E

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO

“MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO AL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTA’ IN “ SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI

INTERNAZIONALI (CLASSE 15 )”

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE (c.f.80008870752),con sede legale in Lecce, viale Gallipoli, 49, nella persona del Magnifico Rettore Prof. Oronzo Limone ,

E

il DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, in persona del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Prefetto Luciano ROSINI,

VISTI

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed, in particolare, l’art.8;

(2)

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

- il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie;

- la legge 28 dicembre 2001 n. 448 , che, all’art. 22, comma 13, recita testualmente: “al personale delle amministrazioni pubbliche, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l’Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università”;

PREMESSO

- che è interesse del Dipartimento della Pubblica Sicurezza consentire al personale della Polizia di stato una preparazione di livello universitario ed offrire l’opportunità di valorizzare i percorsi formativi compiuti presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto dall’art.22, c.13, legge n.448/2001 e dal D.M.

n.509/1999;

- che l’Università degli Studi di Lecce ha condiviso l’obbiettivo di una collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato.

(3)

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

- che, per quanto riguarda i corsi attivati dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato, per i ruoli di Agenti, Sovrintendenti, Ispettori e Commissari, buona parte degli insegnamenti e dei programmi didattici hanno contenuti rilevanti in comune con insegnamenti e programmi previsti per il corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, classe n.15 attivato presso l’Università degli Studi di Lecce.

- che il corso di Laurea Interfacoltà in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, tenendo conto degli obbiettivi formativi specifici caratterizzanti tale corso ha individuato, l’ammontare di crediti formativi riconoscibili e spendibili presso il medesimo corso di laurea, nonché gli insegnamenti da sostenere ai fini del conseguimento del relativo titolo finale;

- che le parti prendono atto delle deliberazioni assunte, rispettivamente dalla facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 22/07/2004, verbale n.28, e dal corso di laurea interfacoltà scienze politiche e delle relazioni internazionali nella seduta del 26/01/2004, verbale n.14;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse sopra citate formano parte integrante della presente convenzione.

ART.2

L’Università degli Studi di Lecce e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato (di seguito denominate parti) si impegnano ha collaborare per consentire ed attuare il riconoscimento in crediti formativi, da spendere ai fini del conseguimento dei titoli universitari previsti dal decreto ministeriale n.509/99, degli studi compiuti dagli appartenenti alla Polizia di Stato che abbiano frequentato i corsi di formazione presso gli

(4)

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

ART.3

Il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti ai diversi percorsi didattici, è riportato nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante della presente convenzione (allegati 1,2 e 3).

ART. 4

L’Università degli Studi di Lecce riconosce, ai fini del conseguimento della Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, ulteriori crediti formativi, per un massimo di 20, agli appartenenti della Polizia di Stato che abbiano effettuato ulteriori corsi formativi presso gli Istituti di Istruzione della Polizia.

ART.5

Gli aspiranti al corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali devono essere in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore, di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dei crediti formativi, secondo i criteri enunciati nelle allegate tabelle dovrà risultare da apposita certificazione da cui si evinca, oltre al conseguimento del relativo attestato del corso, l’eventuale votazione degli esami sostenuti ed ogni ulteriore informazione utile alla valutazione del curriculum svolto presso la Polizia di Stato. Detta certificazione dovrà essere esibita dall’interessato in sede di iscrizione.

(5)

Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

ART.6

Per quanto riguarda ogni ulteriore integrazione alla presente Convenzione e per l’applicazione dei suoi contenuti sarà costituito un Comitato Tecnico, composto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Lecce (o un suo rappresentante), dal Direttore degli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato (o un suo rappresentante), dal Preside del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

ART.7

Gli allievi ammessi al corso di laurea, in base alla presente convenzione, sono studenti universitari a tutti gli effetti e dovranno sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.

ART. 8

La presente convenzione, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati avrà durata quinquennale a decorrere dal prossimo anno accademico 2004/2005

ART.9

La convenzione potrà essere rinnovata formalmente, previa deliberazione da parte degli organi di governo dell’ateneo. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare, con preavviso di almeno cinque mesi, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.10

L’eventuale recesso di una delle parti, non inficerà il riconoscimento dei crediti formativi effettuato in favore di studenti già iscritti al corso di studio

(6)

Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

ART.11

L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla carriera degli studenti appartenenti alla Polizia di stato in virtù della presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal decreto Legislativo 196/2003, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di privacy.

.

ART. 12

Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Roma,

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI LECCE

IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

(Luciano Rosini)

IL RETTORE (Oronzo Limone)

Riferimenti

Documenti correlati

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al

IL QUESTORE DI FROSINONE PROPONE IL CONFERIMENTO DI 4 LODI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI CASSINO (FR), PER UN INTERVENTO DI POLIZIA

Coordina e pianifica le attività di controllo delle frontiere svolte dalla specialità della Polizia di Frontiera della Polizia di Stato, anche pe r quanto concerne

683 del 2 febbraio 2018, nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 ISF2 “Border & Visa”, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale elaborata

Oggetto: Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104

BANCA DATI.. In base alla Costituzione italiana, un requisito necessario per essere eletti Presidente della Repubblica è avere compiuto:. A) 50 anni B) 60 anni C) 18 anni D)

Circolare del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e

L’attuale situazione epidemiologica continua a richiedere particolare attenzione e tempestività di azione, oltre che in termini di prevenzione primaria, per le cui misure si rimanda