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La relativa problematica restò, infatti, limitata al destino della dote.

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I

PREMESSA

Le XII Tavole introdussero una separazione concettuale e pratica tra matrimonio e manus (Gai 1,111), rendendo possibile la persistente soggezione della donna coniugata alla potestas paterna e, alla morte di lui, la titolarità di un patrimonio personale. Viene quindi considerata non corretta la distinzione tra matrimonio cum manu e matrimonio sine manu, poiché il matrimonium romano era unico.

A sua volta, la celebre vicenda di Spurio Carvilio Ruga (che si svolse nel 231 o nel 227 e dovette la propria notorietà non all'essere il primo caso di divorzio - un caso precedente risale al 304 - ma ad un uso abusivo del consilium domesticum, utilizzato, con un ragionamento cavilloso già illustrato da Savigny, per espellere dalla familia una donna in manu sterile ma priva di colpe) inaugurò l'ingresso nell'ordinamento giuridico delle cautiones rei uxoriae, dirette a garantire, in caso di divorzio, il recupero, in tutto o in parte, della dote.

Il divorzio cessò, in tal modo, di essere valutato come sanzione per venire posto in rapporto con la semplice volontà individuale di conseguirlo (cioè con la cessazione di quella che verrà definita affectio maritalis), sia da parte dell'uomo (alla cui potestas i figli restavano in ogni caso sottoposti) che della donna.

La relativa problematica restò, infatti, limitata al destino della dote.

Si aprì tuttavia, sotto questo profilo, una complessa riflessione giuridica, in quanto le stipulationes contratte prima o durante il matrimonio (D. 23,4,1), o, addirittura, in occasione del suo scioglimento non potevano prescindere (giacché né l'uomo né la donna avrebbero potuto, in caso contrario, accettarle) dall'intervento della culpa che aveva dato origine allo scioglimento.

Poiché, d'altra parte, sempre fu valido il principio, enunciato da

Papiniano, non ab eo culpa dissociandi matrimonii procedit, qui

nuntium misit, sed qui discidii necessitatem inducit, è chiaro che il

divorzio comportava una coda conseguente all'accertamento della

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II

culpa viri o della culpa mulieris, attraverso un procedimento con probabilità collegato all'oscuro iudicium de moribus.

Il che, a maggior ragione, avveniva in caso di esperimento dell'actio

rei uxoriae, la quale, in origine, lasciava al giudice un ampio margine

di discrezionalità, in quanto in bonum et aequum concepta e non

fondata, dunque, come l'altra sull'esigenza di piena corrispondenza tra

intentio e condemnatio. Di carattere più tardo (e frutto,

verosimilmente, della cristallizzazione di una prassi processuale) è

infatti la rigida distinzione delle sextae propter liberos e propter mores

che si legge in Tit. Ulp. 6,9. Il presente lavoro intende dare atto dello

stato della dottrina in materia offrendo spunti di riflessione su una

simile complessa materia.

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