• Non ci sono risultati.

in serra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "in serra"

Copied!
138
0
0

Testo completo

(1)

Salute

Linee guida

per un uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari in serra

agricoltura ambiente

Sicurezza

Linee guida per un uso sostenibile dei pr odotti fitosanitari in serra

(2)

Linee guida

per un uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari

in serra

(3)
(4)

Scopo del lavoro

Numerosi studi condotti a livello europeo su orticoltura e floricoltura in ambiente protetto hanno evidenziato diversi punti critici e carenze nella gestione dei prodotti fitosanitari che riguardano sia aspetti strutturali sia comportamentali.

L’eterogeneità delle colture, delle zone di produzione e conseguentemente degli ambienti di lavoro (tipologie di apprestamenti protettivi), nonché l’impiego di strumentazioni spesso assemblate o più semplicemente adattate in loco (attrezzature per la distribuzione) e la mancanza in fase progettuale di appositi spazi nelle serre per l’effettuazione delle operazioni di pre- e post- trattamento determinano condizioni non sempre adeguate per la sicurezza dell’operatore e dell’ambiente.

Scopo del presente lavoro è, pertanto, quello di condividere con tecnici, consulenti, agricoltori e distributori specifiche “Linee guida” che indirizzino le aziende agricole verso un processo di miglioramento continuo delle scelte e delle pratiche operative partendo da quelle che possono determinare maggiori rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Nella strutturazione del documento le diverse attività che si svolgono in ambiente protetto sono state valutate mettendo a confronto la situazione attuale con le richieste che emergono dall’applicazione delle più recenti normative europee (D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 e Decreto Interministeriale del 22/01/2014, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e Direttiva 2009/127/CE emendamento alla Direttiva Macchine); sono stati presi in considerazione, inoltre, gli spunti di riflessione emersi all’interno di un progetto internazionale denominato OASIS che ha coinvolto ricercatori ed esperti italiani, spagnoli e greci.

Nella stesura sono state tenute come base le “Linee guida per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”

e mantenuta la suddivisione in fasi che ripercorre il ciclo di vita del prodotto fitosanitario dal momento dell’acquisto e trasporto in azienda, all’applicazione sulle colture fino al successivo smaltimento delle acque di risulta dei trattamenti e dei rifiuti solidi.

introduzione

Le 6 fasi su cui si sviluppano le linee guida sono:

1

acquisto e trasporto;

2

stoccaggio;

3

pianificazione trattamento e preparazione miscela;

4

trasferimento in campo;

5

esecuzione trattamento;

6

operazioni successive al trattamento.

Per ciascuna fase, le “Linee guida” riportano:

0

i punti chiave e le priorità;

0

un diagramma di flusso che evidenzia schematicamente le diverse scelte o i comportamenti da adottare;

0

una descrizione delle soluzioni strutturali e/o comportamentali per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2 3

(5)

Scenario d’applicazione

del progetto

In Italia la coltivazione in ambiente protetto ha una notevole importanza economica, con superfici investite di circa 31.500 ha per le colture orticole (ISTAT 2013) e di oltre 5.000 ha per quelle floricole (ISTAT 2005).

Le principali aree produttive si trovano nel sud Italia, in Campania e Sicilia in particolare, ma importanti distretti sono localizzati anche in Lazio, Veneto e Lombardia.

Il panorama delle specie è molto variegato, così come variano gli apprestamenti protettivi che vanno da strutture relativamente semplici ma molto diffuse in ambiente mediterraneo, quali serre fredde o tunnel piccoli e grandi, a serre ad elevato contenuto tecnologico, dotate di impianti di condizionamento climatico e spesso caratterizzate dall’adozione di soluzioni innovative.

E proprio l’innovazione tecnologica rappresenta un indirizzo condiviso da tutto il settore: aumento della produttività, riduzione dei costi mantenendo inalterata la qualità del prodotto e maggior efficienza nell’impiego di risorse, quali suolo, acqua ed energia, sono gli obiettivi considerati essenziali per garantire competitività in un mercato sempre più globale, fortemente influenzato dalla stagionalità o dalle ricorrenze e, ora, particolarmente esigente anche in termini di sostenibilità.

Diversi i progetti e i filoni di lavoro proposti e sviluppati anche a livello internazionale su queste tematiche:

dalle strutture delle serre all’automatizzazione di alcune operazioni, dall’utilizzo di fonti rinnovabili allo sviluppo di nuove tecniche colturali.

Minori investimenti, in relazione alla rilevanza quale fattore produttivo, sono stati invece fatti per migliorare la gestione dei prodotti fitosanitari.

Ne sono conferma alcune indagini condotte in Italia in aziende agricole diverse per regione di appartenenza, dimensione e tipologia di coltura: le criticità rilevate dimostrano come sia necessario intervenire non tanto genericamente su una riduzione dell’impiego quanto piuttosto sul corretto utilizzo nel suo complesso.

(6)

introduzione

Da sottolineare che analoghe ricerche condotte in aziende con colture di pieno campo hanno portato a risultati per alcuni aspetti simili, mettendo così in risalto l’importanza di un approccio multidisciplinare e non settoriale a questa tematica.

Fattori critici di contesto

Arretratezza tecnologica delle serre Assenza di spazi dedicati (preparazione miscela, corridoi)

possibile presenza nello stesso apprestamento di colture a diverso stadio fenologico e/o colture appartenenti a diverse specie botaniche

Numero elevato di trattamenti con prodotti fitosanitari

Fattori critici operativi Attrezzature di distribuzione Dispositivi di protezione

individuale Gestione dei prodotti fitosanitari Arretrate o non a norma Dotazione insufficiente e/o non

adeguata

Aree dedicate e dotazione per la preparazione della miscela carenti

parametri di distribuzione poco

regolabili Corretta scelta in funzione delle fasi operative

pressione d’esercizio e volume

di distribuzione non idonei Trasporto non in sicurezza

della miscela

Manutenzione e controllo

funzionale carenti Manutenzione e corretta

gestione Gestione non adeguata delle

rimanenze dal trattamento

Sistemi di lavaggio dell’impianto

assenti Smaltimento acque di lavaggio

dell’impianto non appropriato

per gli scopi di queste “Linee guida” si è deciso, per quanto possibile, di non procedere approfondendo gli argomenti in funzione di caratteristiche peculiari legate a tipologie di serre, singole colture o a differenze di areali di coltivazione. Si è cercato, piuttosto, di individuare aspetti comuni o di maggior diffusione sui quali incentrare lo sviluppo di Buone pratiche, lasciando a chi opera a livello locale le considerazioni più specifiche dettate dalla realtà pratica.

Tutto questo anche in attesa di una più chiara definizione e applicazione del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la verifica dei requisiti specifici per le attrezzature di distribuzione dei prodotti fitosanitari già in uso in azienda agricola.

per un inquadramento dei diversi apprestamenti protettivi si rimanda all’Allegato 2 che riporta la classificazione fatta da EFSA nel documento “Data Collection of Existing Data on Protected Crop Systems in the European Member States - Coding Manual”.

TAbellA 1 - 2

Principali fattori critici di contesto (TAbellA 1) e fattori critici operativi nella gestione dei prodotti fitosanitari (TAbellA 2)

4 5

(7)

Introduzione propedeutica

Vengono di seguito riportate alcune indicazioni funzionali alla corretta interpretazione dei capitoli successivi.

Le principali normative del settore

Il quadro normativo relativo al settore dei prodotti fitosanitari nell’Unione Europea è caratterizzato da una complessa legislazione che riguarda l’autorizzazione, l’etichettatura, i limiti massimi di residuo e l’utilizzo.

Tutti gli ambiti sono quindi oggetto di specifici regolamenti o direttive comunitarie. I regolamenti sono direttamente applicabili come leggi dell’UE, mentre le direttive devono essere recepite attraverso appositi decreti dalle singole nazioni.

Nel caso della Direttiva 2009/128/CE è stato necessario un decreto di recepimento nel nostro ordinamento (D.Lgs. 150/2012) che a sua volta ha prescritto la progettazione del “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (pAN), formalizzato nel decreto interministeriale del 22/01/2014.

Il pAN definisce, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola nazione dell’UE, gli obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi.

I recenti adeguamenti normativi riguardano numerosi ambiti tra loro interconnessi. Data la complessità degli adempimenti, i tempi di implementazione saranno necessariamente lunghi, richiedendo periodi di transizione pluriennali.

Nella presente pubblicazione, al fine di evidenziare meglio le implicazioni e le relative ricadute nel settore, saranno considerati alcuni aspetti nella loro configurazione definitiva, ove possibile, anche se si trovano tuttora in corso di definizione.

TemATicA normATivA FAse

Autorizzazione Regolamento (CE) n. 1107/2009 Implementazione

Classificazione, etichettatura ed

imballaggio Direttiva 1999/45/CE (DpD)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLp) Implementazione Limite massimo di residuo (LMR) Regolamento (CE) n. 396/2005 A regime

Uso sostenibile Direttiva 2009/128/CE Implementazione

TAbellA 3

Quadro normativo relativo ai prodotti fitosanitari

(8)

introduzione

Definizione di prodotto fitosanitario

Regolamento (CE) n. 1107/2009

per prodotti fitosanitari si intendono i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a uno dei seguenti impieghi:

a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

c. conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

d. distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

e. controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

La nuova distinzione funzionale dei prodotti fitosanitari

La Direttiva 2009/128/CE delinea la figura dell’utilizzatore professionale: “persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un’attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori”.

A partire dal 26 novembre 2015, inoltre, i prodotti fitosanitari saranno suddivisi in due nuove categorie:

Uso professionale

Uso non professionale

0

Sostanze attive: si intendono le sostanze, compresi i microrganismi, che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali.

0

Antidoti agronomici: sostanze o preparati aggiunti ad un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici del prodotto stesso su certi vegetali.

0

Sinergizzanti: sostanze o preparati che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti sopra citati per i prodotti fitosanitari, possono potenziare l’attività della sostanza attiva o delle sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario.

0

Coformulanti: sostanze o preparati che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né sostanze attive né antidoti agronomici o sinergizzanti.

0

Coadiuvanti: sostanze o preparati, costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore e immessi sul mercato, che l’utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l’efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

6 7

(9)

Uso professionale

Tutti i formulati attualmente in commercio a esclusione dei prodotti destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma amatoriale e destinate al consumo famigliare. per l’acquisto e l’impiego di questi prodotti sarà obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo previto dalla Direttiva 2009/128/CE a prescindere dalla loro attuale classificazione ed etichettatura.

Uso non professionale

Nuova tipologia introdotta con l’applicazione della direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. potranno essere acquistati anche da chi non sarà in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.

I criteri specifici che caratterizzeranno questi prodotti saranno definiti da uno specifico decreto che dovrà emanare il Ministero della Salute. Rientreranno in questa categoria:

i prodotti per l’impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico;

i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare.

Saranno acquistabili anche da chi non sarà in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.

Formazione e certificati di abilitazione

Con l’approvazione del pAN sono state modificate le norme relative alla formazione degli utilizzatori professionali e dei distributori; viene introdotto inoltre l’obbligo della formazione anche per la figura del consulente che in precedenza non era contemplata nelle normative nazionali.

A partire dal 26 novembre 2014 le Regioni e le province autonome hanno attivato il nuovo sistema di formazione, mentre dal 26 novembre 2015 diventa requisito obbligatorio il certificato di abilitazione:

all’acquisto e all’utilizzo, per gli utilizzatori professionali che acquistano per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari o coadiuvanti: questa abilitazione è necessaria anche per coloro che semplicemente utilizzano i prodotti fitosanitari. È questo un aspetto importante e rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa che prevedeva l’obbligo dell’abilitazione per l’acquisto ma non per l’utilizzo. Concretamente significa che in un’azienda agricola deve possedere l’abilitazione colui che acquista i prodotti ma anche colui che li distribuisce se è una persona diversa;

alla vendita, per la distribuzione sul mercato (all’ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali. La formazione e relativa valutazione ai fini del rilascio di questo certificato di abilitazione valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari;

alla consulenza, per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. Chi è in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all’attività di consulenza.

La formazione e la relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulente valgono anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

>

>

(10)

introduzione

per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all’acquisto e all’utilizzo, alla vendita, alla consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al superamento dell’esame di abilitazione (per maggiori informazioni su requisiti di accesso, esenzioni ai corsi e argomenti trattati si rimanda al decreto interministeriale relativo al pAN).

L’esame è previsto solo in fase di rilascio; per ottenere il rinnovo, la validità è di 5 anni, è sufficiente l’attestazione di frequenza ai corsi specifici o iniziative di aggiornamento definite dalle Regioni e province autonome anche attraverso un sistema di crediti formativi.

Dovendo l’Italia transitare dal precedente sistema normativo a quello introdotto dal pAN, sono mantenute valide le abilitazioni all’acquisto o alla vendita rilasciate o rinnovate prima del 26 novembre 2014.

Si ribadisce che il certificato di abilitazione è indispensabile per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale.

pericolo e Rischio

La classificazione determina il tipo e la gravità dei rischi di una sostanza o miscela (formulato nel caso dei prodotti fitosanitari), seguendo criteri prefissati e armonizzati a livello mondiale ed europeo.

Attraverso l’etichettatura e le schede di sicurezza (SDS) vengono comunicati la tipologia e la gravità dei pericoli intrinseci: chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici. Il pericolo non è connesso all’uso ma rappresenta una caratteristica specifica e intrinseca di una sostanza o di un prodotto fitosanitario.

La valutazione del pericolo non deve essere pertanto confusa con la valutazione del rischio che invece pone in relazione la pericolosità con l’esposizione effettiva degli esseri umani o dell’ambiente alla sostanza o miscela. Il processo di valutazione e autorizzazione dei prodotti fitosanitari si basa sulla valutazione dei rischi.

TAbellA 4

modalità per l’ottenimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari

Utilizzatori professionali

(maggiorenni) Tipo di corso obbligo del corso di

formazione obbligo dell’esame di abilitazione Con diploma di istruzione superiore di durata

quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie

Base No

Aggiornamento No

Con diploma o laurea non ricadenti nelle precedenti

categorie Base

Aggiornamento No

8 9

(11)

Si corre un rischio solo quando si è esposti a un pericolo (Rischio = pericolo x Esposizione). Le due componenti del rischio sono oggetto di analisi, valutazione, gestione e comunicazione.

I dispositivi di protezione individuale (DpI) e le misure di mitigazione servono a limitare o annullare l’esposizione rendendo il rischio controllato e accettabile in tutte le condizioni.

Classificazione, etichettatura e

imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento (CE) n. 1278/2008 (CLP, Classification, Labelling and Packaging) è in vigore dal 20 gennaio 2009 e riguarda sostanze attive e altri componenti, miscele (formulati).

È rivolto a tutti coloro che producono e utilizzano sostanze chimiche o miscele, inclusi biocidi e prodotti fitosanitari, indipendentemente dal loro quantitativo. Non si applica al trasporto, sebbene i criteri per la determinazione delle proprietà chimico-fisiche derivino dalle norme sul trasporto.

Esso ha sostituito gradualmente la Direttiva 1999/45/CE conosciuta anche come Direttiva preparati pericolosi (DpD), abrogandola completamente a decorrere dal 1 giugno 2015.

Il Regolamento CLp applica a livello europeo i criteri di classificazione del Sistema Globale Armonizzato GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) delle Nazioni Unite (ONU).

L’obiettivo del Regolamento CLp è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze attraverso:

armonizzazione dei criteri di classificazione e degli strumenti della comunicazione (etichette e schede di sicurezza);

facilitazione del commercio mondiale (libera circolazione delle merci);

armonizzazione delle norme specifiche di settore (trasporto, industria, ambiente, salute, agricoltura, consumatori, ambiente di lavoro);

identificazione di quali proprietà di una sostanza o di una miscela porti a classificarla come pericolosa (classificazione);

comunicazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele a tutta la catena di approvvigionamento, dal fabbricante al consumatore.

I nuovi criteri di classificazione ed etichettatura sono diventati obbligatori dal 1 dicembre 2010 per le sostanze e dal 1 giugno 2015 per le miscele. prima di quest’ultima data le società produttrici hanno potuto anticipare la scadenza immettendo sul mercato prodotti fitosanitari con etichette già adeguate al regolamento CLp.

(12)

introduzione

Fino al 31 maggio 2017 è consentito lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari già immessi sul mercato al 1 giugno 2015; potranno quindi essere reperibili, per lo stesso prodotto, confezioni con etichetta conforme alla normativa DpD e confezioni con etichetta conforme al regolamento CLp.

Le scadenze degli adeguamenti al regolamento CLp riguardano l’etichettatura, l’acquisto e l’utilizzo, nonché per il rivenditore, lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

Obbligatorio essere in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di tutti prodotti fitosanitari ad uso professionale

Obbligatorio essere in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati T+, T e Xn

etichettatura

Fine luglio 2014 Sul mercato i primi prodotti con etichetta CLp

Smaltimento scorte prodotti con etichette DPD 01/06/2015

Obbligo etichettatura CLp 01/06/2017 Solo etichette CLp

26/11/2015

Obbligo certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo per tutti i prodotti ad uso professionale

acquisto e utilizzo

Il regolamento CLp introduce importanti cambiamenti:

nuovi criteri di classificazione per i pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente: 4 classi di pericolo (chimico-fisico, tossicologico, ecotossicologico e destino ambientale, supplementare) a loro volta suddivise in categorie che ne specificano l’entità;

avvertenze che indicano il relativo livello di gravità di una particolare caratteristica pericolosa:

“Pericolo” se di maggiore entità, “Attenzione” se di minore entità;

nuovi pittogrammi: simboli in cornici a forma di rombo;

nuova codifica delle indicazioni di pericolo: frasi H;

nuova codifica dei consigli di prudenza: frasi P;

introduzione delle informazioni supplementari di etichettatura.

PiTTOgrAmmi CLP

gHS01 gHS02 gHS03

Esplosivo

Sensibile al fuoco, a fonti di calore, vibrazioni e attriti

Infiammabile

Incendi gravi se esposto a scintille, fiamme, fonti di calore

può provocare o aggravare un incendio

Aumenta il pericolo d’incendio

10 11

(13)

Con il regolamento CLp cambiano i criteri e i valori soglia rispetto alla DpD, quindi classificazione ed etichettatura per alcuni prodotti fitosanitari possono cambiare.

È solo un modo diverso per individuare e comunicare i pericoli correlati alla miscela, la cui sicurezza d’impiego rimane invariata.

pertanto non è corretto parlare di traduzione immediata dei simboli e delle frasi DpD nei nuovi simboli e frasi CLp, infatti non è sempre possibile una conversione diretta tra classificazione DpD e CLp.

esempio di variazione di classificazione sulla base della tossicità acuta per ingestione (dl50) in funzione dei nuovi criteri del regolamento clp

DPD

T+ R28 T R25 Xn R22

TOSSiCiTà DL

50 ≤5 5-25 25-50 50-200 200-300 300-2000

CLP

Cat.1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Classificazione secondo DPD

Classificazione secondo CLP

NOCivO

1

2 PiTTOgrAmmi CLP

gHS04 gHS05 gHS06

Contenitore che può esplodere se riscaldato

Liquido molto freddo, può provocare ustioni

provoca ustioni cutanee e lesioni oculari

Corrosivo per i metalli

può essere letale anche in piccole quantità e in seguito a breve esposizione

gHS07 gHS08 gHS09

Irritante cutaneo e oculare Effetti nocivi sulla salute Danneggia lo strato di ozono

può avere effetti molto gravi e di lunga durata sulla salute

Tossico per gli organismi acquatici Danni a lungo termine

sull’ecosistema

espressa in mg/kg

1 2

(14)

introduzione

Gli elementi fondamentali per la nuova etichettatura sono:

pittogramma di pericolo

Una composizione grafica comprendente un simbolo e un bordo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.

Avvertenza

Una parola che indica il grado relativo del pericolo.

PEriCOLO: avvertenza per le categorie di maggiore entità;

ATTENZiONE: avvertenza per le categorie di minore entità.

Non sarà più riportata una frase descrittiva del significato del simbolo come invece avveniva per i pittogrammi della DpD.

Indicazione di pericolo (Frasi H)

Frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo e, se del caso, il grado di pericolo. Le frasi H sostituiscono le vecchie frasi di rischio (frasi r).

Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde la lettera H (Hazard = pericolo) seguita da tre numeri: il primo numero indica il tipo di pericolo, i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.

L’Unione Europea si è riservata di inserire codici di pericolo supplementari (EUH seguito da un numero a tre cifre) non presenti nel sistema GHS.

esempio di etichettatura secondo dpd e clp

>

poiché è cambiata la modalità con la quale viene espresso il pericolo, per uno stesso prodotto si ha che:

1 secondo la direttiva DpD, il valore 250 mg/kg rientra nella categoria 200-2000, cui è attribuita la classificazione Xn (Nocivo);

2 secondo il Regolamento CLp, il valore 250 mg/kg rientra nella Categoria 3 (50-300), cui è attribuita la classificazione con il simbolo del teschio.

>

>

DPD CLP

AVVERTENZA PITTOGRAMMI

FRASI H FRASI EUH

FRASI P

12 13

(15)

Consiglio di prudenza (Frasi p)

Frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento.

Le frasi P sostituiscono le vecchie frasi di prudenza (frasi S).

Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde la lettera p (Precaution = precauzione) seguita da tre numeri:

il primo numero indica il tipo di consiglio, i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale della definizione.

In allegato 3 sono riportate le nuove classi di pericolo, le frasi H, le frasi p e le tabelle riassuntive relative ai pericoli per la salute, per l'ambiente e supplementari.

Etichetta del prodotto fitosanitario

Considerando tutte le informazioni precedenti, risulta evidente come un’attenta lettura dell’etichetta in tutte le sue parti permetta di conoscere ed evitare i possibili rischi derivanti da un uso improprio del prodotto.

L’etichetta di un prodotto fitosanitario deriva da una valutazione di numerosi studi effettuati sul prodotto inerenti, ad esempio, aspetti chimico-fisici, tossicologici, ambientali, ecc.

e riporta le indicazioni necessarie affinché la manipolazione e l’utilizzo del prodotto stesso non arrechino alcun danno all’uomo, agli animali e all’ambiente (es. dispositivi di protezione individuale, fasce di rispetto, ecc.).

Di conseguenza la lettura dell’etichetta è fondamentale per acquisire tutti gli elementi che è necessario conoscere prima dell’esecuzione del trattamento fitosanitario:

Descrizione del prodotto e tipo di formulazione.

Composizione: sostanza attiva e concentrazione.

Classificazione: pittogramma/i di pericolo, avvertenza, indicazione/i di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi p).

Prescrizioni supplementari: misure di mitigazione.

Spettro d’azione.

Dose: quantità da applicare specifica per coltura e avversità.

modalità d’impiego: applicazione localizzata, limitazione numerica degli interventi, vincoli relativi a zone di rispetto, ecc.

Colture autorizzate.

Compatibilità con altri prodotti fitosanitari.

Un prodotto fitosanitario può essere impiegato esclusivamente sulle colture, per le avversità e alle modalità e dosi riportate in etichetta. Ogni altro impiego, diverso da quelli riportati in etichetta, è illegale e passibile di sanzione.

>

SOSTANZA ATTIVA

E CONCENTRAZIONE PITTOGRAMMI

DI PERICOLO INDICAZIONI

DI PERICOLO SPETTRO DI AZIONE, DOSI, MODALITÀ DI IMPIEGO E COLTURE AUTORIZZATE AVVERTENZA

CONSIGLI

DI PRUDENZA INFORMAZIONI

PER IL MEDICO DESCRIZIONE PRODOTTO

E TIPO DI FORMULAZIONE PRESCRIZIONI

SUPPLEMENTARI DITTA PRODUTTRICE

O IMPORTATRICE E NUMERO DI REGISTRAZIONE

(16)

introduzione

prima di qualsiasi impiego è fondamentale verificare in etichetta tutti gli aspetti che riguardano il prodotto fitosanitario associandoli alle colture da difendere, al loro stadio di sviluppo, alla loro sensibilità alle avversità, nonché allo stadio di sviluppo delle infestanti e ai cicli di sviluppo degli insetti e dei funghi da contenere.

Scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari

La SDS è un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l’uomo e per l’ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione.

Qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela deve fornire gratuitamente al destinatario la scheda di sicurezza su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura della sostanza o della miscela.

Obbligatoriamente quando:

le sostanze o le miscele sono classificate pericolose secondo la Direttiva 1999/45/

CE (solo per le miscele fino al 31 maggio 2015) o secondo il regolamento CLp;

le sostanze sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (pBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvB).

Scheda di sicurezza a partire dal 1 giugno 2015

I criteri, i modi e le tempistiche in base ai quali è necessario fornire e/o aggiornare una SDS sono definiti dall’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2010 (REACH), mentre il formato e i contenuti prescritti sono precisati nell'Allegato II dello stesso regolamento.

poiché dal 1 giugno 2015 sarebbero dovute entrare in vigore contemporaneamente due modifiche, non pienamente coincidenti, dell’Allegato II del Regolamento REACH (una introdotta dal Regolamento CLp e l’altra dal Regolamento 453/2010), la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) n.

2015/830 che, con applicazione sempre dal 1 giugno 2015, prevede:

la sostituzione dell’Allegato II del Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento 453/2010, con un nuovo Allegato II;

una deroga di due anni per le SDS fornite ai destinatari prima del 1 giugno 2015, che potranno essere utilizzate fino al 31 maggio 2017 a patto che non vi siano modifiche che comportano l’obbligo di etichettatura e reimballaggio (es. nuova classificazione della miscela) o revisioni.

per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, fino al 31 maggio 2017 coesisteranno differenti formati validi di SDS, a seguito delle seguenti casistiche:

immissione sul mercato prima del 1 giugno 2015 di prodotti fitosanitari con etichetta DpD e SDS con il vecchio formato come da Allegato I del Regolamento (UE) 453/2010;

immissione sul mercato prima del 1 giugno 2015 di prodotti fitosanitari con etichetta già CLp e SDS conforme all’Allegato II del Regolamento (UE) 453/2010, ma modificato nelle sezioni 2.1 e 3.2 riportanti la doppia classificazione (CLp e DpD);

a seguito della nota circolare del Ministero della Salute DGISAN 0027648-p-07/07/2015, è consentita fino

Scheda di sicurezza

Revisione: Dicembre 2014 Sostituisce tutte le edizioni precedenti

PERGADO SC®

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA PRODUTTORE O/E DISTRIBUTORE

1.1. Identificazione della sostanza o preparato

Nome del prodotto PERGADO SC

Design Code A12946B

Registrazione ministero della salute n. 13382 del 19.01.2009 1.2. Usi pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo Fungicida

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza Produttore / Distributore

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 20151 Milano (MI) Telefono: 02 334441 Fax : 02 3088429 Informazione sul prodotto Telefono ( ore di ufficio ) : 02334441 Contatto per informazioni sulla Scheda

di Sicurezza serviziosds.italia@syngenta.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Avvelenamento Tel ( 24 h ) : 02 66101029 (CAV Niguarda – Milano) Emergenza trasporti Tel ( 24 h ) : 800452661 (presso il Centro di Risposta

Nazionale del Servizio Emergenze Trasporti S.E.T.)

Di seguito sono riportate:

Scheda di Sicurezza del prodotto PERGADO SC conforme alla classificazione e all’etichettatura ai sensi della Direttiva 1999/45/CE

Scheda di Sicurezza del prodotto PERGADO SC conforme alla classificazione e all’etichettatura ai sensi del Regolamento (EC) N° 1272/2008

Data di emissione: 5 Dicembre 2013 Pag. 1 di 1 Syngenta Italia S.p.A.

>

14 15

(17)

al 26 novembre 2015 la gestione e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari riclassificati e rietichettati secondo il Regolamento CLp con le stesse modalità previste fino al 1 giugno 2015 ovvero con SDS come da punto precedente;

per i prodotti fitosanitari di nuova immissione sul mercato dopo il 1 giugno 2015, la SDS deve essere conforme all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 2015/830.

In generale, le SDS vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta ci siano nuove informazioni sui pericoli, sulle misure di gestione dei rischi o sulle autorizzazioni/restrizioni.

per questo motivo, le SDS devono riportare la data di revisione nella prima pagina e i punti modificati devono essere resi facilmente identificabili; oppure il motivo della revisione deve essere riportato nella

“Sezione 16: Altre informazioni”.

Limite Massimo di Residuo (LMR)

Un LMR rappresenta la quantità massima di residuo, delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, consentita in un alimento, prodotto agricolo o mangime animale.

I LMR sono espressi in milligrammi (mg) di residuo per chilogrammo (kg) di prodotto agricolo/coltura o in parti per milione (ppm).

Lo scopo principale per cui vengono fissati i LMR è consentire la commercializzazione dei prodotti vegetali; essi rappresentano pertanto dei limiti legali.

Dal 2 settembre 2008 i valori dei LMR sono armonizzati a livello europeo attraverso l’applicazione del

AreA TemATicA sezioni

Generale Racchiude le informazioni utili per definire il responsabile e il prodotto anche in relazione agli usi e alla normativa

sezione 1 Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

sezione 2 Identificazione dei pericoli sezione 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

caratterizzazione Descrive le principali proprietà chimico- fisiche, la stabilità e reattività, utili per meglio valutare i rischi

sezione 9 proprietà fisiche e chimiche sezione 10 Stabilità e reattività

salute umana

Contiene le informazioni riguardanti i pericoli per la salute umana e le precauzioni da adottare per la protezione degli operatori e le principali misure di soccorso

sezione 11 Informazioni tossicologiche

sezione 4 Misure di primo soccorso

sezione 8 Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Ambiente Descrive gli impatti sull’ambiente e fornisce le indicazioni per una corretta manipolazione e conservazione

sezione 12 Informazioni ecologiche

sezione 7 Manipolazione e immagazzinamento

emergenza Descrive le misure più appropriate, ove esistono, per una corretta gestione di situazioni ad alto impatto e dello smaltimento

sezione 5 Misure antincendio

sezione 6 Misure in caso di rilascio accidentale sezione 13 Considerazioni sullo smaltimento

varie Riporta le disposizioni relative al trasporto e alle normative di riferimento oltre a qualsiasi altra informazione appropriata

sezione 14 Informazioni sul trasporto sezione 15 Informazioni sulla regolamentazione sezione 16 Altre informazioni

TAbellA 5

sezioni delle sDs raggruppate in aree tematiche

>

(18)

introduzione

>

Regolamento (CE) n. 396/2005. Questo significa che da questa data i LMR sono fissati esclusivamente a livello europeo e non più dai singoli Stati membri.

Difesa Integrata

Come disposto dalla Direttiva 2009/128/CE, a partire dal 1 gennaio 2014, tutte le aziende agricole dei paesi dell’Unione Europea sono tenute ad applicare la difesa integrata.

per favorire una“difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari”,nell’ambito delle strategie fitosanitarie sostenibili, il pAN italiano definisce due differenti approcci:

obbligo per tutte le aziende agricole di applicare i principi della difesa integrata previsti nell’Allegato III del D.Lgs. 150/2012 (difesa integrata obbligatoria);

adesione volontaria di aziende agricole che si impegnano ad applicare l’agricoltura biologica o strategie di difesa integrata attraverso l’applicazione di norme di coltura vincolanti (difesa integrata volontaria).

La difesa integrata obbligatoria prevede:

a. l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;

b. l’utilizzo dei mezzi biologici, mezzi fisici e altri metodi non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi;

c. il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

d. l’uso di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l’ambiente.

A tal fine l’utilizzatore professionale deve conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:

dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;

dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;

bollettini territoriali di difesa integrata obbligatoria per le principali colture;

materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata obbligatoria, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

Con la difesa integrata volontaria,il pAN intende dare continuità alle applicazioni di difesa integrata, condotte negli ultimi anni nell’ambito dei programmi di produzione integrata, che sono state sostenute attraverso le misure agroambientali previste nei piani di sviluppo regionali e le misure ambientali previste nei piani operativi delle organizzazioni dei produttori.

Nella realizzazione rimangono, quindi, di fondamentale importanza le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e le indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti dalle Regioni e dalle province autonome;

effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati.

16 17

(19)

veicolo aziendale adeguato per il trasporto dei prodotti fitosanitari

(20)

Acquisto e Trasporto

capitolo 01

Con l’acquisto, ogni responsabilità in ordine a trasporto, conservazione, utilizzo e manipolazione dei prodotti fitosanitari viene totalmente trasferita dal venditore all’acquirente.

Il trasporto dei prodotti fitosanitari dal rivenditore all’azienda è il primo di una serie di processi durante i quali possono verificarsi rischi di contaminazione puntiforme.

Il trasporto può essere effettuato direttamente dallo stesso rivenditore (opzione preferibile) o ancora dall’azienda agricola. In entrambe le situazioni è importante adottare tutte le precauzioni del caso in conformità alle normative vigenti. In aggiunta a quanto previsto dal Codice della Strada, il trasporto delle sostanze pericolose è ulteriormente regolamentato dall’Accordo Europeo sul Trasporto Internazionale di Sostanze pericolose su Strada (ADR, Ginevra 30 Settembre 1957) e successivi aggiornamenti e dalle relative leggi vigenti a livello nazionale.

Punti chiave e priorità

0

Il trasporto dei prodotti fitosanitari deve essere fatto con cura e attenzione rispettando le normative vigenti e le buone pratiche di trasporto.

0

Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono essere prese tutte le precauzioni per evitare le perdite accidentali che possono contaminare l’operatore, il mezzo di trasporto e l’ambiente.

18 19

(21)

Trasporto dei prodotti fitosanitari in azienda

Chi lo effettua?

Rivenditore

Scegliere trasportatore in funzione della tipologia di merce

(ADR o no).

Suggerimento: utilizzare sempre trasportatori abilitati ADR

Trasportatore terzo

Responsabilità del Rivenditore

Rivenditore Azienda Agricola Chi Commissiona?

Azienda Agricola

ADR?

Ci sono le conoscenze e i mezzi adeguati per seguire

la normativa?

Scelta del trasportatore

Mezzo rispondente a:

art. 50, 53h, 54 del Codice della Strada

Procedere secondo la normativa

Trasporto da parte dell’azienda agricola, per carichi che non rientrano nella normativa ADR

SI

NO

SI

NO

(22)

Acquisto e trAsporto

Pianificazione Carico e scarico

Aspetti strutturali

Veicolo con capacità di carico adeguata

Piano di carico senza spigoli Presenza DPI

Materiale per tamponare le perdite Per piccoli trasporti:

bauletto per recupero di potenziali sversamenti

Aspetti comportamentali

Accertarsi che il rivenditore garantisca il rispetto

della norma ADR

Evitare carico congiunto con altre merci (alimenti,

mangimi, persone, animali, ecc.)

Verificare che sul DDT sia riportata la dicitura

“Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritto

al punto 1.1.3.6.”

Verificare che le confezioni siano integre

e senza perdite

Verificare buone condizioni di manutenzione

dei mezzi Disponibilità numeri

di soccorso

Disponibilità certificato di abilitazione all’acquisto

e all’utilizzo

Aspetti comportamentali

Evitare di rompere confezioni ed accertarsi condizioni

imballaggi secondari

Assicurare il carico per evitare rotture accidentali

Sistemare liquidi in basso e solidi in alto

Dopo il trasporto verificare che non ci siano state perdite

Confezioni con aperture sempre verso l’alto

Ripulire accuratamente il mezzo al termine del trasporto

In caso di perdite

Rischi evidenti per l’operatore?

Contaminazione ambientale?

Avvisare autorità competenti Indossare DPI, tamponare

e raccogliere le perdite

Smaltire il prodotto tamponato secondo la normativa vigente

NO SI

Trasporto da parte dell’azienda agricola, per carichi che non rientrano nella normativa ADR

20 21

(23)

Il trasporto dei prodotti fitosanitari dal rivenditore all’azienda agricola può essere effettuato dal rivenditore, da un trasportatore terzo o direttamente dall’azienda agricola.

Trasporto effettuato dal rivenditore

La responsabilità del trasporto è del rivenditore stesso. Questo implica che qualsiasi problema derivante dal trasporto non adeguato del prodotto fitosanitario, dovrà essere gestito dal rivenditore.

Trasporto effettuato da un trasportatore terzo

Il trasportatore andrà scelto in funzione della merce da trasportare, ovvero se rientra nella normativa ADR, trasporto su strada di merci pericolose. per non incorrere in errori di valutazione, si consiglia sempre di scegliere trasportatori abilitati ADR.

per stabilire la responsabilità durante la fase di trasporto, bisogna capire chi ha commissionato il trasporto: se è il rivenditore la responsabilità sarà ancora una volta sua, se invece è l’azienda agricola si ha la corresponsabilità del trasportatore, del rivenditore e dell’azienda agricola.

Trasporto effettuato dall’azienda agricola

La responsabilità è in questo caso dell’agricoltore che dovrà prendere tutte le preoccupazioni necessarie al fine di evitare incidenti.

>

>

>

veicolo con idonea dotazione per il trasporto dei prodotti fitosanitari

Trasporto dei prodotti fitosanitari

in azienda

(24)

Acquisto e trAsporto

Trasporto da parte dell’azienda

agricola, per carichi che non rientrano nella normativa ADR

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato dall’acquirente e non rientri nell’ambito della normativa ADR è opportuno procedere alla pianificazione del trasporto e alla messa a punto delle procedure di carico e scarico.

Effettuare il trasporto dei prodotti fitosanitari con veicolo efficiente e con una adeguata capacità di carico.

per il trasporto di piccole quantità di prodotti fitosanitari con un mezzo aziendale è importante utilizzare un contenitore in grado di contenere eventuali perdite come un bauletto in plastica a tenuta stagna con coperchio.

Utilizzare un piano di carico del veicolo privo di spigoli o sporgenze taglienti e in grado di contenere eventuali perdite di prodotto.

È consigliabile che il mezzo di trasporto sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e strumenti per prevenire contaminazioni ambientali, da utilizzare in caso di eventuali incidenti o fuoriuscite di prodotto (vedi indicazioni precedentemente riportate). Tra i dispositivi suggeriti si ricordano: maschera, occhiali, guanti, sovrascarpe o stivali, grembiule impermeabile, liquido lava occhi, estintore, pala, scopa, secchio o sacco impermeabile di raccolta, materiale assorbente, copri tombino.

Verificare che prima dell’esecuzione del trasporto sia- no stati messi a disposizione:

documento di trasporto (DDT conforme al DpR 472/96) che descrive la merce o, in alternativa, lo scontrino fiscale o la fattura accompagnatoria;

DDT che riporti la dicitura “Trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritto al punto 1.1.3.6.” qualora il trasporto non ricada nell’ambito della normativa ADR;

copia del “Modulo per l’acquisto di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari”

(sarà abrogato a decorrere dal 26 novembre 2015);

1.1 pianificazione

Aspetti strutturali

1.1.1

Aspetti comportamentali

bauletto a tenuta stagna per il trasporto di prodotti fitosanitari

bauletto a tenuta stagna opportunamente fissato con cinghie

1.1.2

22 23

(25)

schede di sicurezza, qualora non siano già disponibili in azienda.

Verificare che le quantità di prodotti fitosanitari trasportati e che la modalità di trasporto siano rispondenti alle norme in vigore. Questa informazione deve essere fornita dal rivenditore/fornitore.

Verificare che il mezzo di trasporto sia in buone condizioni di manutenzione.

Verificare prima del trasporto che i prodotti fitosanitari siano nei loro contenitori originali, integri e che le etichette siano integre e leggibili.

Non effettuare il carico congiunto (ovvero nello stesso vano) con alimenti, mangimi, persone, animali,

ecc.Fissare adeguatamente il carico con apposite cinghie al mezzo di trasporto per evitare che si rovescino dei prodotti e che si danneggino le confezioni trasportate.

È buona norma avere un elenco dei numeri di emergenza (vedere le indicazioni riportate a pagina 32).

Definire una procedura da adottare in caso di emergenza (tipologia di intervento, misure di primo soccorso, comportamenti da tenere, ecc.).

Ricordarsi che durante la fase del trasporto, unitamente alla patente di guida è utile essere in possesso anche del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo.

Disporre i contenitori dei prodotti fitosanitari sempre con le chiusure rivolte verso l’alto.

Osservare sempre le indicazioni riportate sugli imballaggi (es. alto, fragile, ecc.).

Nel caso di carichi sovrapposti, collocare i prodotti liquidi in basso e i solidi in alto. Oltre a questo si raccomanda di collocare i prodotti maggiormente tossici e le confezioni più pesanti in basso.

Evitare che i contenitori possano muoversi sul piano di carico e prima di partire, controllare sempre che il carico sia correttamente bilanciato e ben sistemato.

Evitare di danneggiare gli imballaggi e le confezioni durante le operazioni di carico e scarico. Ad esempio evitare che i sistemi di fissaggio del mezzo di trasporto (le cinghie) danneggino il contenitore primario.

Verificare sempre che gli imballaggi secondari (es. scatoloni di cartone, casse di legno) siano integri.

Dopo aver scaricato le confezioni di prodotti fitosanitari, controllare sempre che non vi siano state perdite sul piano di carico del mezzo di trasporto.

In caso di perdite se non ci sono evidenti rischi per l’operatore:

indossare adeguati dispositivi di protezione individuale: stivali, guanti, grembiule o tuta, ecc.;

tamponare le perdite con materiale assorbente (vermiculite, ecc.);

raccogliere il materiale tamponato e gli eventuali contenitori danneggiati;

inserire il tutto in opportuni recipienti ermetici plastici a tenuta opportunamente etichettati (es.

triangolo di pericolo con “!” e la frase “Rifiuto Speciale Pericoloso”).

In caso di contaminazione ambientale avvisare le autorità competenti: Vigili del Fuoco.

Ripulire accuratamente il mezzo al termine del trasporto.

Aspetti comportamentali

corretta collocazione di prodotti fitosanitari all’interno del bauletto a tenuta stagna

1.2.1

1.2 Carico e scarico

(26)

Stoccaggio dei prodotti fitoSanitari

Stoccaggio dei

È raro che si verifichino rilevanti incidenti nei magazzini per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, tuttavia nel caso succedano le conseguenze possono essere gravi, sia per la salute dell’uomo che per la salvaguardia dell’ambiente. Il magazzino dei prodotti fitosanitari va considerato come un luogo riservato il cui accesso è consentito unicamente agli utilizzatori professionali, muniti del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari.

Un aspetto molto importante riguarda la verifica che nel magazzino non vi siano scarichi collegati direttamente alla rete fognaria, attraverso i quali possono essere immesse nell’ambiente le perdite accidentali di prodotto concentrato verificatesi all’interno del locale, così come le acque di lavaggio del pavimento del magazzino, che possono contenere residui di prodotti fitosanitari. È bene, pertanto, adottare opportuni provvedimenti per garantire la raccolta di tali liquidi e una loro corretta gestione (vedi Capitolo 6).

il magazzino per i prodotti fitosanitari deve essere esclusivamente deputato allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti normalmente utilizzati in miscela con i prodotti fitosanitari. Non possono essere stoccati altri prodotti o attrezzature se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari, così come alimenti e mangimi.

particolare attenzione deve essere posta nella gestione dei prodotti fitosanitari in fase di revoca.

Nel magazzino possono inoltre essere conservati, in apposito deposito temporaneo e in zona ben identificata, anche i prodotti revocati, i residui di miscela fitoiatrica inutilizzati e i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari in attesa di smaltimento.

capitolo 02

Punti chiave e priorità

0

Il locale dei prodotti fitosanitari deve essere strutturato e gestito in modo da prevenire la contaminazione dei corpi idrici, della rete fognaria

e dell’ambiente in generale.

0

Nella gestione del magazzino si devono mettere in atto tutte le misure di sicurezza per la protezione dell’operatore e delle persone che si trovano o vivono nei suoi dintorni (astanti o residenti).

prodotti Fitosanitari

24 25

24 25

(27)

Dotazioni di sicurezza

struttura stabile e autonoma in muratura

stanza apposita indipendente

container ad uso specifico

Stoccaggio prodotti fitosanitari

Locale Specifico

materiale per tamponare le perdite

strumenti per il dosaggio dei prodotti fitosanitari

adeguati DPI per gestire i prodotti

strumentazione antincendio All’interno di un magazzino

pozzetto

serbatoio

superficie impermeabile Raccolta acque

Deposito temporaneo per i rifiuti di prodotti fitosanitari

Aspetti strutturali

Area specifica Armadio

Modalità di stoccaggio Sicurezza del personale e gestione delle emergenze Aspetti comportamentali

contenitori vuoti

prodotti scaduti o non più utilizzabili

(28)

Stoccaggio dei prodotti fitoSanitari

Quando si tratta di costruire una nuova struttura o di modificarne una già esistente, oltre a far riferimento alla legislazione vigente (edilizia, ambientale, sicurezza, ecc.) è opportuno tenere conto dei seguenti aspetti:

il magazzino per i prodotti fitosanitari deve essere realizzato in un’area non a rischio da un punto di vista ambientale e pertanto lontano da pozzi, corsi d’acqua superficiali, ecc., al fine di minimizzare i rischi, considerando le specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque;

la dimensione del locale deve essere funzionale a conservare correttamente la quantità di prodotti fitosanitari necessaria alle esigenze aziendali. È importante conservare soltanto i quantitativi di prodotti fitosanitari strettamente necessari per la difesa della coltura (o dei cicli colturali nell’arco dell’anno) ed evitare sempre lo stoccaggio per lunghi periodi in modo da escludere l’accumulo di prodotti scaduti o non più autorizzati. Relativamente a quest’ultimo aspetto è importante controllare sempre i decreti di revoca dei prodotti fitosanitari e mantenersi aggiornati attraverso il sito web del Ministero della Salute oppure i siti web specializzati (importante verificare il periodo di smaltimento delle scorte). Il distributore è, comunque, tenuto a informare l’acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l’autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, in ogni caso, quando il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato;

la quantità massima di prodotti fitosanitari conservabili è un parametro necessario per definire la distanza del magazzino dalle aree a rischio di contaminazione delle acque. I criteri individuati nel progetto TOPPS, Train Operators to Promote Practices & Sustainability, prevedono che:

i magazzini destinati alla conservazione di oltre 1 tonnellata di prodotti fitosanitari dovrebbero essere situati almeno a 50 m di distanza dalle aree a rischio;

i magazzini con meno di 1 tonnellata dovrebbero essere ubicati a:

20 m di distanza da: pozzi non coperti e fontane; falde acquifere situate al di sotto di suoli molto permeabili; aree limitrofe a pozzi o sorgenti da dove viene prelevata acqua potabile; corpi idrici superficiali soggetti alla contaminazione da ruscellamento (es. situati al fondo di aree coltivate declivi);

10 m di distanza da: pozzi protetti naturalmente, fontane e sorgenti, stagni (es. situati in aree forestali); falde acquifere situate al di sotto di suoli semi-permeabili; aree circostanti pozzi e fontane; corpi idrici superficiali (esclusi quelli presenti all’interno dell’azienda agricola e isolati dalla rete idrica superficiale);

4 m di distanza da: pozzi coperti, fontane protette (es. racchiuse in strutture di cemento), falde acquifere situate al di sotto di terreni impermeabili; tutte le aree non direttamente collegate a quelle mediamente o molto sensibili alla contaminazione, purché siano presenti adeguati sistemi per la raccolta delle acque contaminate (inclusa l’acqua utilizzata per lo spegnimento di eventuali incendi);

i magazzini non dovranno mai essere ubicati nella zona di rispetto (rispettare la distanza di 200 metri) prevista intorno ai punti di captazione dell’acqua potabile (art. 94 D.Lgs. 152/06);

i depositi consentano di mantenere temperature comprese tra 0 e 40°C.

L’ambiente deputato a deposito dei prodotti fitosanitari può essere realizzato in diversi modi.

Di seguito vengono riportate le tre principali soluzioni adottabili.

Il locale specifico può essere costituito da una struttura stabile e autonoma in muratura, da una stanza con ingresso esclusivo e autonomo adibita appositamente all’interno di un fabbricato ad uso non abitativo o, ancora, da un container ad uso specifico per esterno.

Criteri per la realizzazione del locale specifico:

nella realizzazione del magazzino per i prodotti fitosanitari attenersi alle normative vigenti con particolare

Aspetti strutturali

Locale specifico

2.1.1

2.1 Aspetti strutturali

26 27

(29)

riferimento alla prevenzione incendi. A titolo indicativo: le pareti, le porte e i materiali impiegati per la costruzione del magazzino, compreso il tetto, devono essere resistenti al fuoco. In particolare la porta deve essere ignifuga o resistente al fuoco per almeno 30 minuti (tipologia R30); ciò è possibile utilizzando, per esempio, porte di legno verniciate con vernici resistenti al fuoco;

non ubicare i magazzini su pendii rivolti verso aree a rischio di contaminazione ed escludere i piani interrati e seminterrati (cantine) per evitare gli effetti negativi di possibili allagamenti o anche più semplicemente di un elevato grado di umidità;

il locale deve essere possibilmente ubicato in prossimità dell’area attrezzata per il riempimento dell’irroratrice in modo da ridurre i rischi di contaminazione puntiformi durante il trasferimento;

il locale destinato allo stoccaggio di prodotti fitosanitari dovrebbe consentire la raccolta delle acque contaminate in modo tale che eventuali fuoriuscite di prodotti fitosanitari non possano raggiungere la rete fognaria, la falda o corpi idrici. Sono possibili diverse soluzioni:

pavimento e zoccolo di contenimento impermeabilizzati;

specifico pozzetto collegato ad un serbatoio di raccolta.

In tutti i casi, il sistema di contenimento deve essere dimensionato in modo tale da contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato nel deposito.

nel caso di vicinanza con l’area attrezzata, il sistema di raccolta può essere unico per entrambe le strutture.

Inoltre, il locale specifico deve possedere le seguenti caratteristiche:

non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all’uso dei prodotti fitosanitari. possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;

attrezzato di appositi spazi (superfici, cassonetti, armadietti) per conservare separatamente i prodotti non più utilizzabili (es. prodotti revocati, non più ammessi su una coltura, ecc.), i contenitori vuoti e i materiali derivanti dalle perdite accidentali di prodotto. Questi vanno isolati, identificati e conservati fino allo smaltimento;

locale specifico per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari

(30)

Stoccaggio dei prodotti fitoSanitari

dotato di impianto elettrico a norma e di impianto di illuminazione elettrica o artificiale atta a poter operare correttamente;

areato in modo tale da facilitare il ricambio d’aria; se sono presenti aperture per l’aerazione, queste devono essere protette con apposite griglie per impedire l’ingresso di animali;

costruito con pavimenti impermeabili e possibilmente lavabili (anche le pareti fino al livello dello stoccaggio) e non avere inclinazioni eccessive che pregiudichino l’equilibrio del materiale stoccato e delle persone. Il pavimento del magazzino deve essere non scivoloso privo di buche, gibbosità, sconnessioni. prevedere una soglia in corrispondenza della porta d’ingresso del magazzino, in modo tale che eventuali fuoriuscite di prodotti fitosanitari non possano disperdersi nell’ambiente circostante;

dotato di porta con una chiusura di sicurezza esterna, eventualmente con maniglia antipanico interna e strutturato in modo che l’accesso dall’esterno attraverso altre aperture (es. finestre) non sia possibile;

segnalato esternamente (su parete o sulla porta di accesso) con un cartello generico di pericolo (triangolo con “!” e/o il cartello “sostanze velenose” o “sostanze nocive o irritanti”), il cartello “Vietato fumare o usare fiamme libere” e il cartello “Divieto di accesso alle persone non autorizzate”;

dotato di armadi con ripiani in materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. Gli armadi presenti all’interno dei locali dovrebbero essere dotati di segnali specifici che ne caratterizzino il contenuto (es. fungicidi, insetticidi, diserbanti).

L’ambiente apposito all’interno di un magazzino deve essere sempre isolato idraulicamente dalla falda onde evitare contaminazioni ambientali in caso di fuoriuscite. Le caratteristiche di questo locale sono infatti per certi versi molto simili al locale specifico ma si differenzia sostanzialmente per essere identificato in un ambiente ad uso promiscuo: officina, ricovero attrezzi, ecc.

Criteri per la realizzazione dell’area:

nel magazzino che contiene l’area specifica non devono essere conservate sostanze alimentari, per uso zootecnico o materiale di propagazione;

anche in questo caso l’area specifica deve essere sicura, non deve essere lasciata incustodita quando accessibile e deve essere usata solo da utilizzatori professionali abilitati;

gli armadi e le scaffalature poste nell’area devono avere le chiusure di sicurezza o in alternativa l’area deve essere circoscritta da cancello metallico con accesso chiuso a chiave;

apporre sul limite esterno dell’area specifica il cartello generico di pericolo (triangolo con “!” e/o il cartello “sostanze velenose” o “sostanze nocive o irritanti”), il cartello “Vietato fumare o usare fiamme libere” e il cartello “Divieto di accesso alle persone non autorizzate”;

i ripiani degli armadi e delle scaffalature devono essere facilmente pulibili e non in grado di assorbire eventuali gocciolamenti dalle confezioni;

gli armadi chiusi devono essere dotati di idonee feritoie di aerazione;

Area specifica all’interno di un magazzino

Area specifica all’interno di un magazzino adibita allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari

All’interno di un magazzino

2.1.2

28 29

Riferimenti

Documenti correlati

Università di Pisa DESTeC - Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura

Università di Pisa DESTeC - Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura

Leggendo la tabella 12 per righe si nota che la differenza nel costo del lavoro oscilla tra circa 14.000 e circa 8.000 Euro in meno per i lavoratori parasubordinati, tuttavia non è

Allo stato attuale esistono in Libia quattro “governi” (qualora si considerino anche i ribelli dell’ISIL), ognuno esercitante autorità su parte del territorio:

L’aumento di temperatura nelle colture batteriche ha portato ad una maggiore produzione specifica (riferita alla massa cellulare secca) di Q-10 nella maggior parte dei ceppi..

La firma non va autenticata quando sia apposta dinanzi al funzionario addetto a ricevere la documentazione o quando alla domanda sia allegata la fotocopia di un valido documento

Nelle stima delle tempistiche di completamento 1° dose è stato tenuto in considerazione il conteggio delle 2° dosi Pfizer a 21 giorni ed è stato escluso quello di AstraZeneca a

8. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente