Ufficio appalti di forniture
e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie
Al Direttore Centrale
Oggetto: Determina di parziale annullamento, in autotutela, della determinazione 5 ottobre 2020, n. 231 di aggiudicazione e 17 dicembre 2020, n. 291 di stipula della procedura aperta, bandita ai sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, per la fornitura dei materiali di consumo per i laboratori di ricerca Inail
CUI 01165400589201900649
Con nota del 31 dicembre 2020 è stato comunicato alle società CPS Analitica Srl e Phenomenex Srl l’avvio del procedimento di riesame della determinazione 5 ottobre 2020, n. 231 di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura dei materiali di consumo per i laboratori di ricerca Inail relativamente ai lotti 44, 65, 71, 72, 997, 1275 e 1279 aggiudicati a Phenomenex Srl.
Il procedimento di riesame è stato avviato a seguito dell’istanza pervenuta da parte della società CPS Analitica Srl, classificatasi seconda in graduatoria per i lotti sopra menzionati, in data 22 dicembre 2020.
A seguito del ricevimento della predetta nota di comunicazione di avvio del riesame, la società aggiudicataria Phenomenex Srl ha inviato apposita richiesta di accesso agli atti e, successivamente, in data 14 gennaio 2021, ha inoltrato le proprie controdeduzioni in merito.
La questione verte essenzialmente sulla corretta applicazione del criterio di aggiudicazione stabilito negli atti di gara relativamente ai prodotti cosiddetti
“infungibili”, così come precisato nei Chiarimenti n. 1 del 31 luglio 2019.
Al riguardo, preliminarmente occorre far presente che i prodotti oggetto di gara erano classificati secondo due tipologie: quelli dichiarati “infungibili” e quelli per i quali erano ammesse offerte di prodotti “equivalenti”.
Un prodotto è da ritenersi infungibile quando, a causa di vincoli di carattere tecnico legati a protocolli di sperimentazione e/o ai macchinari cui i prodotti sono destinati, è necessario utilizzare uno specifico articolo identificato da un preciso marchio e denominazione commerciale.
Negli atti di gara l’infungibilità dei prodotti è stata espressa per mezzo del “codice produttore” - ovvero del codice assegnato ab origine dal produttore allo specifico
articolo e che lo identifica in maniera univoca – al quale, per fugare qualsiasi ambiguità, è stata aggiunta anche la denominazione della marca/nome della casa produttrice e del nome commerciale (v. colonne D, E e K dell’Allegato 1/E “Offerta economica” al Disciplinare di gara).
Per tali prodotti il criterio di aggiudicazione stabilito dal disciplinare di gara e specificato nella risposta n. 1 dei Chiarimenti n. 1 era il seguente:
- in presenza di offerte dell’esatto prodotto “infungibile”, si applica il criterio del minor prezzo e non vengono prese in considerazione le eventuali offerte di prodotti equivalenti;
- qualora non vi siano prodotti esattamente rispondenti al codice produttore, marca e denominazione commerciale richiesti, vengono presi in considerazione i prodotti
“equivalenti”, ai quali si applica lo stesso criterio del minor prezzo.
Pertanto, per i prodotti cosiddetti “infungibili” non era preclusa la possibilità di offrire prodotti equivalenti a quelli richiesti, tuttavia tali prodotti sarebbero stati presi in considerazione solamente in assenza dell’offerta dell’esatto codice produttore e, in ogni caso, considerati i vincoli tecnici e di protocollo che ne hanno determinato la qualificazione di “infungibilità”, previa verifica dell’effettiva utilizzabilità degli stessi La CPS Analitica Srl, nella propria nota di contestazione del 22 dicembre 2020, ha eccepito l’illegittimità dell’aggiudicazione dei prodotti relativi ai lotti 44, 65, 71, 72, 997, 1275 e 1279 alla ditta Phenomenex Srl, che ha offerto per tali lotti prodotti equivalenti in presenza della propria offerta per gli stessi prodotti degli esatti prodotti richiesti come infungibili (e identificati da codici produttore, marche e nomi commerciali).
Sono state pertanto riesaminate le offerte relativamente ai lotti contestati di ambedue le società.
Per quanto attiene alle offerte presentate da Phenomenex Srl per i lotti 44, 65, 71, 72, 997 e 1279 è emerso che, sebbene il codice indicato nella colonna “codice produttore”
(colonna K) formalmente coincida con quello richiesto come infungibile, invece la marca e il nome commerciale non collima con quello richiesto. Si tratta, pertanto, di prodotti equivalenti e non coincidenti con quelli dichiarati “infungibili”.
Viceversa, per i predetti lotti, i prodotti offerti dalla ditta CPS Analitica Srl sono identificati da codici del produttore, marca e denominazione esattamente coincidenti con quelli indicati nell’Allegato 1/E.
Relativamente al lotto 1275 si è rilevato invece che, sebbene per entrambe le ditte il codice indicato nella colonna “codice prodotto” coincida con quelli richiesti come infungibili, né il prodotto offerto dalla ditta CPS Analitica Srl né il prodotto offerto dalla ditta Phenomenex Srl coincidono con quello indicato come infungibile.
Si tratta pertanto di prodotti equivalenti per i quali, in applicazione, del criterio del minor prezzo e verificata la funzionalità tecnica e di risultato, si conferma l’aggiudicazione a Phenomenex Srl.
A seguito del riesame delle offerte presentate dai due concorrenti, e delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, si ritiene che la richiesta della ditta CPS Analitica Srl vada accolta per i lotti 44, 65, 71, 72, 997 e 1279, e non vada accolta per il lotto 1275.
Inoltre, è stata esaminata la presenza dei presupposti di diritto previsti dall’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’annullamento d'ufficio:
- quanto alle “ragioni di interesse pubblico”, v’è l’interesse dell’Amministrazione aggiudicatrice al rispetto del principio di correttezza e di legittimità dell’azione amministrativa in adempimento di quanto stabilito nella lex specialis;
- quanto al “termine ragionevole”, si rappresenta che alcun pregiudizio si è concretizzato nei confronti delle società interessate in quanto gli accordi quadro non sono ancora stati stipulati;
- quanto alla ponderazione comparativa dell’interesse pubblico con gli “interessi del destinatario e dei controinteressati”, c’è coincidenza dell’interesse pubblico all’annullamento con l'interesse attuale e concreto in capo alla società Cps Analitica Srl di vedersi riconosciuta l’aggiudicazione dei lotti nn. 44-65-71-72- 997-1279.
Alla luce di quanto rappresentato si propone di autorizzare l’annullamento parziale, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni di aggiudicazione e di stipula, rispettivamente 5 ottobre 2020, n. 231 e 17 dicembre 2020, n. 291, limitatamente all’aggiudicazione e stipula dei lotti nn. 44, 65, 71, 72, 997 e 1279 alla Società Phenomenex Srl.
Il dirigente dell’ufficio Ing. Giancarlo De Stefano
Firmatario: GIANCARLO DE STEFANO Data Firma : 01/02/2021 15:39:12 CET