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"moratori", quelli calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza alla data di materiale corresponsione delle indennità

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 78 del 13 novembre 1972

Oggetto: Interessi liquidati ai datori di lavoro sui premi versati in eccedenza; ritenute per l'imposta di ricchezza mobile categoria A.

Con le circolari n. 14/1969 e n. 49/1971 sono state dettate istruzioni in ordine alla assoggettabilità alla ritenuta di rivalsa per la imposta di ricchezza mobile categoria A degli interessi liquidati, in via giudiziale, per il ritardato pagamento delle indennità ad infortunati o loro aventi causa, limitatamente all'importo determinato dalla data di pubblicazione della sentenza alla data di effettiva corresponsione delle indennità stesse.

Ciò in quanto gli interessi complessivamente liquidati si distinguono in:

a) - "compensativi", quegli computati dalla data dell'evento dannoso o della domanda giudiziale alla data di pubblicazione della sentenza;

b) - "moratori", quelli calcolati dalla data di pubblicazione della sentenza alla data di materiale corresponsione delle indennità.

Per quanto concerne, invece, gli interessi spettanti, ex articolo 45 - secondo comma - del Testo Unico, approvato con Decreto presidenziale 1965/n. 1124 ai datori di lavoro per la restituzione di premi pagati in misura superiore a quella effettivamente dovuta, il Ministero delle finanze-Direzione generale delle imposte dirette - ha recentemente chiarito che, nella specie, risulta senz'altro applicabile il criterio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile - in data 19 novembre 1963, n. 2999, in base al quale "gli interessi dovuti, non già per il ritardo dell'adempimento, bensì per la disponibilità della somma da parte del debitore hanno natura 'corrispettiva' e se dovuti da persone giuridiche private e pubbliche, ancorché parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, da società ed associazioni di ogni genere, da imprenditori e professionisti, in forza di sentenza o ad altro titolo, rientrano tra quelli per i quali tali soggetti, a norma dell'art. 127 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sono tenuti a pagare direttamente l'imposta relativa, rivalendosi sui loro creditori mediante ritenuta".

In definitiva, la suddetta sentenza ha sancito l'assoggettabilità al tributo mobiliare di categoria A dell'intero importo degli interessi liquidati a favore dei datori di lavoro sui premi pagati in eccedenza; e ciò in quanto gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data di pagamento dei premi stessi e quella del provvedimento amministrativo con il quale viene disposta la restituzione di quota parte del premio rivestono natura "corrispettiva", diversamente da quelli liquidati dalla data dell'evento dannoso o della domanda giudiziale a quella di pubblicazione della sentenza, agli infortunati o loro aventi causa, cui viene attribuita natura "compensativa".

Pertanto, sull'intero importo liquidato ai datori di lavoro a titolo di interessi, ex art. 45, secondo comma, del Testo unico 1965/n. 1124, deve essere effettuata la ritenuta di rivalsa per l'imposta di ricchezza mobile categoria A (con le aliquote complessive in vigore: 35,10 per cento sulle prime lire 10.000.000 imponibili e 36,45 per cento sull'importo eccedente tale limite).

Le ritenute stesse dovranno essere registrate sul s/c 088.01, codice contabile C/R = 10 e di gestione 1.1.0, indipendentemente dagli esercizi e dalle gestioni cui gli interessi ineriscono ed ancorché la descrizione di tale s/c riguardi i soli interessi "moratori" liquidati in via giudiziale per il ritardato pagamento delle indennità di infortunio.

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